Accoglimento
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10/04/2025, n. 3081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3081 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03081/2025REG.PROV.COLL.
N. 01600/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1600 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Bruno Fiammella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, viale Amendola, 1/O,
contro
il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria n. 463/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2025, il Cons. Enzo Bernardini e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierno appellante aveva formulato istanza, respinta dalla Prefettura di Reggio Calabria, di riesame del provvedimento del divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi emesso nei suoi confronti l’11 aprile 2011, ed al quale aveva fatto, altresì, seguito la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia di cui egli era titolare sin dal 2004.
Il provvedimento era stato motivato per l’insussistenza di nuovi elementi rispetto al primo divieto, conseguente ad ordinanza di custodia cautelare per concorso esterno in associazione di stampo mafioso.
2. Avverso tale determinazione l’interessato ha adito il Tar, che con la sentenza qui impugnata, ha respinto il gravame, in quanto:
“ Pur non essendovi contestazione, infatti, in ordine alla valenza integralmente favorevole della sopravvenienza prospettata a sostegno dell’istanza di riesame, costituita dall’archiviazione, con decreto del 5/4/2013, del procedimento penale per effetto del quale era stato adottato il decreto anzidetto, il giudizio di inaffidabilità soggettiva formulato a carico del richiedente trova adeguato sostegno argomentativo nel tentativo di suicidio che lo vedeva protagonista il 31/12/2010 durante la restrizione cautelare presso la Casa circondariale di Palmi, irrilevante dovendo ritenersi la mancata valorizzazione di tale episodio nel decreto della cui revoca si controverte (…) quanto alla natura dei provvedimenti di cui si discute, e rimarcato che le valutazioni dell’autorità di pubblica sicurezza si atteggiano identicamente tanto nella fase genetica dell’adozione del divieto di detenzione quanto in quelle successive inerenti alla verifica della persistenza delle condizioni per il relativo mantenimento, le critiche articolate sul fronte motivazionale con riferimento alla pretesa inidoneità del tentativo di suicidio, in sé e per sé considerato, “ad incidere sul giudizio di inaffidabilità” non colgono nel segno, potendo certamente accordarsi ad un episodio del genere valenza sintomatica della sussistenza di una condizione psichica incompatibile con i requisiti di affidabilità richiesti per la detenzione delle armi.
In tale prospettiva, tenuto conto del pacifico rigore con il quale deve essere valutata la sussistenza in capo ai cittadini dei requisiti anzidetti, la giurisprudenza ha ritenuto circostanza idonea a sorreggere la valutazione negativa espressa dalla Prefettura in ordine alla condizione di affidabilità prescritta dall’art. 39 TULPS la mera minaccia di suicidio esternata in una lettera inviata ad un’autorità politica da un soggetto proclamatosi vittima di un’ingiusta condanna in sede penale, potendo da tale minaccia legittimamente desumersi dubbi in ordine alle condizioni mentali dell’istante (TAR Piemonte, sez. II, 27 ottobre 2016, n. 1342). Non può dubitarsi, allora, che ai fini della valutazione ex art. 39 TULPS possa, del tutto legittimamente, attribuirsi rilievo alla manifestazione di intenti suicidi (Cons. Stato, sez. III, 10 agosto 2016, n. 3603) e, a fortiori, al tentativo di suicidio concretamente posto in essere dall’interessato (cfr. TAR Piemonte, sez. I, 7 maggio 2014, n. 775), potendo riguardare il giudizio di inaffidabilità un qualsiasi uso improprio delle armi, nella cui nozione va certamente sussunto anche il minacciato uso contro sé stessi. Ed infatti, per come osservato da Cons. Stato, sez. IV, 9 giugno 2008, n. 2806 “nessuna autorità amministrativa o giurisdizionale può formulare un giudizio di rimprovero verso chi manifesti intenti suicidi, ma la pubblica autorità ha il dovere di porre in essere immediatamente tutte le misure volte alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità, poiché proprio la depressione e la instabilità così manifestata possono indurre a far ritenere una più o meno consistente pericolosità sociale o anche solo autolesionista ” (… )
Sotto un diverso profilo, poi, è plausibile ritenere che la pregnanza dell’elemento di pregiudizio emerso a carico dell’interessato, in quanto raggiunto da ordinanza custodiale in carcere per l’imputazione di concorso esterno in associazione mafiosa, abbia fatto ritenere superflua la verifica in ordine all’eventuale sussistenza di ulteriori elementi sfavorevoli a suo carico, risultando il coinvolgimento nella citata vicenda penale da sé solo idoneo a giustificare l’adozione del divieto di detenzione di armi e munizioni.
5.3. Alla luce degli anzidetti elementi, quindi, la valutazione prefettizia sottesa al gravato provvedimento reiettivo dell’istanza di riesame dell’anzidetto decreto del 2011 deve ritenersi immune dalle censure articolate in sede ricorsuale, fondandosi legittimamente il giudizio di inaffidabilità formulato a carico del richiedente, pur a fronte del venir meno dell’unico elemento di controindicazione all’epoca addotto a relativo sostegno, sulla sussistenza di una coeva ragione idonea, anche nell’attualità in considerazione della relativa pregnanza, a far dubitare dell’affidabilità soggettiva del richiedente nell’uso della armi, lasciando non irragionevolmente emergere il rischio di un possibile abuso delle stesse ”.
