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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/09/2025, n. 1327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1327 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
composta dai seguenti Magistrati:
M. Angela MARCHESIELLO Presidente
Alberto BINETTI Consigliere rel.
Concetta POTITO Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “titoli di credito”, iscritta nel
Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 1759 dell'anno 2021
T R A
in persona dell'omonima titolare, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Scarano, giusta procura a margine dell'atto di appello, ed elettivamente domiciliata in Triggiano alla via Lanza, 30, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale
Email_1
APPELLANTE
E
, quale titolare della ditta individuale ALEX, Controparte_1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, dagli avv.ti Camillo ed Elisabetta Polignano ed elettivamente domiciliato in
1 Putignano (BA) al viale C. Colombo 23, presso il loro studio, nonché ai domicili digitali e Email_2 Email_3
APPELLATA
All'udienza collegiale tenutasi il 16 maggio 2025, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , nella qualità di Parte_1 titolare dell'omonima ditta individuale, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 99/2012, emesso in data 19 maggio 2012, dal Tribunale di Bari, con cui veniva ingiunto a quest'ultima di pagare in favore della ditta Controparte_2
la somma di €. 46.770,53, oltre interessi, nonché le spese liquidate nella
[...] fase monitoria, quale corrispettivo della fornitura di merce, sulla base di fatture non pagate.
A sostegno dell'opposizione, la eccepiva, in primo luogo, Parte_1
l'avvenuto integrale pagamento delle fatture relative all'anno 2008, poste a base del decreto ingiuntivo opposto, a mezzo di assegni bancari analiticamente indicati in atto di citazione ed il parziale pagamento, in contanti, di quelle relative all'anno
2009.
Per altro verso, deduceva che, a seguito della separazione personale dal CP
, che era suo coniuge, quest'ultimo era rimasto inadempiente rispetto
[...] all'assegno di mantenimento fissato dal Presidente del Tribunale in €. 2.000,00 al mese, rimanendo debitore dell'importo complessivo di €. 14.000,00, oltre ad €.
1.025,00 per differenze non corrisposte in relazione alla contribuzione al mantenimento della figlia ed oltre ad €. 1.808,00 quale rimborso per la Per_1 fruizione indebita di utenze domestiche.
In conclusione, tenuto conto del parziale adempimento, per €. 24.114,63 e del controcredito per €. 16.933,00, il residuo credito che l'opposto poteva vantare si riduceva ad €. 5,161,74, cui andava detratta l'ulteriore somma di €. 2.000,00 versata in contanti.
2 Concludeva, quindi, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed, in via principale, accertarsi che nulla era dovuto, in quanto le forniture di merce dovevano considerarsi una donazione tra coniugi, ovvero, in subordine, ridursi l'importo dovuto ad €. 3.161,74, per effetto delle ridette compensazioni.
Nel costituirsi in giudizio, l'opposto escludeva che il rapporto fosse da CP qualificarsi come donazione tra i coniugi, trattandosi di un normale rapporto commerciale, come dimostrato dall'avversa allegazione di avere pagato in tutto o in parte le fatture emesse, e, quanto al pagamento a mezzo assegni, non negava la ricezione degli stessi, allegandone, tuttavia, una diversa imputazione a fatture relative all'anno 2007, ovvero all'anno 2008 ma diverse da quelle poste a base del decreto ingiuntivo opposto.
Riconosciuto un mero errore di calcolo, che conduceva ad una limitata riduzione dell'importo richiesto, il creditore opposto contestava la compensazione prospettata dalla opponente con riguardo agli assegni di mantenimento a favore di moglie e figlia.
In ogni caso, concludeva chiedendo accertarsi che il credito vantato nei confronti della , al netto della compensazione di €. 14.000,00 per assegno di Parte_1 mantenimento, era pari ad €. 32.644,47.
Nel corso del giudizio veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c. e la richiesta di prova testimoniale, mentre veniva ammesso ed espletato l'interrogatorio formale di
. Parte_1
Il Tribunale di Bari, quindi, con sentenza n. 3680/2021 del 20 ottobre 2021, accolta parzialmente l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente al pagamento in favore del della Parte_1 CP minor somma di €. 32.561,18, oltre interessi commerciali, compensando parzialmente le spese di giudizio nella misura di ½ e ponendo la restante metà a carico dell'opponente, spese quantificate in €. 3.627,00, oltre accessori di legge.
Avverso tale sentenza ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato il 28 novembre 2021, la , chiedendo, per i Parte_1
3 motivi di seguito indicati ed in riforma dell'impugnata decisione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“a) In via preliminare, sospendere l'impugnata sentenza ricorrendo i gravi e fondati motivi di cui all'art. 283 c.p.c.;
b) nel merito, in accoglimento del presente appello, dichiarare l'illegittimità e cosi la riforma della sentenza di primo grado, come derivante dall'opposizione a D.I. proposta, per quanto dedotto dall'appellante limitatamente alla certa e provata imputazione della somma di €. 24.114,63 rispetto alle fatture per le quali è stato richiesto il pagamento nel ricorso per D.I. azionato ex adverso, oltre al riconoscimento in compensazione della somma di €. 1.808,00, per quanto innanzi detto, riferibile alle utenze domestiche, in luogo di € 32.561,18, proferendo perciò condanna per €.
6.638,55;
c) in via gradata, nella ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte non intenda accogliere l'eccezione di compensazione della sig.ra formulata anche con riferimento al credito Parte_1 per le utenze domestiche pari ad €.1.808,00, ridursi la condanna alla somma di €.
8.446,55;
d) in via ancor più gradata, nella ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte non intenda accogliere
l'eccezione di compensazione della sig.ra per la suddetta somma di €. Parte_1
24.114,63, ridursi la condanna alla somma di €. 30.753,18.
Con condanna della , in persona del sig. , al pagamento CP_3 Controparte_1 delle spese relative al doppio grado di giudizio, per quanto di competenza.
Nel costituirsi in giudizio, l'appellato , chiedeva il rigetto dell'appello e la CP conferma integrale della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Rigettata l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. e riservata una prima volta per la decisione, la causa, con ordinanza del 14 – 22 giugno 2024, veniva rimessa sul ruolo per l'acquisizione dei fascicoli delle parti del primo grado contenenti documenti ritenuti rilevanti ai fini del decidere.
4 Con le note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni,
l'appellante ha dichiarato che l'appellato era deceduto in data 19 CP giugno 2023, ed ha chiesto dichiararsi l'interruzione del giudizio, ovvero, con la comparsa conclusionale, ha chiesto tenersi conto dell'evento, essendosi verificata una confusione tra la debitrice ed il creditore, della quale l'appellante era erede.
All'udienza del 29 novembre 2024, infine, la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In via preliminare, va precisato che il decesso della parte appellata, dichiarato dalla sola appellante, non comporta l'automatica interruzione del giudizio, né alcun provvedimento giudiziale di interruzione, in assenza della manifestazione di volontà in tal senso da parte del difensore della stessa parte deceduta1; né incide sul piano sostanziale del rapporti, dal momento che una eventuale situazione di confusione tra debitrice e creditore per effetto della successione ereditaria potrà essere verificata soltanto in sede, appunto, di successione, estranea all'oggetto del presente giudizio.
Passando al merito, con unico sostanziale motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non dimostrato il parziale pagamento delle fatture azionate con il procedimento monitorio a mezzo di assegni per l'importo di €. 24.114,63, limitando la compensazione soltanto ai
14.000,00 euro.
Sul punto, il primo giudice aveva affermato che “in mancanza di prova scritta sulle imputazioni dei pagamenti delle fatture commerciali mediante assegno, non risulta condivisibile l'imputazione operata dall'opponente nell'atto di citazione : invero la facoltà accordata al debitore dall'art. 1193 c.c. di indicare a quale debito debba essere imputato il pagamento, va esercitata e si consuma all'atto del pagamento medesimo, sicché una successiva dichiarazione del debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace (cfr. Cass. n. 3077/1998; n. 4435/1996).
