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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/11/2025, n. 4772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4772 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 14242/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 26.11.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14242/2024 R.G. LAVORO
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli avv.ti Alessio D'Aniello e Giuseppe D'Aniello, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in questa fase di giudizio, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005, conv. nella L. n. 248 del 2.12.2005, dal funzionario dott.ssa
PA RO
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei indennità di accompagnamento
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.11.2024 il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di aver depositato presso questo Tribunale ricorso per il riconoscimento del requisito sanitario ai fini dell'indennità di accompagnamento, iscritto al RG. 11394/2023, esponeva che concluse le operazioni peritali, ed in assenza di contestazione il giudice con decreto pubblicato il 21.09.2023 omologava il requisito sanitario finalizzato all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal gennaio 2023; che in data
16.07.2024 il decreto veniva trasmesso unitamente al modello AP70 all' ma che, trascorsi i 120 CP_1 giorni previsti per legge, l' non aveva provveduto al pagamento della prestazione. CP_1 Tanto premesso chiedeva condannare l' , in persona del legale rappresentante p.t al pagamento CP_1 dei ratei maturati di indennità di accompagnamento, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che chiedeva dichiararsi cessata la materia del CP_1 contendere per aver provveduto al pagamento della prestazione richiesta, con compensazione delle spese di lite.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Preliminarmente, in ragione della soddisfazione della pretesa in corso del giudizio deve essere CP_ dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti del convenuto Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambi le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione) e la deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla domanda, trova la sua giustificazione nel principio di economia dei mezzi processuali (cfr. Cass. 25.5.87).
Inoltre, perché il processo possa concludersi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere è necessario che ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti e, cioè che l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la stessa sarebbe improponibile ab origine per carenza di interesse all'azione; che il fatto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione idonea ad eliminare ogni posizione di contrasto e pacifica in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopravvenute ( cfr. Cass. n.2038/97).
In applicazione dei summenzionati principi, nel caso di specie, tenuto conto della dichiarazione del procuratore costituito per parte ricorrente e della documentazione depositata, deve ritenersi che il pagamento della prestazione nel mese di dicembre 2024 (cfr. prospetto di liquidazione e cedolino paga), abbia soddisfatto la pretesa del ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo per il giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014 e successive modifiche nella misura minima in ragione della non complessità della causa e con la pretermissione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona del giudice Dott.ssa Raffaella Paesano, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.800,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi.
Aversa, 27/11/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 26.11.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14242/2024 R.G. LAVORO
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli avv.ti Alessio D'Aniello e Giuseppe D'Aniello, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in questa fase di giudizio, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005, conv. nella L. n. 248 del 2.12.2005, dal funzionario dott.ssa
PA RO
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei indennità di accompagnamento
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.11.2024 il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di aver depositato presso questo Tribunale ricorso per il riconoscimento del requisito sanitario ai fini dell'indennità di accompagnamento, iscritto al RG. 11394/2023, esponeva che concluse le operazioni peritali, ed in assenza di contestazione il giudice con decreto pubblicato il 21.09.2023 omologava il requisito sanitario finalizzato all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal gennaio 2023; che in data
16.07.2024 il decreto veniva trasmesso unitamente al modello AP70 all' ma che, trascorsi i 120 CP_1 giorni previsti per legge, l' non aveva provveduto al pagamento della prestazione. CP_1 Tanto premesso chiedeva condannare l' , in persona del legale rappresentante p.t al pagamento CP_1 dei ratei maturati di indennità di accompagnamento, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che chiedeva dichiararsi cessata la materia del CP_1 contendere per aver provveduto al pagamento della prestazione richiesta, con compensazione delle spese di lite.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Preliminarmente, in ragione della soddisfazione della pretesa in corso del giudizio deve essere CP_ dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti del convenuto Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambi le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione) e la deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla domanda, trova la sua giustificazione nel principio di economia dei mezzi processuali (cfr. Cass. 25.5.87).
Inoltre, perché il processo possa concludersi con una pronuncia di cessazione della materia del contendere è necessario che ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti e, cioè che l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la stessa sarebbe improponibile ab origine per carenza di interesse all'azione; che il fatto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione idonea ad eliminare ogni posizione di contrasto e pacifica in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopravvenute ( cfr. Cass. n.2038/97).
In applicazione dei summenzionati principi, nel caso di specie, tenuto conto della dichiarazione del procuratore costituito per parte ricorrente e della documentazione depositata, deve ritenersi che il pagamento della prestazione nel mese di dicembre 2024 (cfr. prospetto di liquidazione e cedolino paga), abbia soddisfatto la pretesa del ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo per il giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014 e successive modifiche nella misura minima in ragione della non complessità della causa e con la pretermissione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona del giudice Dott.ssa Raffaella Paesano, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.800,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi.
Aversa, 27/11/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano