Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 09/02/2026, n. 1862
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Altro
    Inesistenza della notifica per indirizzo PEC non presente nei registri pubblici

    La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito di definizione agevolata, senza pronunciarsi nel merito sulle eccezioni sollevate.

  • Altro
    Decadenza e prescrizione del credito

    La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito di definizione agevolata, senza pronunciarsi nel merito sulle eccezioni sollevate.

  • Altro
    Richiesta di sospensione della cartella

    La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito di definizione agevolata, senza pronunciarsi nel merito sulle eccezioni sollevate.

  • Accolto
    Cessazione della materia del contendere per definizione agevolata

    La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito di definizione agevolata, avendo la ricorrente depositato la documentazione comprovante i pagamenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 09/02/2026, n. 1862
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1862
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo