Art. 6.
Gli alloggi popolari costruiti ai sensi del precedente articolo 4 sono assegnati, con diritto di priorita', alle famiglie aventi i requisiti previsti dalle vigenti norme sulla edilizia popolare, purche' siano residenti, da non meno di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella zona da risanare, e debbano essere trasferite in dipendenza dell'attuazione del risanamento.
Gli alloggi popolari costruiti ai sensi del precedente articolo 4 sono assegnati, con diritto di priorita', alle famiglie aventi i requisiti previsti dalle vigenti norme sulla edilizia popolare, purche' siano residenti, da non meno di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella zona da risanare, e debbano essere trasferite in dipendenza dell'attuazione del risanamento.