3. Con l’appello in scrutinio l’istante:
a ) premette che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria ha archiviato il procedimento penale su richiesta del Pubblico Ministero che concludeva per “ l’insussistenza dei presupposti utili al provvedimento dell’azione con riguardo ai fatti in questione ”;
b ) stigmatizza che l’Amministrazione ha confermato il provvedimento di cui è stato chiesto il riesame dando rilevanza “ non già a fatti successivi il divieto di detenzione armi (vale a dire, archiviazione del procedimento penale che aveva visto coinvolto il ricorrente e l’assenza di precedenti e pendenze penali) bensì ad un fatto, asseritamente verificatosi, risalente a prima del divieto di detenzione armi ”;
c ) sostiene l’erroneità della sentenza nelle parti in cui ritiene che:
- la valutazione compiuta dall’Amministrazione sull’istanza di riesame presentata dal ricorrente non sia illogica né contraddittoria né irragionevole e, quindi, l’assenza di elementi da cui inferire il giudizio attuale di inaffidabilità;
- la motivazione del provvedimento impugnato sia coerente e non contraddittoria nel punto in cui l’episodio del presunto tentativo di suicidio viene per la prima volta enucleato in occasione dell’istanza di revoca;
d ) considera che l’episodio del tentativo di suicidio (circostanza ritenuta non provata, allegata per la prima volta solo in sede di riesame e contestata in giudizio) “ quand’anche verificatosi, non poteva rilevare nella valutazione richiesta dalla normativa di settore per due ordini di ragioni ”:
- la prima attiene al fattore temporale, perché datato rispetto alla richiesta di riesame e come tale inidoneo a sorreggere il provvedimento impugnato, atteso che il giudizio prognostico di affidabilità deve essere attuale e concreto;
- la seconda riguarda l’idoneità dell’episodio ad incidere sul giudizio di affidabilità, trattandosi di fatto la cui verificazione, oltre a non essere stata provata dall’Amministrazione, è stata contestata dal ricorrente.
4. Il Ministero dell’Interno si è costituito, senza depositare memoria, allegando informativa sull’appellante redatta dall’Arma dei Carabinieri.
5. La Commissione per il patrocinio a spese dello Stato del Consiglio di Stato, con decreto n. 36/2023, ricorrendo le condizioni di reddito e ritenuto che “ sulla base di una sommaria valutazione delle circostanze di fatto e di diritto riferite, allo stato degli atti, le prospettazioni difensive dell’istante apparivano non manifestamente infondate ” ha ammesso l’appellante al gratuito patrocinio.
6. All’udienza pubblica del 20 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è fondato e va, quindi, accolto.
2. In materia di richieste di riesame del divieto di detenzione armi formulate a distanza di anni dall’interessato, che adduce fatti nuovi assumendo che abbiano fatto venir meno le ragioni del divieto, la giurisprudenza più recente della Sezione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 2 maggio 2024, n. 3970; id., 18 gennaio 2021, n. 500), argomentando dalla tendenziale perpetuità del divieto de quo a mente dell’articolo 39 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, ha ritenuto che l’unico modo di rendere l’istituto compatibile con l’attuale quadro costituzionale è quello di considerare doveroso l’esercizio del potere di autotutela nei casi indicati, con conseguente obbligo dell’Amministrazione – in deroga al tradizionale indirizzo che afferma la “ incoercibilità ” del potere di autotutela – di esaminare i fatti nuovi addotti dall’interessato e pronunciarsi sull’istanza, fermi restando i consolidati principi in tema di insussistenza di un diritto soggettivo a detenere e portare armi e di ampiezza della valutazione discrezionale in questi casi esercitata dall’Amministrazione stessa.
3.1. Nel caso di specie l’Amministrazione ha attivato, a seguito dell’istanza dell’odierno appellante, un procedimento di riesame, incentrato sul quid novi, allegato dal richiedente, costituito dal venir meno, a seguito di archiviazione, del procedimento penale a suo carico che aveva costituito causa e occasione del divieto del 2011.
3.2. L’Amministrazione, invece, si è limitata ad affermare la permanenza delle condizioni ostative originarie, senza riesaminare ab ovo le circostanze poste a base dell’originario divieto, apprezzandone e motivandone la perdurante attualità.
3.3. Né può ritenersi che la sopravvenienza dedotta dall’interessato potesse considerarsi implicitamente “ elisa ”, come avvenuto nel provvedimento impugnato, dal mero richiamo a una circostanza di fatto (un tentativo di suicidio in carcere) a sua volta risalente al 2010 e quindi verosimilmente già nota all’Amministrazione all’epoca di emissione dell’originario divieto.
3.4. In sintesi, a fronte delle sopravvenienze allegate e documentate dall’interessato, l’Amministrazione avrebbe certamente potuto ritenere ancora sussistente il pericolo di abuso dell’arma, ex articolo 39, r.d. n. 773/1931, ma avrebbe dovuto farlo sulla base di una valutazione che evidenziasse circostanze, anche non concretantisi in procedimenti penali, che fossero tuttavia connotate da attualità, in difetto della quale non può che riscontrarsi un deficit istruttorio e motivazionale nel provvedimento impugnato.
4. In conclusione, sulla scorta dei rilievi fin qui svolti, il Collegio ritiene di dover accogliere l’appello, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, confermando altresì l’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio, con riserva di liquidazione degli onorari su richiesta del difensore interessato.
5. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Ammette l’appellante al patrocinio gratuito a spese dello Stato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dell’appellante e di altre persone fisiche e giuridiche citate nella presente decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enzo Bernardini | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO