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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 17/07/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott. Aldo Gubitosi Presidente
Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 466/2024 R.G., proposta
DA in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Anna Paola Carbone, nel cui studio in Nocera Inferiore, alla Via S. Anna 169, elettivamente domicilia.
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Armando
Lanzione, nel cui studio in Angri, alla Piazza Crocifisso n. 10, elettivamente domicilia.
APPELLATA Avente a oggetto: appello alla sentenza n. 2075/2023 del Tribunale di Nocera
Inferiore.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado la ha Parte_2
convenuto in giudizio la per ottenere Controparte_1
l'annullamento della transazione del 23.06.2017 per vizio della volontà costituito da dolo contrattuale, ovvero, in subordine, la risoluzione per inadempimento, con condanna della convenuta al risarcimento dei danni;
al riguardo, ha premesso di aver stipulato in data 05.05.2008 un contratto di appalto d'opera con la convenuta nell'ambito del quale era sorta controversia conclusasi con lodo arbitrale reso esecutivo il 22.12.2015, con il quale la era stata condannata al Controparte_1
pagamento, in favore della società della somma di €. 506.469,66, titolo esecutivo in virtù del quale era, poi, notificato anche atto di pignoramento, a seguito del quale le parti sottoscrivevano in data 23.06.2017 un atto di transazione con il quale la si impegnava a corrispondere la somma di €. 343.000,00, Controparte_1
effettivamente, poi, incassata;
che la stipula della transazione era, però, frutto di raggiri in suo danno, consistiti nella promessa di ulteriori lavori e opere, poi, invece,
affidati ad altra Società. Si è costituita la che ha contestato la Controparte_1
domanda, chiedendone il rigetto, negando di aver posto in essere raggiri, né di aver assunto impegni circa l'affidamento di lavori ulteriori.
La causa era, poi, istruita, mediante acquisizione della documentazione prodotta.
Con sentenza n. 2075/2023 il Tribunale di Nocera Inferiore ha rigettato la domanda e condannato la al pagamento delle spese di lite. Parte_2
Avverso tale sentenza la ha proposto appello chiedendone la Parte_2
riforma, con il favore delle spese, deducendo, quale unico articolato motivo, la violazione degli artt. 24 Cost., 115, 116, 183, 210 c.p.c. e 2967 c.c., la omessa,
insufficiente ed errata motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio,
avendo il Tribunale ritenuto non allegato, né provato il comportamento dell'
integrante gli estremi degli artifici o raggiri, trascurando, poi, le Controparte_1
richieste istruttorie di parte attrice fra cui la prova per testi, l'interrogatorio formale,
l'ordine di esibizione e la nomina di C.T.U., tutte volete comprovare l'assunto attoreo riguardo ai raggiri, in violazione del diritto di difesa;
che l'atto di assenso alla modifica della compagine sociale, sottoscritto dal Commissario Vescovile, e la richiesta di quest'ultimo alla “ di non rimuovere le attrezzature Parte_3
presenti in cantiere perché necessarie alla prosecuzione dei lavori, confermavano l'assunto diparte attrice;
che, quindi, del tutto illogicamente non sono state ammesse le prove richieste in sede di memorie istruttorie, senza alcuna motivazione al riguardo;
di tali prove ha reiterato, quindi, la richiesta di ammissione. Si è costituita la che ha contestato il Controparte_1
gravame, chiedendone il rigetto e, in subordine, in caso di accoglimento delle richieste istruttorie di parte appellante, l'ammissione delle prove da essa articolate in primo grado.
All'udienza del 27.03.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante note di trattazione scritta depositate telematicamente, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che l'appello non è fondato.
Il Tribunale ha, infatti, correttamente fondato la propria decisione sulla mancanza di prova, sia riguardo ai raggiri posti in essere dalla appellata al fine di indurre la società
a sottoscrivere la transazione, sia riguardo alla natura ed entità degli ulteriori lavori da affidare.
L'appellante censura la decisione con riguardo alla ritenuta assenza di prova,
lamentando la mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti, ritenendoli idonei a comprovare il proprio assunto.
La censura non è fondata.
Ai sensi dell'articolo 1967 c.c. la transazione deve essere provata per iscritto. Da tale norma consegue la necessità che tutti gli elementi costitutivi del negozio transattivo,
tra i quali segnatamente quello, essenziale, della reciprocità delle concessioni, debbano risultare dal documento, non essendo possibile ricorrere, neppure a fini integrativi, alla prova per testimoni o per presunzioni.
Invero, l'art.2722 c.c. espressamente sancisce il divieto della prova per testi se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea.
Più in particolare, il divieto dell'ammissione della prova testimoniale stabilito dall'articolo 2722 del codice civile, in ordine ai patti aggiunti o contrari al contenuto negoziale di un documento, riguarda gli accordi diretti a modificare, ampliandolo o restringendolo, il contenuto del negozio (cfr. Cassazione civile, sez. II, 27/05/2020,
n. 9952).