Pertanto, resta valida l'imputazione dei pagamenti effettuata dal creditore, fermo restando che per le fatture 2009 vi è un'affermazione di parziale pagamento in contanti, non provata né dimostrabile a mezzo di testimoni a fronte dell'eccepito divieto di cui all'art. 2726 c.c. e che la somma portata dal decreto ingiuntivo è stata già defalcata dei pagamenti avvenuti”.
Orbene, precisato che la censura dell'appellante non riguarda l'affermazione del
Tribunale circa la mancanza di prova dei pagamenti in contanti, limitando il gravame al mancato riconoscimento del parziale pagamento a mezzo assegni, va detto che, secondo la prospettazione della , il primo giudice avrebbe Parte_1 errato nel non considerare che il debitore, a norma dell'art. 1193 cod. civ. ha solo la facoltà e non l'obbligo di indicare l'imputazione e che, per altro verso, il creditore, nel contestare l'imputazione fornita dalla , era stato “alquanto generico, Parte_1 non circostanziando il collegamento degli assegni di cui a detta somma, rispetto alle richiamate precedenti fatture”.
Inoltre, secondo l'appellante, nella documentazione prodotta in primo grado vi sarebbe l'esplicito riepilogo delle imputazioni e l'accettazione del sul punto. CP
Il motivo di gravame prosegue, prospettando, a questo punto, l'onere – non assolto
– a carico della controparte creditrice di dimostrare l'esistenza di un credito precedente (fatture 2007) non pagato, cui poter far corrispondere gli assegni in contestazione.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Infatti, in primo luogo, va ricordato che per consolidato orientamento giurisprudenziale “nel caso di imputazione di pagamento di un debito a fronte di più situazioni di debito-credito tra gli stessi soggetti, il creditore è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, ma non del mancato pagamento, fatto estintivo la cui prova incombe sul debitore, quest'ultimo, deve provare che il pagamento sia stato eseguito con riferimento a un determinato credito.
Solo in presenza di una prova di pagamento, l'onere della prova grava sul creditore, che deve dimostrare che il pagamento debba essere imputato a un credito diverso”
(Cass. Civ., Sez. II, 16 luglio 2024, n.19528; cfr. tra le più recenti anche App.
Napoli, sez. III, 22 gennaio 2025, n. 272).
Nel caso presente, a fronte dell'allegazione dell'opponente, convenuta sostanziale, di avere parzialmente adempiuto con la consegna degli assegni, l'opposto, attore sostanziale, ha contestato la circostanza, in modo affatto generico, imputando i
6 pagamenti che non ha negato di avere ricevuto, ad estinzione di precedenti obbligazioni che ha allegato e dimostrato attraverso il riferimento e la produzione delle fatture indicate nella comparsa di costituzione e prodotte in primo grado, relative agli anni 2007 e 2008, diverse da quelle azionate nel decreto ingiuntivo.
Ciò posto, non era onere del creditore dimostrare il mancato pagamento delle fatture precedenti, bensì della debitrice l'avvenuta estinzione delle obbligazioni precedenti con pagamenti diversi dagli assegni richiamati nell'opposizione e prodotti in copia in primo grado.
Tale dimostrazione poteva essere offerta, secondo la corretta ricostruzione del primo giudice, attraverso una imputazione contestuale al pagamento, ovvero, mediante una imputazione successiva ai pagamenti che fosse, però, espressamente accettata dal creditore.
Con l'odierno gravame, dunque, l'appellante insiste nell'affermare che l'imputazione offerta da essa debitrice sia stata accettata dal creditore e che di tanto vi sia prova nella documentazione prodotta sin dal primo grado.
A tal fine, considerato che i fascicoli di parte non erano stati depositati in appello né in formato telematico né cartaceo, è stato necessario rimettere la causa sul ruolo per la detta acquisizione.
Ebbene, la documentazione a disposizione della Corte non consente di accedere alla tesi prospettata dall'appellante – così come già valutato, sia pure a livello di fumus, in sede di rigetto dell'istanza ex art. 283 c.p.c. -.
Invero, nel fascicolo di primo grado dell'opponente si rinvengono unicamente le copie degli assegni che si assume siano stati consegnati in parziale pagamento delle fatture azionate con la procedura monitoria, recanti, ciascuna copia, la dicitura
“per accettazione”, sottoscritta dal . CP
Non vi è, invece, traccia dei fogli separati dalle copie degli assegni, ovvero delle diciture accanto alle copie degli assegni, sullo stesso foglio - recanti conteggi scritti a mano ed asseritamente comprovanti l'imputazione dei pagamenti alle fatture de quibus - fogli che risultano depositati nel fascicolo telematico in appello ed allibrati come doc. 1, 2 e 3 “gi all al fasc 1° grado.pdf”; né di tali documenti si fa menzione
7 nell'indice del fascicolo cartaceo sottoscritto dal Cancelliere, nel quale sono indicate solo le copie degli assegni “controfirmate per accettazione dal sig. ”. CP
In conclusione, le annotazioni che conterrebbero l'imputazione dei pagamenti alle fatture azionate in monitorio risultano prodotte per la prima volta in appello e ciò ne preclude l'utilizzabilità in forza del divieto di cui all'art. 345 co. 3 c.p.c.
In ogni caso, i documenti asseritamente comprovanti l'imputazione accettata dal creditore, la cui regolare produzione in giudizio d'appello era stata già posta in dubbio dalla Corte in sede di sospensiva e rimessa al vaglio del merito, non sarebbero comunque idonei allo scopo preteso dall'appellante, dal momento che non si rinviene un univoco abbinamento tra il pagamento e le specifiche fatture azionate in monitorio, né la sottoscrizione del – da questo, peraltro CP disconosciuta – appare chiaramente riferibile alle annotazioni medesime, potendo esclusivamente con certezza accertare l'accettazione dell'assegno (cosa mai negata dall'appellato) senza nulla dire su quale obbligazione sia valsa ad estinguere.
Tanto appare sufficiente per il rigetto dell'appello sul punto.
Per vero, l'appellante, nello stesso unico motivo di appello, si duole del fatto che il
Tribunale non abbia assunto alcuna decisione rispetto alla sua domanda di porre in compensazione il proprio credito di €. 1.808,00 a titolo di rimborso delle utenze domestiche fruite dal ma pagate dalla . CP Parte_1
Anche sotto tale profilo, l'appello va rigettato dal momento che il primo giudice, sul punto aveva affermato che, le uniche somme da porre in compensazione erano i
14.000,00 derivanti dal mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, in quanto “i restanti importi invocati dall'opponente non risultano certi (vedasi la somma per le utenze casalinghe fruite dal ) ed esigibili”; di modo che alcuna CP omessa pronuncia vi è stata, né la censura, limitata all'affermazione la somma era dovuta perché “risulta inequivocabilmente dagli atti di causa” oltre che essere inammissibile per difetto di specificità, è infondata perché agli atti di causa si rinviene soltanto uno scambio di mail tra i difensori delle parti in causa, dal quale non emerge alcun riconoscimento del debito suddetto.
8 Tanto conduce al rigetto dell'appello e la conferma integrale dell'impugnata sentenza, con ogni conseguenza in ordine alle spese di giudizio, che seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 28 novembre 2021, da avverso la sentenza n. 3680/2021 del 20 ottobre 2021, resa dal Parte_1
Tribunale di Bari in composizione monocratica,
Rigetta l'appello;
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali nei confronti dell'appellato, spese che liquida in complessivi €. 5.809,00, per compensi, oltre IVA
e CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1-bis dpr n. 115/2002 a carico dell'appellante;
Così decisa il 17 settembre 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione
Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti M. Angela Marchesiello
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ex multis Cass. Civ., sez. lav., 18 gennaio 2016, n.710.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
composta dai seguenti Magistrati:
M. Angela MARCHESIELLO Presidente
Alberto BINETTI Consigliere rel.
