Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/04/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2643/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
1. Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 2643/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 04.04.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 11.11.2024 da , rappresentata e difesa dagli Parte_1
avv.ti VALERIO BENEDUCE e STEFANIA DE NARDO, e , rappresentato e difeso Parte_2
Per_ dall'avv.to CONCETTA RAUCCIO, dalla cui unione sono nati , il 26.02.2010, e , il Per_1
03.04.2015 tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Casapulla (CE) in data 11.06.2005; lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data in cui il P.M. autorizzava i coniugi a vivere separati all'esito di procedura di negoziazione assistita (07.04.2022); rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente
(07.04.2022); ritenuto che i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1
la somma mensile di euro 600,00 (seicento/00), con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT oltre il 50 % delle spese straordinarie sostenute dalla sig.ra Parte_1
per i figli. Sin d'ora il sig. presta il consenso affinché la sig.ra Parte_2 Parte_1
possa procedere con la richiesta del cd. assegno unico per il 100% ovvero di ogni altra forma di sostegno alla genitorialità;
- Si precisa che nell'assegno di mantenimento, aumentato ad € 600,00, sono ricomprese le spese per il corso di danza, basket e per il corso di inglese seguito dai figli minori e, pertanto, solo per tali spese non saranno chieste restituzioni al sig. . Le parti precisano, tuttavia, Pt_2
che, ove tali attività dovessero cessare, non avranno alcun effetto sull'importo determinato in € 600,00 che rimarrà tale fino al mutamento delle condizioni secondo i parametri normativi;
- Le parti, inoltre, precisano che le spese odontoiatriche per il piccolo , in virtù degli Per_1
accordi intercorsi, restano in ogni caso esclusivamente a carico del sig. per le cure in Pt_2
corso e comunque sino a quando quest'ultimo potrà beneficiare della polizza assicurativa attualmente in essere;
- Confermare, per il resto, le medesime condizioni statuite nel procedimento di negoziazione assistita di cui all'art. 6, D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14, autorizzato dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere R.G.A.C. n. 55/2022 N.A. a firma del Procuratore della Repubblica F.F. dott. Carmine Renzulli, del 07.04.2022, che qui si trascrivono e riproducono, in particolare:
Sull'affidamento dei figli: l'affidamento dei figli è condiviso tra i genitori, con collocazione Per_ presso la madre, e diritto per il padre di tenere e con sé ogni volta che vorrà, Per_1
salvo il necessario preavviso e coordinamento con la madre, e comunque secondo i periodi di seguito indicati, che i coniugi riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita:
- un giorno infrasettimanale concordato congiuntamente dalle parti in base agli impegni
[... scolastici ed extrascolastici dei ragazzi, nonché degli orari di lavoro dei sig.ri e Pt_2
, dalle ore 16:00 alle ore 21:00, e che per l'anno in corso si indica nella giornata del Pt_1
mercoledì, tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli e delle reperibilità lavorative dei genitori;
2 - le attività ludico sportive pomeridiane, secondo il prospetto che i genitori avranno cura di comunicarsi preventivamente, verranno gestite per tutta la settimana dal genitore che dovrà occuparsi dei bambini il fine settimana successivo;
- un fine settimana alterno che verrà sostituito da due giorni infrasettimanali qualora dovessero sorgere esigenze lavorative tali da ostacolare il diritto di visita nel fine settimana spettante, da comunicarsi almeno due giorni prima;
- il fine settimana di spettanza del padre non dovrà mai coincidere con la reperibilità lavorativa dello stesso, salvo accordo pacifico tra le parti sulla base degli impegni lavorativi. Le parti, in ogni caso, continueranno ad avere un rapporto sereno e di piena collaborazione in relazione al rapporto genitoriale;
- un periodo, durante le vacanze estive, di giorni 15 (quindici) da concordarsi preventivamente entro il 30 aprile di ogni anno;
- durante le vacanze natalizie il padre/la madre terrà con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre/la madre il giorno di Pasqua e con la madre/il padre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
- per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
- Si precisa, comunque, che ogni genitore trascorrerà in compagnia del figlio il proprio compleanno ed onomastico anche se cadono in un periodo di “competenza” dell'altro, mentre trascorreranno insieme, compatibilmente con le esigenze del figlio, il compleanno e l'onomastico del figlio, ovvero le parti potranno accordarsi diversamente per trascorrere ad anni alterni il compleanno/onomastico del figlio.
- Il tutto compatibilmente con le necessità e gli impegni lavorativi e scolastici dei figli e dei genitori. Le parti hanno la facoltà di accordarsi diversamente in merito all'esercizio del diritto di visita tenuto conto anche dell'età dei figli.
- Le parti hanno, in ogni caso, la facoltà di accordarsi diversamente in merito all'esercizio del diritto di visita tenuto conto anche dell'età dei figli, garantendo sempre il diritto minimo di visita;
- Le parti prestano reciprocamente fin d'ora il loro consenso al rilascio dei documenti di identità
e del passaporto dei minori.
3 - Resterà invariato l'impegno profuso da entrambi i genitori nel mantenere un rispetto reciproco al fine di garantire un rapporto equilibrato ed assennato nei confronti dei figli.
Impegno necessario ed imprescindibile per la loro crescita. Gli stessi provvederanno ad assumere di comune accordo, assecondando le inclinazioni naturali e le aspirazioni di ciascun figlio, ogni decisione connessa alla loro educazione, alla formazione scolastica, oltre che alla loro salute.
Sull'assegno di mantenimento dei figli: a parziale modifica degli accordi di separazione, ed in virtù delle aumentate esigenze dei figli minori, tenuto conto anche del decorso del tempo dalla data della separazione, disporre che il sig. versi a titolo di Parte_2
mantenimento per i figli la somma mensile di euro 600,00 (seicento/00), con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT oltre il 50 % delle spese straordinarie sostenute dalla sig.ra per i figli. Sin d'ora il sig. presta il consenso affinché Parte_1 Parte_2
la sig.ra possa procedere con la richiesta del cd. assegno unico per il 100% ovvero Parte_1
di ogni altra forma di sostegno alla genitorialità
Sulle spese straordinarie: disporre a carico di entrambe le parti, nella misura del 50%, il pagamento di tutte le spese, che esulino l'ordinario, secondo le linee del CNF in favore dei figli, purché preventivamente comunicate, concordate ed autorizzate.
Sulle questioni economiche e patrimoniali dei coniugi: ogni parte è titolare dei propri redditi gode di una propria autonomia economica. Ampiamente risolte, risultano le questioni attinenti la casa coniugale di proprietà esclusiva della sig.ra . Allo stato Parte_1
attuale, tra le parti, non sussiste altra questione economica irrisolta. Altresì regolata, risulta ogni altra questione attinente beni mobili e/o personali delle parti. Le parti hanno provveduto ad ottemperare a tutte le pattuizioni consacrate nell'accordo di negoziazione assistita con il quale sono addivenuti alla separazione personale.
- I coniugi prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e dei documenti di identità dei figli, consentendo altresì l'inserimento dei figli nei reciproci documenti”. rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che le pattuizioni siano conformi agli interessi dei figli minori;
letto il parere favorevole del P.M.;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Casapulla (CE) l'11.6.2005 da , nata a [...] il [...], e , nato a [...] il Parte_1 Parte_2
20.09.1975, alle condizioni sopra richiamate;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casapulla (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 12, parte II, serie A, anno 2005);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 07.04.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
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