Ciò posto, la decisione del Tribunale è stata fondata sul presupposto, del tutto logico,
della scarsa probabilità che le parti abbiano posto in essere verbalmente determinati accordi al fine di estendere o modificare il contenuto dell'atto scritto, non consacrandoli nell'atto stesso o in altra scrittura privata.
L'appellante deduce al riguardo di essersi indotto a sottoscrivere la transazione sulla promessa di affidamento di ulteriori lavori, di cui, però, non specifica né la natura, né
l'entità.
Va, poi, rilevata la inidoneità, ai fini indicati, della nota con la quale il Commissario
Vescovile, in data 11.05.2018, avrebbe richiesto alla “ di non Parte_3
provvedere alla smontaggio dei ponteggi, chiedendo di poter continuare ad utilizzarli. Invero, in tale nota il Commissario Vescovile richiede espressamente di concordare il canone di utilizzo del ponteggio, che, ove i lavori avrebbero dovuto proseguire con la società appellante, sarebbe stato compreso nel prezzo di appalto.
Pertanto, da tale nota alcun accordo può desumersi riguardo alla prosecuzione dei lavori, stante anche l'avvenuta riconsegna dell'area di cantiere in data 01.07.2016.
Parimenti irrilevante ai fini indicati, è anche l'atto di assenso prestato alla eventuale cessione o trasferimento di quote, sottoscritto dal Commissario Vescovile, sul presupposto dell'avvenuta transazione e di cessazione di ogni rapporto obbligatorio fra le parti.
Invero, tali documenti, lungi dal suffragare il dedotto sottostante accordo alla esecuzione di ulteriori lavori o opere, suffragano la volontà delle parti di concludere ogni rapporto fra di loro intercorso.
Va, da ultimo, evidenziato che nell'atto di transazione le parti hanno espressamente previsto di riservarsi “la possibilità di stipulare un nuovo contratto per l'ultimazione dei lavori senza che ciò costituisca obbligo per entrambe le parti”.
Orbene, di contro a quanto assume l'appellante, la sola possibilità di stipula di altro contratto, peraltro, non vincolante nessuna delle due parti, esclude la configurazione dei dedotti raggiri, poiché inserita nello stesso atto di transazione.
Pertanto, come correttamente rilevato da parte appellata, poiché alla redazione e alla sottoscrizione della transazione hanno partecipato anche i procuratori della società
appellante, ove tale impegno fosse stato effettivo, appare arduo ritenere che questi ultimo non abbiano garantito la società inserendo la relativa clausola nell'atto stesso o in separata scrittura privata.
Né, peraltro, i difensori avrebbero consentito la sottoscrizione, in data 29.6.2017, di reciproca attestazione di corretto adempimento della transazione e di liberazione da ogni obbligo.
In conseguenza, alcun motivo di annullamento poteva profilarsi nel caso di specie.
Esclusa la ricorrenza della dedotta causa di annullamento della transazione per dolo contrattuale, correttamente il Tribunale non ha accolto nemmeno la domanda subordinata di risoluzione per inadempimento e danni, mancando agli atti anche un principio di prova da cui desumere gli elementi essenziali dell'impegno che si deduce essere stato assunto dall'appellata.
Invero, come affermato in giurisprudenza, il soggetto che si sia indotto a stipulare una transazione, fidando sull'adempimento dell'obbligazione assunta dall'altro transigente, successivamente rimasta inadempiuta, può domandare la risoluzione della transazione per inadempimento, ai sensi dell'art. 1453 c.c., ma non l'annullamento per dolo determinante, se non dimostra che la promessa rimasta inadempiuta fu maliziosamente compiuta al solo fine di indurre l'altra parte a transigere.
Tuttavia, nel caso di specie, l'appellante, pur rivendicando un diritto al completamento dei lavori, non né ha mai specificato la natura, tipologia, entità, né la durata e il corrispettivo pattuito. Pertanto, come correttamente rilevato dal Tribunale, tale prova non è stata fornita dall'appellante, né i mezzi istruttori articolati erano idonei a comprovare l'assunto di parte attrice.
In conseguenza, anche la domanda di inadempimento e danni poteva essere accolta.
Per quanto suesposto, dunque, l'appello non può essere accolto.
La condanna dell'appellante alle spese del presente grado e al doppio del contributo consegue alla soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti della Parte_2 Controparte_1
avverso la sentenza n. 2075/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore,
[...]
ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado, liquidate in complessivi €. 10.060,00, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, somme che distrae in favore dell'avv. Armando Lanzione, dichiaratosi antistatario.
Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione. Salerno 10.07.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano dott. Aldo Gubitosi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, in persona dei magistrati
Dott. Aldo Gubitosi Presidente
Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere relatore
Dott. Guerino Iannicelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di appello, iscritta al n. 466/2024 R.G., proposta
DA in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Anna Paola Carbone, nel cui studio in Nocera Inferiore, alla Via S. Anna 169, elettivamente domicilia.
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Armando
Lanzione, nel cui studio in Angri, alla Piazza Crocifisso n. 10, elettivamente domicilia.
APPELLATA Avente a oggetto: appello alla sentenza n. 2075/2023 del Tribunale di Nocera
Inferiore.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado la ha Parte_2
convenuto in giudizio la per ottenere Controparte_1
l'annullamento della transazione del 23.06.2017 per vizio della volontà costituito da dolo contrattuale, ovvero, in subordine, la risoluzione per inadempimento, con condanna della convenuta al risarcimento dei danni;
al riguardo, ha premesso di aver stipulato in data 05.05.2008 un contratto di appalto d'opera con la convenuta nell'ambito del quale era sorta controversia conclusasi con lodo arbitrale reso esecutivo il 22.12.2015, con il quale la era stata condannata al Controparte_1
pagamento, in favore della società della somma di €. 506.469,66, titolo esecutivo in virtù del quale era, poi, notificato anche atto di pignoramento, a seguito del quale le parti sottoscrivevano in data 23.06.2017 un atto di transazione con il quale la si impegnava a corrispondere la somma di €. 343.000,00, Controparte_1
effettivamente, poi, incassata;
che la stipula della transazione era, però, frutto di raggiri in suo danno, consistiti nella promessa di ulteriori lavori e opere, poi, invece,
affidati ad altra Società. Si è costituita la che ha contestato la Controparte_1
domanda, chiedendone il rigetto, negando di aver posto in essere raggiri, né di aver assunto impegni circa l'affidamento di lavori ulteriori.
La causa era, poi, istruita, mediante acquisizione della documentazione prodotta.
Con sentenza n. 2075/2023 il Tribunale di Nocera Inferiore ha rigettato la domanda e condannato la al pagamento delle spese di lite. Parte_2
Avverso tale sentenza la ha proposto appello chiedendone la Parte_2
riforma, con il favore delle spese, deducendo, quale unico articolato motivo, la violazione degli artt. 24 Cost., 115, 116, 183, 210 c.p.c. e 2967 c.c., la omessa,
insufficiente ed errata motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio,
avendo il Tribunale ritenuto non allegato, né provato il comportamento dell'
integrante gli estremi degli artifici o raggiri, trascurando, poi, le Controparte_1
richieste istruttorie di parte attrice fra cui la prova per testi, l'interrogatorio formale,
l'ordine di esibizione e la nomina di C.T.U., tutte volete comprovare l'assunto attoreo riguardo ai raggiri, in violazione del diritto di difesa;
che l'atto di assenso alla modifica della compagine sociale, sottoscritto dal Commissario Vescovile, e la richiesta di quest'ultimo alla “ di non rimuovere le attrezzature Parte_3
presenti in cantiere perché necessarie alla prosecuzione dei lavori, confermavano l'assunto diparte attrice;
che, quindi, del tutto illogicamente non sono state ammesse le prove richieste in sede di memorie istruttorie, senza alcuna motivazione al riguardo;
di tali prove ha reiterato, quindi, la richiesta di ammissione. Si è costituita la che ha contestato il Controparte_1
gravame, chiedendone il rigetto e, in subordine, in caso di accoglimento delle richieste istruttorie di parte appellante, l'ammissione delle prove da essa articolate in primo grado.
All'udienza del 27.03.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante note di trattazione scritta depositate telematicamente, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che l'appello non è fondato.
Il Tribunale ha, infatti, correttamente fondato la propria decisione sulla mancanza di prova, sia riguardo ai raggiri posti in essere dalla appellata al fine di indurre la società
a sottoscrivere la transazione, sia riguardo alla natura ed entità degli ulteriori lavori da affidare.
L'appellante censura la decisione con riguardo alla ritenuta assenza di prova,
lamentando la mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti, ritenendoli idonei a comprovare il proprio assunto.
La censura non è fondata.
Ai sensi dell'articolo 1967 c.c. la transazione deve essere provata per iscritto. Da tale norma consegue la necessità che tutti gli elementi costitutivi del negozio transattivo,
tra i quali segnatamente quello, essenziale, della reciprocità delle concessioni, debbano risultare dal documento, non essendo possibile ricorrere, neppure a fini integrativi, alla prova per testimoni o per presunzioni.
Invero, l'art.2722 c.c. espressamente sancisce il divieto della prova per testi se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea.
