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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/10/2025, n. 4979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4979 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott.ssa IA CO Presidente dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice dott.ssa NC NA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 194/2025 R.G. promossa da:
, n. a CATANIA (CT) il 29/03/1980 (C.F.: ), rappr. e Parte_1 C.F._1
dif. dall' avv. CAVALLARO OLGA MARIA, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
e da
, n. a CATANIA (CT) il 11/11/1980, (C.F.: , Parte_2 C.F._2
rappr. e dif. dall'avv. ARDIZZONE ALBERTO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 29.09.2025, svoltasi in modalità cartolare, come da note autorizzate e depositate al fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 15/01/2025 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto dal d.lvo. 149 del 2022, e chiedevano a Parte_1 Parte_2
questo Tribunale la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato in Catania il
13.01.2011 e dal quale non sono nati figli. Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliati, a tal fine allegavano sentenza di separazione emessa da questo Tribunale il 15.07.2023 e provvista di passaggio in giudicato, esponendo quindi di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il giudice delegato assegnava termine fino al giorno prima dell'udienza prevista per il
29.09.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della
[...]
sentenza di separazione emessa da questo tribunale il 14.07.2023 e provvista di passaggio in giudicato del 03.07.2024.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Spese compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Catania il 13.01.2011 tra e Parte_1 [...] , matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato Parte_2
civile del Comune di Catania dell'anno 2011, al n. 3, della parte 1.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Dichiara compensate le spese tra le parti.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il 10/10/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
NC NA IA CO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott.ssa IA CO Presidente dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice dott.ssa NC NA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 194/2025 R.G. promossa da:
, n. a CATANIA (CT) il 29/03/1980 (C.F.: ), rappr. e Parte_1 C.F._1
dif. dall' avv. CAVALLARO OLGA MARIA, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
e da
, n. a CATANIA (CT) il 11/11/1980, (C.F.: , Parte_2 C.F._2
rappr. e dif. dall'avv. ARDIZZONE ALBERTO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 29.09.2025, svoltasi in modalità cartolare, come da note autorizzate e depositate al fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 15/01/2025 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto dal d.lvo. 149 del 2022, e chiedevano a Parte_1 Parte_2
questo Tribunale la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato in Catania il
13.01.2011 e dal quale non sono nati figli. Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliati, a tal fine allegavano sentenza di separazione emessa da questo Tribunale il 15.07.2023 e provvista di passaggio in giudicato, esponendo quindi di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il giudice delegato assegnava termine fino al giorno prima dell'udienza prevista per il
29.09.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 Parte_2
per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della
[...]
sentenza di separazione emessa da questo tribunale il 14.07.2023 e provvista di passaggio in giudicato del 03.07.2024.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Spese compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Catania il 13.01.2011 tra e Parte_1 [...] , matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato Parte_2
civile del Comune di Catania dell'anno 2011, al n. 3, della parte 1.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Dichiara compensate le spese tra le parti.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il 10/10/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
NC NA IA CO