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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 14607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14607 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA CIVILE
in composizione monocratica nella persona del giudice unico dott.ssa Daniela D'Auria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.73620/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 03.06.2025, con termine di deposito delle memorie di replica al 22 settembre 2025 e vertente
TRA
, (C.F.: con il patrocinio degli Avv.ti Ugo Giurato e Luigi Parte_1 C.F._1
Piccarozzi;
ATTORE
E
, (C.F. ) con il patrocinio degli Avv.ti Sabato Nicola e Nardi CP_1 P.IVA_1
NE;
CONVENUTA
E
(di seguito , C.F. Controparte_2 CP_3
, con il patrocinio dell'Avv. Domenico Bianchi;
P.IVA_2
TE CH
OGGETTO: controversia in materia di risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. note per la trattazione scritta per l'udienza del 3.6.2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sullo svolgimento del processo ha convenuto in giudizio per sentirla condannare, previo accertamento Parte_1 CP_1 della sua responsabilità ex art. 2051 c.c. o ex art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni patrimoniali e 1 non patrimoniali dallo stesso subiti in conseguenza del sinistro occorsogli l'1.10.2017, ore 14:35 circa. A sostegno della domanda, ha dedotto che, in quella circostanza, si trovava alla guida del suo motoveicolo Piaggio Free tg. BC125, e stava percorrendo a velocità moderata il Lungotevere
Flaminio, con direzione Ponte Risorgimento in quando, giunto all'altezza dell'incrocio con CP_1
Piazza Gentile da Fabriano, dovendo fermarsi al semaforo, a causa della presenza occulta sul manto stradale di cumuli stratiformi di fogliame, polveri, terriccio ed altri materiali che avevano prodotto una poltiglia fangosa era scivolato e caduto rovinosamente in terra. Per tale motivo, era stato trasportato, a mezzo autoambulanza, dapprima, al Pronto Soccorso dell'Ospedale "Santo Spirito" di e, in seguito, ricoverato - nella medesima giornata - presso la casa di cura “Ars Medica” di CP_1
ove era stato sottoposto ad intervento chirurgico di “riduzione ed osteosintesi omero CP_1 prossimale sinistro con placca, viti ed innesto di sostituto dell'osso”, venendo dimesso solo il 29 novembre 2017 con diagnosi di “frattura pluriframmentaria scomposta omero prossimale sinistro” ed esiti di invalidità permanente.
Si è costituita in giudizio chiedendo: - in via preliminare, di essere autorizzata a CP_1 chiamare in causa, per essere manlevata, l'impresa alla quale aveva appaltato, dal maggio CP_3
2017 e per 180 giorni, la manutenzione ordinaria, il pronto intervento e la sorveglianza stradale sulle strade della grande viabilità lotto 2 ricadenti nel municipio Roma II;
- nel merito, in via principale, il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto;
-in via subordinata, in caso di accoglimento, anche parziale della domanda, di individuare nell'impresa l'unico soggetto CP_3 responsabile dell'evento; - in via ulteriormente subordinata, in ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice nei confronti di di essere manlevata dalla suddetta società. CP_1
Autorizzata la chiamata di terzo, si è costituita l'impresa chiedendo: -di respingere la CP_3 domanda di manleva svolta dal nei propri confronti, attesa l'assenza del suo inadempimento CP_4 al contratto di appalto, stante l'inoperatività, al momento del sinistro, dell'obbligo di “rilevamento periodico” e visto che dagli obblighi di sorveglianza sulle strade erano convenzionalmente escluse
(cfr. art.
7.2.lett g dell'Accordo quadro) le dispersioni dei fluidi provenienti dai veicoli a motore o carichi dispersi, in quanto di competenza dell'AMA; - e, in ogni caso, di rigettare la domanda attorea, non essendo ravvisabile alcuna responsabilità né dell'ente, né della ditta appaltatrice, posto che, da un lato, la genesi della caduta doveva ascriversi a “macchie d'olio” presenti sul fondo stradale, dall'altro, comunque, il fogliame bagnato non assumeva il carattere dell'insidia o trabocchetto rilevanti ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c.
