Art. 2.
Le operazioni di liquidazione del Comitato italiano petroli sono continuate da un liquidatore nominato dal Ministro per l'industria e commercio di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.
Le operazioni di liquidazione del Comitato italiano petroli sono continuate da un liquidatore nominato dal Ministro per l'industria e commercio di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.