Decreto cautelare 11 aprile 2023
Ordinanza cautelare 27 aprile 2023
Decreto cautelare 3 maggio 2023
Ordinanza cautelare 1 giugno 2023
Ordinanza cautelare 29 settembre 2023
Ordinanza cautelare 29 settembre 2023
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 04/06/2025, n. 10910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10910 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 10910/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05922/2023 REG.RIC.
N. 06792/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5922 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Anna Brambilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
- Ministero dell’Interno;
- Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Viterbo;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12
sul ricorso numero di registro generale 6792 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Anna Brambilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
- Ministero dell’Interno;
- Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Viterbo;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12
per l'annullamento
I) per ciò che concerne il ricorso N.R.G. 202305922:
quanto all’atto introduttivo del giudizio:
- del decreto di revoca delle misure di accoglienza emesso dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Viterbo e notificato dall’ente gestore della struttura di accoglienza -OMISSIS- in data 21 gennaio 2023;
- di ogni altro atto allo stesso preordinato, precedente, successivo, consequenziale, o comunque connesso;
quanto ai motivi aggiunti, depositati in atti il 23 agosto 2023:
per il pieno ripristino delle misure di accoglienza nel rispetto dei canoni di legge;
II) per ciò che concerne il ricorso N.R.G. 202306792:
quanto all’atto introduttivo del giudizio:
- del decreto di revoca delle misure di accoglienza emesso dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Viterbo e notificato dall’ente gestore della struttura di accoglienza -OMISSIS- in data 21 marzo 2023;
- di ogni altro atto allo stesso preordinato, precedente, successivo, consequenziale, o comunque connesso;
quanto ai motivi aggiunti, depositati in atti il 23 agosto 2023:
per il pieno ripristino delle misure di accoglienza nel rispetto dei canoni di legge.
Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Viterbo e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti delle cause;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Con la prima delle epigrafate impugnative, contesta il ricorrente il decreto di revoca delle misure di accoglienza, motivato a fronte della segnalazione, in data 11 gennaio 2023, di comportamenti dello stesso giudicati inappropriati (il gestore … segnala che il migrante in oggetto ed altri migranti della struttura disturbano gli altri conviventi alzando la voce nei corridoi, non rispettano le normative di igiene delle proprie camere, sono stati sorpresi con l’uso di fornelli elettrici assolutamente vietati nelle camere, ed inoltre fanno sparire beni comuni a tutti gli ospiti (es. ferro da stiro, stendino ecc…)”.
I.1 A sostegno della proposta impugnativa, ha dedotto i seguenti argomenti di censura:
I.1.1) Violazione di legge: art. 20 par. 4, 5 e 6 della direttiva 33/2013/UE: incongruenza, sproporzionalità della misura adottata e mancata adozione di misure per garantire un tenore di vita dignitoso al sig. -OMISSIS-: violazione dell’art. 20 della direttiva 33/2013/UE e diretta applicazione della normativa europea;
I.1.2) Violazione di legge: art. 3 della legge n. 241/1990 e art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 142/2015 interpretato alla luce della direttiva 2013/33/UE; eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, mancata e/o erronea valutazione dei presupposti, travisamento, illogicità.
I.2 Con motivi aggiunti successivamente proposti, lo stesso ricorrente, nell’evidenziare come la Prefettura di Viterbo abbia provveduto ad inserirlo nuovamente in una struttura di accoglienza, situata in Proceno (VT).
Nel sottolineare di non aver ancora ricevuto il pagamento del pocket money con conseguente impossibilità di far fronte a spese esterne alla struttura di accoglienza, il ricorrente contesta la suindicata scelta, assumendone l’illegittimità per:
Violazione di legge: artt. 17, 18, 21 e 22 Direttiva 33/2013/UE; artt. 10 e 17 D.Lgs. n. 142/2015; artt. 3 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo o in subordine artt. 17, 18, 21 e 22 della Direttiva 33/2013/UE; artt. 10 e 17 del D.Lgs. n. 142/2015; artt. 3 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, artt. 4 e 7 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea. Mancata adozione delle misure idonee a garantire un livello di vita dignitoso.
Viene, a tale riguardo, evidenziata la presenza di inadeguate condizioni materiali di accoglienza (assenza di privacy, inadeguatezza dei servizi igienico-sanitari), vieppiù in presenza di particolari condizioni di vulnerabilità del ricorrente.
II. La seconda delle impugnative all’esame (N.R.G. 202306792) è stata proposta dalla sig.ra -OMISSIS-, coniuge del ricorrente sig. -OMISSIS-; e reca, sia con riferimento all’atto introduttivo, che con riguardo ai successivi motivi aggiunti, piena identità contenutistica rispetto al primo ricorso, come sopra sintetizzato.
III. Per entrambi i mezzi di tutela, i ricorrenti, in accoglimento dei proposti gravami, hanno chiesto l’annullamento degli atti con essi avversati.
IV. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio.
5. Le istanze cautelari relative ai suindicati motivi aggiunti sono state respinte con ordinanze nn. -OMISSIS- e -OMISSIS- del 29 settembre 2023.
V. I ricorsi vengono entrambi trattenuti per la decisione alla pubblica udienza del 4 giugno 2025.
VI. Va, in primo luogo, disposta la riunione dei ricorsi NN.R.G. 202305922 e 202306792, a fronte di manifeste ragioni di connessione di carattere oggettivo.
VII. Ciò premesso, rileva il Collegio che, per entrambi ricorsi, come sopra riuniti, i ricorrenti hanno chiesto, con atto depositato il 2 giugno 2025, dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Di quanto sopra preso atto, rileva conclusivamente il Collegio la presenza di giusti motivi per compensare, relativamente ad entrambe le impugnative, le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), preliminarmente riuniti i ricorsi NN.R.G. 202305922 e 202306792, rispettivamente proposti da -OMISSIS- e da -OMISSIS-, dichiara, per entrambi i gravami, la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente, Estensore
Angelo Fanizza, Consigliere
Alberto Ugo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Roberto Politi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.