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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. III, sentenza 25/02/2026, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 137/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FANUCCI MASSIMO GINO, Presidente
RI SE, Relatore
DE LUCA SILVIO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 779/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. T8BCO0200336/2025 2019
- sul ricorso n. 780/2025 depositato il 10/10/2025 proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B030200920/2025 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B030200920/2025 IRAP 2019
- sul ricorso n. 781/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B030200922/2025 IRES-ALIQUOTE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B030200922/2025 IRAP 2020
- sul ricorso n. 782/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. T8BCO0200337/2025 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 96/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 società cooperativa in liquidazione, in persona del legale rappresentante sig. Rappresentante_1, rappresentato come in atti, con separati ricorsi iscritti ai nn. R.G.: 779/2025 - 780/2025 - 781/2025 e 782/2025, ha impugnato rispettivamente gli avvisi di contestazione e irrogazione sanzioni accessorie n.
T8BC00200336/2025, anno di imposta 2019; l'avviso di accertamento n. T8B030200920/2025 per l'anno
2019; l'Avviso di Accertamento n. T8B030200922/2025 per l'anno 2020 e l'Avviso di contestazione e irrogazione sanzioni accessorie n. T8BC00200337/2025 per l'anno 2020.
Con i suddetti atti, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Firenze, contestando l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, ha recuperato a tassazione le maggiori imposte accertate e applicato le sanzioni amministrative,
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Firenze, per tutti i ricorsi ha depositato le proprie controdeduzioni e nel chiedere in via preliminare la riunione dei ricorsi, nel merito, ritenendo infondate le eccezioni del contribuente, ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giustizia.
All'udienza pubblica del 04/02/2025, su invito del Presidente, il Relatore espone i fatti e le questioni della controversia e ammette le parti alla discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio premette, in punto di decisione, che il novellato art. 132, co. 1 n. 4) c.p.c. consente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che, per consolidata giurisprudenza, nel motivare concisamente la sentenza, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., il Giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Detti principi si applicano al processo tributano, ex art. 1, co. 2 D.Lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che le questioni non trattate non sono quindi omesse ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Preliminarmente, si osserva che l'accertamento origina da una verifica fiscale per il periodo d'imposta 2018
a seguito della quale è stato contestato l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da Società_1, conclusosi per tale annualità con l'emissione dell'avviso accertamento n. T8B030202240/2024 e l'atto di contestazione n. T8BCO0200498-2024, divenuti definitivi per mancata opposizione.
La società ricorrente, nel merito, ha eccepito l'assenza dei presupposti per l'emissione degli avvisi di accertamento in questione e, quindi la loro nullità, nonché l'illegittima applicazione delle sanzioni.
L'Agenzia delle Entrate, deduceva, che erano stati riscontrati degli elementi tali da far ritenere dimostrata, da un lato, la falsa certificazione di corresponsione di compensi a soci della cooperativa, dall'altro,
l'inesistenza delle fatture emesse dalla Ricorrente_1 ed utilizzate dalla soc_1.
All'esito dell'udienza del 04.02.2025, questo Collegio ritiene che i ricorsi iscritti ai nn. R.G.R.
779/2025 -780/2025 - 781/2025 e 782/2025 siano infondati e, pertanto, vadano respinti.
In particolare, questo Collegio con riferimento al tema centrale della questione che è quello della ripartizione dell'onere della prova nel caso di contestazione, da parte dell'Ufficio, dell'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, osserva che per consolidato orientamento di legittimità (da ultimo n. 1148/2021)
“sul tema della distribuzione, tra Amministrazione Finanziaria e contribuente, dell'onere probatorio, in materia di operazioni oggettivamente inesistenti, recentemente questa Corte (Cass. 5/07/2018, n. 17619;
04/07/2019, n. 17981) ha avuto modo di precisare che, poiché la fattura, di regola, costituisce titolo per il contribuente, ai fini del diritto alla detrazione dell'IVA e alla deducibilità dei costi, spetta all'Ufficio dimostrare il difetto delle condizioni per l'insorgenza di tale diritto;
detta dimostrazione può ben consistere in presunzioni semplici, poiché la prova presuntiva non è collocata su un piano gerarchicamente subordinato rispetto alle altre fonti di prova e costituisce una prova completa, alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva ai fini della formazione del proprio convincimento (Cass. 6/06/2012, n. 9108); nel caso in cui l'Ufficio ritenga che la fattura concerna operazioni oggettivamente inesistenti, cioè sia una mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno, e quindi contesti l'indebita detrazione dell'IVA e/o deduzione dei costi, ha l'onere di fornire elementi probatori del fatto che l'operazione fatturata non è stata effettuata (ad esempio, provando che la società emittente la fattura è una «cartiera» o una società «fantasma») e a quel punto passerà al contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate (Cass. 30/10/2013, n. 24426); quest'ultima prova non può consistere, però, nell'esibizione della fattura, né nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (ex multis: Cass. 3/12/2001, n. 15228, 10/06/2011, n. 12802)”. Inoltre, secondo Cass.
n. 25113/2020, “quando l'Amministrazione Finanziaria contesta al contribuente l'indebita detrazione relativamente ad operazioni oggettivamente inesistenti, l'onere di provare che l'operazione non è mai stata posta in essere può essere assolto indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva, purché gli stessi siano gravi, precisi e concordanti, e, una volta fornita tale prova, è onere del contribuente fornire la prova contraria”.
In virtù dei suddetti canoni probatori, deve ritenersi sufficientemente provato dall'Amministrazione Finanziaria il meccanismo di fatturazione contestato alla ricorrente e, per l'effetto, corretta l'applicazione dell'art. 8, comma 2, DL n. 16/2012, in quanto sussistono, nel caso di specie, molteplici indizi gravi, precisi e concordanti, non confutati dalle allegazioni della società ricorrente, la quale peraltro non si è neppure presentata alla data fissata per il contraddittorio e per ciò che riguarda i “costi indeducibili” di cui agli avvisi di accertamento, nulla ha eccepito.
Osserva il Collegio, che l'Ufficio negli accertamenti in questione, ha dettagliato e dato prova di tutte le criticità emerse, ed in particolare: conseguimento di un reddito pressoché nullo (per il 2019, utile € 524 e reddito imponibile € 616; per il 2020, utile € 327 e reddito imponibile € 498); mancata corrispondenza dei costi per servizi indicati in bilancio con le fatture passive;
mancata corrispondenza delle spese sostenute per lavoro dipendente come indicate in ISA e le certificazioni uniche attestanti un costo molto inferiore;
assenza di utenze o di immobili e di dichiarazione di inizio attività, le dichiarazioni IRES/IRAP riportano componenti positivi inferiori al valore delle operazioni attive indicate ai fini IVA e componenti negativi superiori rispetto a quelli ricavabili dai dati presenti in A.T.
A ciò deve aggiungersi, che il carico fiscale derivante dall'emissione delle fatture false è stato azzerato mediante l'emissione dei compensi ai soci artigiani, di cui pure vi è prova della fittizietà (nessuna assoggettazione a ritenuta, mancata dichiarazione dei percettori, nessun versamento di contributi).
L'Ufficio ha, quindi, individuato l'inesistenza delle operazioni contabilizzate in base ad esaustivi accertamenti e su idonei elementi a fondare la presunzione che si tratti di società “cartiere”, con ciò spostando, l'onere della prova della sussistenza delle operazioni contestate in capo alla contribuente.
Pertanto, richiamata la giurisprudenza innanzi riportata sarebbe spettato alla società contribuente l'onere di provare la reale sussistenza di tali operazioni.
Il Collegio, rileva che la società ricorrente, si è limitata a generiche contestazioni, non supportate da idonea documentazione atta a dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non fornendo il benché minimo elemento di segno contrario a quello, invece, fornito dall'Agenzia.
In virtù dei suddetti canoni probatori, deve ritenersi sufficientemente provato dall'Amministrazione Finanziaria il meccanismo di fatturazione contestato alla ricorrente e, per l'effetto, corretta l'applicazione dell'art. 8, comma 2, DL n. 16/2012, in quanto sussistono, nel caso di specie, molteplici indizi gravi, precisi e concordanti, non confutati dalle allegazioni della ricorrente.