Assunte prove orali ed espletata CTU medico-legale, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Sulla legittimazione passiva di CP_1
2 Parte attrice ha chiesto di accertarsi la responsabilità, ex art. 2051 c.c., di quale custode CP_1 della strada, ove si è verificato il sinistro.
in via preliminare, ha chiesto di dichiararsi il suo difetto di legittimazione passiva, CP_1 per aver appaltato alla il servizio di manutenzione ordinaria, pronto intervento e sorveglianza CP_3 delle strade della grande viabilità lotto 2 ricadenti nel municipio Roma II.
L'eccezione va respinta.
Deve essere riconosciuta, infatti, la legittimazione passiva di in quanto i contratti di CP_1 appalto in atti confermano la natura pubblica della strada teatro del sinistro e il riconoscimento della proprietà della stessa in capo al CP_4
Va ricordato che la giurisprudenza di merito e di legittimità sono costanti e concordi nel ritenere che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. opera anche per la
P.A. in relazione ai beni demaniali e che solo una oggettiva impossibilità della custodia - che deve essere oggetto di specifica prova da parte della P.A., nella fattispecie non fornita - rende inapplicabile la norma richiamata, facendo residuare la tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c.
La Suprema Corte, peraltro, ha presunto essere “oggettivamente controllabili” tutte le strade comunali incluse nel perimetro del centro abitato (Cass. n. 15779/2006) e ha rimarcato che: “affinché la p.a. possa essere ritenuta esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. per i danni causati da beni demaniali, occorre avere riguardo, non solo e non tanto, all'estensione di tali beni o alla possibilità di un effettivo controllo su essi, quanto piuttosto alla causa concreta (identificandosene la natura e la tipologia) del danno. Se, infatti, quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa
(come il vizio costruttivo o manutentivo), l'Amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051 c.c.; per contro, ove l'Amministrazione – sulla quale incombe il relativo onere - dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita
o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi, la condotta colposa dello stesso utente infortunato), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di prevenzione dei rischi, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al citato art. 2051 c.c.” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 15/10/2019, n. 25925).
La circostanza che abbia affidato la sorveglianza e manutenzione del manto stradale CP_1 all'impresa terza chiamata in causa non è idonea a trasferire il bene nella disponibilità dell'impresa appaltatrice (che quindi non diviene custode della res) e non esonera quindi l'ente proprietario dalla sua responsabilità; anzi, tale affidamento è prova della possibilità per l'Ente di esercitare una sorveglianza estesa sui beni demaniali, poiché costituisce lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale dell'ente di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà, per le quali quindi continua a rispondere ex art. 2051
3 c.c. (cfr. Cassazione civile sez. III, 23/01/2009, n.1691: “In tema di responsabilità dell'ente CP_4 per i danni cagionati dalle strade comunali deve escludersi che l'affidamento della manutenzione stradale in appalto a singole imprese private sottragga la sorveglianza e il controllo di tali strade al
per assegnarli all'impresa appaltatrice, che così risponde direttamente in caso CP_4
d'inadempimento. Il contratto d'appalto per la manutenzione delle strade di parte del territorio comunale - infatti - costituisce soltanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 del vigente codice della strada, per cui deve ritenersi che l'esistenza di tale contratto di appalto non vale affatto a escludere la responsabilità del committente nei confronti degli utenti delle singole strade ai sensi dell'art. 2051 c.c.”). CP_4
Pertanto, ricorrono i presupposti per l'operatività dell'art. 2051 c.c. in riferimento alla posizione di
CP_1
Ciò posto, per quanto attiene ai rapporti intercorrenti tra e l'impresa appaltatrice CP_1 CP_3
[...
va osservato che legittimamente la prima ha chiamato in causa la seconda, al fine di far valere il rapporto di garanzia impropria.
3. Sulla responsabilità
La domanda di parte attrice è fondata e va accolta.
Sotto il profilo della responsabilità ex art. 2051 c.c., ritiene questo giudice di doversi uniformare ai principi fissati dalla Corte di Cassazione a SS.UU. con la pronuncia n°20943/22, che ha stabilizzato l'orientamento già formatosi in precedenza nella giurisprudenza della stessa Corte (n. 2477, 2480 e
2481 del 2018), secondo cui:
a) "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno,
a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso";
c) "il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col
4 trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere";
d) "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale".
