Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 28/02/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana Tribunale di Spoleto Giudice Paolo Mariotti
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano causa n. 454/2021 r.g.
DITTA INDIVIDUALE Parte_1
Avv. BRANDIMARTE VINCENZO parte attrice già Parte_2 Parte_3
, Parte_4
, Parte_5
Parte_6
Avv.ti PONTI ROSSANO e MAURIZIO SALARI parte convenuta
Le conclusioni delle parti:
Per l'attore e per il convenuto:
All'ecc.mo Tribunale di Spoleto adito,
1) che sia dichiarata l'ESTINZIONE del procedimento civile RG 454/2021 Tribunale di Spoleto ai sensi e per gli effetti dell'art. 306 c.p.c.;
2) che, ai sensi dell'art. 2668, comma 2, c.c. sia ORDINATO al Conservatore dei registri immobiliari la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale del presente procedimento eseguita dal sig. con rep. n. 818 del Parte_1
27.02.2021, presentazione n. 1 dell'11.03.2021, Registro Generale n. 997, Registro Particolare n. 806 del 27.02.2021.
Le ragioni della decisione:
Si rileva che, a seguito del trattenimento della causa in decisione e della concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., le parti hanno dichiarato reciprocamente “di rinunciare agli atti ed alle domande del presente
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A tal proposito è bene rilevare che, secondo autorevole giurisprudenza di legittimità, “la rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi può intervenire in sede di comparsa conclusionale o di memoria di replica, nonostante la natura semplicemente illustrativa di tali atti.
Da un lato, invero, è noto il principio secondo cui gli scritti conclusivi di parte, comparsa conclusionale e memoria di replica, sono volti ad illustrare quanto già discusso, senza poter contenere nova.
Dall'altro lato, tuttavia, è altrettanto ammessa la restrizione del thema decidendum, in forza della rinuncia a qualche capo di domanda o ad eccezione in precedenza formulate, che resta nella disponibilità del soggetto processuale non solo fino al momento della precisazione delle conclusioni, ma anche in séguito, come nella comparsa conclusionale o anche nella memoria di replica (per la conclusionale, cfr. Cass. 26 giugno 2015, n. 13203, in motivazione;
Cass. 15 aprile 2014, n. 8737;
Cass. 17 dicembre 2013, n. 28146, in motivazione;
Cass. 25 agosto 1997, n. 7977; e già Cass. n. 2434/1971; Cass.
n. 334/1965).
Anche dopo la precisazione delle conclusioni, a preclusioni ormai maturate, se è vietato estendere il thema decidendum attraverso nuove domande ed eccezioni che non potrebbero essere confutate ex adverso, va però consentito di restringerlo, mediante rinuncia a una delle domande, ad uno o più capi di essa, od alle eccezioni.
Per il principio dispositivo, infatti, va sempre ammesso che la parte rinunci alla sua domanda o a parti di essa, come si ricava dallo stesso art. 306 c.p.c. (cfr., di recente, Cass. 17 marzo 2023, n. 7883, sui concetti di rinuncia agli atti, all'azione, al diritto o alla domanda).
Si opera, invero, in tal modo una restrizione del thema decidendum, che è sempre permessa. Nel completo rispetto del contraddittorio, peraltro, proprio per il fatto che si tratta di un caso eccezionale di modifica delle proprie richieste, sia pure in senso restrittivo, il giudice potrà provvedere, se ritenga rilevante la modifica ai fini delle difese, alla rimessione della causa sul ruolo al fine di estendere la discussione alla situazione creatasi a domanda o capi di domanda rinunciati.
Non ha, dunque, ragione di porsi la perplessità avanzata nell'ordinanza interlocutoria, secondo cui la rinuncia potrebbe restare inefficace, in quanto la prospettazione di un parzialmente diverso thema decidendum influenzerebbe la questione di giurisdizione.
Il bilanciamento tra il principio dispositivo, che rende la parte sovrana delle sue scelte difensive e delle domande poste al giudice, e gli effetti che esso produce per tutte le parti del giudizio è stato risolto dal legislatore mediante la prevalenza del primo, presentando invero il sistema le modalità procedurali per assicurare, come ora esposto, il pieno rispetto del
2 contraddittorio e del diritto di difesa di tutte le parti in causa” (citazione testuale da Cass. Sez. U., 07/02/2024, n.
3453, Rv. 670007 – 01, anche massimata).
Nel caso di specie, trattandosi di rinuncia reciproca agli atti della causa e di contestuale reciproca accettazione, non si rinviene eventuale necessità di stimolare contraddittorio in ordine alla precisa individuazione delle conseguenze giuridiche della rinuncia;
inoltre, in punto di spese, se ne deve disporre la compensazione tra le parti.
Da ultimo, considerati l'esito del giudizio e l'avvenuta trascrizione della domanda giudiziale nei registri immobiliari, se ne deve ordinare la cancellazione ai sensi dell'art. 2668 co. 2 c.c.
p.q.m.
dichiara l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c. compensa integralmente le spese del giudizio. ordina al Conservatore dei registri immobiliari, ai sensi dell'art. 2668 co. 2 c.c., la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale del presente procedimento eseguita da con rep. n. Parte_1
818 del 27.02.2021, presentazione n. 1 dell'11.03.2021, Registro Generale n. 997, Registro Particolare n.
806 del 27.02.2021.
Spoleto, 28 febbraio 2025
Il giudice
Paolo Mariotti
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