Pertanto, per tutto quanto sin qui rilevato, in linea con la condivisibile giurisprudenza, pure citata dall'Ufficio, valutate le allegazioni delle parti, ritenuto il complesso degli elementi probatori forniti dall'Agenzia idoneo a supportare le contestazioni mosse e non superato dagli elementi opposti offerti dalla ricorrente, i ricorsi riuniti, iscritti ai nn. R.G.: 779/2025 - 780/2025 - 781/2025 e 782/2025, sono infondati e vanno respinti, con condanna del ricorrente alle spese di lite come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Firenze rigetta i ricorsi riuniti. Condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in € 20.000,00 complessive, oltre oneri di legge, a favore di Ag. Entrate Direzione
Provinciale di Firenze-
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 3, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FANUCCI MASSIMO GINO, Presidente
RI SE, Relatore
DE LUCA SILVIO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 779/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. T8BCO0200336/2025 2019
- sul ricorso n. 780/2025 depositato il 10/10/2025 proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B030200920/2025 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B030200920/2025 IRAP 2019
- sul ricorso n. 781/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B030200922/2025 IRES-ALIQUOTE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8B030200922/2025 IRAP 2020
- sul ricorso n. 782/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. T8BCO0200337/2025 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 96/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 società cooperativa in liquidazione, in persona del legale rappresentante sig. Rappresentante_1, rappresentato come in atti, con separati ricorsi iscritti ai nn. R.G.: 779/2025 - 780/2025 - 781/2025 e 782/2025, ha impugnato rispettivamente gli avvisi di contestazione e irrogazione sanzioni accessorie n.
T8BC00200336/2025, anno di imposta 2019; l'avviso di accertamento n. T8B030200920/2025 per l'anno
2019; l'Avviso di Accertamento n. T8B030200922/2025 per l'anno 2020 e l'Avviso di contestazione e irrogazione sanzioni accessorie n. T8BC00200337/2025 per l'anno 2020.
Con i suddetti atti, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Firenze, contestando l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, ha recuperato a tassazione le maggiori imposte accertate e applicato le sanzioni amministrative,
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Firenze, per tutti i ricorsi ha depositato le proprie controdeduzioni e nel chiedere in via preliminare la riunione dei ricorsi, nel merito, ritenendo infondate le eccezioni del contribuente, ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giustizia.
All'udienza pubblica del 04/02/2025, su invito del Presidente, il Relatore espone i fatti e le questioni della controversia e ammette le parti alla discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio premette, in punto di decisione, che il novellato art. 132, co. 1 n. 4) c.p.c. consente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che, per consolidata giurisprudenza, nel motivare concisamente la sentenza, secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., il Giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Detti principi si applicano al processo tributano, ex art. 1, co. 2 D.Lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che le questioni non trattate non sono quindi omesse ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato.
Preliminarmente, si osserva che l'accertamento origina da una verifica fiscale per il periodo d'imposta 2018
a seguito della quale è stato contestato l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse da Società_1, conclusosi per tale annualità con l'emissione dell'avviso accertamento n. T8B030202240/2024 e l'atto di contestazione n. T8BCO0200498-2024, divenuti definitivi per mancata opposizione.
La società ricorrente, nel merito, ha eccepito l'assenza dei presupposti per l'emissione degli avvisi di accertamento in questione e, quindi la loro nullità, nonché l'illegittima applicazione delle sanzioni.
L'Agenzia delle Entrate, deduceva, che erano stati riscontrati degli elementi tali da far ritenere dimostrata, da un lato, la falsa certificazione di corresponsione di compensi a soci della cooperativa, dall'altro,
l'inesistenza delle fatture emesse dalla Ricorrente_1 ed utilizzate dalla soc_1.
All'esito dell'udienza del 04.02.2025, questo Collegio ritiene che i ricorsi iscritti ai nn. R.G.R.
779/2025 -780/2025 - 781/2025 e 782/2025 siano infondati e, pertanto, vadano respinti.
In particolare, questo Collegio con riferimento al tema centrale della questione che è quello della ripartizione dell'onere della prova nel caso di contestazione, da parte dell'Ufficio, dell'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, osserva che per consolidato orientamento di legittimità (da ultimo n. 1148/2021)
“sul tema della distribuzione, tra Amministrazione Finanziaria e contribuente, dell'onere probatorio, in materia di operazioni oggettivamente inesistenti, recentemente questa Corte (Cass. 5/07/2018, n. 17619;
04/07/2019, n. 17981) ha avuto modo di precisare che, poiché la fattura, di regola, costituisce titolo per il contribuente, ai fini del diritto alla detrazione dell'IVA e alla deducibilità dei costi, spetta all'Ufficio dimostrare il difetto delle condizioni per l'insorgenza di tale diritto;
detta dimostrazione può ben consistere in presunzioni semplici, poiché la prova presuntiva non è collocata su un piano gerarchicamente subordinato rispetto alle altre fonti di prova e costituisce una prova completa, alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva ai fini della formazione del proprio convincimento (Cass. 6/06/2012, n. 9108); nel caso in cui l'Ufficio ritenga che la fattura concerna operazioni oggettivamente inesistenti, cioè sia una mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno, e quindi contesti l'indebita detrazione dell'IVA e/o deduzione dei costi, ha l'onere di fornire elementi probatori del fatto che l'operazione fatturata non è stata effettuata (ad esempio, provando che la società emittente la fattura è una «cartiera» o una società «fantasma») e a quel punto passerà al contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate (Cass. 30/10/2013, n. 24426); quest'ultima prova non può consistere, però, nell'esibizione della fattura, né nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (ex multis: Cass. 3/12/2001, n. 15228, 10/06/2011, n. 12802)”. Inoltre, secondo Cass.