Concetta POTITO Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “titoli di credito”, iscritta nel
Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 1759 dell'anno 2021
T R A
in persona dell'omonima titolare, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Scarano, giusta procura a margine dell'atto di appello, ed elettivamente domiciliata in Triggiano alla via Lanza, 30, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale
Email_1
APPELLANTE
E
, quale titolare della ditta individuale ALEX, Controparte_1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, dagli avv.ti Camillo ed Elisabetta Polignano ed elettivamente domiciliato in
1 Putignano (BA) al viale C. Colombo 23, presso il loro studio, nonché ai domicili digitali e Email_2 Email_3
APPELLATA
All'udienza collegiale tenutasi il 16 maggio 2025, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , nella qualità di Parte_1 titolare dell'omonima ditta individuale, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 99/2012, emesso in data 19 maggio 2012, dal Tribunale di Bari, con cui veniva ingiunto a quest'ultima di pagare in favore della ditta Controparte_2
la somma di €. 46.770,53, oltre interessi, nonché le spese liquidate nella
[...] fase monitoria, quale corrispettivo della fornitura di merce, sulla base di fatture non pagate.
A sostegno dell'opposizione, la eccepiva, in primo luogo, Parte_1
l'avvenuto integrale pagamento delle fatture relative all'anno 2008, poste a base del decreto ingiuntivo opposto, a mezzo di assegni bancari analiticamente indicati in atto di citazione ed il parziale pagamento, in contanti, di quelle relative all'anno
2009.
Per altro verso, deduceva che, a seguito della separazione personale dal CP
, che era suo coniuge, quest'ultimo era rimasto inadempiente rispetto
[...] all'assegno di mantenimento fissato dal Presidente del Tribunale in €. 2.000,00 al mese, rimanendo debitore dell'importo complessivo di €. 14.000,00, oltre ad €.
1.025,00 per differenze non corrisposte in relazione alla contribuzione al mantenimento della figlia ed oltre ad €. 1.808,00 quale rimborso per la Per_1 fruizione indebita di utenze domestiche.
In conclusione, tenuto conto del parziale adempimento, per €. 24.114,63 e del controcredito per €. 16.933,00, il residuo credito che l'opposto poteva vantare si riduceva ad €. 5,161,74, cui andava detratta l'ulteriore somma di €. 2.000,00 versata in contanti.
2 Concludeva, quindi, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed, in via principale, accertarsi che nulla era dovuto, in quanto le forniture di merce dovevano considerarsi una donazione tra coniugi, ovvero, in subordine, ridursi l'importo dovuto ad €. 3.161,74, per effetto delle ridette compensazioni.
Nel costituirsi in giudizio, l'opposto escludeva che il rapporto fosse da CP qualificarsi come donazione tra i coniugi, trattandosi di un normale rapporto commerciale, come dimostrato dall'avversa allegazione di avere pagato in tutto o in parte le fatture emesse, e, quanto al pagamento a mezzo assegni, non negava la ricezione degli stessi, allegandone, tuttavia, una diversa imputazione a fatture relative all'anno 2007, ovvero all'anno 2008 ma diverse da quelle poste a base del decreto ingiuntivo opposto.
Riconosciuto un mero errore di calcolo, che conduceva ad una limitata riduzione dell'importo richiesto, il creditore opposto contestava la compensazione prospettata dalla opponente con riguardo agli assegni di mantenimento a favore di moglie e figlia.
In ogni caso, concludeva chiedendo accertarsi che il credito vantato nei confronti della , al netto della compensazione di €. 14.000,00 per assegno di Parte_1 mantenimento, era pari ad €. 32.644,47.
Nel corso del giudizio veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c. e la richiesta di prova testimoniale, mentre veniva ammesso ed espletato l'interrogatorio formale di
. Parte_1
Il Tribunale di Bari, quindi, con sentenza n. 3680/2021 del 20 ottobre 2021, accolta parzialmente l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente al pagamento in favore del della Parte_1 CP minor somma di €. 32.561,18, oltre interessi commerciali, compensando parzialmente le spese di giudizio nella misura di ½ e ponendo la restante metà a carico dell'opponente, spese quantificate in €. 3.627,00, oltre accessori di legge.
Avverso tale sentenza ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato il 28 novembre 2021, la , chiedendo, per i Parte_1
3 motivi di seguito indicati ed in riforma dell'impugnata decisione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“a) In via preliminare, sospendere l'impugnata sentenza ricorrendo i gravi e fondati motivi di cui all'art. 283 c.p.c.;
b) nel merito, in accoglimento del presente appello, dichiarare l'illegittimità e cosi la riforma della sentenza di primo grado, come derivante dall'opposizione a D.I. proposta, per quanto dedotto dall'appellante limitatamente alla certa e provata imputazione della somma di €. 24.114,63 rispetto alle fatture per le quali è stato richiesto il pagamento nel ricorso per D.I. azionato ex adverso, oltre al riconoscimento in compensazione della somma di €. 1.808,00, per quanto innanzi detto, riferibile alle utenze domestiche, in luogo di € 32.561,18, proferendo perciò condanna per €.
6.638,55;
c) in via gradata, nella ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte non intenda accogliere l'eccezione di compensazione della sig.ra formulata anche con riferimento al credito Parte_1 per le utenze domestiche pari ad €.1.808,00, ridursi la condanna alla somma di €.
8.446,55;
d) in via ancor più gradata, nella ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte non intenda accogliere
l'eccezione di compensazione della sig.ra per la suddetta somma di €. Parte_1
24.114,63, ridursi la condanna alla somma di €. 30.753,18.
Con condanna della , in persona del sig. , al pagamento CP_3 Controparte_1 delle spese relative al doppio grado di giudizio, per quanto di competenza.
Nel costituirsi in giudizio, l'appellato , chiedeva il rigetto dell'appello e la CP conferma integrale della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Rigettata l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. e riservata una prima volta per la decisione, la causa, con ordinanza del 14 – 22 giugno 2024, veniva rimessa sul ruolo per l'acquisizione dei fascicoli delle parti del primo grado contenenti documenti ritenuti rilevanti ai fini del decidere.
4 Con le note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni,
l'appellante ha dichiarato che l'appellato era deceduto in data 19 CP giugno 2023, ed ha chiesto dichiararsi l'interruzione del giudizio, ovvero, con la comparsa conclusionale, ha chiesto tenersi conto dell'evento, essendosi verificata una confusione tra la debitrice ed il creditore, della quale l'appellante era erede.
All'udienza del 29 novembre 2024, infine, la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In via preliminare, va precisato che il decesso della parte appellata, dichiarato dalla sola appellante, non comporta l'automatica interruzione del giudizio, né alcun provvedimento giudiziale di interruzione, in assenza della manifestazione di volontà in tal senso da parte del difensore della stessa parte deceduta1; né incide sul piano sostanziale del rapporti, dal momento che una eventuale situazione di confusione tra debitrice e creditore per effetto della successione ereditaria potrà essere verificata soltanto in sede, appunto, di successione, estranea all'oggetto del presente giudizio.
Passando al merito, con unico sostanziale motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non dimostrato il parziale pagamento delle fatture azionate con il procedimento monitorio a mezzo di assegni per l'importo di €. 24.114,63, limitando la compensazione soltanto ai
14.000,00 euro.
Sul punto, il primo giudice aveva affermato che “in mancanza di prova scritta sulle imputazioni dei pagamenti delle fatture commerciali mediante assegno, non risulta condivisibile l'imputazione operata dall'opponente nell'atto di citazione : invero la facoltà accordata al debitore dall'art. 1193 c.c. di indicare a quale debito debba essere imputato il pagamento, va esercitata e si consuma all'atto del pagamento medesimo, sicché una successiva dichiarazione del debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace (cfr. Cass. n. 3077/1998; n. 4435/1996).
