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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/02/2025, n. 1756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1756 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 73/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Susanna Terni Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 02/01/2023, rimessa al Collegio con ordinanza del 9/10/2024 , discussa nella Camera di ConSIlio del 12/02/2025 promossa
DA
(c.f. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. BORSANI LUCA presso il quale è elettivamente domiciliato come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(c.f. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
19/09/1975 , rappresentata e difesa dall'avv. ACQUATI ALESSANDRA Piazza Emilia 20129
MILANO; presso la quale è elettivamente domiciliata , come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con Avvocato Carla Monica Vaniglia, (C.F. ) nella qualità di Curatore C.F._3
speciale del minore per presso il suo studio sito in LA Via del Pettirosso 4, Persona_1
pagina 1 di 11 Con l'intervento di
, nella qualità di amministratore di sostegno di nata a [...] il Parte_2 Controparte_1
31.03.1963 residente in [...], (c.f. ) C.F._4 rappresentata e difesa dall'Avv. Ivan Pastorelli, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
LA Via Savarè n.1, giusta procura in atti, interveniente
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di LA ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
2/2/2023
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
; Parte_1
2) disporre l'affidamento del minore in via esclusiva al padre, con collocamento prevalente Per_1 presso la casa di quest'ultimo;
3) liberalizzare le visite madre-figlio, in presenza dei presupposti per il regolare svolgimento degli incontri senza modalità protette, nei seguenti termini: la SI.ra incontrerà un week end al CP_1 Per_1 mese: il SI. si recherà all'uopo a LA per lasciare dalla madre. Tale modalità Parte_1 Per_1
verrà garantita sino a trasferimento del SI. a LA, fissato per il periodo di giugno-agosto Parte_1
2025. A partire dal trasferimento su LA del SI. gli incontri avverranno secondo i Parte_1
consolidati principi consuetudinari dell'alternanza nei fine settimana;
del pernottamento infrasettimanale che diviene bisettimanale nella settimana in cui il fine settimana non spetta al genitore non collocatario;
della suddivisione paritetica delle vacanze natalizie (una settimana a ciascun genitore) ed estive (15 giorni a ciascun genitore e da decidere entro il 31 maggio di ogni anno) e dell'alternanza annuale di quelle pasquali;
4) il diritto di visita spettante al genitore non collocatario sarà esercitato, nei riguardi di attualmente collocato a distanza, ricorrendo anche a forme di collegamento in video Per_1
pagina 2 di 11 anche via internet: videochiamate giornaliere della durata di 30/45 minuti, compatibilmente con le necessità di Per_1
5) Incaricare i Servizi Sociali di LA di proseguire il monitoraggio della situazione anche attraverso gli operatori del CPS che avranno in carico la SI.ra dal mese di novembre, quando sarà dimessa CP_1
dalla Comunità;
6) Stabilire l'obbligo di mantenimento ordinario e straordinario di a esclusivo carico del SI. Per_1
; Parte_1
7) confermare a carico del Signor il contributo per il mantenimento della moglie mediante Parte_1 versamento una somma mensile pari ad € 1.000, 00 fintanto che permarrà il mutuo, che si ridurrà ad
800,00 euro al mese, al momento della sua estinzione, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT;
8) i coniugi aderiscono alla vendita dell'immobile in comproprietà e alla distribuzione del ricavato nei seguenti termini: al netto dei costi, delle spese, e della quota riservata all'usufruttuaria, riservare il 55% del ricavato alla SI.ra ed il 45% al SI. ; CP_1 Parte_1
9) destinare la quota che verrà versata a titolo di caparra per la vendita dell'immobile, detratti i costi, alla SI.ra , onde consentirle di usare la somma per versarla a titolo di acconto sul nuovo alloggio CP_1
(tale somma sarà considerata un anticipo sul 55% del netto ricavato dalla vendita);
10) rinuncia alla domanda di addebito.
11) Le spese del giudizio di separazione si intendono compensate tra le parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile Parte_1 Controparte_1
a LA il 29/11/2011 , atto iscritto al N. 1333 parte 1 - anno 2011 nei registri dello stato civile del
Comune di LA nell'anno 2011 , dal matrimonio in data 20/8/2013 a LA è nato il figlio Per_1
pagina 3 di 11 con ricorso depositato in data 31.12.2022 ha chiesto la separazione, l'affido Parte_1
cd super esclusivo del minore con collocamento presso di sé, la regolamentazione delle visite madre/figlio mediante l'ausilio del servizio Tutela Minori del Comune di LA cui il minore era stato affidato, il mantenimento diretto del figlio ed un contributo mensile, a proprio carico, a favore della moglie di euro 600 mensili, sino al giugno 2023, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, ha dedotto che il figlio è affetto da disturbo dello spettro autistico, e che assieme alla Per_1
moglie avevano dapprima concordato che quest'ultima sarebbe rimasta a casa ad accudire il minore, avvalendosi di una rilevante rete di aiuti, anche da strutture private, continuando egli la propria carriera di militare dell'Esercito con missioni all'estero, che garantivano anche una retribuzione in grado di sostenere tutte le spese necessarie per l'assistenza a Per_1
ha proseguito riferendo che la moglie aveva cominciato, dopo poco tempo , a mostrarsi sempre più aggressiva nei propri confronti, sviluppando un atteggiamento iperprotettivo nei confronti del figlio, cominciando altresì ad accumulare ogni tipo di oggetto a casa e a trascurare la pulizia e anche l'igiene del figlio,
a seguito di ciò, in forza di segnalazione della scuola del minore, era stato aperto un procedimento avanti il Tribunale per i Minorenni di LA , cosicchè egli aveva richiesto di essere destinato presso la sede dello Stato Maggiore dell'esercito a MA, per potere seguire il minore nei fine settimana;
seguiva ,quindi, in via di urgenza l'affido del minore alla zia materna( unico parente ad essere rintracciato ) e l'autorizzazione al collocamento del minore presso il domicilio del padre a MA con decreto provvisorio del Tribunale per i Minorenni di LA del 14.7.2022, mentre la madre era ricoverata in Ospedale per accertamenti sul suo stato psicologico , quindi, ha riferito, con decreto definitivo dell'11.10.2022 il Tribunale per i Minorenni affidava il minore all'ente comune di LA,confermando il collocamento presso il padre, nominando un
Curatore speciale per lo stesso nella persona dell'Avvocato Carla Monica Vaniglia, con comparsa depositata in data 9.5.2024 si è costituita la resistente, aderendo alla domanda di separazione, chiedendo la conferma dell'affido del minore all'ente, con visite al figlio meglio indicate nell'atto e un assegno di mantenimento a proprio favore di euro 1000 al mese,
l'udienza presidenziale rinviata più volte per dare modo all'amministratore di sostegno della di costituirsi si è svolta il 28.11.2023 ; a detta udienza il ricorrente ha insistito nella domanda di CP_1
affido super esclusivo del figlio con collocamento presso di sé, mentre la resistente ha chiesto la pagina 4 di 11 conferma dell'affido all'Ente, con liberalizzazione delle viste;
le parti hanno altresì spiegato anche domande relative alla casa familiare ed al mantenimento della resistente, il Presidente ff ha autorizzato i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto, riservandosi sulle altre domande, con ordinanza del 15.12.2023 il Presidente ff ha disposto come di seguito
Dispone l'affidamento del minore al Comune di MA, con limitazione della Persona_1 responsabilità genitoriale per quanto concerne le decisioni relative al collocamento, alla l'istruzione, salute
,educazione oltre che per gli ulteriori incarichi come sotto attribuiti al Servizio Sociale, con collocamento presso il ricorrente , anche ai fini della residenza anagrafica;
; Parte_1 Nomina Curatore speciale del minore l'avvocato Carla Vaniglia, assegnando termine Persona_1 fino al 10.1.2024 per depositare memoria di costituzione;
Incarica i Servizi sociali del Comune di MA - anche di concerto e in collaborazione con quelli di LA
- di regolamentare gli incontri in presenza minore - madre, con modalità protette e osservate se necessario, ferme restando le videochiamate, con facoltà di una progressiva liberalizzazione ove ritenuto nell'interesse del minore;
Dispone che i Servizi Sociali di MA svolgano indagine psico - sociale sul ricorrente e sul nucleo anche allargato del minore;
predispongano , interventi di supporto alla genitorialità per il padre e specifici interventi psico - socio – educativi per garantendone anche la presa in carico al Servizio Per_1
