TRIB
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/02/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza a trattazione scritta, del
03.02.2025 ex art. 127 ter c.p.c. e del deposito delle note sostitutive, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3499/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “indennità di accompagnamento” e vertente
TRA
rapp.ta e difesa dall'avv. Sonia Decente ed elettivamente domiciliata presso il suo Parte_1 studio legale sito in Cellole (Ce) alla via Bari n. 02
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te pt. rapp.to e difeso Controparte_1 dagli avv.ti Luca Cuzzupoli, Itala De Benedictis, Davide Catalano ed Ida Verrengia ed elettivamente domiciliati in Caserta alla via Arena Località S. Benedetto
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 05/06/2023, parte ricorrente, in epigrafe indicata, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc, chiedeva, conseguentemente, non omologare le conclusioni rassegnate dal ctu nella precedente fase di mancato riconoscimento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte resistente concludendo come in atti e, segnatamente, per la conferma delle conclusioni del perito d'ufficio nominato nel procedimento presupposto.
1 Disposto il rinnovo delle operazioni peritali la causa veniva decisa all'esito dell'udienza celebrata ex art. 127 ter c.p.c. mediante la pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
****
Quanto al merito il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis c.p.c. introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale. Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per accertamento tecnico preventivo l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stata ritenuta priva del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Ella, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, ella ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art.445 bis c.p.c.).
Occorre, altresì, precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione del giudicante.
Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum,
i requisiti anagrafici e socio economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell CP_1 all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”.
Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità
e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 bis c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
2 Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Da ultimo la Corte di legittimità ha chiarito che anche con il ricorso in esame (di merito di ATPO ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) si discetta unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Corte di
Cassazione. 6085/14).
Ciò premesso, nel corso del giudizio di merito, il Tribunale tenuto conto dei rilievi formulati in sede di ricorso in opposizione e tenuto conto della nuova documentazione sanitaria depositata ed acquisita, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., ha ritenuto necessario disporre il rinnovo delle operazioni peritali.
Il ctu, nominato nella fase di merito, dott. , dall'esame clinico e dalla Persona_1 documentazione agli atti, ha riscontrato che la parte ricorrente è affetta da “Esiti di Emicolectomia destra per Adenocarcinoma, trattata con chemioterapia. Cardiopatia sclerotico-ipertensiva. Bronchite cronica con note di enfisema” ritenendo la stessa invalida nella misura del 100 % ma ritenendo non sussistenti i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (cfr. perizia depositata telematicamente in data 23.07.2024).
In particolare il ctu ha chiarito che “ Il soggetto in esame ha praticato chemioterapia adiuvante con FO ( acido folinico + 5-fluorouracile + oxaliplatino) a frequenza quindicinale dal 16/06/21 al 29/11/21.
Ai vari controlli effettuati ad ogni ciclo di terapia, veniva controllati anche tutti i parametri biologici. Veniva rilevato un lieve aumento delle Transaminasi sieriche (2-3x), non ritenuto legato ad una epatotossicità della chemioterapia in quanto preesistente.
Gli effetti collaterali prevedibili con la terapia effettuate erano principalmente la nausea, il vomito o la diarrea. Dopo la prima somministrazione il soggetto ebbe nausea per due giorni e vomito non responsivo al IL che venne sostituito con lo
RA. Vomito classificato G1 in una scala che va da G0= nessun effetto collaterale a G3 = con evento avverso grave rilevante sia rispetto alle ADL che al self care.
La classificazione G1 prevede un effetto collaterale lieve che non richiede intervento medico.
In data 30/06/21 diarrea per 5 giorni classificata sempre G1. Il movimento enzimatico venne studiato anche con
FI che rilevava una lieve sofferenza epatica cronica, antecedente alla chemioterapia.
