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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 19/02/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Sentenza
Tribunale Ordinario di Oristano VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Collegio
Consuelo Mighela ................................................................... Presidente
Nicolò TA ..............................................................................estensore
Gabriele Bordiga ......................................................................... giudice
Indicazione delle parti
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Difeso dall'avv. CORONA DANIELA (c.f. ) C.F._2 con studio in
NI IL (c.f. ) C.F._3 Difeso dall'avv. CORONA DANIELA (c.f. ), C.F._2 con studio in Indirizzo Telematico
– Ricorrenti –
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
ORISTANO
– Pubblico ministero –
Ruolo: n. 3766/2024 r.g.v.g.
Conclusioni delle parti
I ricorrenti concludono come da dispositivo.
— 1 — Il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Ragioni della decisione
e LE IL hanno contratto matrimonio il 19 marzo Parte_1
2022. Hanno una figlia, (21 febbraio 2018). Per_1
Il 5 dicembre 2024 hanno presentato ricorso per separarsi a queste condizioni:
1) affidamento condiviso di con collocazione prevalente Per_1 presso la madre e frequentazioni libere col padre;
2) obbligo per il sig. IL di provvedere al mantenimento di Per_1 versando 250 € al mese, oltre metà spese straordinarie. La sig.ra svolge attività di assistenza personale presso una Pt_1 famiglia, e percepisce un reddito di 1.100 € al mese. Il sig. IL svolge l'attività di cuoco, e percepisce un reddito di 2.200 € al mese. Comparsi all'udienza del 12 febbraio 2025, i coniugi hanno con- fermato di volersi separare alle condizioni sopra riportate. Le condizioni si presentano eque e conformi all'interesse della minore.
Dispositivo
Il Tribunale, sull'accordo delle parti, così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra e LE Parte_1
IL (Terralba, atto 4 del 2022, parte 1), incaricando l'ufficiale dello stato civile delle annotazioni di sua competenza. 2. Dispone che la figlia minore sia affidata ad entrambi i Per_1 genitori, i quali dovranno garantire cura, educazione, istruzione, il man- tenimento di rapporti equilibrati e continuativi con ciascun genitore e rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I genitori, che continueranno ad esercitare entrambi la re- sponsabilità genitoriale, adotteranno consensualmente le decisioni di maggiore interesse per la minore, tra cui quelle riguardanti le scelte edu- cative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istru- zione scolastica e svago, le attività sportive e ricreative e di mezzi di
— 2 — trasporto personali fino al compimento della maggiore età. Limitata- mente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori esercite- ranno la responsabilità separatamente.
3. Dispone che la minore sia collocata in via prevalente presso la madre, anche ai fini delle registrazioni anagrafiche e rimanga con il pa- dre tutte le volte in cui lo stesso lo richiederà e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di nonché compatibilmente Per_1 con gli impegni lavorativi del padre che svolge un'attività stagionale. Altresì, il padre terrà con sé la minore, ad anni alterni, il giorno Per_1 di Natale o il giorno di Capodanno e il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. La minore trascorrerà con la il giorno del com- Pt_1 pleanno della madre mentre con il IL trascorrerà il giorno del com- pleanno del padre. Durante il periodo estivo, ovvero dal 15 giugno al
15 settembre, il padre terrà con sé la minore per almeno 15 giorni anche non consecutivi, limitatamente al mese di agosto - in coincidenza del periodo feriale - da concordare con la madre almeno un mese prima. 4. Dispone che il sig. IL corrisponda in favore della a ti- Pt_1 tolo di contributo per il mantenimento della minore la somma di Per_1
€ 250,00, rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT, da versarsi mediante bonifico bancario alla moglie entro il 10 di ogni mese. Le spese straordinarie, mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, spor- tive, ricreative, di istruzione e svago, nonché quelle ulteriori, da con- cordarsi previamente, salvo si tratti di spese necessarie e comunque tutte documentate, saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, con conseguente obbligo di rimborso, previa esibi- zione di adeguata documentazione, al genitore che le avesse anticipate;
5. Prende atto che i coniugi rilasciano reciprocamente, fin d'ora, il consenso al rilascio/rinnovo del passaporto, e/o qualsiasi altro docu- mento valido per l'espatrio anche in favore della figlia minore Per_1
6. Prende atto che e IL LE dichiarano di essere Parte_1 economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente alla cor- responsione di un contributo per il mantenimento.
7. Prende atto che i coniugi dichiarano di avere regolato tutti i rapporti economico patrimoniali dipendenti e conseguenti al matrimo- nio e dichiarano, pertanto, di non avere null'altro da pretendere recipro- camente.
8. Compensa le spese.
Si comunichi.
— 3 — Così deciso nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025.
La Presidente L'estensore Consuelo Mighela Nicolò TA
— 4 —