CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 09/02/2026, n. 1862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1862 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1862/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PA BE IA RI, Presidente
LO NI, LA
LETTIERI NI, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10696/2022 depositato il 05/08/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grazer 14 00149 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097202100003348877000 BOLLO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- In data 07.06.2022. l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Roma notificava alla ricorrente la cartella di pagamento n. 09720210003348877000, con la quale richiedeva il pagamento complessivo di € 271,09 a seguito del ruolo formato dalla Regione Lazio relativo alla tassa automobilistica per l'anno 2018 in riferimento al veicolo targato Targa_1
- Con ricorso notificato il 29.07.2022 all'Agenzia della Riscossione e alla Regione Lazio, la ricorrente, così come rappresentata e difesa, proponeva opposizione avverso la suddetta cartella.
La ricorrente eccepiva: in via preliminare l'inesistenza dell'atto impugnato perché notificato per mezzo di un indirizzo PEC non presente nei Pubblici Registri;
nel merito la decadenza e prescrizione del credito.
Concludeva: in via preliminare per la sospensione della cartella;
nel merito, per la declaratoria di nullità o inesistenza insanabile della notificazione dell'atto con consequenziale illegittimità o inefficacia dello stesso, con condanna al pagamento delle spese legali con attribuzione.
- Il ricorso veniva iscritto a ruolo in data 05/08/2022.
- In data 15.10.2022 si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione che:
1. in via preliminare eccepiva l'improcedibilità del ricorso per violazione dell'art. 17bis c. 2 DLgs 546/92; nel merito:
2. precisava che la notificazione della cartella di pagamento era avvenuta nel pieno rispetto dell'art. 60, u.c., DPR 600/1973 e che ogni eventuale vizio sussistente in merito alla notificazione della stessa restava in ogni caso sanato dall'avvenuta proposizione dell'avversa opposizione, in virtù del principio del raggiungimento dello scopo;
3. eccepiva l'inesistenza della invocata prescrizione avendo rispettato i termini previsti in materia di tasse automobilistiche, tenuto conto anche del termine di sospensione disposto dalla normativa emergenziale da
Covid19; 4. si opponeva alla richiesta di sospensione per carenza dei requisiti.
Concludeva, in via pregiudiziale, per la declaratoria di improcedibilità del ricorso;
nel merito, per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto, con condanna alle spese.
- In data 30.05.2023, si costituiva la Regione Lazio che rappresentava che non era intervenuta la prescrizione del tributo in data antecedente alla notifica della cartella e che la stessa era stata legittimamente notificata oltre il termine di naturale prescrizione in applicazione delle disposizioni emanate dal legislatore per far fronte alla crisi pandemica da Covid-19.
L'Ente rappresentava altresì che, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 17bis del D.lgs. 546/1992, con nota Prot. n. 1099826 del 04/11/2022 aveva provveduto a comunicare alla ricorrente il rigetto del reclamo.
Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
- Con nota di deposito del 19.05.2023 la ricorrente dichiarava di aver aderito alla definizione agevolata di cui alla legge 197/2022, con rinuncia alla vertenza, e, pertanto, chiedeva la cessata materia del contendere.
*** - All'udienza del 21.06.2023 la Corte, con ordinanza n. 2463/2023, rinviava la causa a nuovo ruolo, al fine di consentire la produzione in giudizio della documentazione relativa all'intervenuto integrale pagamento di quanto dovuto a seguito dell'adesione alla definizione agevolata ex art. 1, commi da 231 a 252, Legge n.
197/2022 (cd. “rottamazione quater”).
- In data 17.12.2025 la ricorrente ha depositato copia delle ricevute di pagamento di tutte le rate previste dal piano di rientro predisposto dall'Agenzia della Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevata l'avvenuta definizione della pendenza tributaria, si ritengono sussistere le condizioni per definire la vertenza ex art. 46 D.Lgs. 546/92.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere per definizione agevolata. Nulla per le spese.
