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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/10/2025, n. 4960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4960 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10703/24
,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Lidia Greco Presidente estensore dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 10703/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il 13/01/1968, c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Graziella Lo Turco, giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Vito Enzo Gagliano e dall' avv. Maria Emanuela Barletta, giusta procura in atti;
convenuto
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 17/10/2024, premettendo di avere contratto Parte_1 matrimonio con a Castiglione di Sicilia il 29/07/1989 e che dalla loro unione sono Controparte_1 nati tre figli, (il 19/11/1985), (il 2/09/1989) e Persona_1 Persona_2 [...] [
(il 27/04/2001) ha chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione Persona_3 personale dal marito con addebito.
La ricorrente ha chiesto inoltre di assegnare a sé la casa coniugale per abitarvi con la figlia Per_3 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e di disporre a carico del convenuto la corresponsione di un assegno mensile in suo favore per il mantenimento della figlia di euro Per_3
800,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito in giudizio il quale non si è opposto alla richiesta di pronunciare la Controparte_1 separazione personale tra i coniugi ed ha chiesto di assegnare a sé la casa coniugale, opponendosi alla richiesta avversa di porre a suo carico il pagamento di un assegno mensile per il mantenimento della figlia o, in subordine, ha chiesto di disporre il pagamento di una somma notevolmente Per_3 inferiore da corrispondere direttamente alla figlia.
Depositate le memorie ex art. 473 bis. 17 c.p.c., all'udienza del 22/05/2025 il giudice delegato ha interrogato il convenuto, che vive stabilmente in Svizzera, il quale ha confermato la volontà di non volersi riconciliare e non essendo stata accettata da entrambe le parti la proposta conciliativa formulata dal giudice, lo stesso ha rinviato per l'interrogatorio della ricorrente alla successiva udienza.
All'udienza del 26/06/25 le parti hanno raggiunto un accordo ed hanno chiesto la decisione della causa senza termini per scritti conclusivi alle seguenti condizioni:
“Pronuncia di separazione tra i coniugi, con rinuncia alla domanda di addebito da parte della ricorrente;
- Assegnazione della casa coniugale sita in Linguaglossa, Via Regina Margherita n. 50 , censita al
Catasto Fabbricati al fg. 11 part. 1393 sub 4, alla ricorrente, in quanto convivente con la figlia maggiorenne non autonoma economicamente;
- 400,00 euro mensili di mantenimento per la figlia maggiorenne, oltre il 50% delle spese straordinarie, con versamento diretto alla figlia maggiorenne, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza da luglio 2025;
- Con riferimento agli arretrati relativi al periodo dal deposito del ricorso sino al mese di giugno
2025 si precisa che verranno versati con decorrenza da sei mesi successivi alla odierna udienza, da dicembre, con importo di euro 200,00 mensili, per un importo complessivo di euro 3.600,00, da versare sempre sul conto personale della figlia maggiorenne;
- Compensazione delle spese legali”.
2 All'udienza del 26/06/2025, è comparsa figlia maggiorenne delle Persona_3 parti, che ha dichiarato di essere d'accordo al versamento diretto del mantenimento mensile da parte del padre di euro 400,00 mensili sul conto alla stessa personalmente intestato, Controparte_1 nonché al pagamento sul proprio conto personale degli arretrati come da accordo delle parti.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del Pubblico
Ministero.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
La separazione di fatto sussistente tra i coniugi e la natura delle doglianze esposte dalle parti nel corso del giudizio dimostrano che risulta intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata dalle parti.
Le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative o con l'interesse della prole, sicché le stesse sono meritevoli di accoglimento.
Le spese processuali vanno compensate, stante la definizione del giudizio con precisazione congiunta delle conclusioni e la richiesta concorde delle parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 10703/2024 r.g., rigettata ogni diversa istanza, eccezione e difesa:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] alle condizioni indicate in parte motiva;
CP_1
COMPENSA le spese processuali;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR 3.11.2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Castiglione di Sicilia (atto n. 10, parte 2 serie A, anno 1989).
Così deciso in Catania, il 10/10/2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile
IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco
3
,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Lidia Greco Presidente estensore dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 10703/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il 13/01/1968, c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Graziella Lo Turco, giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Vito Enzo Gagliano e dall' avv. Maria Emanuela Barletta, giusta procura in atti;
convenuto
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 17/10/2024, premettendo di avere contratto Parte_1 matrimonio con a Castiglione di Sicilia il 29/07/1989 e che dalla loro unione sono Controparte_1 nati tre figli, (il 19/11/1985), (il 2/09/1989) e Persona_1 Persona_2 [...] [
(il 27/04/2001) ha chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione Persona_3 personale dal marito con addebito.
La ricorrente ha chiesto inoltre di assegnare a sé la casa coniugale per abitarvi con la figlia Per_3 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e di disporre a carico del convenuto la corresponsione di un assegno mensile in suo favore per il mantenimento della figlia di euro Per_3
800,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito in giudizio il quale non si è opposto alla richiesta di pronunciare la Controparte_1 separazione personale tra i coniugi ed ha chiesto di assegnare a sé la casa coniugale, opponendosi alla richiesta avversa di porre a suo carico il pagamento di un assegno mensile per il mantenimento della figlia o, in subordine, ha chiesto di disporre il pagamento di una somma notevolmente Per_3 inferiore da corrispondere direttamente alla figlia.
Depositate le memorie ex art. 473 bis. 17 c.p.c., all'udienza del 22/05/2025 il giudice delegato ha interrogato il convenuto, che vive stabilmente in Svizzera, il quale ha confermato la volontà di non volersi riconciliare e non essendo stata accettata da entrambe le parti la proposta conciliativa formulata dal giudice, lo stesso ha rinviato per l'interrogatorio della ricorrente alla successiva udienza.
All'udienza del 26/06/25 le parti hanno raggiunto un accordo ed hanno chiesto la decisione della causa senza termini per scritti conclusivi alle seguenti condizioni:
“Pronuncia di separazione tra i coniugi, con rinuncia alla domanda di addebito da parte della ricorrente;
- Assegnazione della casa coniugale sita in Linguaglossa, Via Regina Margherita n. 50 , censita al
Catasto Fabbricati al fg. 11 part. 1393 sub 4, alla ricorrente, in quanto convivente con la figlia maggiorenne non autonoma economicamente;
- 400,00 euro mensili di mantenimento per la figlia maggiorenne, oltre il 50% delle spese straordinarie, con versamento diretto alla figlia maggiorenne, da corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza da luglio 2025;
- Con riferimento agli arretrati relativi al periodo dal deposito del ricorso sino al mese di giugno
2025 si precisa che verranno versati con decorrenza da sei mesi successivi alla odierna udienza, da dicembre, con importo di euro 200,00 mensili, per un importo complessivo di euro 3.600,00, da versare sempre sul conto personale della figlia maggiorenne;
- Compensazione delle spese legali”.
2 All'udienza del 26/06/2025, è comparsa figlia maggiorenne delle Persona_3 parti, che ha dichiarato di essere d'accordo al versamento diretto del mantenimento mensile da parte del padre di euro 400,00 mensili sul conto alla stessa personalmente intestato, Controparte_1 nonché al pagamento sul proprio conto personale degli arretrati come da accordo delle parti.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del Pubblico
Ministero.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
La separazione di fatto sussistente tra i coniugi e la natura delle doglianze esposte dalle parti nel corso del giudizio dimostrano che risulta intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata dalle parti.
Le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative o con l'interesse della prole, sicché le stesse sono meritevoli di accoglimento.
Le spese processuali vanno compensate, stante la definizione del giudizio con precisazione congiunta delle conclusioni e la richiesta concorde delle parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 10703/2024 r.g., rigettata ogni diversa istanza, eccezione e difesa:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] alle condizioni indicate in parte motiva;
CP_1
COMPENSA le spese processuali;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR 3.11.2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Castiglione di Sicilia (atto n. 10, parte 2 serie A, anno 1989).
Così deciso in Catania, il 10/10/2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile
IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco
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