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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/04/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai IGnori Magistrati dott.ssa Clotilde Parise Presidente est. dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1015 del Ruolo
Generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Muzzupappa - C.F.
- ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2 studio, sito in Motta di Livenza (TV), via Argine a Destra n. 3, indirizzo pec rdineavvocatitreviso;
Email_1 appellante contro
(già Controparte_1 [...]
(C.F.: e P.I.: ) in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Sansalone (C.F.
P.IVA ) pec: CodiceFiscale_3 P.IVA_2
Email_2 appellata e contro
CP_3 appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 604/2023 del Tribunale di
Venezia, depositata il 7 aprile 2023 e notificata il 18 aprile 2023
CONCLUSIONI
Per Parte_1 in via preliminare: disporsi, ricorrendo il presupposto di cui all'art. 283 c.p.c., inaudita altera parte, ex art. 351 c.p.c. comma terzo, la sospensione della provvisoria esecutività e/o dell'esecuzione della sentenza di primo grado.
Nel merito in via principale: in totale riforma e/o annullamento della impugnata sentenza n. 604/2023, emessa dal Tribunale di Venezia il 07/04/2023, pubblicata in pari data e notificata il 18/04/2023,
l'Onorevole Corte d'Appello adita Voglia accogliere il presente appello e per l'effetto, in accoglimento del primo motivo d'appello, respingersi ogni domanda, deduzione, eccezione ed istanza dell'originaria ricorrente, anche proposte a titolo di reconventio reconventionis. Vinte le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Nel merito, in via principale: in totale riforma e/o annullamento della impugnata sentenza n. 604/2023, emessa dal Tribunale di Venezia il 07/04/2023, pubblicata in pari data e notificata il 18/04/2023,
l'Onorevole Corte d'Appello adita Voglia accogliere il presente appello e per l'effetto, in accoglimento del secondo motivo d'appello, voglia accogliere la domanda riconvenzionale spiegata in primo grado dall'odierno deducente, e per l'effetto condannare la società
[...]
, in persona del suo socio accomandatario e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore al pagamento / restituzione in favore del IG. della somma di € 160.175,75=, o della Parte_1 maggiore o minor somma accertata in corso di causa, oltre ad interessi di legge dal dì del dovuto al saldo effettivo. Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande formulate in via principale, Voglia
l'adita Corte d'Appello, in accoglimento del terzo motivo d'appello, riformare l'appellata sentenza in punto spese di giudizio, ritenute abnormi nel quantum ed illegittimamente poste a carico del resistente , non costituitosi nel giudizio di primo grado, CP_3 in solido con l'odierno appellante.
In via Istruttoria: Si allega sentenza del Tribunale di Venezia n.
604/2023, datata 07/04/2023. Si chiede prova per interpello e testi sui seguenti capitoli: 1) dal 2001 al 2018, il IG. Tes_1 Pt_1
è stato amministratore di fatto della società
[...] [...]
; 2) VERO CHE, dal 2001 al 2018, il IG. Controparte_2
si è occupato di ogni aspetto inerente alla gestione Parte_1 della società quali, a Controparte_2 titolo esemplificativo e non esaustivo: manutenzione e pulizia degli appartamenti e della spiaggia privata degli appartamenti costituenti il Residence BE di proprietà della ricorrente, gestione dei rapporti con i conduttori degli appartamenti, gestione dei rapporti con banche, commercialista, tecnici e manutentori, come da docc. da 1)
a 14), allegati agli atti di causa, che si rammostrano al teste;
3)
VERO CHE, dal 2001 al 2018, il IG. ha provveduto, Parte_1 personalmente e con l'impiego di proprie risorse finanziarie al pagamento di utenze, tasse, tributi, spese condominiali, spese di gestione e manutenzione, pagamento di onorari e competenze del commercialista, in relazione alla società Controparte_2
ed alle unita immobiliari di proprietà di quest'ultima,
[...] come da docc. da 1) a 14), allegati agli atti di causa, che si rammostrano al teste;
4) VERO CHE, dal 2001 al 2018, il IG. Pt_1 ha provveduto, personalmente e con l'impiego di proprie
[...] risorse finanziarie al pagamento di utenze, tasse, tributi, spese di gestione e manutenzione, dell'appartamento sito a NA (BL) di proprietà della ricorrente, come da docc. da 1) a 14), allegati agli atti di causa, che si rammostrano al teste;
5) VERO CHE, il IG.
, a far data dall'anno 2001, ogni anno si trasferiva dai CP_2 mesi di aprile ad ottobre compresi, nell'appartamento di sua proprietà sito a NA (BL), risiedendovi stabilmente assieme alla di lui moglie;
6) VERO CHE, dal 2001 al 2018, il IG. Parte_1 ha provveduto a fornire energia elettrica, mediante contatore sito nell'immobile adibito a locale – pizzeria di sua proprietà, ad un'unità immobiliare di proprietà di controparte;
7) VERO CHE, il IG. CP_2
, nella sua qualità di socio accomandatario e legale
[...] rappresentante pro tempore della società Controparte_2
si era obbligato a trasferire la proprietà degli
[...] immobili per i quali è causa e dei quali si chiede la liberazione al figlio
; 8) VERO CHE, in esecuzione degli accordi di cui al Parte_1 punto precedente, con domanda presentata in data 20/02/2008 dal
IG. , nella sua qualità di legale rappresentante della CP_2 società e dal IG. Controparte_1 Parte_1 personalmente, veniva richiesto il permesso di costruire relativo a modifiche ed ampliamento di attività commerciale con parziale cambio d'uso da abitazione a commerciale, installazione veranda sull'area distinta in 1) Cat. Fabbricati, Foglio 79, mapp. 316, sub. 15
2) Cat. Fabbricati, Foglio 79, mapp. 316, sub. 16 3) Cat. Fabbricati,
Foglio 79, mapp. 316, sub. 17 del comune di Jesolo (VE), come da docc. 15) e 16), allegati agli atti di causa, che si rammostrano al teste;
9) VERO CHE, in virtù della richiesta autorizzatoria di cui al punto che precede, l'immobile sub 16 è stato scorporato ed annesso in parte al locale pizzeria sub 17, quale magazzino – deposito, ed in parte annesso quale ampliamento dell'immobile sub 15, entrambi questi ultimi di proprietà esclusiva del resistente , Parte_1 come da docc. 15) e 16), allegati agli atti di causa, che si rammostrano al teste;
10) VERO CHE, il trasferimento a favore del deducente della proprietà degli immobili per i quali è causa avrebbe dovuto essere effettuato tramite il Notaio di Persona_1
Jesolo, a fine dell'estate del 2018; 11) VERO CHE, il IG. CP_2
ometteva di presentarsi a n. 2 appuntamenti fissati a fine
[...] dell'estate del 2018 presso lo studio del Notaio Persona_1 di Jesolo;
Si indicano a testi i IGg.ri , Testimone_2 residente a [...]di Piave (TV); , Parte_2 [...]
, , Tes_3 Testimone_4 Testimone_5 Tes_6
, tutti residenti a [...]; rag. e IG.ra
[...] Parte_3
, entrambi domiciliati a Jesolo (VE), presso lo Parte_4 studio del primo;
geom. e , Controparte_4 Controparte_5 entrambi domiciliati in Jesolo (VE) presso il loro studio, Notaio
domiciliato a Jesolo (VE), presso il suo Persona_1 studio, limitatamente ai capitoli nn. 10 e 11; Testimone_7 residente in [...], limitatamente al capitolo n.
6. Si chiede, sin d'ora, CTU tecnico – contabile sui pagamenti, versamenti e relativi movimenti bancari, con riferimento alle somme corrisposte dal IG.
a favore della società ricorrente di cui ai docc. da 1) Parte_1
a 14) compresi, allegati alla presente memoria;
nonché CTU tecnico
- estimativa sullo stato dei luoghi di causa che ne accerti il valore di mercato e lo scorporo dell'immobile sub 16, nonchè la sua avvenuta annessione in parte al locale pizzeria sub 17, quale magazzino – deposito, ed in parte quale ampliamento dell'immobile sub 15, entrambi di proprietà esclusiva del IG. . Ci si oppone Parte_1 all'accoglimento delle conclusioni rassegnate ex adverso, ribadendo l'ammissibilità e specificità degli spiegati motivi. Con vittoria di ogni spesa di lite.
Per Controparte_1 in via preliminare: dichiararsi l'inammissibilità dei motivi di appello avanzati dal sig. in quanto privi di chiarezza e Parte_1 specificità per i motivi esposti in narrativa;
in via preliminare: rigettarsi l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza oggi oggetto di gravame richiesta dall'attore appellante, in quanto infondata in fatto e in diritto;
in via principale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare l'appello proposto dal per i motivi esposti in narrativa e dunque Parte_1 confermare la sentenza impugnata;
e per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento integrale delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle richieste istruttorie avverse, ammettere le istanze istruttorie formulate in primo grado da questa difesa nella memoria di replica a seguito di domanda riconvenzionale del
12.11.2020. In particolare, si rileva l'inammissibilità delle istanze istruttorie avversarie perché tardive, nonché, per quanto riguarda i capitoli di prova ex adverso dedotti, in forza delle seguenti ragioni:
n. 1); n. 2) generici e valutativi;
3) documentale, in quanto parte resistente non produce prova dei trasferimenti di denaro;
4) inconferente in quanto l'immobile in NA (BL) è di proprietà del sig. ; 5) inconferente in quanto non sono rilevanti le CP_2 abitudini del sig. ; 6) inconferente;
7) 8) 9) 10) e 11) CP_2 inconferenti in quanto l'asserito preliminare di vendita immobiliare deve rivestire la forma scritta a pena di nullità e non può provarsi oralmente, altrimenti dandosi prova di un accordo nullo. Inoltre detto accordo non può neppure desumersi de facto da una richiesta di ampliamento e modifica degli immobili di proprietà del resistente peraltro oggetto di recente ulteriore modifica con presentazione della pratica per la chiusura del “foro porta” che collega i due immobili. Ci si oppone alle richieste CTU in quanto inconferenti e volte ad aggirare l'onere probatorio di parte. In via istruttoria, nella denegata ipotesi di accoglimento delle richieste istruttorie avverse, si richiede di ammettere le istanze istruttorie formulate in primo grado da questa difesa nella memoria di replica a seguito di domanda riconvenzionale del 12.11.2020 che si riportano: si chiede ammettersi a interpello e testi sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che il sig. Parte_1 gestiva la locazione degli immobili del Residence Da BE, sito in
Jesolo, via Gorizia n. 77, intrattenendo i contatti con i possibili clienti dal 2006 al 2018; 2) Vero che il sig. curava ogni Parte_1 aspetto burocratico della locazione degli immobili del Residence Da
BE sito in Jesolo, via Gorizia n. 77 dal 2006 al 2018; 3) Vero che il sig. incassava i canoni della locazione degli immobili Parte_1 del Residence Da BE, sito in Jesolo, via Gorizia n. 77 dal 2006 al
2018; 4) Vero che il sig. ha trattenuto interamente i Parte_1 canoni di locazione degli immobili del Residence Da BE sito in
Jesolo, via Gorizia n. 77 dal 2006 al 2018; 5) Vero che le utenze, tasse, imposte e spese di gestione degli immobili di proprietà della venivano pagati dal Controparte_2 sig. con denaro consegnatogli dal padre, sig. Parte_1 CP_2
; 6) Vero che le utenze, tasse, imposte e spese di gestione
[...] degli immobili di proprietà della Controparte_2 venivano pagati dal sig. con i proventi delle
[...] Parte_1 locazioni degli immobili medesimi;
Si indicano quali testi i IGnori:
, Geom. , . Tes_8 Testimone_9 CP_1
Si chiede inoltre di essere ammessi a prova contraria sui predetti capitoli avversi con i testi indicati.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Venezia condannava e a rilasciare Parte_1 CP_3 immediatamente alla ricorrente Controparte_2
liberi da persone e cose, gli immobili siti in Jesolo (VE)
[...] in via Gorizia n. 77, identificati al Catasto Fabbricati del Comune di
Jesolo al Foglio 79- particella 316- subb. 13 e 16, di proprietà della per il venir meno del Controparte_2 comodato precario ai sensi dell'art. 1810 c.c., condannando altresì i resistenti, in solido, a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite.
2. Il Tribunale rilevava la manifesta fondatezza della domanda principale della società attrice, poiché la detenzione dell'immobile oggetto di causa da parte dei resistenti, a titolo di comodato precario, e l'intervenuta richiesta di restituzione erano pacifiche. Il
Tribunale osservava che l'unica contestazione formulata dal resistente sul punto corrispondeva al contenuto della Parte_1 sua domanda riconvenzionale di trasferimento dell'immobile ex art. 2932 c.c., in forza di asserito contratto preliminare, mai prodotto in causa, sicché detta domanda era manifestamente infondata, per difetto della forma ad susbstantiam dell'asserito contratto preliminare, sebbene ammissibile in rito, ex art. 36 cpc, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale maggioritario. Anche la riconvenzionale subordinata, avente ad oggetto a restituzione della somma di euro 160.175,75=, era rimasta del tutto priva di prova, dato che non aveva “dimostrato né l'effettivo incasso Parte_1 di detta intera somma da parte della società ricorrente (nulla provano le mere matrici di assegni e le singole pagine di estratti conto, peraltro incomplete e con diciture corrette a mano, docc. 14
e 18 del resistente) né che le spese da lui sostenute, nell'asserito interesse della società ricorrente, siano state affrontate con denaro proprio, essendo pacifico, invece, che, durante gli anni di gestione dei beni della società da parte del sig. , questi ne abbia Parte_1 incassato anche i proventi, rappresentati dai canoni di locazione”.
Infine il Tribunale rilevava che la reconventio reconventionis avanzata dalla società ricorrente per ottenere il rendiconto della gestione da era inammissibile, in quanto volta ad Parte_1 estendere il giudizio oltre a quanto necessario per difendere la ricorrente dalle pretese del resistente.
3. Avverso questa sentenza ha proposto appello Parte_1 formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
3.1 Si è costituita la Controparte_1
(già formulando le Controparte_2 conclusioni di cui in epigrafe, mentre è rimasto contumace CP_3
.
[...]
4. La causa, dopo il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata presentata dall'appellante, è stata rimessa dal Consigliere istruttore alla decisione del Collegio all'udienza del 26 marzo 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, e, all'esito di riassegnazione come da provvedimento organizzativo depositato il 17-1-2025, è stata trattenuta in decisione.
5. L'appellante lamenta:
i) con il primo motivo, la violazione degli artt. 1803, 1809, 1810 c.c.
e deduce l'inammissibilità della domanda principale attorea volta ad ottenere il rilascio dell'immobile di cui al catasto fabbricati del
Comune di Jesolo al foglio 79 – particella 316 – sub 16 per intervenuto mutamento dello stato di fatto dei luoghi;
espone che in esecuzione del contratto preliminare di vendita, mai formalizzato per iscritto, con domanda presentata in data 20/02/2008 dal CP_2
, nella sua qualità di legale rappresentante della società
[...] [...]
, e dall'odierno appellante veniva richiesto il permesso Controparte_1 di costruire relativo a modifiche ed ampliamento di attività commerciale, con parziale cambio d'uso da abitazione a commerciale, installazione veranda sull'area distinta in “Cat.
Fabbricati, Foglio 79, mapp. 316, sub. 15 ● Cat. Fabbricati, Foglio
79, mapp. 316, sub. 16 ● Cat. Fabbricati, Foglio 79, mapp. 316, sub.
17 posta in Jesolo (VE), Via Gorizia n. 79”, laddove gli immobili sub 15 e sub 17 sono, rispettivamente, il primo l'abitazione ed il secondo il locale pizzeria di proprietà esclusiva dell'odierno appellante, siti anch'essi nel complesso immobiliare di proprietà della società appellata, mentre l'immobile sub 16 è l'appartamento di cui si chiede la liberazione, unitamente al garage sub 13, formalmente ancora di proprietà della (cfr. docc. 15/16 del fascicolo di primo CP_2 grado); ad avviso dell'appellante, in virtù della succitata richiesta autorizzatoria presentata concordemente dalle parti più di 15 anni orsono, l'immobile sub 16 è stato scorporato ed annesso in parte al locale pizzeria sub 17, quale magazzino – deposito, ed in parte annesso quale ampliamento dell'immobile sub 15, entrambi questi ultimi di proprietà esclusiva dell'odierno appellante, rendendo, di fatto, praticamente inattuabile in natura la richiesta di restituzione avanzata con riferimento all'immobile sub 16; rimarca che la destinazione d'uso di quest'ultimo immobile veniva mutata da residenziale a commerciale e che ciò non è stato minimamente preso in considerazione dal Tribunale;
ii) con il secondo motivo, la violazione dell'art. 2033 c.c., per avere erroneamente il Tribunale rigettato la domanda riconvenzionale avanzata dall'odierno appellante, ravvisando inesistente un giustificato titolo di pagamento;
deduce il che, dal 2001 al Pt_1
2018, si è occupato della manutenzione, pulizia, della gestione dei rapporti con i conduttori, con banche e commercialisti e di ogni altro aspetto inerente ai 7 appartamenti costituenti il Residence da
, di proprietà della , facendo incassare a Pt_1 CP_2 quest'ultima ogni corrispettivo ricevuto per la locazione a terzi, nel periodo estivo, degli appartamenti del suddetto residence;
rimarca di aver provveduto personalmente, per quasi un ventennio, con proprie risorse finanziarie, al pagamento di utenze, tasse, tributi di qualsivoglia natura, spese condominiali, spese ulteriori di gestione, pagamento di competenze ed onorari del commercialista in relazione alle unità immobiliari costituenti il residence di proprietà della
[...]
; inoltre deduce di aver provveduto per 20 anni a fornire CP_2 energia elettrica, mediante contatore sito nell'immobile adibito a locale – pizzeria di sua proprietà, ad un appartamento del residence della società, nonché al pagamento delle utenze dell'appartamento di NA (BL), anch'esso di proprietà del padre e ove quest'ultimo si trasferiva da aprile ad ottobre di ogni anno, lasciando di fatto, la gestione degli immobili facenti capo alla all'odierno Controparte_2 appellante;
in particolare richiama i documenti nn. 1/13, 14, 17 e 18 prodotti in primo grado, da cui risulterebbero versamenti di varia natura per conto della (solo per il periodo ricompreso dal CP_2
2006 al 2018 complessivi € 89.150,60 -cfr. docc. 1/13; dal 2013 al
2018 per ulteriori complessivi € 71.025,15=, come da ricevute e estratti conto del rapporto bancario della ditta personale del IG.
- cfr. doc. 14; docc. 17/18); contrariamente a quanto Parte_1 statuito sul punto dal Giudicante di primo grado, l'estratto conto della società ricorrente, depositato quale doc. 18 del fascicolo di primo grado, comprova pienamente che le somme sopra indicate sono effettivamente confluite nel conto della deduce Controparte_2 che, quanto ai canoni di locazione degli appartamenti della
[...]
