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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 28/11/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
VERBALE ex art 127ter cpc DELLA CAUSA
n. r.g. 57/2025
Hanno rassegnato nel termine ex art 127ter cpc assegnato:
- per , l'avv. MODENA ANGELA Parte_1
- per , l'avv. ANDRIOLLO JURI Controparte_1
Esaurita la discussione tramite deposito di memorie, viste le conclusioni delle parti, il giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., depositandola su PCT.
Il Giudice
ER SS
pagina1 di 15 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ER SS
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 57/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. dott. MODENA ANGELA
RICORRENTE
contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
dott. ANDRIOLLO JURI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
pagina2 di 15 Di parte ricorrente
- Accertare, per le ragioni di cui alla narrativa del ricorso, previa eventuale dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali collettive in contrasto con le norme costituzionali, ordinarie o eurounitarie, il diritto del ricorrente di percepire i seguenti importi: € 22283,40 lordi a titolo di differenza su retribuzione ordinaria;
€ 10519,08 lordi a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario;
€ 6384,07 a titolo di ricalcolo della retribuzione dovuta per i giorni di ferie goduti durante il rapporto di lavoro;
€ 4554,86 lordi a titolo di differenza su TFR;
€ 938,66 a titolo di differenza retributiva dovuta per le ore lavorate nel giorno di riposo compensativo;
€ 3175,51 a titolo di risarcimento, da calcolarsi in via equitativa, del danno non patrimoniale da usura psico-fisica, alla vita di relazione e alla qualità della vita subito dal lavoratore, e, per l'effetto, condannare la convenuta a pagare i suindicati importi o i diversi maggiori o minori importi che risulteranno di giustizia, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria fino al saldo.
- Condannare la convenuta alla rifusione delle spese del presente procedimento.
Di parte convenuta
Piaccia all'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: respingersi tutte le domande e le eccezioni formulate nel ricorso nei confronti della sia nell'an che nel quantum, in quanto infondate in fatto e Controparte_1
diritto, per i motivi meglio esposti in narrativa, e per l'effetto accertarsi e pagina3 di 15 dichiararsi che nulla è dovuto al ricorrente a nessun titolo da parte della
Controparte_1
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, decidere in via equitativa anche sulla scorta della documentazione e conteggi dimessi.
Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio oltre accessori di legge ivi compreso il 15% a titolo di rimborso spese generali da distrarsi in favore dell'avv. Juri Andriollo.
pagina4 di 15 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente sig espone in ricorso di aver lavorato alle dipendenze Pt_1
della convenuta dal 03/06/2019 al 30/11/24 in qualità di autista addetto al trasporto merci su strada con veicoli autoarticolati (trattore + semirimorchio centinato), in Italia e all'estero, livello C3 CCNL logistica, trasporto merci.
Sostiene che su indicazione dello stesso datore di lavoro che invitava gli autisti a non usare la modalità “altri lavori” (martelletti) del tachigrafo, non avrebbe potuto usare correttamente l'apparecchio in quanto durante le attese e durante le operazioni di carico e scarico, per recuperare tempo necessario per poter rispettare il programma di lavoro, avrebbe dovuto spesso lasciare l'apparecchio in modalità “pausa” in modo da far risultare formalmente rispettate le pause obbligatorie, anche se, di fatto, quei lassi di tempo sarebbero lavorati.
Il lavoratore precisa che mai aveva indicazione di fare pause oltre a quelle previste per legge, e che mai poteva assentarsi dal mezzo affidatogli.
In sintesi, secondo l'esponente, tutto il periodo registrato dal tachigrafo ed intercorrente tra inizio e fine giornata (periodo di impegno lavorativo) era, quindi, sostanzialmente lavorato ad eccezione delle pause previste per legge e registrate come tali.
Il ricorrente sostiene poi di aver eseguito i suoi calcoli per differenze retributive in base alle buste paga tenendo conto delle pause legali, 39 ore di orario settimanale fino al 15/11/2021 avendo la convenuta effettuato la procedura prevista dall'art. 11 bis del CCNL necessaria per poter applicare l'estensione del limite massimo delle ore ordinarie fino a 47 ore solo in data 16/11/21. Le ore straordinarie sono state calcolate come da CCNL (aumento del 30% o del 50%)
pagina5 di 15 ed eseguito il calcolo dal risultato è stato detratto quanto risultante dalla busta paga.
Sempre in fatto sostiene di aver lavorato in media 225 ore al mese, al netto dei periodi non lavorati e retribuiti con un impegno medio giornaliero di 12,5 ore, con costante superamento delle 50 ore settimanali.
In base a tali premesse in fatto, il ricorrente chiede l'integrale pagamento della retribuzione per il lavoro straordinario e per il mancato rispetto del limite medio massimo di 48 ore settimanali di lavoro, nonché per aver calcolato erroneamente la retribuzione oraria, per aver calcolato in difetto le orre straordinarie e per non aver valutato correttamente il valore dell'ora straordinaria. Infine, lamenta l'erroneo calcolo del TFR, posto che nel calcolo non s'era tenuto conto delle trasferte.
