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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 36/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RIZZUTI ANTONIO, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2209/2024 depositato il 18/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria - Viale Europa 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via A. Lombardi - Palazzo Metroquad 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020220002824940000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020220002824940000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1274/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: dichiarare l'illegittimità della cartella di pagamento oggetto del presente giudizio e, per l'effetto, disporne l'annullamento integrale;
- in via subordinata dichiarare l'illegittimità della cartella di pagamento oggetto del presente giudizio e disporne l'annullamento per quanto di ragione;
con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Resistente (Agenzia delle Entrate Riscossione): 1) Ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Agenzia delle Entrate Riscossione per i motivi di cui al punto 1) del presente atto;
2) Ritenere e dichiarare del tutto infondate le contestazioni avanzate da parte ricorrente e rigettarle;
3) Ritenere e dichiarare la legittimità dell'atto impugnato e dell'intero operato della Agenzia delle Entrate – Riscossione;
4) Vittoria di spese e compensi.
Resistente (Regione Calabria): 1) Rigettare il ricorso perché infondato 2) Condannare alle spese fase di merito, per difetto di accesso agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato alla Regione Calabria e ad Agenzia delle Entrate Riscossione il 18.7.2024, Ricorrente_1
impugnava davanti a questa Corte di giustizia tributaria di primo grado la cartella di pagamento n.
03020220002824940000, notificatagli il 4.6.2024, emessa dal suddetto agente della riscossione per conto della Regione Calabria e concernente tassa automobilistica per gli anni 2017 e 2018, dell'importo di euro
3.789,62.
Premetteva il ricorrente di non avere mai ricevuto alcuna comunicazione concernente la pretesa tributaria suddetta e lamentava: 1) la mancata notificazione dell'avviso di accertamento, atto presupposto della cartella di pagamento impugnata;
2) l'intervenuta prescrizione del credito e la decadenza dal potere di riscuoterlo;
3) la decadenza per intervenuta decorrenza del termine triennale per l'accertamento. Concludeva, pertanto, come sopra indicato (cfr. il ricorso).
Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio, con apposita comparsa, rilevando: 1) la carenza di legittimazione passiva di Agenzia delle Entrate Riscossione in relazione ai lamentati vizi dell'attività di imposizione fiscale;
2) la legittimità del suo operato, quale agente della riscossione e l'infondatezza della eccezione di prescrizione, tenuto conto della sospensione dei termini di cui alla normativa emergenziale, emanata a seguito della pandemia da “Covid 19”. Concludeva come sopra trascritto (cfr. la comparsa citata).
La Regione Calabria si costituiva in giudizio, tramite apposita memoria, sostenendo l'infondatezza del ricorso, poiché l'avviso di accertamento, atto presupposto della cartella di pagamento impugnata, era stato regolarmente notificato il 24.2.2021 ed erano stati rispettati tutti i termini previsti a pena di decadenza o di prescrizione, tenuto conto della sospensione dei termini di cui alla normativa emergenziale, emanata a seguito della pandemia da “Covid 19”. Concludeva come sopra trascritto (cfr. la comparsa citata). Concludeva come sopra indicato.
Con apposita memoria illustrativa, depositata in segreteria il 2.12.2025, data dell'udienza di discussione, il ricorrente dichiarava “superato”, alla luce della produzione documentale della Regione Calabria, il primo motivo di ricorso, ma ribadiva la fondatezza degli altri due, rilevando l'avvenuto decorso del termine triennale tra la notificazione dell'avviso di accertamento e la notificazione della cartella di pagamento e la non applicabilità della sospensione dei termini, ai sensi dell'art. 68 del decreto legge n. 18/2020. All'udienza del 2.12.2022, all'esito della discussione, la causa veniva assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
E' infondato, come peraltro riconosciuto dal ricorrente con la memoria depositata in segreteria il 2.12.2025, il motivo di ricorso relativo alla mancata notificazione dell'avviso di accertamento, atto presupposto della cartella di pagamento impugnata, avendo la Regione Calabria prodotto la relazione di notificazione di tale avviso, da cui emerge il perfezionamento in data 24.2.2021. Consegue l'inammissibilità, prima ancora che l'infondatezza, del motivo di ricorso concernente la decadenza dal potere di notificare l'avviso di accertamento.