, dall'estratto conto del rapporto bancario della suddetta CP_2 società si evince che l'odierno appellante retrocedeva buona parte delle somme incassate in nome e per conto della ricorrente a titolo di canoni di locazione degli appartamenti del residence di proprietà di quest'ultima e che pagava di tasca propria molte spese da imputarsi alla stessa e di cui mai veniva chiesta la restituzione;
rileva che le spese erano ben superiori all'importo dei canoni di locazione incassati, poiché solamente a titolo di mutuo gravante sugli immobili del residence veniva pagato un importo annuo di € 25.000,00, oltre a tutte le altre spese per utenze ed altre di vario titolo di cui alla documentazione agli atti;
il doc. 17 è l'estratto conto del conto personale della ditta dell'appellante e dallo stesso risulterebbe che egli, dal 2013 al 2019 ed a titolo esemplificativo e non esaustivo, aveva provveduto a pagamenti di varia natura ed a vario titolo a favore della società ricorrente, così come si evincerebbe anche dalle matrici dei blocchetti di assegni già depositate quale doc. 14; erroneamente il Tribunale non ha ravvisato la corrispondenza degli importi indicati nelle depositate matrici degli assegni con le voci di
“DARE” a favore della società appellata riportate nel relativo estratto conto di cui al doc. 17 del fascicolo di primo grado;
invece l'estratto conto del conto della società ricorrente depositato quale doc. 18 del fascicolo di primo grado prova pienamente, ad avviso dell'appellante, che le somme di cui sopra (€ 68.363,24=) erano effettivamente confluite nel conto della pertanto, l'appellante Controparte_2 chiede l'integrale accoglimento della domanda riconvenzionale subordinata, ossia la restituzione all'odierno appellante dell'importo indicato di € 160.175,75=, o del diverso importo accertato;
iii) con il terzo motivo, l'errata condanna alle spese di lite, liquidate in importo eccessivo e quindi in violazione degli artt. 91 e 92 c.c.; ad avviso dell'appellante la liquidazione delle spese di lite è esorbitante rispetto all'attività espletata e inoltre è errata la condanna solidale alle spese di lite di , figlio CP_3 dell'odierno appellante, stante la contumacia dello stesso;
denuncia l'assoluta illegittimità della condanna in solido alle spese di CP_3
e chiede la modifica, in parte qua, dell'impugnata sentenza.
[...]
6. Ritiene il Collegio che il primo motivo sia infondato.
Il Tribunale ha rilevato che erano pacifiche la detenzione dell'immobile oggetto di causa da parte dell'odierno appellante e di suo figlio, a titolo di comodato precario, e l'intervenuta richiesta di restituzione da parte della società proprietaria, odierna appellata, e ciò non è affatto messo in discussione anche nel presente giudizio.
Il ora allega non più, come in primo grado, quale fatto Pt_1 ostativo al rilascio che vi fosse stato un accordo preliminare, non formalizzato per iscritto, di vendita, ma invoca l'“intervenuto mutamento dello stato di fatto dei luoghi di causa”, costituito dall'
”accorpamento” del mappale 16 a quello contiguo. Invece, all'evidenza, detto asserito mutamento non può rivestire alcuna rilevanza giuridica ai fini del decidere, poiché la pretesa restitutoria
è basata sul titolo domenicale, incontroverso, della società appellata.
Peraltro, non ricorre affatto la dedotta impossibilità di restituzione del suddetto mappale, che è avvenuta nelle more del presente giudizio, e, al riguardo, l'appellata ha dedotto, richiamando la documentazione agli atti, che si era trattato solo della chiusura di una porta di collegamento, debitamente autorizzata dal CP_6
.
[...]
7. Il secondo motivo è infondato e in parte inammissibile.
Il Tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale subordinata dell'odierno appellante, avente ad oggetto la restituzione della somma di euro 160.175,75, sul rilievo che era rimasta del tutto priva di prova, dato che non aveva “dimostrato né Parte_1
l'effettivo incasso di detta intera somma da parte della società ricorrente (nulla provano le mere matrici di assegni e le singole pagine di estratti conto, peraltro incomplete e con diciture corrette a mano, docc. 14 e 18 del resistente) né che le spese da lui sostenute, nell'asserito interesse della società ricorrente, siano state affrontate con denaro proprio, essendo pacifico, invece, che, durante gli anni di gestione dei beni della società da parte del sig. , Parte_1 questi ne abbia incassato anche i proventi, rappresentati dai canoni di locazione”.
L'appellante non svolge una critica compiuta e pertinente rispetto a detto lineare percorso argomentativo, ma si limita a richiamare diffusamente i documenti prodotti in primo grado e a sostenerne la rilevanza probatoria ai fini invocati, invero senza una precisa e chiara enunciazione dei dati che si assumono probanti e decisivi, ma non correttamente esaminati dal Tribunale e, soprattutto, senza una esatta confutazione del ragionamento decisorio del primo Giudice sul punto.
Ad ogni buon conto, osserva il Collegio che: il doc. 17 è composto, nella prima parte da una copia informale di un “partitario”, riepilogativo, per quanto è dato comprendere, delle operazioni effettuate da sul suo conto corrente, e nella seconda Parte_1 parte da una serie di matrici di assegni contenenti annotazioni con diciture a mano delle causali;
i doc.
1-12 sono costituiti da numerose ricevute di versamenti, senza che sia chiaramente percepibile, né compiutamente spiegato dall'appellante, quale sia la provenienza del danaro e chi sia stato il soggetto pagatore;
il doc. 14 è composto da due fogli di un estratto conto della società, con annotazioni e diciture a mano, da un “partitario” e da matrici di assegni e ricevute varie;
il doc. 18 è una copia informale di un “partitario” riepilogativo, per quanto è dato comprendere, delle operazioni effettuate dalla società appellata sul suo conto corrente, contenente diciture a mano, senza che, ancora una volta, sia chiaramente percepibile, né compiutamente spiegato dall'appellante a quali poste dette operazioni siano riferibili e quale la precisa ed esatta rilevanza del documento ai fini invocati.
Dunque, i documenti suddetti, stante la descritta connotazione informale e incompleta degli stessi, tra l'altro in gran parte redatti dallo stesso appellante (diciture delle matrici degli assegni bancari), sono inidonei a dimostrare, a fronte delle contestazioni della controparte, i dedotti pagamenti, dei quali neppure forniscono un riscontro a livello indiziario, dato che non è dato rinvenire alcuna precisa riferibilità non solo alle varie poste dell'asserito ingente credito, non illustrato mediante un prospetto riepilogativo dettagliato, ma anche alla provenienza del danaro. Resta da aggiungere che alla suesposta carenza di allegazione e prova non può sopperirsi mediante espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, che si configurerebbe nella specie esplorativa e finalizzata a colmare le lacune istruttorie ascrivibili all'odierno appellante. Circa le prove testimoniali, la cui capitolazione è riproposta nelle conclusioni, si osserva che, per un verso,
l'appellante non si duole della mancata ammissione delle stesse, né tantomeno ne illustra la rilevanza ai fini del decidere e che, ad ogni buon conto e per altro verso, si tratta di fatti genericamente descritti e soprattutto riferiti alle risultanze dei documenti prodotti, inidonei ai fini invocati dall'appellante per quanto si è già detto.
8. Infondato e in parte inammissibile è parimenti l'ultimo motivo di appello.
La liquidazione delle spese di lite di primo grado (euro 8.433,00) rientra nei valori medi, senza la fase istruttoria, dello scaglione di riferimento (tra euro 52.000,01 a euro 260.000) e pertanto non è affatto esorbitante.
La censura è inammissibile nella parte in cui si lamenta la condanna alla rifusione delle spese di lite in solido di , CP_3 soccombente in primo grado rispetto alla pretesa restitutoria azionata dalla società e rimasto contumace nel primo giudizio, poiché della posizione processuale e sostanziale di quest'ultimo, contumace anche in questo grado, all'evidenza l'odierno appellante non ha alcun titolo per dolersi.
9. In conclusione, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
Le spese di lite del grado, nel rapporto processuale tra le parti costituite, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo il valore del disputatum indicato nell'atto di appello (scaglione tra euro 52.000,01 a euro 200.000, tariffa media per tre fasi), avuto riguardo a tipologia della causa e delle difese svolte, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata. In applicazione del principio di causalità, nulla deve disporsi, nel presente grado, circa le spese di lite nei confronti della parte contumace , che non ha dato impulso al CP_3 giudizio d'appello.
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n.604/2023 del Tribunale di Venezia, disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così pronuncia:
1) rigetta l'appello proposto da e conferma Parte_1
l'impugnata sentenza;
2) condanna alla rifusione in favore della Parte_1 CP_2 delle spese del grado, liquidate
[...] Controparte_1 in euro 3.966,00, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3) dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 27 marzo 2025
La Presidente est.
Clotilde Parise