Chiede, inoltre, il compenso per gli speciali periodi di riposo dovuto al costante superamento delle 48 ore settimanali.
Infine, chiede un risarcimento per i danni psicofisici subiti a causa dello stress lavorativo.
2. Si costituisce e conferma il rapporto lavorativo e l'inquadramento. CP_1
Nega di aver dato istruzione di non utilizzare correttamente il cronotachigrafo.
Semmai il ricorrente avrebbe impostato il cronotachigrafo in suo favore, per cui gli erano state inflitte sanzioni disciplinari.
In diritto il resistente sostiene che l'art. 11-bis del medesimo CCNL prevede l'applicazione di un divisore pari a 204, avendo la società resistente assolto agli obblighi ci cui al CCNL.
pagina6 di 15 Ma posto che già nel 2007 analoga comunicazione ai sensi del CCNL era avvenuta, giustamente la società poteva partire da un monte ore settimanale pari a 47, e, quindi applicare il divisore del 204.
In ogni caso, fino al 2017 non ci sarebbe stato alcuna formalità da compiere per prevedere le 47 ore settimanali, mentre dal 2017 erano necessari accordi collettivi, quindi quanto già posto in essere dalla resistente.
Segue la resistente, sostenendo che gli emolumenti aventi natura meramente occasionale, rimborsuale o risarcitoria come appunto l'indennità di trasferta, riconosciuta quale ristoro delle spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione della prestazione fuori sede, si collocherebbero pacificamente tra le voci escluse dal calcolo del TFR.
Sarebbe stato garantito il diritto alle ferie, e le ferie sarebbero state retribuite regolarmente. I paventati diritti ad avere maggiori compensi sarebbero giustificati solo tramite l'abuso della funzione martelletto.
Viene contestato qualsiasi danno psicofisico.
3. Fallito il tentativo di conciliazione sono stati sentiti i testi.
I testimoni non hanno né confermato la tesi attorea per cui vi fosse qualcosa come un obbligato e dovuto abuso del cronotachigrafo, né è stato dimostrato un regolare e costante abuso. Un teste che ha sostenuto l'abuso richiesto dall'azienda ha confermato che egli stesso non si conformasse a tale obbligo preferendo l'uso corretto.
Sono stati confermati gli orari lavorativi, in linea di massima, come dedotti dal ricorrente.
pagina7 di 15 Dai documenti n. 8 di parte resistente non si evincono provvedimenti disciplinari per erroneo utilizzo del cronotachigrafo.
4. Ciò posto, si parte dall'analisi della questione del divisore. In pratica per aversi l'importo dovuto per ogni ora di lavoro, parte ricorrente parte da un orario di 39 settimanali, mentre la resistente di 47 ore. Fermo l'importo dovuto a titolo di stipendio, è chiaro che chi ottiene il medesimo importo facendo 47 ore, percepisce una retribuzione oraria inferiore di chi lavora 39, ricevendo il medesimo importo totale.
Ora, i coefficienti 204 e 164 non sono altro che il monte ore mensile calibrato su un monte ore settimanale di, appunto, 39 o 47 ore, tenendo conto che normalmente il mese ha più di 20 gg lavorativi. Il contratto collettivo, all'art 61, prevede, in scia con quanto detto, che “3. La retribuzione giornaliera del personale si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 22. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 168.”
L'azienda ha effettuato la comunicazione ex art. 11 bis ccnl necessaria per poter estendere il limite dell'orario di lavoro ordinario dalle 39 ore previste in generale per il personale viaggiante dall'art. 11 ccnl fino a 47 ore settimanali solo in data 16.11.2021. Tale fatto è ammesso dal ricorrente.
Quanto al doc. n. 17 parte ricorrente ritiene di aver assolto agli obblighi di legge per poter usufruire del beneficio concesso dal CCNL. Non è così. L'art 11bis recita a tal proposito: “Con accordi collettivi aziendali conclusi con le OO.SS. comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale sarà accertata la sussistenza delle condizioni che consentono l'applicazione dei diversi limiti di orario stabiliti dal precedente comma 2. Tali accordi, che costituiscono requisito pagina8 di 15 essenziale per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, dovranno essere sottoscritti per adesione dai lavoratori interessati.” Se le parti non firmano, allora è prevista una diversa procedura, pacificamente non attivata dalla ricorrente.
Il doc. n. 17 di parte ricorrente è una bozza di contratto non firmata, un file word, trasmesso via e-mail ad un sindacato. Nella comunicazione viene specificato che l'allegato contiene l'accordo aziendale che CP_1
“vorrebbe” stipulare. Quindi si da atto che non è stato ancora firmato.
Posto, quindi, che i requisiti formali per l'applicazione della settimana di 47 ore ordinarie non sussistevano fino al 16.11.2021, la domanda ricorrente per euro
14.077,63 è fondata, dal momento che in ordine ai conteggi di cui al ricorso parte resistente nulla obbietta, e considerato che al ricorrente deduce di aver effettuato il conteggio in base alle ore indicate in busta paga.
5. Con ciò si passa alla disamina degli straordinari. È chiaro che se dalla
39esima ora settimanale in poi l'ora diviene straordinaria, è dovuta la relativa integrazione. È già stato accertato che fino al 15.11.2021 le ore ordinarie erano quello successive alla 39esima ora, successivamente quelle dopo la 47esima ora.
Le ore emergono dalle buste paga, o, dai cronotachigrafi: Per quelle emergenti dalle buste paga non paiono sussistere problemi, sono una logica e matematica conseguenza di quanto già accertato.
Per quanto riguarda i tempi emergenti dal cronotachigrafo, il ricorrente ha disconosciuto le relative risultanze, argomentando soprattutto in diritto, per cui era in servizio dalla partenza al rientro, ad eccezione di pause e riposi previsti per legge. A tal proposito va sottolineato che parte resistente mai ha dato pagina9 di 15 indicazioni in ordine a periodi di riposi eccezionali che il lavoratore abbia effettivamente a sua libera disposizione.
Effettivamente sia il regolamento CE 561/06 che il D.Lgs. 234/07 sostengono che il lavoro consiste sia in tempi di guida, tempi di attesa, di scarico e carico, reperibilità, o altri lavori aggiuntivi o accessori.
L'escussione dei testi ha rilevato una situazione per cui al di là delle pause obbligatorie le occasioni per allontanarsi dal camion erano più uniche che rare, e correttamente un lavoratore ha detto che deve controllare cosa venga caricato o scaricato, lo stato della merce, il fissaggio della stessa. Il valore di un autotreno, poi, fa si che solo in aree ben custodite il conducente si possa allontanare, per cui il ragionamento di parte ricorrente, per cui – in assenza del preavviso normativamente previsto – il lavoratore va considerato in servizio ad eccezione delle pause obbligatorie previste dalla normativa, ivi inclusa quella per la consumazione dei pasti.
Tanto premesso, il ricorrente con riferimento ai periodi supportati dai dati tachigrafici ha effettuato il conteggio delle differenze retributive maturate a titolo di lavoro straordinario, considerando lavorato tutto il “nastro lavorativo”, al netto dei periodi di interruzione dalla guida di cui all'art. 7 del regolamento
CE 561/06 e dei riposi intermedi di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 234/07 comprensivi dei tempi per la consumazione dei parti. Il ragionamento in diritto seguito da parte ricorrente è corretto, ed i calcoli a livello numerico non sono contestati, per cui una ctu sul punto pare superflua.
I due importi, il primo pari ad euro 2366,55 ed il secondo, quello dovuto in base alle risultanze del cronotachigrafo pari ad euro 8152,53, sono quindi dovuti,
pagina10 di 15 oltre agli interessi legali. Il termine inizia a decorrere per ogni singola mensilità non pagata o per ciascuna differenza retributiva, dal momento in cui questa avrebbe dovuto essere corrisposta. Per rendere più semplice il calcolo, tale importo va diviso per i mesi di attività prestati, e fatto partire da ciascun mese di attività. Gli importi sono soggetti a rivalutazione.
6. Un tanto porta alla questione delle ferie.
Il lavoratore lamenta la mancata inclusione nella retribuzione corrisposta durante le ferie dell'indennità di trasferta prevista dal ccnl (art.62), e della retribuzione per lavoro straordinario.
È diritto consolidato, che il lavoratore deve percepire durante le ferie una retribuzione simile a quella che percepisce durante il periodo di attività lavorativa, di modo da non dissuadere lo stesso a concedersi i periodi di riposo.
In fatto va premesso che l'orario di lavoro, inclusi gli straordinari, erano l'assoluta regola. Lo hanno confermato i testi sentiti sul punto.
Ovviamente anche le trasferte fanno parte essenziale del lavoro del ricorrente. Si ritiene, peraltro, che la valutazione in ordine all'elemento essenziale ed intrinseco di una voce di stipendio vada fatta sul caso concreto, e non estratto.
Così, astrattamente per un autista il lavoro straordinario e la trasferta possono ritenersi essere elementi accessori ed occasionali della professione. Se, tuttavia, come nel caso di specie, il lavoro straordinario è una costante protrattasi per anni diviene parte integrante ed intrinseca del lavoro. La Corte di Giustizia ha ripetutamente confermato che gli straordinari, ove la regola, vanno computato nel calcolo delle spettanze per il periodo di ferie. La Corte causa C-514/20 ha addirittura ritenuto illegittimi i contratti collettivi che prevedevano un compenso pagina11 di 15 accessorio o premio in caso di raggiungimento di un determinato monte ore di straordinari, laddove tale premio non facesse parte anche del compenso feriale.
Analogo ragionamento vale per le trasferte. I testi hanno confermato che i conducenti facevano esclusivamente trasferte, per cui questa indennità non ha natura risarcitoria ma retributiva. Posto che parte ricorrente a tal titolo fa valere euro 6384,07, non contestata nel quantum debeatur, allora l'effetto dissuasivo pare evidente, e si riconosce la debenza anche di questo importo.
Anche nella specie gli importi come tali non sono contestati e quindi dovuti.
7. Quanto al calcolo del TFR, e delle voci che costituiscono la base di calcolo, si ritiene che anche sul punto la domanda di parte attorea sia fondata. Come già accertato, le trasferte fanno parte della normale e regolare retribuzione, non costituiscono un rimborso spese.
Anche il CCNL, all'art 37 comma 7 è chiaro quando dispone in merito alle indennità di trasferta: “7. Le differenze in più rispetto ai valori esenti dall'IRPEF hanno natura retributiva e sono computabili esclusivamente nel T.F.R., sempre che l'indennità sia erogata in modo non occasionale».” Peraltro, non sussiste un valido accordo in senso contrario, né a livello aziendale, né a livello individuale, motivo in più per ritenere che l'indennità avesse natura retributiva.
La voce, come richiesta, sarebbe quindi dovuta. È obbligo utilizzare il condizionale, perché la domanda, spiegata in parte narrativa, non è poi contenuta nelle conclusioni rassegnate in ricorso. Unitamente al fatto che il ricorrente già non lavora più per la ricorrente, e quindi presumibilmente ha già percepito il
TFR, si ritiene che la domanda sia stata abbandonata, nonostante le richieste in pagina12 di 15 parte motiva, e nonostante la relativa replica da parte della resistente, che evidentemente ha ritenuto sussistente la relativa domanda.
8. Sul mancato godimento della giornata parte resistente replic, al punto 41.1. della comparsa, in termini estremamente generici. La deduzione in fatto di parte ricorrente per cui “Dall'esame dei dati tachigrafici infatti è emerso che le medie nei semestri controllati sono sempre state superiori a 50 ore settimanali (si rinvia al conteggio nr. 7 per i dettagli). Dal conteggio nr. 7 si vede che il lavoratore
(nei soli semestri analizzati) avrebbe avuto diritto a 247,69 ore di riposo compensativo che non gli sono state concesse.” di cui a pag 32 del ricorso non è quindi da considerarsi contestazione specifica. Le ore in questione sono già state retribuite con la maggiorazione del 30% come ore di lavoro straordinario.
Peraltro, a fronte della circostanza che in tali giornate il lavoratore avrebbe dovuto usufruire di riposo compensativo, si ritiene fondata la domanda di parte ricorrente di vedersi applicata l'ulteriore maggiorazione del 35%, con raggiungimento quindi di una maggiorazione totale del 65% analoga a quella prevista dal'art. 13 c.4 ccnl per il trattamento retributivo previsto per il lavoro svolto nelle giornate di riposo compensativo per fattispecie analoga.
9. Secondo la resistente, “Il presunto mero superamento del limite massimo delle 48 ore settimanali di lavoro, ove anche fosse dimostrato, non costituisce di per sé presupposto sufficiente per riconoscere automaticamente il diritto al risarcimento del danno da usura psico-fisica.”
Sul punto la Cassazione (26450/2021) ha statuito che “la prestazione lavorativa
"eccedente", che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un pagina13 di 15 danno da usura-psico fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art.36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto (in termini Cass. 14.7.2015 n. 14710;
Cass. 23.5.2014 n. 11581, Cass. 10.5.2019 n.12540); … nessun difetto di allegazione e prova è ravvisabile nello specifico, essendo stati prospettati dal ricorrente nei gradi di merito sia il numero delle ore straordinarie svolte che il periodo di riferimento…”.
Ciò posto, il danno va determinato secondo equità, e, ovviamente si tiene conto che nessun danno psicofisico maggiore è stato dedotto, e che comunque, come infra statuito, il lavoro è stato e verrà retribuito.
Partendo dalle 247,69 ore di riposo compensativo non concesse, quindi, all'incirca 6 settimane, si ritiene equo dare un valore pari alla giornata non goduta pari ad euro 200, per un totale pari ad euro 1.200.
In difetto di precisa allegazione, gli interessi maturati sugli importi decorrono dalla data della domanda.
10. Le spese seguono la soccombenza. Si applicano i valori medi di cui allo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta e dichiara che il ricorrente va in credito nei confronti della
pagina14 di 15 resistente dei seguenti importi: € 22283,40 lordi a titolo di differenza su retribuzione ordinaria;
€ 10519,08 lordi a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario;
€ 6384,07 a titolo di ricalcolo della retribuzione dovuta per i giorni di ferie goduti durante il rapporto di lavoro;
€ 4554,86 lordi a titolo di differenza su TFR;
€ 938,66 a titolo di differenza retributiva dovuta per le ore lavorate nel giorno di riposo compensativo;
€ 1.200 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da usura psico-fisica e alla qualità della vita subito dal lavoratore, e, per l'effetto, condannare la convenuta a pagare i suindicati importi al Controparte_1
ricorrente , Parte_1
condanna altresì la parte a rimborsare alla parte Controparte_1 [...]
le spese di lite, che si liquidano in € 9.257 per compenso, oltre Pt_1
accessori di legge.
