CASS
Sentenza 7 marzo 2024
Sentenza 7 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/03/2024, n. 9844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9844 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da ND UR n. a S. Elpidio a mare il 26/8/1964 avverso l'ordinanza del Tribunale di Fermo in data 22/11/2023 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20 e succ. modif.; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Cons. Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. Assunta Cocomello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le note di replica a firma del difensore, Avv. Domenico Formica 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 9844 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 14/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Fermo rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di NT UR avverso il decreto del Gip che, in data 24/10/2023, aveva disposto il sequestro preventivo di merce recante il marchio "Philip Plein" contraffatto. Il collegio cautelare, in particolare, disattendeva in limine l'eccezione del difensore, il quale aveva dedotto la nullità della notifica all'imputato del decreto di fissazione dell'udienza camerale in quanto effettuata presso il legale di fiducia nonostante fosse intervenuta in epoca successiva a detta elezione di domicilio nuova dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'art. 161 cod.proc.pen., contenuta nel verbale di esecuzione del sequestro da parte del P.m. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del NT, Avv. Domenico Formica, il quale ha dedotto: 2.1 la violazione degli artt. 161. 162 cod.proc.pen. nonché dell'art. 324, comma 3, cod.proc.pen., e conseguente nullità dell'ordinanza impugnata;
illogicità della motivazione. Il difensore segnala che il ricorrente, all'atto dell'esecuzione del decreto di sequestro preventivo, aveva dichiarato il proprio domicilio nell'abitazione di residenza, modificando la precedente elezione effettuata presso il difensore. Siffatta variazione veniva effettuata con dichiarazione resa ad ufficiali di polizia giudiziaria delegati dal P.m. all'esecuzione della misura e risulta cristallizzata nel relativo verbale che il P.M. aveva l'onere di trasmettere al Tribunale del riesame, non sussistendo alcun obbligo per l'indagato di effettuare la comunicazione della modifica a detto Ufficio. Infatti, a norma dell'art. 324, comma 3, cod.proc.pen. l'organo dell'accusa era tenuto alla trasmissione di tutti gli atti su cui si fondava il provvedimento impugnato tra cui il verbale di esecuzione del decreto di sequestro. Il Tribunale ha ritenuto ritualmente effettuata la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale presso il domicilio in precedenza eletto sull'erroneo assunto dell'irrilevanza ai fini dell'instaurazione del contraddittorio della dichiarazione di un nuovo domicilio, trasmessa solo in epoca successiva all'espletamento dell'adempimento, ponendo a carico dell'indagato l'inosservanza di un obbligo di comunicazione insussistente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento. Questa Corte ha precisato che nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali non è onere del ricorrente produrre l'atto impugnato o copia dello stesso o di quelli connessi, essendo tale acquisizione a carico degli uffici giudiziari (in fattispecie concernente l'omessa allegazione, da parte del ricorrente, del verbale di esecuzione del sequestro, alla cui trasmissione non aveva provveduto il pubblico ministero, Sez. 5, n. 8931 del 18/01/2021,Rv.280642-01;in termini,Sez. 3, n. 39071 del 10/10/2001, Rv. 220270 - 01). 2 1.1 Invero, considerata la rilevanza dell'atto di esecuzione del provvedimento che ha imposto il vincolo, anche ai fini della verifica circa la tempestività dell'impugnazione ex art. 324, comma 1, cod.proc.pen., la mancata trasmissione dell'atto, contenente nuova dichiarazione di domicilio, da parte del P.m. non può ridondare a carico del ricorrente. Infatti, ai sensi dell'art. 324, comma 3, cod.proc.pen. i verbali relativi all'esecuzione della misura devono essere allegati al sequestro e inseriti tra gli atti da trasmettere al Tribunale del riesame da parte dell'autorità procedente, da individuare, nella specie, nel Pubblico Ministero titolare delle indagini. La carenza degli atti pervenuti al Tribunale del Riesame, avrebbe imposto al Collegio, a fronte dell'eccezione difensiva e una volta acquisita la nuova dichiarazione di domicilio, di rinnovare l'avviso, postergando l'udienza. 2.Alla luce delle considerazioni che precedono l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con restituzione degli atti al Tribunale di Fermo per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Fermo, Sezione Riesame, per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2024 La Consigliera estensore La Presidente
udita la relazione svolta dalla Cons. Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. Assunta Cocomello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le note di replica a firma del difensore, Avv. Domenico Formica 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 9844 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 14/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Fermo rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di NT UR avverso il decreto del Gip che, in data 24/10/2023, aveva disposto il sequestro preventivo di merce recante il marchio "Philip Plein" contraffatto. Il collegio cautelare, in particolare, disattendeva in limine l'eccezione del difensore, il quale aveva dedotto la nullità della notifica all'imputato del decreto di fissazione dell'udienza camerale in quanto effettuata presso il legale di fiducia nonostante fosse intervenuta in epoca successiva a detta elezione di domicilio nuova dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'art. 161 cod.proc.pen., contenuta nel verbale di esecuzione del sequestro da parte del P.m. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del NT, Avv. Domenico Formica, il quale ha dedotto: 2.1 la violazione degli artt. 161. 162 cod.proc.pen. nonché dell'art. 324, comma 3, cod.proc.pen., e conseguente nullità dell'ordinanza impugnata;
illogicità della motivazione. Il difensore segnala che il ricorrente, all'atto dell'esecuzione del decreto di sequestro preventivo, aveva dichiarato il proprio domicilio nell'abitazione di residenza, modificando la precedente elezione effettuata presso il difensore. Siffatta variazione veniva effettuata con dichiarazione resa ad ufficiali di polizia giudiziaria delegati dal P.m. all'esecuzione della misura e risulta cristallizzata nel relativo verbale che il P.M. aveva l'onere di trasmettere al Tribunale del riesame, non sussistendo alcun obbligo per l'indagato di effettuare la comunicazione della modifica a detto Ufficio. Infatti, a norma dell'art. 324, comma 3, cod.proc.pen. l'organo dell'accusa era tenuto alla trasmissione di tutti gli atti su cui si fondava il provvedimento impugnato tra cui il verbale di esecuzione del decreto di sequestro. Il Tribunale ha ritenuto ritualmente effettuata la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale presso il domicilio in precedenza eletto sull'erroneo assunto dell'irrilevanza ai fini dell'instaurazione del contraddittorio della dichiarazione di un nuovo domicilio, trasmessa solo in epoca successiva all'espletamento dell'adempimento, ponendo a carico dell'indagato l'inosservanza di un obbligo di comunicazione insussistente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento. Questa Corte ha precisato che nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali non è onere del ricorrente produrre l'atto impugnato o copia dello stesso o di quelli connessi, essendo tale acquisizione a carico degli uffici giudiziari (in fattispecie concernente l'omessa allegazione, da parte del ricorrente, del verbale di esecuzione del sequestro, alla cui trasmissione non aveva provveduto il pubblico ministero, Sez. 5, n. 8931 del 18/01/2021,Rv.280642-01;in termini,Sez. 3, n. 39071 del 10/10/2001, Rv. 220270 - 01). 2 1.1 Invero, considerata la rilevanza dell'atto di esecuzione del provvedimento che ha imposto il vincolo, anche ai fini della verifica circa la tempestività dell'impugnazione ex art. 324, comma 1, cod.proc.pen., la mancata trasmissione dell'atto, contenente nuova dichiarazione di domicilio, da parte del P.m. non può ridondare a carico del ricorrente. Infatti, ai sensi dell'art. 324, comma 3, cod.proc.pen. i verbali relativi all'esecuzione della misura devono essere allegati al sequestro e inseriti tra gli atti da trasmettere al Tribunale del riesame da parte dell'autorità procedente, da individuare, nella specie, nel Pubblico Ministero titolare delle indagini. La carenza degli atti pervenuti al Tribunale del Riesame, avrebbe imposto al Collegio, a fronte dell'eccezione difensiva e una volta acquisita la nuova dichiarazione di domicilio, di rinnovare l'avviso, postergando l'udienza. 2.Alla luce delle considerazioni che precedono l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con restituzione degli atti al Tribunale di Fermo per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Fermo, Sezione Riesame, per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 14 febbraio 2024 La Consigliera estensore La Presidente