Anche gli altri motivi di ricorso, relativi alla prescrizione successiva del credito ed alla decadenza dal potere di riscuoterlo tramite la cartella di pagamento, sono infondati, giacché, contrariamente all'assunto del ricorrente, deve valutarsi la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza nel periodo tra l'8 marzo
2020 ed il 31 agosto 2023, ai sensi del combinato disposto degli artt. 68, commi 1° e 2°, del decreto legge n. 18/2020 e 12 del decreto legislativo n. 159/2015.
L'art. 68, comma 1°, del decreto legge n. 18/2020 dispone, infatti, da un lato, che, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; dall'altro, che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
Il comma 2° dell'art. 68 citato prevede che le disposizioni suddette, di cui al comma 1°, si applicano anche agli atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti esecutivi, di cui all'articolo
1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
L'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, espressamente, richiamato dall'art. 68, comma
1°, citato, dispone, a sua volta, al primo comma, che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento comportano, altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione.
Il secondo comma dell'art. 12 prevede, inoltre, che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3°, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Ne consegue che, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra citate, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2023, devono considerarsi sospesi i termini di prescrizione e di decadenza dei crediti tributari oggetto degli atti di accertamento o di riscossione suddetti.
L'applicazione generalizzata della sospensione dei termini previsti a pena di prescrizione e di decadenza è stata ribadita, di recente, anche dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass., sez. I, n. 960/2025).
Il ricorso deve quindi essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia e della concreta attività difensiva svolta (i resistenti non sono comparsi all'udienza di discussione).
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro, in composizione monocratica, disattesa ogni altra e contraria istanza, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna ilricorrente al rimborso delle spese di giudizio nei confronti di Agenzia delle Entrate
Riscossione e di Regione Calabria, liquidate in euro 480,00 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a., per ciascuna resistente.
Così deciso in Catanzaro, il 2.12.2025.
Il giudice
NI ZU
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RIZZUTI ANTONIO, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2209/2024 depositato il 18/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria - Viale Europa 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via A. Lombardi - Palazzo Metroquad 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020220002824940000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020220002824940000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1274/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: dichiarare l'illegittimità della cartella di pagamento oggetto del presente giudizio e, per l'effetto, disporne l'annullamento integrale;
- in via subordinata dichiarare l'illegittimità della cartella di pagamento oggetto del presente giudizio e disporne l'annullamento per quanto di ragione;
con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Resistente (Agenzia delle Entrate Riscossione): 1) Ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Agenzia delle Entrate Riscossione per i motivi di cui al punto 1) del presente atto;
2) Ritenere e dichiarare del tutto infondate le contestazioni avanzate da parte ricorrente e rigettarle;
3) Ritenere e dichiarare la legittimità dell'atto impugnato e dell'intero operato della Agenzia delle Entrate – Riscossione;
4) Vittoria di spese e compensi.
Resistente (Regione Calabria): 1) Rigettare il ricorso perché infondato 2) Condannare alle spese fase di merito, per difetto di accesso agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato alla Regione Calabria e ad Agenzia delle Entrate Riscossione il 18.7.2024, Ricorrente_1
impugnava davanti a questa Corte di giustizia tributaria di primo grado la cartella di pagamento n.
03020220002824940000, notificatagli il 4.6.2024, emessa dal suddetto agente della riscossione per conto della Regione Calabria e concernente tassa automobilistica per gli anni 2017 e 2018, dell'importo di euro
3.789,62.
Premetteva il ricorrente di non avere mai ricevuto alcuna comunicazione concernente la pretesa tributaria suddetta e lamentava: 1) la mancata notificazione dell'avviso di accertamento, atto presupposto della cartella di pagamento impugnata;
2) l'intervenuta prescrizione del credito e la decadenza dal potere di riscuoterlo;
3) la decadenza per intervenuta decorrenza del termine triennale per l'accertamento. Concludeva, pertanto, come sopra indicato (cfr. il ricorso).
Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio, con apposita comparsa, rilevando: 1) la carenza di legittimazione passiva di Agenzia delle Entrate Riscossione in relazione ai lamentati vizi dell'attività di imposizione fiscale;
2) la legittimità del suo operato, quale agente della riscossione e l'infondatezza della eccezione di prescrizione, tenuto conto della sospensione dei termini di cui alla normativa emergenziale, emanata a seguito della pandemia da “Covid 19”. Concludeva come sopra trascritto (cfr. la comparsa citata).
La Regione Calabria si costituiva in giudizio, tramite apposita memoria, sostenendo l'infondatezza del ricorso, poiché l'avviso di accertamento, atto presupposto della cartella di pagamento impugnata, era stato regolarmente notificato il 24.2.2021 ed erano stati rispettati tutti i termini previsti a pena di decadenza o di prescrizione, tenuto conto della sospensione dei termini di cui alla normativa emergenziale, emanata a seguito della pandemia da “Covid 19”. Concludeva come sopra trascritto (cfr. la comparsa citata). Concludeva come sopra indicato.
Con apposita memoria illustrativa, depositata in segreteria il 2.12.2025, data dell'udienza di discussione, il ricorrente dichiarava “superato”, alla luce della produzione documentale della Regione Calabria, il primo motivo di ricorso, ma ribadiva la fondatezza degli altri due, rilevando l'avvenuto decorso del termine triennale tra la notificazione dell'avviso di accertamento e la notificazione della cartella di pagamento e la non applicabilità della sospensione dei termini, ai sensi dell'art. 68 del decreto legge n. 18/2020. All'udienza del 2.12.2022, all'esito della discussione, la causa veniva assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
E' infondato, come peraltro riconosciuto dal ricorrente con la memoria depositata in segreteria il 2.12.2025, il motivo di ricorso relativo alla mancata notificazione dell'avviso di accertamento, atto presupposto della cartella di pagamento impugnata, avendo la Regione Calabria prodotto la relazione di notificazione di tale avviso, da cui emerge il perfezionamento in data 24.2.2021. Consegue l'inammissibilità, prima ancora che l'infondatezza, del motivo di ricorso concernente la decadenza dal potere di notificare l'avviso di accertamento.
Anche gli altri motivi di ricorso, relativi alla prescrizione successiva del credito ed alla decadenza dal potere di riscuoterlo tramite la cartella di pagamento, sono infondati, giacché, contrariamente all'assunto del ricorrente, deve valutarsi la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza nel periodo tra l'8 marzo
2020 ed il 31 agosto 2023, ai sensi del combinato disposto degli artt. 68, commi 1° e 2°, del decreto legge n. 18/2020 e 12 del decreto legislativo n. 159/2015.
L'art. 68, comma 1°, del decreto legge n. 18/2020 dispone, infatti, da un lato, che, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; dall'altro, che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
Il comma 2° dell'art. 68 citato prevede che le disposizioni suddette, di cui al comma 1°, si applicano anche agli atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti esecutivi, di cui all'articolo
1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
L'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, espressamente, richiamato dall'art. 68, comma
1°, citato, dispone, a sua volta, al primo comma, che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento comportano, altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione.
Il secondo comma dell'art. 12 prevede, inoltre, che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3°, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Ne consegue che, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra citate, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2023, devono considerarsi sospesi i termini di prescrizione e di decadenza dei crediti tributari oggetto degli atti di accertamento o di riscossione suddetti.
L'applicazione generalizzata della sospensione dei termini previsti a pena di prescrizione e di decadenza è stata ribadita, di recente, anche dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass., sez. I, n. 960/2025).
Il ricorso deve quindi essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia e della concreta attività difensiva svolta (i resistenti non sono comparsi all'udienza di discussione).
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro, in composizione monocratica, disattesa ogni altra e contraria istanza, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna ilricorrente al rimborso delle spese di giudizio nei confronti di Agenzia delle Entrate
Riscossione e di Regione Calabria, liquidate in euro 480,00 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a., per ciascuna resistente.
Così deciso in Catanzaro, il 2.12.2025.
Il giudice
NI ZU