Ordinanza collegiale 17 maggio 2023
Ordinanza collegiale 11 marzo 2024
Ordinanza cautelare 15 maggio 2024
Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 08/04/2026, n. 6339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6339 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06339/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02101/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2101 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difeso dall'avvocata Federico Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Prefettura di Roma Sportello Unico Immigrazione, non costituito in giudizio;
per l’accertamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Roma - Sportello Unico Immigrazione sulla domanda di emersione dal lavoro irregolare avanzata il 21.6.2020 da -OMISSIS- a favore della ricorrente ex art. 103, co. 1, D.L. 34/2020;
Per quanto riguarda i ricorsi per motivi aggiunti:
per l’annullamento
previa sospensione cautelare degli effetti,
del rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare emesso il 25.6.2021.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 13 marzo 2026 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. In data 10 agosto 2020, -OMISSIS-, in qualità di datore di lavoro della ricorrente, ha inoltrato la domanda di emersione dal lavoro irregolare per cittadini extracomunitari, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del Decreto – Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, per i settori di attività di cui al comma 3, lettere b) e c), del medesimo articolo (assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare).
Nel protrarsi del silenzio dell’Amministrazione adita, la ricorrente ha avanzato in data 29.11.2022, a mezzo di legale difensore, istanza di accesso agli atti per verificare per quali motivi la procedura si fosse protratta oltre i termini di legge, reiterandola poi in data 13.01.2023. In ragione della mancata definizione del procedimento, la ricorrente ha proposto l’odierno giudizio, lamentando l’illegittimità dell’inerzia serbata dall’Amministrazione a fronte dell’obbligo di provvedere a suo carico.
3. Per resistere al ricorso si è costituita l’Amministrazione intimata, in data 21 ottobre 2023 eccependo, tra le altre cose, la definizione del procedimento mediante provvedimento espresso ritualmente notificato agli interessati.
4. Con successivo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 20 febbraio 2024, la ricorrente ha impugnato il decreto di rigetto dell’istanza di emersione, emesso il 25 giugno 2021, lamentando il difetto di notifica, il difetto di motivazione e la violazione del procedimento. In particolare, la ricorrente ha osservato come la mancata integrazione documentale, da cui l’Amministrazione ha fatto derivare il rigetto dell’istanza, sia dovuto alla notifica della richiesta al solo indirizzo di posta elettronica ordinaria riferibile al datore di lavoro.
5. Con ordinanza del 11 marzo 2024 il Collegio ha disposto “l’iscrizione del ricorso nel ruolo ordinario per la trattazione, con il rito ordinario, di tutte le domande con esso proposte” .
6. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 5 aprile 2024 con istanza di sospensiva, la ricorrente ha domandato in via di subordine, rispetto alle domande già formulate con il primo ricorso per motivi aggiunti, che venga ordinato all'Amministrazione resistente di effettuare la notifica del rigetto della procedura presso il domicilio dichiarato ex lege, per rimettere la parte nel termine a fronte di eventuali decadenze.
7. Con ordinanza del 15 maggio 2024, resa all’esito della camera di consiglio, l’istanza cautelare è stata respinta.
8. All’udienza straordinaria del 13 marzo 2026, svoltasi da remoto, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso principale è inammissibile, mentre i due ricorsi per motivi aggiunti, da trattare congiuntamente, non sono fondati.
2. Quanto al ricorso principale, l’inammissibilità della domanda volta ad accertare l’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione sull’istanza di emersione della ricorrente consegue alla circostanza per la quale il procedimento, in realtà, è stato concluso con un provvedimento di rigetto notificato il 28 giugno 2021 al domicilio digitale del suo datore di lavoro.
Sicché, non essendovi alcuna inerzia, la domanda proposta dalla ricorrente ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm, deve essere dichiarata inammissibile.
3. In disparte tale rilievo e venendo alla trattazione dei due ricorsi per motivi aggiunti e di tutti i motivi con essi proposti, il Collegio osserva quanto segue.
È pacifico in causa che l’Amministrazione resistente ha notificato il preavviso di rigetto al solo domicilio digitale del datore di lavoro, con l’indicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di emersione, in ragione delle riscontrate carenze documentali di cui veniva chiesta l’integrazione. In particolare, era risultata mancante la documentazione indicata nell’allegato A, così come prescritto dai commi 6 e 7 dell’articolo 103 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34.
Ebbene, anche a voler ritenere che il lavoratore straniero fosse titolare di una posizione giuridica tale da renderlo destinatario della notifica del preavviso di rigetto e del successivo provvedimento di rigetto, è dirimente quanto già osservato in sede cautelare da questo T.A.R. Invero, la ricorrente non ha prodotto, neppure nel presente giudizio, la documentazione che l’amministrazione resistente ha ritenuto mancante per accogliere la domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata in suo favore da -OMISSIS-.
In particolare l’Amministrazione aveva rigettato l’istanza non avendo potuto verificare l’esistenza di requisiti essenziali ai fini dell’accoglimento della domanda e con particolare riferimento: al contributo forfettario ex art.8 c.2 del Decreto 27 maggio 2020 adottato dal Ministero dell’Interno; alla prova della presenza ininterrotta del lavoratore ex art.103 c.1 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34; al reddito prescritto ex art.103 c.6 del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 e, ancora, all’idoneità alloggiativa, ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno ex art.5 bis T.U.Immigrazione.
Conseguentemente, la mancata notifica nei suoi confronti non appare idonea a viziare il contenuto del provvedimento finale, atteso che anche nel presente giudizio è emerso che l’eventuale contributo partecipativo della ricorrente non avrebbe potuto portare ad esiti differenti (T.A.R. Lazio Roma, Sez. I ter, Sentenza, 24/09/2025, n. 16501).
Per tali ragioni, entrambi i ricorsi per motivi aggiunti devono essere rigettati.
2. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della complessità della fattispecie trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:
- dichiara inammissibile il ricorso principale;
- rigetta i ricorsi per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI TO, Presidente FF
Francesca Mariani, Primo Referendario
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | NI TO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.