28 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
ER SS
pagina15 di 15
Sezione Lavoro
VERBALE ex art 127ter cpc DELLA CAUSA
n. r.g. 57/2025
Hanno rassegnato nel termine ex art 127ter cpc assegnato:
- per , l'avv. MODENA ANGELA Parte_1
- per , l'avv. ANDRIOLLO JURI Controparte_1
Esaurita la discussione tramite deposito di memorie, viste le conclusioni delle parti, il giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., depositandola su PCT.
Il Giudice
ER SS
pagina1 di 15 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ER SS
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 57/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. dott. MODENA ANGELA
RICORRENTE
contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
dott. ANDRIOLLO JURI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
pagina2 di 15 Di parte ricorrente
- Accertare, per le ragioni di cui alla narrativa del ricorso, previa eventuale dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali collettive in contrasto con le norme costituzionali, ordinarie o eurounitarie, il diritto del ricorrente di percepire i seguenti importi: € 22283,40 lordi a titolo di differenza su retribuzione ordinaria;
€ 10519,08 lordi a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario;
€ 6384,07 a titolo di ricalcolo della retribuzione dovuta per i giorni di ferie goduti durante il rapporto di lavoro;
€ 4554,86 lordi a titolo di differenza su TFR;
€ 938,66 a titolo di differenza retributiva dovuta per le ore lavorate nel giorno di riposo compensativo;
€ 3175,51 a titolo di risarcimento, da calcolarsi in via equitativa, del danno non patrimoniale da usura psico-fisica, alla vita di relazione e alla qualità della vita subito dal lavoratore, e, per l'effetto, condannare la convenuta a pagare i suindicati importi o i diversi maggiori o minori importi che risulteranno di giustizia, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria fino al saldo.
- Condannare la convenuta alla rifusione delle spese del presente procedimento.
Di parte convenuta
Piaccia all'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: respingersi tutte le domande e le eccezioni formulate nel ricorso nei confronti della sia nell'an che nel quantum, in quanto infondate in fatto e Controparte_1
diritto, per i motivi meglio esposti in narrativa, e per l'effetto accertarsi e pagina3 di 15 dichiararsi che nulla è dovuto al ricorrente a nessun titolo da parte della
Controparte_1
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, decidere in via equitativa anche sulla scorta della documentazione e conteggi dimessi.
Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio oltre accessori di legge ivi compreso il 15% a titolo di rimborso spese generali da distrarsi in favore dell'avv. Juri Andriollo.
pagina4 di 15 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente sig espone in ricorso di aver lavorato alle dipendenze Pt_1
della convenuta dal 03/06/2019 al 30/11/24 in qualità di autista addetto al trasporto merci su strada con veicoli autoarticolati (trattore + semirimorchio centinato), in Italia e all'estero, livello C3 CCNL logistica, trasporto merci.
Sostiene che su indicazione dello stesso datore di lavoro che invitava gli autisti a non usare la modalità “altri lavori” (martelletti) del tachigrafo, non avrebbe potuto usare correttamente l'apparecchio in quanto durante le attese e durante le operazioni di carico e scarico, per recuperare tempo necessario per poter rispettare il programma di lavoro, avrebbe dovuto spesso lasciare l'apparecchio in modalità “pausa” in modo da far risultare formalmente rispettate le pause obbligatorie, anche se, di fatto, quei lassi di tempo sarebbero lavorati.
Il lavoratore precisa che mai aveva indicazione di fare pause oltre a quelle previste per legge, e che mai poteva assentarsi dal mezzo affidatogli.
In sintesi, secondo l'esponente, tutto il periodo registrato dal tachigrafo ed intercorrente tra inizio e fine giornata (periodo di impegno lavorativo) era, quindi, sostanzialmente lavorato ad eccezione delle pause previste per legge e registrate come tali.
Il ricorrente sostiene poi di aver eseguito i suoi calcoli per differenze retributive in base alle buste paga tenendo conto delle pause legali, 39 ore di orario settimanale fino al 15/11/2021 avendo la convenuta effettuato la procedura prevista dall'art. 11 bis del CCNL necessaria per poter applicare l'estensione del limite massimo delle ore ordinarie fino a 47 ore solo in data 16/11/21. Le ore straordinarie sono state calcolate come da CCNL (aumento del 30% o del 50%)
pagina5 di 15 ed eseguito il calcolo dal risultato è stato detratto quanto risultante dalla busta paga.
Sempre in fatto sostiene di aver lavorato in media 225 ore al mese, al netto dei periodi non lavorati e retribuiti con un impegno medio giornaliero di 12,5 ore, con costante superamento delle 50 ore settimanali.
In base a tali premesse in fatto, il ricorrente chiede l'integrale pagamento della retribuzione per il lavoro straordinario e per il mancato rispetto del limite medio massimo di 48 ore settimanali di lavoro, nonché per aver calcolato erroneamente la retribuzione oraria, per aver calcolato in difetto le orre straordinarie e per non aver valutato correttamente il valore dell'ora straordinaria. Infine, lamenta l'erroneo calcolo del TFR, posto che nel calcolo non s'era tenuto conto delle trasferte.