Dunque, mentre l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, a carico del custode ricade, invece, l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito come esimente idonea ad interrompere il nesso di causalità, la cui verifica deve essere compiuta dal giudice su un piano puramente oggettivo, per accertare se il nesso causale sia stato eliso da fattori esterni imprevedibili e/o inevitabili, compreso il fatto colposo del danneggiato e tenendo conto che quest'ultimo fattore è idoneo a interrompere il nesso causale quando, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, richiedendosi allo stesso danneggiato l'adozione delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze.
Facendo applicazione di tali principi al caso de quo, deve rilevarsi che l'attore ha dedotto di essere caduto dal proprio motoveicolo, mentre tentava la manovra di arresto all'incrocio regolato dalla segnaletica rossa del semaforo. La caduta si è verificata in quanto il fondo stradale era stato reso sdruccevole dai residui di foglie e polveri ivi depositati e non rimossi che, bagnati dalla pioggia, avevano creato una poltiglia fangosa, potenzialmente pericolosa, soprattutto per i veicoli a due ruote, notoriamente più instabili.
In sede di interpello, l'attore ha riferito che “la zona dove sono caduto era costituita da un tratto in rettilineo, sul Lungotevere Flaminio, immediatamente prima di piazza Gentile da Fabriano, in prossimità del semaforo;
percorrevo la strada in direzione Ponte Risorgimento;
piovigginava; il tempo era brumoso. Visto che il semaforo era rosso, ho toccato i freni, e la ruota davanti è immediatamente scivolata, perché a terra vi era una poltiglia fangosa e scivolosa, non visibile e non
5 segnalata. (omissis...) sono caduto sul lato sinistro, sbattendo la spalla sinistra. Ho dovuto chiamare
l'ambulanza” (cfr. verbale di udienza del 9.4.2024).
La dinamica dell'evento è stata confermata dai testimoni sentiti, e Testimone_1 [...]
i quali hanno riferito di aver assistito alla caduta dell'attore e di essersi avvicinati allo Tes_2 stesso subito dopo, constatando quale fosse lo stato dei luoghi. In particolare, il teste ha Tes_1 riferito: “sono amico del sig. con il quale quel giorno avevo appuntamento nei pressi Parte_1 del teatro Olimpico, perché il sig. doveva portarmi dei biglietti per la partita Lazio-Sassuolo. Pt_1
Ero insieme al mio amico . Mentre aspettavamo, abbiamo visto arrivare il sig. Testimone_2 in scooter. Era una giornata piovosa. Il sig. fece per frenare perché il semaforo era rosso, Pt_1 Pt_1 ma scivolò con lo scooter perché a terra c'era del fogliame e del terriccio fangoso”; il teste ha precisato che “non vi era segnalazione alcuna della presenza di fogliame e fango;
il colore di fango
e fogliame era simile a quello del manto stradale, con cui si confondeva”.
Il teste ha riferito che: “ho assistito all'incidente. Ero insieme a ed Tes_2 Persona_1 avevamo appuntamento con il sig. il quale doveva portarci dei biglietti per la partita. Abbiamo Pt_1 visto il sig. che veniva in scooter, e poi lo abbiamo visto cadere. Il sig. è caduto poco Pt_1 Pt_1 prima del semaforo;
a terra era bagnato, vi erano foglie e terriccio. Venne chiamata l'ambulanza, ci pensò qualche altro signore. ed io eravamo sul marciapiede lato fiume, ad una distanza che Tes_1 ci consentiva la visuale;
non ricordo la distanza tra noi ed il sig. però era tale da permetterci Pt_1 di vedere la caduta. ed io ci avvicinammo al sig. che era a terra dolorante”; il teste Tes_1 Pt_1 ha poi precisato che: “quel giorno piovigginava;
la presenza di fogliame non era segnalata” e che
“il fogliame aveva colore simile all'asfalto circostante, con cui si mimetizzava. Sul fango si vedevano ancora le tracce delle ruote dello scooter, sul punto dove era passato il sig. subito prima di Pt_1 cadere”.
Entrambi i testi hanno negato di aver visto a terra delle macchie di olio e, dunque, hanno così smentito la ricostruzione alternativa dei fatti prospettata dalla nella sua memoria di costituzione, a CP_3 nulla rilevando che, nella originaria richiesta di risarcimento danni stragiudiziale inviata a mezzo pec il 29.01.2021 a nell'illustrare le cause del sinistro e nel descrivere le pessime CP_1 condizioni del manto stradale, si facesse riferimento anche a numerose macchie d'olio, oltre che alla presenza di materiale sdrucciolevole e polveri ridotte dall'acqua ad una poltiglia fangosa, posto che il fatto costitutivo della responsabilità (l'omessa manutenzione del manto stradale e la mancata segnalazione e rimozione di una situazione di pericolo per la viabilità) è rimasto il medesimo.
Anche in assenza di un verbale redatto dalla pubblica autorità, non vi è ragione per dubitare della veridicità delle testimonianze rese, atteso che le stesse sono precise e concordanti e che in atti vi è il verbale di pronto soccorso, dal quale risulta che il paziente era stato trasportato dal 118 per incidente
6 stradale, riportando un trauma della spalla sinistra e dell'arto inferiore sinistro, che aveva riferito essere ascrivibile ad una “caduta accidentale dal motociclo su strada bagnata”.
Non è emersa la prova di una condotta di guida imprudente e assolutamente imprevedibile da parte dell'attore, atta ad interrompere il nesso eziologico, non essendo emerso che egli tenesse una velocità non congrua per le condizioni metereologiche presenti o che potesse in qualche modo evitare il fango.
Il materiale istruttorio descritto è sufficiente, pertanto, a ritenere raggiunta la prova del nesso di causalità tra la intrinseca pericolosità della cosa (la presenza di un accumulo di fogliame e fango sul manto stradale) e l'evento dannoso (la caduta dell'attore e le conseguenti lesioni).
Al contempo, le parti convenute non hanno fornito la prova che l'evento sia, invece, dipeso da un caso del tutto fortuito, derivante da un fatto naturale o di terzi o da un comportamento colposo dello stesso attore, tale da interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso ponendosi quale causa esclusiva dello stesso nei termini indicati nella giurisprudenza di legittimità sopra richiamata;
in particolare, non è stata fornita la prova neppure che la presenza di un accumulo di fogliame e fango in prossimità dell'incrocio fosse frutto di una alterazione dei luoghi per il custode imprevedibile, imprevista, non conoscibile, né tempestivamente eliminabile - neppure con la più diligente attività di prevenzione dei rischi - perché di recentissima formazione, essendo ragionevole presumere che in autunno sia necessario provvedere alla rimozione delle foglie cadute.
Per quanto sopra, deve ritenersi sussistente la responsabilità di ex art. 2051 c.c., visto CP_1 che la caduta accidentale da un motorino su un fondo stradale reso sdruccevole dal fango e dal fogliame bagnato accumulatosi proprio in prossimità di un punto ove è necessario effettuare una manovra di arresto non è un evento imprevisto e imprevedibile.
Sotto il diverso profilo del concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c., non può essere ritenuto prova della colpa del danneggiato il solo fatto della caduta, essendo emerso che lo stesso procedeva ad una velocità bassa, tanto che stava frenando e che, nonostante l'ora (le 14:30 di pomeriggio circa), il fogliame e il fango risultavano non visibili e, pertanto, non altrimenti evitabili.
4. Sulla liquidazione del danno
L'attore ha chiesto la liquidazione dei danni per le lesioni subite, dalle quali sono derivati postumi anche di invalidità permanente;
segnatamente ha chiesto il ristoro del danno non patrimoniale, con applicazione della personalizzazione nella misura massima in ragione della lunga durata del periodo di inabilità temporanea (60 giorni), dell'invasività dell'intervento subito e delle perduranti terapie cui continuava ad essere sottoposto, nonché dell'incidenza della invalidità permanente residuata sulle sue abitudini di vita e sulla capacità di espletare il suo lavoro;
con conseguente danno morale subito.
Quanto al danno patrimoniale, ha chiesto di essere ristorato delle spese mediche sopportate in conseguenza del sinistro (pari ad euro 9.130,61), nonché del danno patrimoniale derivante dall'aver
7 subito, per effetto del forzato periodo di assenza dal lavoro e dell'impossibilità di essere prontamente reperibile per il volo, una perdita di chance per l'avanzamento e la progressione di carriera e per non aver percepito le indennità e gli emolumenti connessi all'espletamento dei compiti del volo e dal cd.