Specialistico della NPI territoriale;
con specifico progetto sanitario e piano terapeutico;
Prescrive che la resistente prenda contatti - all'esito percorso comunitario - con il CPS territorialmente competente, altresì seguendo la terapia e le prescrizioni che le verranno indicate dal medesimo Servizio;
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di Parte_1 Controparte_1 mantenimento la somma mensile di euro 1000, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a decorrere dalla data del deposito del ricorso, somma comprensiva della rata del mutuo gravante sulla
per l'acquisto della casa sita in via Adamello in comproprietà tra le parti;
CP_1
Assegna termine ai Servizi fino al 30.4.2024 per depositare relazione nomina giudice istruttore se stesso. Fissa l'udienza di comparizione e trattazione il 21 maggio 2024 ore 10… l'ordinanza è stata vistata dal PM senza osservazioni il 21.12.2023, all'udienza del 21 maggio 2023 alla presenza del Curatore speciale, costituitosi con memoria del
10.4.2024 , le parti hanno rinunciato ai termini ex art 183 VI comma cpc, dando atto della pendenza di trattative per la definizione della controversia e chiedendo un rinvio, quindi assegnato ai Servizi sociali di MA e di LA termine per depositare relazione di aggiornamento fino al 30.9.2014 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9.10.2024, posta in decisione con ordinanza in pari data, sulle conclusioni come precisate , previa assegnazione dei termini ex art 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie, discussa e decisa nella Camera di ConSIlio del 12.2.2025
,
pagina 5 di 11 Considerato in diritto
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione e la natura delle domande svolte sono elementi idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
In relazione alle altre domande svolte deve darsi atto che le parti ed il Curatore speciale hanno precisato conclusioni congiunte come di seguito trascritte
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
2) disporre l'affidamento del minore in via esclusiva al padre, con collocamento prevalente Per_1 presso la casa di quest'ultimo;
3) liberalizzare le visite madre-figlio, in presenza dei presupposti per il regolare svolgimento degli incontri senza modalità protette, nei seguenti termini: la SI.ra incontrerà un week CP_1 Per_1 end al mese: il SI. si recherà all'uopo a LA per lasciare dalla madre. Tale Parte_1 Per_1 modalità verrà garantita sino a trasferimento del SI. a LA, fissato per il periodo di Parte_1 giugno-agosto 2025. A partire dal trasferimento su LA del SI. gli incontri avverranno Parte_1 secondo i consolidati principi consuetudinari dell'alternanza nei f na;
del pernottamento infrasettimanale che diviene bisettimanale nella settimana in cui il fine settimana non spetta al genitore non collocatario;
della suddivisione paritetica delle vacanze natalizie (una settimana a ciascun genitore) ed estive (15 giorni a ciascun genitore e da decidere entro il 31 maggio di ogni anno) e dell'alternanza annuale di quelle pasquali;
4) il diritto di visita spettante al genitore non collocatario sarà esercitato, nei riguardi di Per_1 attualmente collocato a distanza, ricorrendo anche a forme di collegamento in video an internet: videochiamate giornaliere della durata di 30/45 minuti, compatibilmente con le necessità di Per_1
5) Incaricare i Servizi Sociali di LA di proseguire il monitoraggio della situazione anche attraverso gli operatori del CPS che avranno in carico la SI.ra dal mese di novembre, CP_1 quando sarà dimessa dalla Comunità;
6) Stabilire l'obbligo di mantenimento ordinario e straordinario di a esclusivo carico del SI. Per_1
Parte_1
7) confermare a carico del Signor il contributo per il mantenimento della moglie Parte_1 mediante versamento una somma mensile pari ad € 1.000, 00 fintanto che permarrà il mutuo, che pagina 6 di 11 si ridurrà ad 800,00 euro al mese, al momento della sua estinzione, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
8) i coniugi aderiscono alla vendita dell'immobile in comproprietà e alla distribuzione del ricavato nei seguenti termini: al netto dei costi, delle spese, e della quota riservata all'usufruttuaria, riservare il 55% del ricavato alla SI.ra ed il 45% al SI. CP_1 Parte_1
9) destinare la quota che verrà versata a titolo di caparra per la vendita dell'immobile, detratti i costi, alla SI.ra , onde consentirle di usare la somma per versarla a titolo di acconto sul CP_1 nuovo alloggio (tale somma sarà considerata un anticipo sul 55% del netto ricavato dalla vendita);
10) rinuncia alla domanda di addebito.