Pertanto, resta valida l'imputazione dei pagamenti effettuata dal creditore, fermo restando che per le fatture 2009 vi è un'affermazione di parziale pagamento in contanti, non provata né dimostrabile a mezzo di testimoni a fronte dell'eccepito divieto di cui all'art. 2726 c.c. e che la somma portata dal decreto ingiuntivo è stata già defalcata dei pagamenti avvenuti”.
Orbene, precisato che la censura dell'appellante non riguarda l'affermazione del
Tribunale circa la mancanza di prova dei pagamenti in contanti, limitando il gravame al mancato riconoscimento del parziale pagamento a mezzo assegni, va detto che, secondo la prospettazione della , il primo giudice avrebbe Parte_1 errato nel non considerare che il debitore, a norma dell'art. 1193 cod. civ. ha solo la facoltà e non l'obbligo di indicare l'imputazione e che, per altro verso, il creditore, nel contestare l'imputazione fornita dalla , era stato “alquanto generico, Parte_1 non circostanziando il collegamento degli assegni di cui a detta somma, rispetto alle richiamate precedenti fatture”.
Inoltre, secondo l'appellante, nella documentazione prodotta in primo grado vi sarebbe l'esplicito riepilogo delle imputazioni e l'accettazione del sul punto. CP
Il motivo di gravame prosegue, prospettando, a questo punto, l'onere – non assolto
– a carico della controparte creditrice di dimostrare l'esistenza di un credito precedente (fatture 2007) non pagato, cui poter far corrispondere gli assegni in contestazione.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Infatti, in primo luogo, va ricordato che per consolidato orientamento giurisprudenziale “nel caso di imputazione di pagamento di un debito a fronte di più situazioni di debito-credito tra gli stessi soggetti, il creditore è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, ma non del mancato pagamento, fatto estintivo la cui prova incombe sul debitore, quest'ultimo, deve provare che il pagamento sia stato eseguito con riferimento a un determinato credito.
Solo in presenza di una prova di pagamento, l'onere della prova grava sul creditore, che deve dimostrare che il pagamento debba essere imputato a un credito diverso”
(Cass. Civ., Sez. II, 16 luglio 2024, n.19528; cfr. tra le più recenti anche App.
Napoli, sez. III, 22 gennaio 2025, n. 272).
Nel caso presente, a fronte dell'allegazione dell'opponente, convenuta sostanziale, di avere parzialmente adempiuto con la consegna degli assegni, l'opposto, attore sostanziale, ha contestato la circostanza, in modo affatto generico, imputando i
6 pagamenti che non ha negato di avere ricevuto, ad estinzione di precedenti obbligazioni che ha allegato e dimostrato attraverso il riferimento e la produzione delle fatture indicate nella comparsa di costituzione e prodotte in primo grado, relative agli anni 2007 e 2008, diverse da quelle azionate nel decreto ingiuntivo.
Ciò posto, non era onere del creditore dimostrare il mancato pagamento delle fatture precedenti, bensì della debitrice l'avvenuta estinzione delle obbligazioni precedenti con pagamenti diversi dagli assegni richiamati nell'opposizione e prodotti in copia in primo grado.
Tale dimostrazione poteva essere offerta, secondo la corretta ricostruzione del primo giudice, attraverso una imputazione contestuale al pagamento, ovvero, mediante una imputazione successiva ai pagamenti che fosse, però, espressamente accettata dal creditore.
Con l'odierno gravame, dunque, l'appellante insiste nell'affermare che l'imputazione offerta da essa debitrice sia stata accettata dal creditore e che di tanto vi sia prova nella documentazione prodotta sin dal primo grado.
A tal fine, considerato che i fascicoli di parte non erano stati depositati in appello né in formato telematico né cartaceo, è stato necessario rimettere la causa sul ruolo per la detta acquisizione.