n. 25113/2020, “quando l'Amministrazione Finanziaria contesta al contribuente l'indebita detrazione relativamente ad operazioni oggettivamente inesistenti, l'onere di provare che l'operazione non è mai stata posta in essere può essere assolto indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva, purché gli stessi siano gravi, precisi e concordanti, e, una volta fornita tale prova, è onere del contribuente fornire la prova contraria”.
In virtù dei suddetti canoni probatori, deve ritenersi sufficientemente provato dall'Amministrazione Finanziaria il meccanismo di fatturazione contestato alla ricorrente e, per l'effetto, corretta l'applicazione dell'art. 8, comma 2, DL n. 16/2012, in quanto sussistono, nel caso di specie, molteplici indizi gravi, precisi e concordanti, non confutati dalle allegazioni della società ricorrente, la quale peraltro non si è neppure presentata alla data fissata per il contraddittorio e per ciò che riguarda i “costi indeducibili” di cui agli avvisi di accertamento, nulla ha eccepito.
Osserva il Collegio, che l'Ufficio negli accertamenti in questione, ha dettagliato e dato prova di tutte le criticità emerse, ed in particolare: conseguimento di un reddito pressoché nullo (per il 2019, utile € 524 e reddito imponibile € 616; per il 2020, utile € 327 e reddito imponibile € 498); mancata corrispondenza dei costi per servizi indicati in bilancio con le fatture passive;
mancata corrispondenza delle spese sostenute per lavoro dipendente come indicate in ISA e le certificazioni uniche attestanti un costo molto inferiore;
assenza di utenze o di immobili e di dichiarazione di inizio attività, le dichiarazioni IRES/IRAP riportano componenti positivi inferiori al valore delle operazioni attive indicate ai fini IVA e componenti negativi superiori rispetto a quelli ricavabili dai dati presenti in A.T.
A ciò deve aggiungersi, che il carico fiscale derivante dall'emissione delle fatture false è stato azzerato mediante l'emissione dei compensi ai soci artigiani, di cui pure vi è prova della fittizietà (nessuna assoggettazione a ritenuta, mancata dichiarazione dei percettori, nessun versamento di contributi).
L'Ufficio ha, quindi, individuato l'inesistenza delle operazioni contabilizzate in base ad esaustivi accertamenti e su idonei elementi a fondare la presunzione che si tratti di società “cartiere”, con ciò spostando, l'onere della prova della sussistenza delle operazioni contestate in capo alla contribuente.
Pertanto, richiamata la giurisprudenza innanzi riportata sarebbe spettato alla società contribuente l'onere di provare la reale sussistenza di tali operazioni.
Il Collegio, rileva che la società ricorrente, si è limitata a generiche contestazioni, non supportate da idonea documentazione atta a dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non fornendo il benché minimo elemento di segno contrario a quello, invece, fornito dall'Agenzia.
In virtù dei suddetti canoni probatori, deve ritenersi sufficientemente provato dall'Amministrazione Finanziaria il meccanismo di fatturazione contestato alla ricorrente e, per l'effetto, corretta l'applicazione dell'art. 8, comma 2, DL n. 16/2012, in quanto sussistono, nel caso di specie, molteplici indizi gravi, precisi e concordanti, non confutati dalle allegazioni della ricorrente.
Pertanto, per tutto quanto sin qui rilevato, in linea con la condivisibile giurisprudenza, pure citata dall'Ufficio, valutate le allegazioni delle parti, ritenuto il complesso degli elementi probatori forniti dall'Agenzia idoneo a supportare le contestazioni mosse e non superato dagli elementi opposti offerti dalla ricorrente, i ricorsi riuniti, iscritti ai nn. R.G.: 779/2025 - 780/2025 - 781/2025 e 782/2025, sono infondati e vanno respinti, con condanna del ricorrente alle spese di lite come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Firenze rigetta i ricorsi riuniti. Condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in € 20.000,00 complessive, oltre oneri di legge, a favore di Ag. Entrate Direzione
Provinciale di Firenze-