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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/12/2025, n. 2620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2620 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI TARANTO
Sezione SECONDA Civile
in composizione monocratica nella persona del
Giudice Unico G.O.T. dott. ssa Eliana Tazzoli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta sotto il numero d'ordine 973/2023 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente tra:
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Fontana – Parte_1
Opponente-
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. Cesare Giovanni Grassini del Foro di Controparte_1
Milano e dall' Avv. Alessandro Aloia del Foro di Roma –
Convenuta - Opposta OGGETTO DEL GIUDIZIO: opposizione al decreto ingiuntivo n.27/2023 dell'importo di €
10363,65, oltre interessi e spese
All'udienza odierna, in esito alle deduzione delle parti questo Magistrato invitava le parti alla precisazione delle conclusioni, che entrambe le parti rassegnavano. All'esito, la causa veniva riservata con i termini del 190 cpc
MOTIVAZIONI
Si premette che la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla L. 18.6.2009 n. 69.
Con atto di citazione in opposizione proposto ex adverso , datato 10.03.2022 la sig.ra titolare del ristorante, denominato “Da NO FR ubicato in Parte_1
Taranto alla Via Tre Fontane 34 ang. Via Nave Taranto 1, di fornitura di energia elettrica somministrata da parte della società opposta cod. cliente n. 349 204 Controparte_1
498 proponeva rituale opposizione, deducendo ed eccependo, sostanzialmente: 1)
l'erroneità dei presupposti di fatto posti a base della pretesa azionata in sede monitoria;
2) l'infondatezza della richiesta avanzata dalla esponente;
3) l'irregolarità delle fatture azionate per probabile mancato funzionamento del contatore sulla scorta dei consumi effettuati nell'anno precedente ossia il 2020.
Chiedeva, pertanto dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo n. 27/2023 per l'insussistenza delle pretese creditorie dell' . CP_1
Si costituiva , l'opposta società che contestava in diritto ed in fatto le avverse deduzioni ed eccezioni.
La pretesa creditoria sottesa al titolo opposto, come riconosciuto dalla stessa opponente nel proprio atto di citazione, trae origine dal contratto di fornitura di energia elettrica somministrata da parte della società opposta cod. cliente n. 349 204 Controparte_1
498, deduceva l'opponente l'erroneità del calcolo dei consumi indicati nelle fatture azionate con ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto l'attività di ristorazione era stata chiusa nel settembre 2021 .
Chiedeva pertanto, la verifica del contatore, in quanto presumibilmente non funzionante , alla luce della fatturazione e pertanto dei consumi dell'anno precedente.
la disciplina ARERA (Autorità di Regolazione per l'Energia – Reti – Ambiente), prevede che “Nel rapporto di fornitura di energia, la contabilizzazione dei consumi dell'avente diritto dalla somministrazione è effettuata, per convenzione tra le parti e alla stregua di norme regolamentari, mediante la rilevazione automatica dei dati per mezzo di un contatore, la trasmissione di questi dati al distributore e la comunicazione da parte del distributore al rivenditore, e il , nelle more della rilevazione dei consumi CP_2 effettivi, è autorizzato a emettere fatture sulla base di una stima dei consumi presuntivamente effettuati dall'utente. Pertanto, da un lato è del tutto legittima la fatturazione sulla base di consumi stimati, che implica tuttavia la successiva emissione di fatture di conguaglio a debito o a credito dell'utente, dall'altro lato le fatture sulla base di consumi rilevati, che siano o meno fatture di conguaglio, si presumono basate sui dati comunicati dal distributore locale, che si presumono a loro volta, a meno di specifiche e motivate contestazioni da parte dell'utente, corrispondenti ai consumi effettivi di quest'ultimo.
Nel caso di specie , l'opponente ha documentalmente provato la richiesta di cessazione di fornitura alla data del 31 dicembre, pertanto le contestazioni in ordine ai consumi effettuati e alla susseguente fatturazione, non possono essere accolte in quanto l''odierna opponente non ha fatto pervenire nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa tabella di ricostruzione dei consumi le proprie “osservazioni scritte adeguatamente documentate”, con la conseguenza che l'opponente è decaduto dal diritto di richiedere la rettifica e/o l'annullamento della ricostruzione eseguita dal competente Distributore a norma di quanto previsto dall'art. 11.3 della Delibera ARERA
n. 200/99.
In definitiva, risulta evidente che tutte le eccezioni sollevate dall'opponente sull'asserita inesistenza del credito per cui è causa e sull'errata ricostruzione e quantificazione dei consumi – trattandosi di operazioni che sono affidate ex lege esclusivamente al
Distributore – siano infondate.
Ma vieppiù , l'opponente ha al contrario richiesto una rateazione per pagare la propria posizione debitoria che scaturisce dall'insieme delle fatture emesse da luglio in poi tutte non saldate.
Anche a voler, ritenere degne di nota le eccezioni in ordine alla reale cessazione dell'attività alla data di fine settembre 2021 ( circostanze per cui è stata richiesta la prova testimoniale) si evidenzia che la debitoria complessiva è relativa anche ai mesi di luglio agosto settembre e che le fatture successive fino al 31 dicembre sono in perfettamente in linea con i consumi dei mesi precedenti.
Appare, evidente che pertanto la richiesta di cessazione di fornitura del contratto unico elemento certo e documentato è la data da cui l'opposta avrebbe dovuto non emettere ulteriori fatture. Si evidenzia che le fatture di gennaio, febbraio sono state regolarmente decurtate dall'intera somma richiesta con il procedimento monitorio.
Per tali ragioni, dichiarato comprovato il credito di cui al decreto ingiuntivo si rigetta l'opposizione.
Le spese e i compensi seguono il principio di soccombenza con applicazione dei parametri DM 55/2014 secondo la natura, il valore e l'attività espletata nella causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto in composizione monocratica nella persona del giudice unico
G.O.T. dott. ssa Eliana Tazzoli definitivamente decidendo la domanda proposta da così provvede: Parte_1
- rigetta l'opposizione e di conseguenza conferma il Decreto Ingiuntivo n. 27/2023 ;
- condanna l'opponente al pagamento in favore della società opposta delle spese e compensi di causa liquidati nella somma complessiva di €. 1.650,00 per compensi oltre rsg iva e cap determinati secondo il valore della causa e dell'attività espletata.
Così deciso in Taranto oggi 09 Gennaio 2025 .
Il Giudice Unico
(G.O.T. dott. Eliana Tazzoli)