Roma, 28.01.2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Avv. Nicola Boccalone Dott.ssa Roberta Pia Rita Papa
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PA BE IA RI, Presidente
LO NI, LA
LETTIERI NI, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10696/2022 depositato il 05/08/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grazer 14 00149 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097202100003348877000 BOLLO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- In data 07.06.2022. l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Roma notificava alla ricorrente la cartella di pagamento n. 09720210003348877000, con la quale richiedeva il pagamento complessivo di € 271,09 a seguito del ruolo formato dalla Regione Lazio relativo alla tassa automobilistica per l'anno 2018 in riferimento al veicolo targato Targa_1
- Con ricorso notificato il 29.07.2022 all'Agenzia della Riscossione e alla Regione Lazio, la ricorrente, così come rappresentata e difesa, proponeva opposizione avverso la suddetta cartella.
La ricorrente eccepiva: in via preliminare l'inesistenza dell'atto impugnato perché notificato per mezzo di un indirizzo PEC non presente nei Pubblici Registri;
nel merito la decadenza e prescrizione del credito.
Concludeva: in via preliminare per la sospensione della cartella;
nel merito, per la declaratoria di nullità o inesistenza insanabile della notificazione dell'atto con consequenziale illegittimità o inefficacia dello stesso, con condanna al pagamento delle spese legali con attribuzione.
- Il ricorso veniva iscritto a ruolo in data 05/08/2022.
- In data 15.10.2022 si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione che:
1. in via preliminare eccepiva l'improcedibilità del ricorso per violazione dell'art. 17bis c. 2 DLgs 546/92; nel merito:
2. precisava che la notificazione della cartella di pagamento era avvenuta nel pieno rispetto dell'art. 60, u.c., DPR 600/1973 e che ogni eventuale vizio sussistente in merito alla notificazione della stessa restava in ogni caso sanato dall'avvenuta proposizione dell'avversa opposizione, in virtù del principio del raggiungimento dello scopo;
3. eccepiva l'inesistenza della invocata prescrizione avendo rispettato i termini previsti in materia di tasse automobilistiche, tenuto conto anche del termine di sospensione disposto dalla normativa emergenziale da
Covid19; 4. si opponeva alla richiesta di sospensione per carenza dei requisiti.
Concludeva, in via pregiudiziale, per la declaratoria di improcedibilità del ricorso;
nel merito, per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto, con condanna alle spese.
- In data 30.05.2023, si costituiva la Regione Lazio che rappresentava che non era intervenuta la prescrizione del tributo in data antecedente alla notifica della cartella e che la stessa era stata legittimamente notificata oltre il termine di naturale prescrizione in applicazione delle disposizioni emanate dal legislatore per far fronte alla crisi pandemica da Covid-19.
L'Ente rappresentava altresì che, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 17bis del D.lgs. 546/1992, con nota Prot. n. 1099826 del 04/11/2022 aveva provveduto a comunicare alla ricorrente il rigetto del reclamo.
Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
- Con nota di deposito del 19.05.2023 la ricorrente dichiarava di aver aderito alla definizione agevolata di cui alla legge 197/2022, con rinuncia alla vertenza, e, pertanto, chiedeva la cessata materia del contendere.
*** - All'udienza del 21.06.2023 la Corte, con ordinanza n. 2463/2023, rinviava la causa a nuovo ruolo, al fine di consentire la produzione in giudizio della documentazione relativa all'intervenuto integrale pagamento di quanto dovuto a seguito dell'adesione alla definizione agevolata ex art. 1, commi da 231 a 252, Legge n.
197/2022 (cd. “rottamazione quater”).
- In data 17.12.2025 la ricorrente ha depositato copia delle ricevute di pagamento di tutte le rate previste dal piano di rientro predisposto dall'Agenzia della Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevata l'avvenuta definizione della pendenza tributaria, si ritengono sussistere le condizioni per definire la vertenza ex art. 46 D.Lgs. 546/92.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere per definizione agevolata. Nulla per le spese.
Roma, 28.01.2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Avv. Nicola Boccalone Dott.ssa Roberta Pia Rita Papa