Nota all'art. 205:
- Il testo vigente dell' art. 623 del codice di procedura penale , come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 623 (Annullamento con rinvio). - 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 620 e 622:
a) se e' annullata un'ordinanza, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l'ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento;
b) se e' annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'art. 604, comma 1, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado;
c) se e' annullata la sentenza di una corte di assise di appello o di una corte di appello ovvero di una corte di assise o di un tribunale in composizione collegiale, il giudizio e' rinviato rispettivamente a un'altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale o, in mancanza, alla corte o al tribunale piu' vicini;
d) se e' annullata la sentenza di un tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo tribunale; tuttavia, il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata.".