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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 03/12/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 174/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO in composizione collegiale, costituito dai magistrati dott.ssa Consuelo Mighela Presidente dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore dott. Nicolò Sesta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 174 del ruolo degli affari della volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Oristano nello studio dell'avv. C.F._2 [...]
che li difende e rappresenta per procure alle liti depositate in atti, CP_1 ricorrenti con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano, intervenuto per legge
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 17.01.2025, e separatisi nel Parte_1 Parte_2 settembre 2023 dopo una lunga convivenza more uxorio, hanno adito il Tribunale per ottenere la regolamentazione dell'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento del comune figlio nato il [...]. Persona_1
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno esposto: il di svolgere l'attività lavorativa Pt_1 di guardia giurata;
la di gestire un'attività commerciale (ristorante-pizzeria/piscina) a Pt_2
Villanova Truschedu.
Le parti, personalmente comparse all'udienza del 16.06.2025, hanno confermato le condizioni concordate e indicate nel ricorso, chiarendo che il signor teneva con sé il figlio, Pt_1 compatibilmente con i propri turni di lavoro, almeno due giorni di fila alla settimana, di regola
1 consecutivi e che prevedono un pernottamento. Hanno inoltre precisato che l'assegno di mantenimento indiretto per il bambino, stabilito in euro 300,00 mensili a carico del padre (con rinuncia alla propria metà dell'assegno unico, percepito integralmente dalla madre), era stato quantificato tenendo conto di un debito d'impresa con l'Agenzia delle Entrate, maturato prima che il ricorrente divenisse lavoratore dipendente, relativo alla stessa attività gestita dalla Pt_2
§§§
Il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto, tenuto conto delle rispettive occupazioni delle parti, nonché dei tempi di permanenza di con ciascuna di esse, è idoneo a garantire Persona_1 il diritto del minore di ricevere da entrambi i genitori educazione, istruzione e cura.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone, su accordo delle parti:
1) il quale è collocato in via prevalente presso la madre, nella cui abitazione Persona_1 conserverà la residenza anche ai fini anagrafici, è affidato a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di maggiore rilievo (come, a titolo esemplificativo, quelle riguardanti i trattamenti sanitari, la scuola e l'educazione in genere, le attività ricreative, sportive ed extrascolastiche, l'indirizzo religioso) e, anche disgiuntamente, sulle questioni di ordinaria amministrazione, con l'onere di tenersi reciprocamente informati;
2) quanto al diritto di visita, e salva diversa concorde volontà delle parti: (i) il padre terrà con sé il figlio ogniqualvolta lo desideri, previo accordo tra le parti e compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi e le esigenze del minore;
(ii) in caso di disaccordo, il padre terrà con sé il figlio almeno un giorno a settimana dalle 15.30 alle 21.00; a settimane alternate ogni 15 giorni, compatibilmente con gli impegni scolastici/ricreativi/medici del minore e con i turni di lavoro del
(che dovranno essere comunicati tempestivamente alla , il padre terrà il minore Pt_1 Pt_2
dalle 15.00 (inclusa cena-doccia-pernotto) sino al giorno successivo, quando lo Per_1 riaccompagnerà a scuola;
(iii) durante le vacanze natalizie alternativamente di anno in anno la vigilia di Natale e il 1 gennaio con un genitore ed il 25 ed il 31 dicembre con l'altro; sempre ad anni alterni il giorno di Pasqua con uno e il giorno di Pasquetta con l'altro genitore fatta sempre salva la possibilità per i genitori di concordare diversa regolamentazione in relazione alle esigenze dei minori e delle parti;