Ebbene, la documentazione a disposizione della Corte non consente di accedere alla tesi prospettata dall'appellante – così come già valutato, sia pure a livello di fumus, in sede di rigetto dell'istanza ex art. 283 c.p.c. -.
Invero, nel fascicolo di primo grado dell'opponente si rinvengono unicamente le copie degli assegni che si assume siano stati consegnati in parziale pagamento delle fatture azionate con la procedura monitoria, recanti, ciascuna copia, la dicitura
“per accettazione”, sottoscritta dal . CP
Non vi è, invece, traccia dei fogli separati dalle copie degli assegni, ovvero delle diciture accanto alle copie degli assegni, sullo stesso foglio - recanti conteggi scritti a mano ed asseritamente comprovanti l'imputazione dei pagamenti alle fatture de quibus - fogli che risultano depositati nel fascicolo telematico in appello ed allibrati come doc. 1, 2 e 3 “gi all al fasc 1° grado.pdf”; né di tali documenti si fa menzione
7 nell'indice del fascicolo cartaceo sottoscritto dal Cancelliere, nel quale sono indicate solo le copie degli assegni “controfirmate per accettazione dal sig. ”. CP
In conclusione, le annotazioni che conterrebbero l'imputazione dei pagamenti alle fatture azionate in monitorio risultano prodotte per la prima volta in appello e ciò ne preclude l'utilizzabilità in forza del divieto di cui all'art. 345 co. 3 c.p.c.
In ogni caso, i documenti asseritamente comprovanti l'imputazione accettata dal creditore, la cui regolare produzione in giudizio d'appello era stata già posta in dubbio dalla Corte in sede di sospensiva e rimessa al vaglio del merito, non sarebbero comunque idonei allo scopo preteso dall'appellante, dal momento che non si rinviene un univoco abbinamento tra il pagamento e le specifiche fatture azionate in monitorio, né la sottoscrizione del – da questo, peraltro CP disconosciuta – appare chiaramente riferibile alle annotazioni medesime, potendo esclusivamente con certezza accertare l'accettazione dell'assegno (cosa mai negata dall'appellato) senza nulla dire su quale obbligazione sia valsa ad estinguere.
Tanto appare sufficiente per il rigetto dell'appello sul punto.
Per vero, l'appellante, nello stesso unico motivo di appello, si duole del fatto che il
Tribunale non abbia assunto alcuna decisione rispetto alla sua domanda di porre in compensazione il proprio credito di €. 1.808,00 a titolo di rimborso delle utenze domestiche fruite dal ma pagate dalla . CP Parte_1
Anche sotto tale profilo, l'appello va rigettato dal momento che il primo giudice, sul punto aveva affermato che, le uniche somme da porre in compensazione erano i
14.000,00 derivanti dal mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, in quanto “i restanti importi invocati dall'opponente non risultano certi (vedasi la somma per le utenze casalinghe fruite dal ) ed esigibili”; di modo che alcuna CP omessa pronuncia vi è stata, né la censura, limitata all'affermazione la somma era dovuta perché “risulta inequivocabilmente dagli atti di causa” oltre che essere inammissibile per difetto di specificità, è infondata perché agli atti di causa si rinviene soltanto uno scambio di mail tra i difensori delle parti in causa, dal quale non emerge alcun riconoscimento del debito suddetto.
8 Tanto conduce al rigetto dell'appello e la conferma integrale dell'impugnata sentenza, con ogni conseguenza in ordine alle spese di giudizio, che seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 28 novembre 2021, da avverso la sentenza n. 3680/2021 del 20 ottobre 2021, resa dal Parte_1
Tribunale di Bari in composizione monocratica,
Rigetta l'appello;
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali nei confronti dell'appellato, spese che liquida in complessivi €. 5.809,00, per compensi, oltre IVA
e CAP e rimborso forfetario (15%) come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1-bis dpr n. 115/2002 a carico dell'appellante;
Così decisa il 17 settembre 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione
Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti M. Angela Marchesiello
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ex multis Cass. Civ., sez. lav., 18 gennaio 2016, n.710.
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