Altri effetti collaterali accusati erano quelli di parestesie alle mani ed ai piedi (specialmente ai piedi); effetto collaterale possibile, legato all'uso dell'oxaliplatino, comparso verso fine terapia e trattato con Lyrica. Effetto collaterale consistente in disturbo della sensibilità e sensazione di formicolii, certamente non in grado di compromettere la deambulazione, comunque
a carattere transitorio.
3 Nei motivi di opposizione il procuratore della ricorrente riferisce anche il soggetto non è stato sottoposto ad un esame obbiettivo completo. Vista la richiesta, tal tipo di esame non è indispensabile dal momento che il giudizio doveva vertere su condizioni pregresse e non più presenti all'atto della visita stessa, quindi non più obbiettivabili ma rilevabili solo documentalmente. Ugualmente dicasi anche per l'attuale accertamento. Il Dr. , CTP di parte attorea, Persona_2 nella sua relazione, si rifà ad una ICF (classificazione approvata dall'OMS) che però è una Classificazione del
Funzionamento dei disabili e della salute, nella quale si prendono in considerazioni tre componenti: Funzioni e strutture corporee;
Attività e Partecipazione;
Fattori Ambientali. Non ritengo che detta classificazione trovi posto nella valutazione del caso di specie. Essa attiene alle capacità performanti dei disabili. In definitiva ritengo che il soggetto, a causa delle infermità presentate, è stato giudicato Invalido al 100% come da tabelle ministeriali.
Il suo stato di inabilità , tuttavia, non comporta, nè ha comportato, anche durante il periodo nel quale ha effettuato chemioterapia, un tale defedamento generale da rendere il soggetto incapace di poter compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita o di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
Solo se il soggetto avesse avuto vomito incoercibile per quasi tutto il trattamento della chemioterapia, associandosi eventualmente anche a diarrea, si sarebbe potuto creare una condizione di forte disidratazione e squilibrio elettrolitico tale da comportare una profonda astenia tale da compromettere molte delle sua attività quotidiane. Anche in tal caso, comunque, una buona terapia reidratante avrebbe potuto lenire gli effetti degli eventi avversi. Tutto ciò non si è verificato!.
Anzi ai vari controlli effettuati ad ogni ciclo di terapia, il soggetto appariva in buone condizioni fisiche generali. Non vi era stato, in quel periodo, una perdita di peso!”
Per le patologie oncologiche la Corte ha, difatti, affermato che il problema del trattamento chemioterapico e degli effetti collaterali dello stesso non può essere risolto in astratto, dovendosi piuttosto valutare, in concreto, caso per caso, se esso comporti, per la durata della terapia, il tipo di dosaggi e la natura degli effetti sul singolo paziente, le condizioni previste dalla L. n. 18/1980, art. 1
(Cass. n. 18126/2014; Cass. n. 7273/2011; Cass. n. 25569/2008).
Tanto premesso il CTU, nominato nel giudizio di merito, puntualmente motivando le proprie ragioni, ha escluso che sussistano i presupposti sanitari per il riconoscimento della prestazione richiesta tenuto conto sia della visita medico legale espletata sulla parte ricorrente sia della documentazione sanitaria tempestivamente allegata
Nell'ipotesi in esame, il giudice ritiene che la valutazione operata dal consulente nominato, in ordine alla conservata capacità di attendere in autonomia agli atti quotidiani della vita, sia corretta e condivisibile.
Le contestazioni proposte con il ricorso introduttivo di questo giudizio appaiono inidonee a inficiare, in alcun modo, il giudizio medico legale rassegnato dall'ausiliario del giudice, che ha risposto ai quesiti in modo puntuale.
Per tali ragioni il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c.
4 CP_ Sono poste, altresì, a definitivo carico dell' le spese della ctu, sia della fase di merito che di atp, liquidate come da separati decreti
P. Q. M
.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso e dichiara che la ricorrente NON si trova nelle condizioni sanitarie Parte_1 per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
2) nulla per le spese di lite;
CP_
3) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu sia della fase di a.t.p. che di merito liquidate come da separati decreti.
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza a trattazione scritta, del
03.02.2025 ex art. 127 ter c.p.c. e del deposito delle note sostitutive, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3499/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “indennità di accompagnamento” e vertente
TRA
rapp.ta e difesa dall'avv. Sonia Decente ed elettivamente domiciliata presso il suo Parte_1 studio legale sito in Cellole (Ce) alla via Bari n. 02
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te pt. rapp.to e difeso Controparte_1 dagli avv.ti Luca Cuzzupoli, Itala De Benedictis, Davide Catalano ed Ida Verrengia ed elettivamente domiciliati in Caserta alla via Arena Località S. Benedetto
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 05/06/2023, parte ricorrente, in epigrafe indicata, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc, chiedeva, conseguentemente, non omologare le conclusioni rassegnate dal ctu nella precedente fase di mancato riconoscimento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte resistente concludendo come in atti e, segnatamente, per la conferma delle conclusioni del perito d'ufficio nominato nel procedimento presupposto.
1 Disposto il rinnovo delle operazioni peritali la causa veniva decisa all'esito dell'udienza celebrata ex art. 127 ter c.p.c. mediante la pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
****
Quanto al merito il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 bis c.p.c. introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale. Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per accertamento tecnico preventivo l'istante, all'esito delle operazioni di consulenza, è stata ritenuta priva del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta.
Ella, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, ella ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art.445 bis c.p.c.).
Occorre, altresì, precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione del giudicante.
Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum,
i requisiti anagrafici e socio economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell CP_1 all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”.
Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità
e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 bis c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
2 Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Da ultimo la Corte di legittimità ha chiarito che anche con il ricorso in esame (di merito di ATPO ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) si discetta unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Corte di
Cassazione. 6085/14).
Ciò premesso, nel corso del giudizio di merito, il Tribunale tenuto conto dei rilievi formulati in sede di ricorso in opposizione e tenuto conto della nuova documentazione sanitaria depositata ed acquisita, ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., ha ritenuto necessario disporre il rinnovo delle operazioni peritali.
Il ctu, nominato nella fase di merito, dott. , dall'esame clinico e dalla Persona_1 documentazione agli atti, ha riscontrato che la parte ricorrente è affetta da “Esiti di Emicolectomia destra per Adenocarcinoma, trattata con chemioterapia. Cardiopatia sclerotico-ipertensiva. Bronchite cronica con note di enfisema” ritenendo la stessa invalida nella misura del 100 % ma ritenendo non sussistenti i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (cfr. perizia depositata telematicamente in data 23.07.2024).
In particolare il ctu ha chiarito che “ Il soggetto in esame ha praticato chemioterapia adiuvante con FO ( acido folinico + 5-fluorouracile + oxaliplatino) a frequenza quindicinale dal 16/06/21 al 29/11/21.
Ai vari controlli effettuati ad ogni ciclo di terapia, veniva controllati anche tutti i parametri biologici. Veniva rilevato un lieve aumento delle Transaminasi sieriche (2-3x), non ritenuto legato ad una epatotossicità della chemioterapia in quanto preesistente.
Gli effetti collaterali prevedibili con la terapia effettuate erano principalmente la nausea, il vomito o la diarrea. Dopo la prima somministrazione il soggetto ebbe nausea per due giorni e vomito non responsivo al IL che venne sostituito con lo
RA. Vomito classificato G1 in una scala che va da G0= nessun effetto collaterale a G3 = con evento avverso grave rilevante sia rispetto alle ADL che al self care.
La classificazione G1 prevede un effetto collaterale lieve che non richiede intervento medico.
In data 30/06/21 diarrea per 5 giorni classificata sempre G1. Il movimento enzimatico venne studiato anche con
FI che rilevava una lieve sofferenza epatica cronica, antecedente alla chemioterapia.
Altri effetti collaterali accusati erano quelli di parestesie alle mani ed ai piedi (specialmente ai piedi); effetto collaterale possibile, legato all'uso dell'oxaliplatino, comparso verso fine terapia e trattato con Lyrica. Effetto collaterale consistente in disturbo della sensibilità e sensazione di formicolii, certamente non in grado di compromettere la deambulazione, comunque
a carattere transitorio.
3 Nei motivi di opposizione il procuratore della ricorrente riferisce anche il soggetto non è stato sottoposto ad un esame obbiettivo completo. Vista la richiesta, tal tipo di esame non è indispensabile dal momento che il giudizio doveva vertere su condizioni pregresse e non più presenti all'atto della visita stessa, quindi non più obbiettivabili ma rilevabili solo documentalmente. Ugualmente dicasi anche per l'attuale accertamento. Il Dr. , CTP di parte attorea, Persona_2 nella sua relazione, si rifà ad una ICF (classificazione approvata dall'OMS) che però è una Classificazione del
Funzionamento dei disabili e della salute, nella quale si prendono in considerazioni tre componenti: Funzioni e strutture corporee;
Attività e Partecipazione;
Fattori Ambientali. Non ritengo che detta classificazione trovi posto nella valutazione del caso di specie. Essa attiene alle capacità performanti dei disabili. In definitiva ritengo che il soggetto, a causa delle infermità presentate, è stato giudicato Invalido al 100% come da tabelle ministeriali.
Il suo stato di inabilità , tuttavia, non comporta, nè ha comportato, anche durante il periodo nel quale ha effettuato chemioterapia, un tale defedamento generale da rendere il soggetto incapace di poter compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita o di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
Solo se il soggetto avesse avuto vomito incoercibile per quasi tutto il trattamento della chemioterapia, associandosi eventualmente anche a diarrea, si sarebbe potuto creare una condizione di forte disidratazione e squilibrio elettrolitico tale da comportare una profonda astenia tale da compromettere molte delle sua attività quotidiane. Anche in tal caso, comunque, una buona terapia reidratante avrebbe potuto lenire gli effetti degli eventi avversi. Tutto ciò non si è verificato!.
Anzi ai vari controlli effettuati ad ogni ciclo di terapia, il soggetto appariva in buone condizioni fisiche generali. Non vi era stato, in quel periodo, una perdita di peso!”
Per le patologie oncologiche la Corte ha, difatti, affermato che il problema del trattamento chemioterapico e degli effetti collaterali dello stesso non può essere risolto in astratto, dovendosi piuttosto valutare, in concreto, caso per caso, se esso comporti, per la durata della terapia, il tipo di dosaggi e la natura degli effetti sul singolo paziente, le condizioni previste dalla L. n. 18/1980, art. 1
(Cass. n. 18126/2014; Cass. n. 7273/2011; Cass. n. 25569/2008).
Tanto premesso il CTU, nominato nel giudizio di merito, puntualmente motivando le proprie ragioni, ha escluso che sussistano i presupposti sanitari per il riconoscimento della prestazione richiesta tenuto conto sia della visita medico legale espletata sulla parte ricorrente sia della documentazione sanitaria tempestivamente allegata
Nell'ipotesi in esame, il giudice ritiene che la valutazione operata dal consulente nominato, in ordine alla conservata capacità di attendere in autonomia agli atti quotidiani della vita, sia corretta e condivisibile.
Le contestazioni proposte con il ricorso introduttivo di questo giudizio appaiono inidonee a inficiare, in alcun modo, il giudizio medico legale rassegnato dall'ausiliario del giudice, che ha risposto ai quesiti in modo puntuale.
Per tali ragioni il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese di lite stante la dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c.
4 CP_ Sono poste, altresì, a definitivo carico dell' le spese della ctu, sia della fase di merito che di atp, liquidate come da separati decreti
P. Q. M
.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso e dichiara che la ricorrente NON si trova nelle condizioni sanitarie Parte_1 per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
2) nulla per le spese di lite;
CP_
3) pone a definitivo carico dell' le spese della ctu sia della fase di a.t.p. che di merito liquidate come da separati decreti.
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
5