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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 252/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1679/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Via Notarbartolo 17 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259006831111000 BOLLO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259006831111000 BOLLO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259006831111000 BOLLO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259006831111000 BOLLO 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259006831111000 BOLLO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte insiste nelle ragioni in atti.
Resistente/Appellato: La parte insiste nelle ragioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 29820259006831111, notificata il 23.06.2025, con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - AdER gli ha chiesto il pagamento di somme, contestate per le tasse auto, dopo le seguenti cartelle:
1) n. 29820200005145579, notificata l'01.09.2022 per 2017;
2) n. 29820210034472611, notificata il 15.12.2022 per 2018;
3) n. 29820220010063023, notificata il 27.10.2022 per 2019;
4) n. 29820230005615982, notificata il 23.06.2023 per 2020;
5) n. 29820230013341656, notificata l'08.08.2023 per 2020;
6) n. 29820240025715790, notificata il 18.05.2024 per 2021.
Si è costituita l'AdER.
Si è costituita anche la Regione Sicilia, ma solo il 30.01.2026, e quindi tardivamente, per cui di tale costituzione non si potrà tenere conto.
All'udienza del 03.02.2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso, il ricorrente contesta l'intimazione perché “le somme richieste…si riferiscono a tasse automobilistiche relative al motoveicolo con targa Targa_1 di cui il ricorrente ha denunciato la perdita di possesso, come da attestazione PRA di Siracusa, e all'autovettura con targa Targa_2 che è stata venduta in data 30.12.2005, come da attestazione archivio notarile di Siracusa n. 2556725”.
Questo Giudice ritiene il ricorso infondato, non essendovi motivo per discostarsi dall'orientamento secondo cui “nel caso di vendita di autoveicolo non seguita da annotazione nel pubblico registro automobilistico,
l'intestatario non è esonerato dal pagamento in via solidale del tributo, anche se il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria è, da un punto di vista sostanziale, colui che, a prescindere dalle risultanze di detto registro, abbia la disponibilità reale ed effettiva del veicolo in base a documenti di data certa e verso il quale il primo, ove provveda al pagamento della tassa, ha diritto di rivalsa” (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. VI, 10/04/2018, n.8737).
Infatti, è vero che il ricorrente ha perduto il possesso nel 2005, ma ha effettuato la dovuta trascrizione al
PRA solo il 04.07.2025, cioè solo dopo la notifica dell'intimazione impugnata, per cui il ricorso va rigettato. Le spese nei confronti dell'AdER seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo, mentre alla
Regione non possono essere riconosciute, per la costituzione tardiva.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa – Sezione III rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti dell'AdER, liquidate in € 923,00, oltre accessori.
Nulla spese con la Regione.
Così deciso a Siracusa, il 03.02.2026.
Il Giudice unico
Dr. Dauno Trebastoni
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1679/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Via Notarbartolo 17 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259006831111000 BOLLO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259006831111000 BOLLO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259006831111000 BOLLO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259006831111000 BOLLO 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259006831111000 BOLLO 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte insiste nelle ragioni in atti.
Resistente/Appellato: La parte insiste nelle ragioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 29820259006831111, notificata il 23.06.2025, con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - AdER gli ha chiesto il pagamento di somme, contestate per le tasse auto, dopo le seguenti cartelle:
1) n. 29820200005145579, notificata l'01.09.2022 per 2017;
2) n. 29820210034472611, notificata il 15.12.2022 per 2018;
3) n. 29820220010063023, notificata il 27.10.2022 per 2019;
4) n. 29820230005615982, notificata il 23.06.2023 per 2020;
5) n. 29820230013341656, notificata l'08.08.2023 per 2020;
6) n. 29820240025715790, notificata il 18.05.2024 per 2021.
Si è costituita l'AdER.
Si è costituita anche la Regione Sicilia, ma solo il 30.01.2026, e quindi tardivamente, per cui di tale costituzione non si potrà tenere conto.
All'udienza del 03.02.2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso, il ricorrente contesta l'intimazione perché “le somme richieste…si riferiscono a tasse automobilistiche relative al motoveicolo con targa Targa_1 di cui il ricorrente ha denunciato la perdita di possesso, come da attestazione PRA di Siracusa, e all'autovettura con targa Targa_2 che è stata venduta in data 30.12.2005, come da attestazione archivio notarile di Siracusa n. 2556725”.
Questo Giudice ritiene il ricorso infondato, non essendovi motivo per discostarsi dall'orientamento secondo cui “nel caso di vendita di autoveicolo non seguita da annotazione nel pubblico registro automobilistico,
l'intestatario non è esonerato dal pagamento in via solidale del tributo, anche se il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria è, da un punto di vista sostanziale, colui che, a prescindere dalle risultanze di detto registro, abbia la disponibilità reale ed effettiva del veicolo in base a documenti di data certa e verso il quale il primo, ove provveda al pagamento della tassa, ha diritto di rivalsa” (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. VI, 10/04/2018, n.8737).
Infatti, è vero che il ricorrente ha perduto il possesso nel 2005, ma ha effettuato la dovuta trascrizione al
PRA solo il 04.07.2025, cioè solo dopo la notifica dell'intimazione impugnata, per cui il ricorso va rigettato. Le spese nei confronti dell'AdER seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo, mentre alla
Regione non possono essere riconosciute, per la costituzione tardiva.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa – Sezione III rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti dell'AdER, liquidate in € 923,00, oltre accessori.
Nulla spese con la Regione.
Così deciso a Siracusa, il 03.02.2026.
Il Giudice unico
Dr. Dauno Trebastoni