CGT2
Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 21/01/2026, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 253/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LUPI ANDREA, Presidente e Relatore
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
VALENTE MARIA MICHELA IA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1920/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - . 71100 Foggia FG Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2045/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FOGGIA sez. 4
e pubblicata il 12/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2021 00114113 41 508-9 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Il difensore delle parti ricorrenti illustrando i motivi dell'appello ne chiede l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_2 e Ricorrente_1 propongono appello avverso la sentenza, n. 2045/4/2024, con la quale la CGT di I grado di Foggia ha respinto il loro ricorso contro due cartelle di pagamento relative ad una serie di tributi (ICI e contributo Camera di Commercio) riferiti al loro padre Nominativo_1.
Il giudice di prime cure ha respinto il ricorso perchè ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione proposta dai contribuenti, in quanto sono presenti agli atti diversi atti interruttivi notificati al de cuius.
Con l'appello i contribuenti si dolgono della decisione e ne chiedono la riforma per i seguenti motivi:
Erroneità degli importi indicati nella cartella di pagamento. Inintellegibilità assoluta. Violazione legge
212/2000.
Violazione art. 12 DPR 602/1973 perché l'importo iscritto a ruolo per IMU 2013 si riferisce a 4 distinte annualità (2010, 2011, 2012 e 2013).
Nullità della notifica degli atti interruttivi.
Si sono costituiti l'Agenzia delle Entrate - Riscossione che chiede sia dichiarato il difetto di legittimazione passiva, nonché il Resistente_1 che insiste per il rigetto del gravame.
All'odierna udienza il difensore degli appellanti insiste per l'accoglimento del gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Il Collegio non ha ragioni per discostarsi dalla decisione di prime cure di cui condivide le motivazioni.
Riguardo, in particolare, all'eccepita violazione dell'art. 12 del DPR 602/1973, si rileva innanzitutto che la norma si riferisce alle imposte dirette e non anche a quelle indirette, quale è l'IMU. Inoltre, come esattamente precisato dal Comune impositore, la fattispecie si riferisce non già all'iscrizione a ruolo di un accertamento, bensì di un unico provvedimento esecutivo (preavviso di iscrizione ipotecaria).
Va precisato, altresì, che, poiché gli eredi Ricorrente_1 non hanno adempiuto all'onere di comunicazione di cui all'art. 65 del DPR 600/1973, la notificazione degli atti impositivi afferenti al de cuius è stata effettuata ad essi eredi collettivamente e impersonalmente.
Non può che confermarsi, infine, che i termini di prescrizione risultano interrotti da un'ingiunzione di pagamento e da un'intimazione ad adempiere, ambedue del 20 novembre 2017.
L'appello va pertanto respinto.
La peculiarità della fattispecie, fondata nello specifico sull'interpretazione di norme fiscali, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia - Sezione 26 di Foggia - rigetta l'appello dei contribuenti e compensa le spese.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LUPI ANDREA, Presidente e Relatore
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
VALENTE MARIA MICHELA IA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1920/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - . 71100 Foggia FG Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2045/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FOGGIA sez. 4
e pubblicata il 12/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2021 00114113 41 508-9 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti:
Il difensore delle parti ricorrenti illustrando i motivi dell'appello ne chiede l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_2 e Ricorrente_1 propongono appello avverso la sentenza, n. 2045/4/2024, con la quale la CGT di I grado di Foggia ha respinto il loro ricorso contro due cartelle di pagamento relative ad una serie di tributi (ICI e contributo Camera di Commercio) riferiti al loro padre Nominativo_1.
Il giudice di prime cure ha respinto il ricorso perchè ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione proposta dai contribuenti, in quanto sono presenti agli atti diversi atti interruttivi notificati al de cuius.
Con l'appello i contribuenti si dolgono della decisione e ne chiedono la riforma per i seguenti motivi:
Erroneità degli importi indicati nella cartella di pagamento. Inintellegibilità assoluta. Violazione legge
212/2000.
Violazione art. 12 DPR 602/1973 perché l'importo iscritto a ruolo per IMU 2013 si riferisce a 4 distinte annualità (2010, 2011, 2012 e 2013).
Nullità della notifica degli atti interruttivi.
Si sono costituiti l'Agenzia delle Entrate - Riscossione che chiede sia dichiarato il difetto di legittimazione passiva, nonché il Resistente_1 che insiste per il rigetto del gravame.
All'odierna udienza il difensore degli appellanti insiste per l'accoglimento del gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Il Collegio non ha ragioni per discostarsi dalla decisione di prime cure di cui condivide le motivazioni.
Riguardo, in particolare, all'eccepita violazione dell'art. 12 del DPR 602/1973, si rileva innanzitutto che la norma si riferisce alle imposte dirette e non anche a quelle indirette, quale è l'IMU. Inoltre, come esattamente precisato dal Comune impositore, la fattispecie si riferisce non già all'iscrizione a ruolo di un accertamento, bensì di un unico provvedimento esecutivo (preavviso di iscrizione ipotecaria).
Va precisato, altresì, che, poiché gli eredi Ricorrente_1 non hanno adempiuto all'onere di comunicazione di cui all'art. 65 del DPR 600/1973, la notificazione degli atti impositivi afferenti al de cuius è stata effettuata ad essi eredi collettivamente e impersonalmente.
Non può che confermarsi, infine, che i termini di prescrizione risultano interrotti da un'ingiunzione di pagamento e da un'intimazione ad adempiere, ambedue del 20 novembre 2017.
L'appello va pertanto respinto.
La peculiarità della fattispecie, fondata nello specifico sull'interpretazione di norme fiscali, giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia - Sezione 26 di Foggia - rigetta l'appello dei contribuenti e compensa le spese.