“Pronto Impiego”.
Il CTU designato - al cui elaborato si rinvia, non avendo peraltro le parti mosso alcuna puntuale osservazione - ha riconosciuto il nesso causale e descritto le lesioni subite dall'attore, consistenti in:
“frattura pluriframmentaria del collo e della testa omerale caratterizzata da discreta diastasi dei monconi ossei ". Ha, quindi, determinato la durata della inabilità temporanea derivata dal sinistro in gg. 60 di ITA + gg. 60 di ITP al 50% e concluso che: “gli esiti permanenti incidenti sulla complessiva integrità psico-fisica del periziando possono essere quantificati, secondo baremè SIMLA, come danno alla validità biologica incidente sull'attitudine alla normale esplicazione delle funzioni psico-fisiche valutabile nella misura del 14%” e rilevato che non sono possibili miglioramenti dello stato del periziando, mediante applicazione di protesi e/o interventi chirurgici.
Il CTU, inoltre, ha rilevato l'esistenza di un danno da cenestesi lavorativa atteso che: “all'epoca dei fatti per cui è causa si ritiene che i postumi permanenti citati abbiano consentito la prosecuzione del lavoro svolto dall'interessato ma a prezzo di maggior usura, pregiudicando la capacità di lavoro nei termini di forza e resistenza”.
Per quanto attiene alle spese mediche presenti nel fascicolo di parte attrice, queste sono state ritenute dal CTU congrue per un totale di € 8.888,61. Quanto alle spese mediche per € 240,00, relative alle visite specialistiche del dott. (fatture dell'8.1.2018 e de 19.2.2018, per euro 120,00 ciascuna), Per_2 il CTU ha riconosciuto la congruità degli importi, evidenziando tuttavia che non era stata depositata la correlativa documentazione relativa alle visite mediche alle quali erano riferite le spese.
Ciò posto, per la liquidazione del danno biologico, inteso come menomazione che incide sull'integrità psicofisica della persona, esplicando incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico-relazionali, deve farsi applicazione delle tabelle redatte dal Tribunale di Roma nel 2023 e aggiornate nel 2025.
Pur dandosi atto dell'orientamento della Corte di Cassazione che, al fine di perseguire l'uniformità delle valutazioni dei giudici di merito, individua come parametri di riferimento quelli tabellati dal
Tribunale di Milano, deve tuttavia rimarcarsi l'opportunità di utilizzare le tabelle romane, che appaiono più che adeguate a perseguire gli scopi in parola, anche in ragione della circostanza che i parametri indicati sono stati desunti dalla media delle pronunce dei giudici del Tribunale con il maggior carico di affari, che tratta circa il 20% del contenzioso in materia di responsabilità civile, atteso che, peraltro, la soluzione adottata dalla Cassazione, come espressamente affermato nella stessa pronuncia, deriva da un'operazione di “natura sostanzialmente ricognitiva”. Non è inutile, peraltro,
8 sottolineare che l'esigenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi è ampiamente soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal
Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo i menzionati indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato), che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.
Il danno biologico, pertanto, tenendo presente che l'attore all'epoca del sinistro (2017) aveva 54 anni, va così quantificato:
- euro 31.792,11 per invalidità permanente pari al 14%,
- euro 7.815,00 per invalidità temporanea assoluta (euro 130,25 al giorno, per 60 giorni)
- euro 3.907,20 per invalidità temporanea relativa al 50% (euro 65,12 al giorno per 60 giorni)
In ragione del ravvisato danno da cenestesi lavorativa si ritiene di poter riconoscere, a titolo di personalizzazione del danno biologico, l'aumento della somma riconosciuta nella misura del 15 %, essendo emerso, appunto che, nel caso di specie, vi siano state conseguenze ulteriori e diverse da quelle “comuni”, tempestivamente allegate e provate dall'attore. Quest'ultimo, infatti, ha dedotto di essere un I dirigente e che, a causa dell'infortunio, è stato per 121 giorni dichiarato non idoneo CP_5 al volo, per poi poter riprendere la sua attività, solo con maggior dispendio di fatica, come accertato dal CTU, attesa la persistenza di un'impotenza funzionale a carico della spalla sinistra e del persistente dolore nei movimenti. Pertanto, va riconosciuta l'ulteriore somma di euro 4.768,82 a tale titolo.