11) Le spese del giudizio di separazione si intendono compensate tra le parti.
Domanda di addebito
Osserva il Collegio che , pur avendo il ricorrente nel ricorso esposto le motivazioni poste alla base della domanda di addebito della separazione, pur tuttavia nelle conclusioni non ha chiesto che sia posto a carico della moglie l'addebito. Pertanto la rinuncia ad una domanda non proposta è priva di effetto.
Responsabilità genitoriale
Ritiene il Collegio in relazione all'esercizio della responsabilità genitoriale che deve disporsi l'affido cd super esclusivo del minore al padre, concordano con le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti
I Servizi sociali affidatari hanno ravvisato nel padre il genitore capace di esercitare una idonea responsabilità genitoriale, padre descritto come “uomo estremamente organizzato e pragmatico che mostra avere capacità di organizzazione e pianificazione quanto concerne gli aspetti di vita che riguardano senza lasciare niente al caso ma programmando tutti gli interventi che possono Per_1
aiutare e supportare nella sua quotidianità. Inoltre mostra sempre un atteggiamento Per_1
collaborativo con i servizi sociali mettendoli sempre a conoscenza di tuti gli aspetti riguardanti la vita di Per_1
Il Curatore speciale ha evidenziato che “ nel frattempo è andato a vivere con il padre a MA, Per_1 che, con l'ausilio dei suoi genitori, nonni del minore, ha potuto prendersene cura ed i Servizi hanno sempre confermato le sue capacità accuditie e la sua adesione ai progetti proposti ed attivati”.
Deve tenersi altresì conto della condizione di fragilità psicologica in cui si trova la madre del minore, che ha determinato il ricovero della stessa in una struttura terapeutica. Da ciò discende l'impossibilità di affidare minore in via condivisa ad entrambi i genitori . pagina 7 di 11 Ciò giustifica la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla padre, come peraltro chiesto dalle parti e dal Curatore speciale, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore,
(residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super– esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.
Il minore rimarrà collocato con il padre presso la residenza di quest'ultimo a MA via ZO dè CE n
157 , anche ai fini della residenza anagrafica.
Frequentazioni madre/figlio
Per quanto riguarda le frequentazioni madre/figlio devesi osservare che il Curatore speciale ha dato atto nella comparsa conclusionale di “ un netto miglioramento nella relazione fra i due genitori, anche grazie alle migliorate condizioni di salute della madre. Per le prossime festività natalizie si dà atto che
i due SInori si siano accordati motu proprio chiedendo poi l'assenso ai Servizi ed alla scrivente”.
Ciò posto il Collegio osserva che la struttura delegata dai servizi sociali di MA per gli incontri in spazio neutro madre/figlio nella relazione del 30.7.2024 ha dato atto degli aspetti problematici relativi agli incontri , anche causati da una difficoltà di comunicazione tra i genitori evidenziando Parte_3
la necessità di individuare un contesto operativo specialistico diverso dove possa attivarsi un percorso psicoeducativo per entrambi.
