Sentenza breve 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza breve 28/11/2025, n. 21588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21588 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21588/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02362/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2362 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi tutti dagli avvocati Serenella Eleonora Nicola e Enrico Rabino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
- dell’ordinanza prot. n. -OMISSIS- adottata in data 4 dicembre 2023 del dirigente dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata – sede secondaria di Milano, successivamente notificata, con la quale è stato disposto lo sgombero di immobili di proprietà dei ricorrenti siti in Asti, via -OMISSIS-, censiti al nuovo catasto edilizio urbano al foglio n.-OMISSIS-ed al nuovo catasto dei terreni al foglio n. -OMISSIS-;
- degli atti tutti antecedenti, preordinati, conseguenziali e comunque connessi del procedimento; e per ogni ulteriore consequenziale statuizione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. AT AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti impugnavano l’ordinanza di sgombero adottata, ai sensi dell’art. 47, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (cod. antimafia), dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc), con la quale veniva intimata la liberazione degli immobili indicati in epigrafe (già di proprietà dei ricorrenti -OMISSIS-), confiscati, all’esito del procedimento per l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, in danno dell’esponente -OMISSIS- (padre dei -OMISSIS-).
2. Si costituiva in resistenza l’Agenzia.
3. Con successiva istanza di adozione di misure cautelari collegiali, veniva domandata la sospensione interinale dell’efficacia dell’atto gravato, per il cui esame veniva fissata la camera di consiglio del 26 novembre 2025. All’esito della discussione, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa veniva introitata per la decisione.
4. Reputati sussistenti i presupposti per una pronuncia in forma semplificata, può passarsi allo scrutinio del gravame.
5. Con il primo motivo viene lamentata la mancata sospensione dell’esecuzione dello sgombero, attesa la non definitività della confisca, in ragione dell’impugnazione pendente presso la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte Edu).
6. Tramite la seconda censura, invece, i ricorrenti si dolgono dello spirare del termine di novanta giorni di cui all’art. 47, comma 2 cod. antimafia: invero, l’Agenzia avrebbe ordinato lo sgombero ben oltre tale lasso temporale, decorrente dalla comunicazione della definitività del provvedimento giurisdizionale applicativo della misura patrimoniale.
7. Infine, con l’ultima doglianza si evidenzia la mancata preventiva comunicazione dell’avvio del procedimento, in violazione dell’art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241.
8. Tutte le censure, da trattare unitariamente in quanto strettamente connesse tra loro, sono manifestamente infondate.
9. In primo luogo, va esclusa la necessità di sospendere l’esecuzione di un provvedimento amministrativo in pendenza di un ricorso dinanzi alla Corte Edu: difatti, la Sezione ha già avuto piú volte modo di evidenziare come tale circostanza non determini, di per sé, alcun vizio dell’ordinanza di sgombero (v. Tar Lazio, sez. I, 12 novembre 2021, n. 11711).
10. D’altro canto, si è ampiamente dimostrata la compatibilità della normativa italiana con il sistema Cedu, essendo la confisca di prevenzione uno strumento legittimo di ablazione della proprietà privata in casi di pericolosità sociale (v. sul punto Tar Lazio, sez. I, 17 luglio 2023, n. 12021).
11. Totalmente inconferente è l’asserita mancata osservanza del termine di cui all’art. 47, comma 2 cod. antimafia, avendo esso, pacificamente, natura ordinatoria, nonché essendo dettato per ragioni diverse dalla tutela del privato occupante un immobile di proprietà statale: d’altronde, diversamente opinando, si assisterebbe ad un autentico cortocircuito giuridico. Difatti, il bene, pur essendo divenuto di proprietà statale in forza della sentenza di confisca (v. art. 45, comma 1 cod. antimafia), non potrebbe essere legittimamente destinato a finalità di utilità sociale una volta spirato il termine di cui all’art. 47, comma 2 cod. antimafia, rimanendo cosí nella disponibilità del prevenuto: ciò vanificherebbe tutta l’attività di prevenzione posta in essere dagli organi dello Stato.
12. L’illogicità di una tale argomentazione ne evidenzia l’insostenibilità: d’altronde, il termine menzionato è posto in favore dell’Agenzia, al fine di accelerare le procedure volte a reinserire la res in un circuito di legalità. In relazione a quest’ultima attività, nessuna pretesa giuridicamente rilevante può avanzare il privato occupante, sine titulo , l’immobile, atteso che egli, al di là della tempistica impiegata dall’Anbsc per decidere come impiegare il bene, deve solo garantire all’amministrazione pubblica la libera disponibilità della cosa.
13. D’altronde, il potere di ordinare la liberazione è di natura vincolata (v. Tar Lazio, sez. I, 29 settembre 2021, n. 10048), rientrando tra le fattispecie di autotutela di cui all’art. 823, comma 2 c.c. (in termini, Tar Lazio, sez. I, 22 agosto 2025, n. 15698). Inoltre, il potere non è subordinato alla previa individuazione delle finalità pubbliche di impiego dell’immobile (ma v. ancora art. 47, comma 2 cod. antimafia), atteso che per giurisprudenza costante la tutela del bene di proprietà statale non presuppone l’adozione dell’atto di destinazione (v. Cons. Stato, sez. III, 23 giugno 2014, n. 3169).
14. Discende da quanto appena osservato che anche la violazione delle disposizioni sulla partecipazione procedimentale non infici l’atto gravato, atteso che la natura vincolata del provvedimento dequota eventuali omissioni a mere irregolarità non vizianti (v. art. 21- octies , comma 2 l. 241/1990; cfr. anche Cons. Stato, sez. III, 10 giugno 2021, n. 4449, secondo cui « appare chiaro che, nel caso di specie, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento amministrativo da parte dell’amministrazione non ha dato luogo ad un provvedimento annullabile, in quanto alla luce dell’indubbia natura vincolata dell’azione amministrativa il contributo partecipativo del privato non sarebbe stato comunque idoneo a determinare un esito diverso »).
15. Infine, quanto all’esiguità del termine assegnato per la liberazione, va rilevato come i 120 giorni indicati nel provvedimento appaiono congrui considerato che « trattasi di un’occupazione ab imis senza titolo [sicché] l’esponente non può godere di alcun beneficio premiale per le dedotte esigenze abitative » (cosí Tar Lazio, sez. I, 29 settembre 2021, n. 10048).
16. L’infondatezza di tutte le doglianze determina il rigetto del ricorso
17. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Agenzia resistente che liquida in complessivi € 1.500,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente o le altre persone citate.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
TO PO, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere
AT AN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT AN | TO PO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.