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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/11/2025, n. 1687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1687 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2480/2024 R.G.
Promossa da
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), residente in [...], rappresentato e difeso, per procura
[...]
speciale allegata al ricorso, dall'avvocato Luigi Pateri, presso il quale è elettivamente domiciliato
Ricorrente
Contro
l' , con sede in Controparte_1
Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione, dall'avvocato Laura Furcas, ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente
Convenuto
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25.7.2024 il signor Parte_1
ha agito in giudizio dinanzi a questo Tribunale, per sentirsi accertare e dichiarare il proprio diritto al riscatto del periodo di mesi 36 relativo al corso di laurea triennale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio
pagina 1 presso l'Università degli Studi di Cagliari, e, per l'effetto, per sentir ordinare all' di adottare ogni consequenziale provvedimento diretto CP_1
all'attribuzione della contribuzione previdenziale conseguente e connessa al predetto riscatto.
A fondamento del ricorso ha esposto quanto segue.
Ha allegato di aver conseguito il diploma di laurea triennale in
Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio presso l'Università degli Studi di Cagliari in data 20.7.2004.
Ha quindi allegato di essere stato immatricolato nell'anno accademico
1992/1993 al corso di laurea in Ingegneria Elettronica, sempre presso l'Università degli Studi di Cagliari, per poi transitare, a partire dall'anno accademico 2000/2001, presso il corso di laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio, nell'ambito del quale aveva cominciato dal secondo anno, essendogli stato riconosciuto un anno in conseguenza del percorso di studi da lui svolto presso il corso di laura precedente.
Durante gli anni di studio, egli aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze di datori di lavoro pubblici per circa 17 mesi di contribuzione, con circa 45 mesi di scopertura assicurativa.
Con domanda del 29.11.2022 egli aveva richiesto all' il riscatto CP_1
dei tre anni relativi al corso di laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il
Territorio.
Con nota del 15.12.2022 l' , tuttavia, aveva accolto solo CP_1
parzialmente la prestazione richiesta, circoscrivendo l'accoglimento della domanda del ricorrente a n. 43 settimane (dal 3.11.1992 al 31.10.1993).
Il ricorrente, tramite il Patronato INCA-CGIL, con ricorso del
27.1.2023, aveva domandato il riesame del predetto provvedimento di accoglimento parziale, evidenziando la sussistenza del suo diritto al riscatto degli anni di laurea, e ciò anche in riferimento ai periodi dal
1.11.1993 al 31.12.1994 e dal 1.4.1996 al 20.1.1998, entrambi non coperti da contribuzione.
pagina 2 L' , con nota dell'8.11.2023, aveva affermato la correttezza del CP_1
provvedimento adottato in precedenza, senza ulteriori specificazioni.
Tanto premesso, parte ricorrente ha affermato il proprio diritto ad ottenere il riscatto dei 36 mesi del corso di studi in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio, sul rilievo per cui, se è vero che gli anni fuori corso non sono suscettibili di riscatto, nel caso di specie era pur vero che la domanda di riscatto era circoscritta ai soli 36 mesi di durata legale del corso di laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio.
2. L' si è costituito in giudizio per resistere all'avverso ricorso. CP_1
In via preliminare, ha eccepito la decadenza del ricorrente dal beneficio del riscatto, per come ottenuto con piano di ammortamento del
15.12.2022, non avendo il ricorrente provveduto ad effettuare alcun versamento entro i termini assegnati, da ritenersi essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c..
Nel merito, l'Istituto ha affermato di aver agito correttamente, in base alle disposizioni di legge ed alle proprie norme interne, ovvero la circolare n. 162/1997 e il messaggio Hermes n. 8511/14.
Ed infatti, trattandosi di laurea triennale, era stato consentito al ricorrente il riscatto del primo anno di studi “abbuonato” nel corso di
Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio (con iscrizione direttamente al secondo anno), mentre non era stato possibile il riscatto degli ulteriori anni accademici in corso, in quanto, durate tali anni, il ricorrente aveva già versato dei contributi.
Con riferimento al primo anno, l' ha ritenuto che il ricorrente CP_1
avesse diritto al riscatto limitatamente ai periodi dal 1.11.1992 al
14.12.1992 e dal 13.2.1993 al 31.10.1993: ciò in quanto si trattava dei periodi non coperti da contribuzione intercorsi durante il primo anno in corso presso la facoltà di Ingegneria Elettronica, non essendo possibile il riscatto dei periodi contributivi ricadenti negli anni accademici frequentati fuori corso presso tale facoltà.
pagina 3 3. La causa, istruita con produzioni documentali, è stata quindi tenuta in decisione in seguito al deposito di note ex art. 127-ter c.p.c..
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4. Preliminarmente, si osserva come non rilevi, nel caso di specie, la decadenza invocata dall' . CP_1
Ed infatti, il mancato versamento dell'onere di riscatto nei termini, se da un lato comporta la decadenza invocata dall' , dall'altro non CP_1
esclude la possibilità di proporre una nuova domanda ai fini del riscatto stesso (con le conseguenti eventuali implicazioni in ordine alla necessaria rideterminazione della riserva matematica: v., tra le altre pronunce in tal senso, Cass. civ., Sezione Lavoro, sentenza n. 5813 del 10.3.2010).
Nel caso di specie, l'azione proposta dal ricorrente assume una portata più ampia rispetto alla singola domanda di riscatto a suo tempo presentata, trattandosi di un'azione di accertamento del proprio diritto al riscatto dell'intero periodo di durata legale del corso di laurea triennale in
Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio.
5. Venendo al merito, il ricorso è infondato, per i motivi di seguito esposti.
L'art. 2, secondo comma, del D. Lgs. n. 184/1997 dispone che “Sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, in uno dei regimi previdenziali di cui al comma 1 e quando non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall'articolo 1 della legge 19 novembre
1990, n. 341”.
La norma di legge non detta una disposizione specifica per il caso in esame, in cui l'istante, dopo l'iscrizione ad un corso di laurea, sia passato ad un altro corso di laurea, ottenendo presso la nuova facoltà, per effetto del riconoscimento degli studi già compiuti, l'iscrizione ad un anno di corso diverso dal primo.
pagina 4 E tuttavia, in base all'interpretazione del dato normativo che appare più corretta, deve condividersi la soluzione interpretativa adottata dall' . CP_1
Come risulta dal certificato rilasciato dall'Università degli Studi di
Cagliari in data 22.4.2022, il ricorrente è stato iscritto, a far data dall'anno accademico 2000/2001, al corso di laurea in Ingegneria dell'Ambiente e del Territorio direttamente al secondo anno (con
“abbuono” del primo).
Gli anni accademici di corso da considerare sono, innanzitutto, quello
2000/2001 e quello 2001/2002, rispettivamente il secondo e il terzo degli anni di durata legale del corso triennale di studi.
Non rilevano, evidentemente, ai fini del riscatto gli anni accademici successivi (2002/2003 e 2003/2004) in cui il ricorrente è andato fuori corso.
I predetti anni in corso (2000/2001 e 2001/2002), pur teoricamente riscattabili, tuttavia non lo sono in concreto, in quanto già coperti da contribuzione da lavoro dipendente: trattasi di circostanza dedotta dall' e da ritenersi comprovata in base al principio di non CP_1
contestazione.
Con riferimento, invece, al primo dei tre anni di durata legale del corso di studi, ovverosia quello “abbuonato”, si ritiene che, nel silenzio della legge al riguardo, l'interpretazione preferibile sia quella contenuta nel citato Messaggio Hermes n. 5811 del 4.7.2014, ovvero quella per cui l'interessato può scegliere gli anni mancanti tra i soli anni in corso presso la facoltà da lui frequentata in precedenza.
Ed infatti, la pretesa del ricorrente di considerare anche gli anni accademici in cui egli ha frequentato fuori corso presso il corso di
Ingegneria Elettronica non appare compatibile con la lettera della legge, che circoscrive il periodo riscattabile a quello corrispondente alla
“durata dei corsi legali”, né appare coerente con la sua ratio, volta ad
pagina 5 escludere in radice la possibilità di riscattare gli anni in cui lo studente era fuori corso.
Invece, la soluzione interpretativa fatta propria dal ricorrente finirebbe per considerare utili ai fini del riscatto dell'anno “abbuonato” anche dei periodi in cui egli era uno studente fuori corso presso Ingegneria
Elettronica.
Applicando tali principi al caso di specie, gli unici due anni accademici astrattamente riscattabili sono quello 1992/1993 e quello
1994/1995, ovvero, secondo le risultanze di cui al citato certificato del
22.4.2022, il primo ed il secondo degli anni in corso presso Ingegneria
Elettronica.
In assenza di una specifica scelta del ricorrente, in ragione dei periodi già coperti da contribuzione per ciascuno dei predetti anni accademici, appare più conveniente il riscatto del primo di essi, in cui egli avrebbe la possibilità di riscattare un maggior periodo di contribuzione (periodi dal
1.11.1992 al 14.12.12.1992 e dal 13.2.1993 al 31.10.1993, in luogo del periodo dal 1.11.1994 sino al 31.12.1994, posto che nell'anno 1995 e fino all'aprile 1996 il ricorrente risulta aver maturato contributi per il servizio militare).
6. In considerazione delle difficoltà sottese all'interpretazione del quadro normativo in esame, oltre che dell'assenza di orientamenti sulle questioni rilevanti nel caso di specie, le spese processuali vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese processuali.
Cagliari, 26.11.2025.
Il Giudice dott. Andrea Bernardino
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