TAR Roma, sez. 3T, sentenza 19/02/2026, n. 3159
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Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 4 luglio 2023
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Ordinanza collegiale 5 gennaio 2026
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Sentenza 19 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità derivata dall'incostituzionalità delle norme legislative

    Il Collegio rinvia alla sentenza della Corte Costituzionale n. 140 del 2024, che ha escluso l'incostituzionalità della normativa. Le argomentazioni della Corte valgono anche per la dedotta violazione dei principi dell'ordinamento dell'Unione Europea.

  • Rigettato
    Vizi di legittimità propri degli atti impugnati (natura retroattiva, lesione dell'affidamento, falsamento procedure di gara)

    La società ricorrente era già consapevole fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di fissazione del tetto di spesa e dell'obbligo di ripiano in caso di sforamento. L'accordo del 2019 ha confermato il tetto regionale al 4,4%, misura già nota a livello nazionale. Pertanto, non vi è violazione dei principi di irretroattività e affidamento.

  • Rigettato
    Violazione della normativa europea in materia di procedure di evidenza pubblica

    Il meccanismo del payback opera sul fatturato complessivo delle aziende e non incide sulle procedure di gara o sui contratti stipulati, agendo esternamente sulla sfera patrimoniale dei fornitori. Le imprese erano consapevoli della possibilità di dover partecipare al ripiano.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Le attività demandate alle regioni sono di carattere meramente attuativo-esecutivo e tecnico-contabile, prive di discrezionalità. Si tratta di un accertamento tecnico del quantum debeatur, che involge un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, la cui controversia appartiene alla cognizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Questione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile in quanto la ricorrente non ha inteso avvalersi della possibilità di pagare in forma ridotta, ritenendo insussistente l'intero debito. Pertanto, la norma non è applicabile alla vicenda e manca il requisito della rilevanza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3T, sentenza 19/02/2026, n. 3159
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3159
    Data del deposito : 19 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo