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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 12/01/2026, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 430/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente
VOLINO PASQUALE, Relatore
AR NG, IC
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11287/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Resistente_2 S.a.s. Di RI Resistente_1 - 08871081215
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3012M03579 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21898/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Le parti concludono come da rispettivi scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si impugna l'avviso di accertamento n. TF3012M03579/2024 avente ad oggetto IRPEF 2019 . Reddito partecipazione di socio di società di persone.
Motivi di ricorso: accertamento societario mai notificato al ricorrente.
Agenzia Entrate eccepisce che l'accertamento principale è definito;
il reddito è imputato per trasparenza ai soci.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In materia di accertamento tributario di un maggior reddito nei confronti di una società e di accertamento conseguenziale nei confronti dei soci, l'obbligo di motivazione degli atti impositivi notificati ai soci è soddisfatto anche mediante rinvio per relationem alla motivazione dell'avviso di accertamento riguardante i maggiori redditi percepiti dalla società, anche se solo a quest'ultima notificato, giacché il socio, ex art. 2476 cod. civ., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell'accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi;
tuttavia ciò trova un limite nella persistente posizione di socio, e dunque al facile accesso alla conoscenza e comunque alla conoscibilità degli atti che attengono alla società.
In merito alla eccepita nullità dell'accertamento impugnato per carenza di motivazione in quanto allo stesso non veniva allegato l'avviso di accertamento societario, risulta che l'avviso societario viene indicato come
“allegato” anche nelle motivazioni dell'accertamento al socio. Ulteriore conferma della notifica e della conoscenza dell'accertamento societario da parte del ricorrente risulta evidente dalla circostanza che nell'istanza di accertamento con adesione avanzata da parte ricorrente con prot.0033195 del 14.02.2025 in riferimento all'accertamento impugnato,in cui la parte richiedeva l'invito a comparire per l'istaurazione del contradditorio e la successiva eventuale redazione dell'atto di accertamento con adesione, il ricorrente allega nella sua completezza l'avviso di accertamento relativo alla società .
L'atto impugnato originava dalla compartecipazione, in qualità di socio accomandatario , nella misura pari al 60%, nella Sas nei confronti della quale l'Ufficio, per il medesimo anno d'imposta, aveva operato la rettifica del reddito d'impresa in misura pari ad euro 76.239,00, tramite l'avviso di accertamento, con conseguente imputazione dello stesso al contribuente ex art 5 Dpr 917/86 e rideterminazione delle imposte dovute.
La modalità di tassazione di tali soggetti consiste nell'imputazione del reddito secondo il principio della trasparenza.
I redditi delle società di persone, a norma del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Le quote si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta. Ne consegue che la presunzione legale così posta – in virtù della quale i redditi delle società di persone sono imputati pro quota a ciascun socio
(anche accomandante) indipendentemente dall'effettiva percezione – opera anche in caso di accertamento a carico della società di utili neri iscritti in bilancio: non solo, infatti, il socio è in grado di conoscere i rilievi e gli accertamenti fiscali condotti nei confronti della società, avendo diritto alla comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite ed alla consultazione dei libri e degli altri documenti della società, ma il reddito di partecipazione costituisce un suo reddito personale, indipendentemente dalla mancata contabilizzazione dei ricavi e dai metodi adoperati dalla società per realizzarli, e fermo restando il diritto di agire nei confronti della società, in sede civile ordinaria, per recuperare la quota di utili a lui spettante, nonchè l'esclusione della sua responsabilità per sanzioni, qualora sia dimostrata la sua buona fede.
Nel caso di specie l'avviso di accertamento societario si è definito con acquiescenza da parte della stessa società, ai sensi dell'art.15, comma 1 Dlgs n.218/1997, a cui ha fatto seguito il rateizzo, con versamento della prima rata. Pertanto, la società destinataria dell'avviso di accertamento ha accettato, in sostanza, i rilievi nello stesso contenuti, decidendo di non impugnarlo dinanzi alle Corti tributarie ed ha determinato la sua definitività.
Tanto anche per l'invocato litis consorzio necessario che sarebbe, nel caso, per il giudizio relativo ad impugnativa dell'accertamento societario che non c'è stato.
Non è rilevante l'eccezione che il ricorrente non era più socio dal 2022, mentre l'adesione all'accertamento societario è del 2024 (quando era estraneo alla società) : l'adesione è stata posta in essere dai soggetti legittimati, l'accertamento relativo all'anno 2019 è nei termini. Il ricorrente era socio nel 2019.
Per tutto quanto detto la Corte rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna la parte ricorrente al pagamento di euro 1000,00, oltre oneri se dovuti, per le spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente costituita che liquida in complessivi € 1.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente
VOLINO PASQUALE, Relatore
AR NG, IC
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11287/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Resistente_2 S.a.s. Di RI Resistente_1 - 08871081215
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3012M03579 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21898/2025 depositato il
11/12/2025
Richieste delle parti:
Le parti concludono come da rispettivi scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si impugna l'avviso di accertamento n. TF3012M03579/2024 avente ad oggetto IRPEF 2019 . Reddito partecipazione di socio di società di persone.
Motivi di ricorso: accertamento societario mai notificato al ricorrente.
Agenzia Entrate eccepisce che l'accertamento principale è definito;
il reddito è imputato per trasparenza ai soci.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In materia di accertamento tributario di un maggior reddito nei confronti di una società e di accertamento conseguenziale nei confronti dei soci, l'obbligo di motivazione degli atti impositivi notificati ai soci è soddisfatto anche mediante rinvio per relationem alla motivazione dell'avviso di accertamento riguardante i maggiori redditi percepiti dalla società, anche se solo a quest'ultima notificato, giacché il socio, ex art. 2476 cod. civ., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell'accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi;
tuttavia ciò trova un limite nella persistente posizione di socio, e dunque al facile accesso alla conoscenza e comunque alla conoscibilità degli atti che attengono alla società.
In merito alla eccepita nullità dell'accertamento impugnato per carenza di motivazione in quanto allo stesso non veniva allegato l'avviso di accertamento societario, risulta che l'avviso societario viene indicato come
“allegato” anche nelle motivazioni dell'accertamento al socio. Ulteriore conferma della notifica e della conoscenza dell'accertamento societario da parte del ricorrente risulta evidente dalla circostanza che nell'istanza di accertamento con adesione avanzata da parte ricorrente con prot.0033195 del 14.02.2025 in riferimento all'accertamento impugnato,in cui la parte richiedeva l'invito a comparire per l'istaurazione del contradditorio e la successiva eventuale redazione dell'atto di accertamento con adesione, il ricorrente allega nella sua completezza l'avviso di accertamento relativo alla società .
L'atto impugnato originava dalla compartecipazione, in qualità di socio accomandatario , nella misura pari al 60%, nella Sas nei confronti della quale l'Ufficio, per il medesimo anno d'imposta, aveva operato la rettifica del reddito d'impresa in misura pari ad euro 76.239,00, tramite l'avviso di accertamento, con conseguente imputazione dello stesso al contribuente ex art 5 Dpr 917/86 e rideterminazione delle imposte dovute.
La modalità di tassazione di tali soggetti consiste nell'imputazione del reddito secondo il principio della trasparenza.
I redditi delle società di persone, a norma del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Le quote si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta. Ne consegue che la presunzione legale così posta – in virtù della quale i redditi delle società di persone sono imputati pro quota a ciascun socio
(anche accomandante) indipendentemente dall'effettiva percezione – opera anche in caso di accertamento a carico della società di utili neri iscritti in bilancio: non solo, infatti, il socio è in grado di conoscere i rilievi e gli accertamenti fiscali condotti nei confronti della società, avendo diritto alla comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite ed alla consultazione dei libri e degli altri documenti della società, ma il reddito di partecipazione costituisce un suo reddito personale, indipendentemente dalla mancata contabilizzazione dei ricavi e dai metodi adoperati dalla società per realizzarli, e fermo restando il diritto di agire nei confronti della società, in sede civile ordinaria, per recuperare la quota di utili a lui spettante, nonchè l'esclusione della sua responsabilità per sanzioni, qualora sia dimostrata la sua buona fede.
Nel caso di specie l'avviso di accertamento societario si è definito con acquiescenza da parte della stessa società, ai sensi dell'art.15, comma 1 Dlgs n.218/1997, a cui ha fatto seguito il rateizzo, con versamento della prima rata. Pertanto, la società destinataria dell'avviso di accertamento ha accettato, in sostanza, i rilievi nello stesso contenuti, decidendo di non impugnarlo dinanzi alle Corti tributarie ed ha determinato la sua definitività.
Tanto anche per l'invocato litis consorzio necessario che sarebbe, nel caso, per il giudizio relativo ad impugnativa dell'accertamento societario che non c'è stato.
Non è rilevante l'eccezione che il ricorrente non era più socio dal 2022, mentre l'adesione all'accertamento societario è del 2024 (quando era estraneo alla società) : l'adesione è stata posta in essere dai soggetti legittimati, l'accertamento relativo all'anno 2019 è nei termini. Il ricorrente era socio nel 2019.
Per tutto quanto detto la Corte rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna la parte ricorrente al pagamento di euro 1000,00, oltre oneri se dovuti, per le spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente costituita che liquida in complessivi € 1.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.