Più in particolare, il divieto dell'ammissione della prova testimoniale stabilito dall'articolo 2722 del codice civile, in ordine ai patti aggiunti o contrari al contenuto negoziale di un documento, riguarda gli accordi diretti a modificare, ampliandolo o restringendolo, il contenuto del negozio (cfr. Cassazione civile, sez. II, 27/05/2020,
n. 9952).
Ciò posto, la decisione del Tribunale è stata fondata sul presupposto, del tutto logico,
della scarsa probabilità che le parti abbiano posto in essere verbalmente determinati accordi al fine di estendere o modificare il contenuto dell'atto scritto, non consacrandoli nell'atto stesso o in altra scrittura privata.
L'appellante deduce al riguardo di essersi indotto a sottoscrivere la transazione sulla promessa di affidamento di ulteriori lavori, di cui, però, non specifica né la natura, né
l'entità.
Va, poi, rilevata la inidoneità, ai fini indicati, della nota con la quale il Commissario
Vescovile, in data 11.05.2018, avrebbe richiesto alla “ di non Parte_3
provvedere alla smontaggio dei ponteggi, chiedendo di poter continuare ad utilizzarli. Invero, in tale nota il Commissario Vescovile richiede espressamente di concordare il canone di utilizzo del ponteggio, che, ove i lavori avrebbero dovuto proseguire con la società appellante, sarebbe stato compreso nel prezzo di appalto.
Pertanto, da tale nota alcun accordo può desumersi riguardo alla prosecuzione dei lavori, stante anche l'avvenuta riconsegna dell'area di cantiere in data 01.07.2016.
Parimenti irrilevante ai fini indicati, è anche l'atto di assenso prestato alla eventuale cessione o trasferimento di quote, sottoscritto dal Commissario Vescovile, sul presupposto dell'avvenuta transazione e di cessazione di ogni rapporto obbligatorio fra le parti.
Invero, tali documenti, lungi dal suffragare il dedotto sottostante accordo alla esecuzione di ulteriori lavori o opere, suffragano la volontà delle parti di concludere ogni rapporto fra di loro intercorso.
Va, da ultimo, evidenziato che nell'atto di transazione le parti hanno espressamente previsto di riservarsi “la possibilità di stipulare un nuovo contratto per l'ultimazione dei lavori senza che ciò costituisca obbligo per entrambe le parti”.
Orbene, di contro a quanto assume l'appellante, la sola possibilità di stipula di altro contratto, peraltro, non vincolante nessuna delle due parti, esclude la configurazione dei dedotti raggiri, poiché inserita nello stesso atto di transazione.
Pertanto, come correttamente rilevato da parte appellata, poiché alla redazione e alla sottoscrizione della transazione hanno partecipato anche i procuratori della società
appellante, ove tale impegno fosse stato effettivo, appare arduo ritenere che questi ultimo non abbiano garantito la società inserendo la relativa clausola nell'atto stesso o in separata scrittura privata.
Né, peraltro, i difensori avrebbero consentito la sottoscrizione, in data 29.6.2017, di reciproca attestazione di corretto adempimento della transazione e di liberazione da ogni obbligo.
In conseguenza, alcun motivo di annullamento poteva profilarsi nel caso di specie.
Esclusa la ricorrenza della dedotta causa di annullamento della transazione per dolo contrattuale, correttamente il Tribunale non ha accolto nemmeno la domanda subordinata di risoluzione per inadempimento e danni, mancando agli atti anche un principio di prova da cui desumere gli elementi essenziali dell'impegno che si deduce essere stato assunto dall'appellata.
Invero, come affermato in giurisprudenza, il soggetto che si sia indotto a stipulare una transazione, fidando sull'adempimento dell'obbligazione assunta dall'altro transigente, successivamente rimasta inadempiuta, può domandare la risoluzione della transazione per inadempimento, ai sensi dell'art. 1453 c.c., ma non l'annullamento per dolo determinante, se non dimostra che la promessa rimasta inadempiuta fu maliziosamente compiuta al solo fine di indurre l'altra parte a transigere.
Tuttavia, nel caso di specie, l'appellante, pur rivendicando un diritto al completamento dei lavori, non né ha mai specificato la natura, tipologia, entità, né la durata e il corrispettivo pattuito. Pertanto, come correttamente rilevato dal Tribunale, tale prova non è stata fornita dall'appellante, né i mezzi istruttori articolati erano idonei a comprovare l'assunto di parte attrice.
In conseguenza, anche la domanda di inadempimento e danni poteva essere accolta.
Per quanto suesposto, dunque, l'appello non può essere accolto.
La condanna dell'appellante alle spese del presente grado e al doppio del contributo consegue alla soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti della Parte_2 Controparte_1
avverso la sentenza n. 2075/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore,
[...]
ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado, liquidate in complessivi €. 10.060,00, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, somme che distrae in favore dell'avv. Armando Lanzione, dichiaratosi antistatario.
Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione. Salerno 10.07.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano dott. Aldo Gubitosi