(iv) durante l'estate nel mese di luglio e agosto dieci giorni anche non consecutivi presso ciascun genitore fatta sempre salva la possibilità per i genitori di concordare diversa regolamentazione in relazione alle esigenze dei minori e delle parti. Il giorno di Ferragosto ad anni alterni salva sempre la possibilità di diverso accordo tra le parti. Il minore trascorrerà con ciascun genitore la giornata del compleanno di questi, ad anni alterni il compleanno del minore;
(v) sarà cura del padre, nei giorni concordati, recarsi presso l'alloggio della madre per prendere il minore e riaccompagnarlo, sempre
2 sotto l'alloggio della madre, al termine dell'orario di visita;
(vi) al fine di garantire la frequentazione del minore con gli ascendenti e con i familiari di entrambi i genitori, i ricorrenti concordano che il minore possa frequentare i nonni sia paterni che materni impegnandosi sin d'ora ad astenersi da comportamenti che possano compromettere tale possibilità;
3) è stabilito a carico di a titolo di contributo per l'indiretto mantenimento del Parte_1 figlio, l'assegno mensile di euro 300,00, che sarà versato a entro il giorno 5 di ogni Parte_2 mese sul conto corrente IBAN [...];
4) percepirà per intero l'assegno unico universale e familiare spettante per il figlio Parte_2
; Per_1
5) le spese straordinarie per il minore sono ripartite fra i genitori nella misura del Persona_1
50% a testa e saranno rimborsate, reciprocamente, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, le seguenti spese: - mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
- scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
- sportive-ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
- spese di cura del minore (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
6) i genitori si impegnano affinché il figlio possa frequentare le scuole dell'obbligo a Ollastra.
Successivamente, per quanto riguarda l'iscrizione alle scuole di secondo grado, i genitori concorderanno la scelta della scuola tenuto conto delle aspirazioni e delle capacità del minore tenuto conto, soprattutto, della volontà dello stesso;
3 7) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio. Si impegnano altresì a evitare l'insorgere di contrasti fra i ricorrenti stessi e i familiari dell'uno o dell'altra di essi ed eventuali loro interferenze in merito alle questioni inerenti all'educazione e alla crescita del minore
; Per_1
8) spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Oristano nella Camera di Consiglio del 03.12.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Tania Scanu
La Presidente dott.ssa Consuelo Mighela
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO in composizione collegiale, costituito dai magistrati dott.ssa Consuelo Mighela Presidente dott.ssa Tania Scanu Giudice relatore dott. Nicolò Sesta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 174 del ruolo degli affari della volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Oristano nello studio dell'avv. C.F._2 [...]
che li difende e rappresenta per procure alle liti depositate in atti, CP_1 ricorrenti con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano, intervenuto per legge
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 17.01.2025, e separatisi nel Parte_1 Parte_2 settembre 2023 dopo una lunga convivenza more uxorio, hanno adito il Tribunale per ottenere la regolamentazione dell'affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento del comune figlio nato il [...]. Persona_1
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno esposto: il di svolgere l'attività lavorativa Pt_1 di guardia giurata;
la di gestire un'attività commerciale (ristorante-pizzeria/piscina) a Pt_2
Villanova Truschedu.
