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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 454/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI NOSSE LUCIO, Presidente
DE LUCA ALDO, Relatore
CAROPPOLI MICHELE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3835/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Divisione Contribuenti - Via Colombo 426 00147 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV PRE CARICO n. 02877202500013721000 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TEGM000176
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, parte ricorrente proponeva opposizione avverso il provvedimento indicato in intestazione, di cui deduceva l'illegittimità sulla base dei motivi di cui in atti. Si costituiva in giudizio parte opposta, chiedendo il rigetto del ricorso sulla base delle argomentazioni difensive di cui in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, atteso che parte opponente ha impugnato solo l'atto di presa in carico, che non ha efficacia immediatamente lesiva. In tal senso, "la comunicazione di presa in carico dell'avviso di accertamento esecutivo da parte dell'agente della riscossione non è un atto impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 perché non lede la posizione giuridica del contribuente: tale provvedimento è infatti un mero atto partecipativo, con cui il contribuente viene informato dell'avvenuta trasmissione di un avviso da parte dell'ente impositore all'ente della riscossione" (Cassazione civile sez. trib., 25/02/2025, n.4903).
Per quanto innanzi, è dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
Spese di lite secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore di ciascun resistente costituito, che liquida in favore di ciascuno di essi in €.300 per onorari, oltre oneri ulteriori, se dovuti.
Caserta, 12/1/2026
Il Giudice Il Presidente dott. Aldo De Luca dott. Lucio Di Nosse
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI NOSSE LUCIO, Presidente
DE LUCA ALDO, Relatore
CAROPPOLI MICHELE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3835/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Divisione Contribuenti - Via Colombo 426 00147 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV PRE CARICO n. 02877202500013721000 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TEGM000176
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, parte ricorrente proponeva opposizione avverso il provvedimento indicato in intestazione, di cui deduceva l'illegittimità sulla base dei motivi di cui in atti. Si costituiva in giudizio parte opposta, chiedendo il rigetto del ricorso sulla base delle argomentazioni difensive di cui in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, atteso che parte opponente ha impugnato solo l'atto di presa in carico, che non ha efficacia immediatamente lesiva. In tal senso, "la comunicazione di presa in carico dell'avviso di accertamento esecutivo da parte dell'agente della riscossione non è un atto impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 perché non lede la posizione giuridica del contribuente: tale provvedimento è infatti un mero atto partecipativo, con cui il contribuente viene informato dell'avvenuta trasmissione di un avviso da parte dell'ente impositore all'ente della riscossione" (Cassazione civile sez. trib., 25/02/2025, n.4903).
Per quanto innanzi, è dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
Spese di lite secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore di ciascun resistente costituito, che liquida in favore di ciascuno di essi in €.300 per onorari, oltre oneri ulteriori, se dovuti.
Caserta, 12/1/2026
Il Giudice Il Presidente dott. Aldo De Luca dott. Lucio Di Nosse