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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/07/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Prima Sezione Civile
composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Alfonso Pappalardo Presidente rel.
2) Dott.ssa Valeria Guaragnella Giudice
3) Dott.ssa Sara Mazzotta Giudice
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 2608/2024 R.G.
tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina Parte_1 C.F._1
Visconti
e
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall' avv. Giuseppina Visconti CP_1 C.F._2
FATTO premesso che, con ricorso ex art. 473 bis. 49-51 c.p.c. depositato il 13/05/2024, i coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo nonché la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
con sentenza non definitiva n. 630/2024, pubblicata in data 11.10.2024, è stata omologata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate tra le parti;
posto che con il ricorso introduttivo i coniugi hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione, e non essendo tale domanda all'epoca procedibile, il Collegio ha fissato l'udienza del 20.05.2025 per la verifica del decorso del termine previsto dalla legge ex art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e s.m.i.; trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e passata in giudicato la predetta sentenza, all'udienza del 20.05.2025, tenutasi “a trattazione scritta” ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e la causa è stata riservata per la decisione;
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) l. n. 898/1970 e succ. mod.; infatti, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostruita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
le condizioni concordate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando dichiara, alle medesime condizioni della separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Sammichele di Bari (BA) il 12/12/2012 tra
, nato il [...] in [...] e , nata il [...] in [...] Parte_1 CP_1
Fonti (BA) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Sammichele di Bari (BA) al n. 18, parte II, serie A, anno 2012.
Dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Nulla per le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del Tribunale di Bari in data 08/07/2025.
Il Presidente
Alfonso Pappalardo