Le parti, personalmente comparse all'udienza del 16.06.2025, hanno confermato le condizioni concordate e indicate nel ricorso, chiarendo che il signor teneva con sé il figlio, Pt_1 compatibilmente con i propri turni di lavoro, almeno due giorni di fila alla settimana, di regola
1 consecutivi e che prevedono un pernottamento. Hanno inoltre precisato che l'assegno di mantenimento indiretto per il bambino, stabilito in euro 300,00 mensili a carico del padre (con rinuncia alla propria metà dell'assegno unico, percepito integralmente dalla madre), era stato quantificato tenendo conto di un debito d'impresa con l'Agenzia delle Entrate, maturato prima che il ricorrente divenisse lavoratore dipendente, relativo alla stessa attività gestita dalla Pt_2
§§§
Il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto, tenuto conto delle rispettive occupazioni delle parti, nonché dei tempi di permanenza di con ciascuna di esse, è idoneo a garantire Persona_1 il diritto del minore di ricevere da entrambi i genitori educazione, istruzione e cura.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone, su accordo delle parti:
1) il quale è collocato in via prevalente presso la madre, nella cui abitazione Persona_1 conserverà la residenza anche ai fini anagrafici, è affidato a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di maggiore rilievo (come, a titolo esemplificativo, quelle riguardanti i trattamenti sanitari, la scuola e l'educazione in genere, le attività ricreative, sportive ed extrascolastiche, l'indirizzo religioso) e, anche disgiuntamente, sulle questioni di ordinaria amministrazione, con l'onere di tenersi reciprocamente informati;
2) quanto al diritto di visita, e salva diversa concorde volontà delle parti: (i) il padre terrà con sé il figlio ogniqualvolta lo desideri, previo accordo tra le parti e compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi e le esigenze del minore;
(ii) in caso di disaccordo, il padre terrà con sé il figlio almeno un giorno a settimana dalle 15.30 alle 21.00; a settimane alternate ogni 15 giorni, compatibilmente con gli impegni scolastici/ricreativi/medici del minore e con i turni di lavoro del
(che dovranno essere comunicati tempestivamente alla , il padre terrà il minore Pt_1 Pt_2
dalle 15.00 (inclusa cena-doccia-pernotto) sino al giorno successivo, quando lo Per_1 riaccompagnerà a scuola;
(iii) durante le vacanze natalizie alternativamente di anno in anno la vigilia di Natale e il 1 gennaio con un genitore ed il 25 ed il 31 dicembre con l'altro; sempre ad anni alterni il giorno di Pasqua con uno e il giorno di Pasquetta con l'altro genitore fatta sempre salva la possibilità per i genitori di concordare diversa regolamentazione in relazione alle esigenze dei minori e delle parti;
(iv) durante l'estate nel mese di luglio e agosto dieci giorni anche non consecutivi presso ciascun genitore fatta sempre salva la possibilità per i genitori di concordare diversa regolamentazione in relazione alle esigenze dei minori e delle parti. Il giorno di Ferragosto ad anni alterni salva sempre la possibilità di diverso accordo tra le parti. Il minore trascorrerà con ciascun genitore la giornata del compleanno di questi, ad anni alterni il compleanno del minore;
(v) sarà cura del padre, nei giorni concordati, recarsi presso l'alloggio della madre per prendere il minore e riaccompagnarlo, sempre
2 sotto l'alloggio della madre, al termine dell'orario di visita;
(vi) al fine di garantire la frequentazione del minore con gli ascendenti e con i familiari di entrambi i genitori, i ricorrenti concordano che il minore possa frequentare i nonni sia paterni che materni impegnandosi sin d'ora ad astenersi da comportamenti che possano compromettere tale possibilità;
3) è stabilito a carico di a titolo di contributo per l'indiretto mantenimento del Parte_1 figlio, l'assegno mensile di euro 300,00, che sarà versato a entro il giorno 5 di ogni Parte_2 mese sul conto corrente IBAN [...];
4) percepirà per intero l'assegno unico universale e familiare spettante per il figlio Parte_2
; Per_1
5) le spese straordinarie per il minore sono ripartite fra i genitori nella misura del Persona_1
50% a testa e saranno rimborsate, reciprocamente, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, le seguenti spese: - mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
- scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
- sportive-ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
- spese di cura del minore (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
6) i genitori si impegnano affinché il figlio possa frequentare le scuole dell'obbligo a Ollastra.
Successivamente, per quanto riguarda l'iscrizione alle scuole di secondo grado, i genitori concorderanno la scelta della scuola tenuto conto delle aspirazioni e delle capacità del minore tenuto conto, soprattutto, della volontà dello stesso;
3 7) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio. Si impegnano altresì a evitare l'insorgere di contrasti fra i ricorrenti stessi e i familiari dell'uno o dell'altra di essi ed eventuali loro interferenze in merito alle questioni inerenti all'educazione e alla crescita del minore
; Per_1
8) spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Oristano nella Camera di Consiglio del 03.12.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Tania Scanu
La Presidente dott.ssa Consuelo Mighela
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