Inoltre, deve riconoscersi un ulteriore aumento a titolo di danno morale, in ragione della sofferenza soggettiva patita a causa del sinistro, dell'impossibilità di muoversi per 60 giorni, per la necessità di sottoporsi continuativamente a terapie riabilitative e di controllo del dolore, per euro 6.000,00.
Per quanto riguarda, invece, il danno patrimoniale, si ritiene di dover liquidare l'importo di euro
9.128,61 (compresi euro 240,00 per le due visite ortopediche, i cui importi sono stati riconosciuti congrui dal CTU), a titolo di spese mediche effettivamente sostenute.
Per quanto riguarda l'ulteriore voce di danno patrimoniale, invece, va rilevato che lo stesso è rimasto del tutto sfornito di prova, non avendo l'attore nemmeno allegato né le chances di impiego per il volo effettivamente perse per effetto del forzoso periodo di riposo, né il tipo di avanzamento di carriera che avrebbe conseguito tramite esse, né l'entità degli importi riconosciuti per la disponibilità al pronto impiego per il volo.
Va, infatti, ricordato che lo strumento della liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. presuppone che il pregiudizio economico del quale la parte reclama il risarcimento sia certo nella sua esistenza
9 ontologica, mentre se tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all'applicazione del principio dell'onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l'attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere rigettata.
Pertanto, la somma complessivamente liquidata a titolo risarcitorio è pari ad euro 63.411,74.
Per quanto concerne, infine, gli interessi per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici
Istat; b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma, per il periodo intercorrente tra la data del fatto e fino alla liquidazione definitiva.
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al “quantum” dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c. gli interessi annui al tasso legale.
5. Sulla domanda di garanzia impropria avanzata da nei confronti di CP_1 CP_3
Come risulta dalla documentazione presente in atti, all'epoca del sinistro, aveva CP_1 appaltato alla il servizio di sorveglianza e manutenzione delle strade di grande viabilità CP_3 ricadenti nel II Municipio, tra cui quella oggetto di causa, al fine al di garantire la sicurezza veicolare e pedonale e segnalare anche le situazioni di pericolo (cfr. Accordo Quadro e relativo Contratto
Applicativo, doc. n. 9 e 6 del fascicolo di . CP_1
Per effetto dell'accordo quadro sottoscritto tra e il nel maggio 2017, CP_3 CP_6 pertanto, il servizio di sorveglianza, pronto intervento e manutenzione delle strade di grande viabilità del municipio II doveva essere effettuato dalla con la conseguenza che, a far data dalla CP_3 consegna dei lavori (avvenuta il 26.09.2017), con decorrenza dal ore 00:00 del 27.9.2017 e per una durata di 180 giorni solari, la era tenuta non soltanto ad occuparsi del servizio di CP_3 sorveglianza, pronto intervento e manutenzione ordinaria sulle strade oggetto di consegna, ma anche ad assumermene tutti i consequenziali oneri;
oltre che a manlevare l'amministrazione da ogni responsabilità ed evento pregiudizievole (cfr. “processo verbale di consegna dei lavori di sorveglianza” del 26.09.2017 doc. n. 7 fascicolo di , con impegno a produrre (entro il CP_1
6.10.2017) la polizza assicurativa prestata a garanzia dei rischi derivanti da mancata e/o omessa
10 sorveglianza e/o pronto intervento e/o manutenzione sulla rete stradale della grande viabilità (delib
GC 1022/20249) ricadenti nel Municipio II ambito territoriale II, art. 15 Schema di accordo quadro.