Chiede, inoltre, il compenso per gli speciali periodi di riposo dovuto al costante superamento delle 48 ore settimanali.
Infine, chiede un risarcimento per i danni psicofisici subiti a causa dello stress lavorativo.
2. Si costituisce e conferma il rapporto lavorativo e l'inquadramento. CP_1
Nega di aver dato istruzione di non utilizzare correttamente il cronotachigrafo.
Semmai il ricorrente avrebbe impostato il cronotachigrafo in suo favore, per cui gli erano state inflitte sanzioni disciplinari.
In diritto il resistente sostiene che l'art. 11-bis del medesimo CCNL prevede l'applicazione di un divisore pari a 204, avendo la società resistente assolto agli obblighi ci cui al CCNL.
pagina6 di 15 Ma posto che già nel 2007 analoga comunicazione ai sensi del CCNL era avvenuta, giustamente la società poteva partire da un monte ore settimanale pari a 47, e, quindi applicare il divisore del 204.
In ogni caso, fino al 2017 non ci sarebbe stato alcuna formalità da compiere per prevedere le 47 ore settimanali, mentre dal 2017 erano necessari accordi collettivi, quindi quanto già posto in essere dalla resistente.
Segue la resistente, sostenendo che gli emolumenti aventi natura meramente occasionale, rimborsuale o risarcitoria come appunto l'indennità di trasferta, riconosciuta quale ristoro delle spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione della prestazione fuori sede, si collocherebbero pacificamente tra le voci escluse dal calcolo del TFR.
Sarebbe stato garantito il diritto alle ferie, e le ferie sarebbero state retribuite regolarmente. I paventati diritti ad avere maggiori compensi sarebbero giustificati solo tramite l'abuso della funzione martelletto.
Viene contestato qualsiasi danno psicofisico.
3. Fallito il tentativo di conciliazione sono stati sentiti i testi.
I testimoni non hanno né confermato la tesi attorea per cui vi fosse qualcosa come un obbligato e dovuto abuso del cronotachigrafo, né è stato dimostrato un regolare e costante abuso. Un teste che ha sostenuto l'abuso richiesto dall'azienda ha confermato che egli stesso non si conformasse a tale obbligo preferendo l'uso corretto.
Sono stati confermati gli orari lavorativi, in linea di massima, come dedotti dal ricorrente.
pagina7 di 15 Dai documenti n. 8 di parte resistente non si evincono provvedimenti disciplinari per erroneo utilizzo del cronotachigrafo.
4. Ciò posto, si parte dall'analisi della questione del divisore. In pratica per aversi l'importo dovuto per ogni ora di lavoro, parte ricorrente parte da un orario di 39 settimanali, mentre la resistente di 47 ore. Fermo l'importo dovuto a titolo di stipendio, è chiaro che chi ottiene il medesimo importo facendo 47 ore, percepisce una retribuzione oraria inferiore di chi lavora 39, ricevendo il medesimo importo totale.
Ora, i coefficienti 204 e 164 non sono altro che il monte ore mensile calibrato su un monte ore settimanale di, appunto, 39 o 47 ore, tenendo conto che normalmente il mese ha più di 20 gg lavorativi. Il contratto collettivo, all'art 61, prevede, in scia con quanto detto, che “3. La retribuzione giornaliera del personale si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 22. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 168.”
L'azienda ha effettuato la comunicazione ex art. 11 bis ccnl necessaria per poter estendere il limite dell'orario di lavoro ordinario dalle 39 ore previste in generale per il personale viaggiante dall'art. 11 ccnl fino a 47 ore settimanali solo in data 16.11.2021. Tale fatto è ammesso dal ricorrente.
Quanto al doc. n. 17 parte ricorrente ritiene di aver assolto agli obblighi di legge per poter usufruire del beneficio concesso dal CCNL. Non è così. L'art 11bis recita a tal proposito: “Con accordi collettivi aziendali conclusi con le OO.SS. comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale sarà accertata la sussistenza delle condizioni che consentono l'applicazione dei diversi limiti di orario stabiliti dal precedente comma 2. Tali accordi, che costituiscono requisito pagina8 di 15 essenziale per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, dovranno essere sottoscritti per adesione dai lavoratori interessati.” Se le parti non firmano, allora è prevista una diversa procedura, pacificamente non attivata dalla ricorrente.
Il doc. n. 17 di parte ricorrente è una bozza di contratto non firmata, un file word, trasmesso via e-mail ad un sindacato. Nella comunicazione viene specificato che l'allegato contiene l'accordo aziendale che CP_1
“vorrebbe” stipulare. Quindi si da atto che non è stato ancora firmato.
Posto, quindi, che i requisiti formali per l'applicazione della settimana di 47 ore ordinarie non sussistevano fino al 16.11.2021, la domanda ricorrente per euro
14.077,63 è fondata, dal momento che in ordine ai conteggi di cui al ricorso parte resistente nulla obbietta, e considerato che al ricorrente deduce di aver effettuato il conteggio in base alle ore indicate in busta paga.
5. Con ciò si passa alla disamina degli straordinari. È chiaro che se dalla
39esima ora settimanale in poi l'ora diviene straordinaria, è dovuta la relativa integrazione. È già stato accertato che fino al 15.11.2021 le ore ordinarie erano quello successive alla 39esima ora, successivamente quelle dopo la 47esima ora.
Le ore emergono dalle buste paga, o, dai cronotachigrafi: Per quelle emergenti dalle buste paga non paiono sussistere problemi, sono una logica e matematica conseguenza di quanto già accertato.
Per quanto riguarda i tempi emergenti dal cronotachigrafo, il ricorrente ha disconosciuto le relative risultanze, argomentando soprattutto in diritto, per cui era in servizio dalla partenza al rientro, ad eccezione di pause e riposi previsti per legge. A tal proposito va sottolineato che parte resistente mai ha dato pagina9 di 15 indicazioni in ordine a periodi di riposi eccezionali che il lavoratore abbia effettivamente a sua libera disposizione.
Effettivamente sia il regolamento CE 561/06 che il D.Lgs. 234/07 sostengono che il lavoro consiste sia in tempi di guida, tempi di attesa, di scarico e carico, reperibilità, o altri lavori aggiuntivi o accessori.
L'escussione dei testi ha rilevato una situazione per cui al di là delle pause obbligatorie le occasioni per allontanarsi dal camion erano più uniche che rare, e correttamente un lavoratore ha detto che deve controllare cosa venga caricato o scaricato, lo stato della merce, il fissaggio della stessa. Il valore di un autotreno, poi, fa si che solo in aree ben custodite il conducente si possa allontanare, per cui il ragionamento di parte ricorrente, per cui – in assenza del preavviso normativamente previsto – il lavoratore va considerato in servizio ad eccezione delle pause obbligatorie previste dalla normativa, ivi inclusa quella per la consumazione dei pasti.
Tanto premesso, il ricorrente con riferimento ai periodi supportati dai dati tachigrafici ha effettuato il conteggio delle differenze retributive maturate a titolo di lavoro straordinario, considerando lavorato tutto il “nastro lavorativo”, al netto dei periodi di interruzione dalla guida di cui all'art. 7 del regolamento
CE 561/06 e dei riposi intermedi di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 234/07 comprensivi dei tempi per la consumazione dei parti. Il ragionamento in diritto seguito da parte ricorrente è corretto, ed i calcoli a livello numerico non sono contestati, per cui una ctu sul punto pare superflua.
I due importi, il primo pari ad euro 2366,55 ed il secondo, quello dovuto in base alle risultanze del cronotachigrafo pari ad euro 8152,53, sono quindi dovuti,
pagina10 di 15 oltre agli interessi legali. Il termine inizia a decorrere per ogni singola mensilità non pagata o per ciascuna differenza retributiva, dal momento in cui questa avrebbe dovuto essere corrisposta. Per rendere più semplice il calcolo, tale importo va diviso per i mesi di attività prestati, e fatto partire da ciascun mese di attività. Gli importi sono soggetti a rivalutazione.
6. Un tanto porta alla questione delle ferie.
Il lavoratore lamenta la mancata inclusione nella retribuzione corrisposta durante le ferie dell'indennità di trasferta prevista dal ccnl (art.62), e della retribuzione per lavoro straordinario.
È diritto consolidato, che il lavoratore deve percepire durante le ferie una retribuzione simile a quella che percepisce durante il periodo di attività lavorativa, di modo da non dissuadere lo stesso a concedersi i periodi di riposo.
In fatto va premesso che l'orario di lavoro, inclusi gli straordinari, erano l'assoluta regola. Lo hanno confermato i testi sentiti sul punto.
Ovviamente anche le trasferte fanno parte essenziale del lavoro del ricorrente. Si ritiene, peraltro, che la valutazione in ordine all'elemento essenziale ed intrinseco di una voce di stipendio vada fatta sul caso concreto, e non estratto.
Così, astrattamente per un autista il lavoro straordinario e la trasferta possono ritenersi essere elementi accessori ed occasionali della professione. Se, tuttavia, come nel caso di specie, il lavoro straordinario è una costante protrattasi per anni diviene parte integrante ed intrinseca del lavoro. La Corte di Giustizia ha ripetutamente confermato che gli straordinari, ove la regola, vanno computato nel calcolo delle spettanze per il periodo di ferie. La Corte causa C-514/20 ha addirittura ritenuto illegittimi i contratti collettivi che prevedevano un compenso pagina11 di 15 accessorio o premio in caso di raggiungimento di un determinato monte ore di straordinari, laddove tale premio non facesse parte anche del compenso feriale.
Analogo ragionamento vale per le trasferte. I testi hanno confermato che i conducenti facevano esclusivamente trasferte, per cui questa indennità non ha natura risarcitoria ma retributiva. Posto che parte ricorrente a tal titolo fa valere euro 6384,07, non contestata nel quantum debeatur, allora l'effetto dissuasivo pare evidente, e si riconosce la debenza anche di questo importo.
Anche nella specie gli importi come tali non sono contestati e quindi dovuti.
7. Quanto al calcolo del TFR, e delle voci che costituiscono la base di calcolo, si ritiene che anche sul punto la domanda di parte attorea sia fondata. Come già accertato, le trasferte fanno parte della normale e regolare retribuzione, non costituiscono un rimborso spese.
Anche il CCNL, all'art 37 comma 7 è chiaro quando dispone in merito alle indennità di trasferta: “7. Le differenze in più rispetto ai valori esenti dall'IRPEF hanno natura retributiva e sono computabili esclusivamente nel T.F.R., sempre che l'indennità sia erogata in modo non occasionale».” Peraltro, non sussiste un valido accordo in senso contrario, né a livello aziendale, né a livello individuale, motivo in più per ritenere che l'indennità avesse natura retributiva.
La voce, come richiesta, sarebbe quindi dovuta. È obbligo utilizzare il condizionale, perché la domanda, spiegata in parte narrativa, non è poi contenuta nelle conclusioni rassegnate in ricorso. Unitamente al fatto che il ricorrente già non lavora più per la ricorrente, e quindi presumibilmente ha già percepito il
TFR, si ritiene che la domanda sia stata abbandonata, nonostante le richieste in pagina12 di 15 parte motiva, e nonostante la relativa replica da parte della resistente, che evidentemente ha ritenuto sussistente la relativa domanda.
8. Sul mancato godimento della giornata parte resistente replic, al punto 41.1. della comparsa, in termini estremamente generici. La deduzione in fatto di parte ricorrente per cui “Dall'esame dei dati tachigrafici infatti è emerso che le medie nei semestri controllati sono sempre state superiori a 50 ore settimanali (si rinvia al conteggio nr. 7 per i dettagli). Dal conteggio nr. 7 si vede che il lavoratore
(nei soli semestri analizzati) avrebbe avuto diritto a 247,69 ore di riposo compensativo che non gli sono state concesse.” di cui a pag 32 del ricorso non è quindi da considerarsi contestazione specifica. Le ore in questione sono già state retribuite con la maggiorazione del 30% come ore di lavoro straordinario.
Peraltro, a fronte della circostanza che in tali giornate il lavoratore avrebbe dovuto usufruire di riposo compensativo, si ritiene fondata la domanda di parte ricorrente di vedersi applicata l'ulteriore maggiorazione del 35%, con raggiungimento quindi di una maggiorazione totale del 65% analoga a quella prevista dal'art. 13 c.4 ccnl per il trattamento retributivo previsto per il lavoro svolto nelle giornate di riposo compensativo per fattispecie analoga.
9. Secondo la resistente, “Il presunto mero superamento del limite massimo delle 48 ore settimanali di lavoro, ove anche fosse dimostrato, non costituisce di per sé presupposto sufficiente per riconoscere automaticamente il diritto al risarcimento del danno da usura psico-fisica.”
Sul punto la Cassazione (26450/2021) ha statuito che “la prestazione lavorativa
"eccedente", che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un pagina13 di 15 danno da usura-psico fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art.36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto (in termini Cass. 14.7.2015 n. 14710;
Cass. 23.5.2014 n. 11581, Cass. 10.5.2019 n.12540); … nessun difetto di allegazione e prova è ravvisabile nello specifico, essendo stati prospettati dal ricorrente nei gradi di merito sia il numero delle ore straordinarie svolte che il periodo di riferimento…”.
Ciò posto, il danno va determinato secondo equità, e, ovviamente si tiene conto che nessun danno psicofisico maggiore è stato dedotto, e che comunque, come infra statuito, il lavoro è stato e verrà retribuito.
Partendo dalle 247,69 ore di riposo compensativo non concesse, quindi, all'incirca 6 settimane, si ritiene equo dare un valore pari alla giornata non goduta pari ad euro 200, per un totale pari ad euro 1.200.
In difetto di precisa allegazione, gli interessi maturati sugli importi decorrono dalla data della domanda.
10. Le spese seguono la soccombenza. Si applicano i valori medi di cui allo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Accerta e dichiara che il ricorrente va in credito nei confronti della
pagina14 di 15 resistente dei seguenti importi: € 22283,40 lordi a titolo di differenza su retribuzione ordinaria;
€ 10519,08 lordi a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario;
€ 6384,07 a titolo di ricalcolo della retribuzione dovuta per i giorni di ferie goduti durante il rapporto di lavoro;
€ 4554,86 lordi a titolo di differenza su TFR;
€ 938,66 a titolo di differenza retributiva dovuta per le ore lavorate nel giorno di riposo compensativo;
€ 1.200 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da usura psico-fisica e alla qualità della vita subito dal lavoratore, e, per l'effetto, condannare la convenuta a pagare i suindicati importi al Controparte_1
ricorrente , Parte_1
condanna altresì la parte a rimborsare alla parte Controparte_1 [...]
le spese di lite, che si liquidano in € 9.257 per compenso, oltre Pt_1
accessori di legge.
28 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
ER SS
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