Nella fattispecie, lamenta l'inadempimento della all'obbligo di vigilanza CP_1 CP_3 continuativa e segnalazione immediata, da parte del Responsabile della Sorveglianza o suo delegato, alle squadre di Pronto Intervento dell'impresa appaltatrice ed eventuali altri soggetti competenti (quali
..) di stati di pericolo in CP_7 Controparte_8 CP_1 CP_9 atto riscontrati sul patrimonio stradale in consegna, quali ad esempio (a titolo indicativo e non esaustivo): “presenza di materiale di qualsiasi tipo sulla strada che possa essere da ostacolo alla sicurezza della circolazione stradale;
situazioni che possano essere considerate sintomi di potenziale pericolo (allagamenti e ristagni d'acqua, fango, presenza di neve o formazioni di ghiaccio, alberi in evidente stato di degrado, opere d'arte instabili, arredo urbano divelto ecc..)” di cui all'art. 7 del citato accordo quadro.
Infatti, con la consegna dei lavori l'impresa appaltatrice era obbligata ad iniziare immediatamente il servizio di sorveglianza su tutte le superfici delle infrastrutture stradali carrabili e pedonali, sugli arredi ed accessori e su ogni altra opera esistente sul suolo, nonché su tutti i manufatti nel sottosuolo costituenti il sistema di smaltimento delle acque bianche stradali fino al punto di recapito alla fognatura compreso, al fine di consentire il tempestivo ed immediato intervento della squadra del
Pronto Intervento dell'impresa appaltatrice stessa, onde porre in essere le successive attività per la rimozione dell'anomalia segnalata.
Orbene, nel caso di specie, nel corretto adempimento degli obblighi contrattualmente assunti,
l'Impresa avrebbe dovuto segnalare la presenza delle foglie e del fango sul manto stradale, in prossimità del semaforo, per consentire un tempestivo intervento di ripristino.
Nella fattispecie, la sostiene, invece, che nessun inadempimento le sarebbe ascrivibile, CP_3 poiché la consegna dei lavori era avvenuta solo in data 26.09.2017 e, pertanto, a suo carico non sarebbe ancora sorto alcun obbligo di rilevamento periodico dello stato di funzionalità e sicurezza delle infrastrutture stradali.
La tesi non è condivisibile. L'inadempimento lamentato, infatti, non attiene all'obbligo di rilevamento periodico delle anomalie, ma al diverso obbligo di vigilanza continuativa.
L'accordo quadro, infatti, prevede che esclusivamente il primo rilevamento periodico debba essere effettuato con la restituzione entro i primi quindici giorni.
Al contrario, l'obbligo di vigilanza continuativa ha decorrenza immediata e del resto ciò si deduce anche dal chiaro tenore letterale del verbale di consegna dei lavori.
Ne consegue che ha soddisfatto il proprio onere probatorio. CP_1
11 Ed infatti, ove il committente agisca per il risarcimento del danno da inadempimento, è suo onere fornire la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento della controparte, sulla quale incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'esatto adempimento.
Nel caso di specie, quindi, l'impresa avrebbe dovuto provare in quali date ed orari, nell'adempimento dell'obbligazione di sorveglianza assunta, avesse ispezionato la strada e provveduto alla segnalazione del pericolo.
Dello svolgimento di tale attività manca la prova.
La domanda di garanzia impropria, siccome proposta da è quindi fondata, sicché CP_1
l'Impresa dovrà essere condannata a rimborsare alla P.A. le somme che questa, in esecuzione della presente sentenza, dovrà versare all'attrice.
6. Sulla regolamentazione delle spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Spese di CTU a carico definitivo della CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) accertatane la responsabilità, condanna a pagare a favore di CP_1 Pt_1
a titolo di risarcimento del danno liquidato ai valori attuali, la somma di euro 63.411,74.
[...] oltre al lucro cessante calcolato come da parte motiva, nonché interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
2) condanna la a rimborsare a gli importi da questa versati in CP_3 CP_1 esecuzione del punto 1) della presente sentenza;
4) condanna a pagare, a favore di , le spese del giudizio, che CP_1 Parte_1 liquida in euro 14.103,00 per compensi e 759,00 euro per esborsi, oltre rimborso forfettario, IVA e
CPA come per legge;
5) condanna la a pagare a favore di le spese del giudizio, che CP_3 CP_1 liquida in euro 14.103,00 per compensi e 759,00 euro per esborsi, oltre rimborso forfettario e accessori di legge;
6) pone le spese di CTU definitivamente a carico della CP_3
Roma, 18.10.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott.ssa Elisa Ferrazzoli
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