Seppure successivamente – per come risulta dalle note conclusionali del Curatore speciale - si sono attutite le difficoltà di relazione tra i genitori, ritiene il Collegio tuttavia che fino all'imminente trasferimento a LA del padre con il minore debba mantenersi il monitoraggio sulle frequentazioni madre/figlio da parte dei Servizi sociali di MA, frequentazioni da svolgersi, per il tempo che rimane, in spazio neutro nel Centro specialistico dove attualmente si svolgono;
dopo il trasferimento del ricorrente con il figlio a LA i Servizi sociali di MA collaboreranno con quelli di LA, anche per la ricerca della struttura adeguata per gli incontri madre/figlio cui si riferisce il Centro specialistico di MA . A tal fine i Servizi Sociali di LA sono incaricati di proseguire il monitoraggio della situazione anche attraverso gli operatori del CPS che avranno in carico la SI.ra dal mese di CP_1
novembre, quando sarà dimessa dalla Comunità;
Le condizioni economiche
Il Collegio recepisce l'accordo delle parti quanto al mantenimento diretto del figlio, ordinario e straordinario, . da parte del padre,
pagina 8 di 11 Ciò alla stregua della disciplina di cui all'art. 337 ter c.c., tenuti in considerazione i parametri di cui al comma 4 della norma citata, viste le risorse economiche di entrambi i genitori come già indicate nella ordinanza presidenziale e le condizioni economiche della il CP_1
Il Collegio recepisce altresì l'accordo relativo alla corresponsione da parte del ricorrente a favore della resistente di un assegno mensile di mantenimento per la somma mensile pari ad € 1.000, 00 fintanto che permarrà il mutuo acceso per l'acquisto della casa somma, che si ridurrà ad 800,00 euro al mese, al momento della sua estinzione, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
Detto accordo prevede a carico del marito anche l'integrale pagamento della rata mensile del mutuo della casa familiare pari ad euro 300,00.
Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità la funzione conservativa della separazione, ad oggi, si invera prevalentemente nel riconoscimento del diritto del coniuge economicamente debole a mantenere lo stesso tenore di vita. In fase di separazione infatti alcuni doveri matrimoniali vengono meno (ad esempio l'obbligo di coabitazione) oppure si attenuano (ad esempio l'obbligo di fedeltà), ma
è essenzialmente conservata la solidarietà economica, espressione del principio costituzionale di parità dei coniugi, che si esprime nel dovere di assistenza, in ragione della quale il coniuge cui non sia addebitabile la separazione ha diritto a mantenere lo stesso tenore di vita matrimoniale e quindi a ricevere un assegno di mantenimento dal coniuge economicamente più forte.
La casa coniugale e gli altri accordi patrimoniali
Il Collegio prende atto , in quanto espressione dell'autonomia privata dell'accordo tra le parti relativo
“all'assegnazione della casa familiare in LA, Via Adamello n. 6, alla SI.ra che si farà CP_1 carico delle spese ordinarie per la gestione dell'immobile.
Il Collegio prende altresì atto , in quanto anch'esso espressione dell'autonomia privata , che “ i coniugi aderiscono alla vendita dell'immobile in comproprietà e alla distribuzione del ricavato nei seguenti termini: al netto dei costi, delle spese, e della quota riservata all'usufruttuaria, riservare il 55% del ricavato alla SI.ra ed il 45% al SI. ; destinare la quota che verrà versata a titolo di CP_1 Parte_1 caparra per la vendita dell'immobile, detratti i costi, alla SI.ra , onde consentirle di usare la CP_1
somma per versarla a titolo di acconto sul nuovo alloggio (tale somma sarà considerata un anticipo sul
55% del netto ricavato dalla vendita);
Le spese di lite
pagina 9 di 11 Alla stregua dell'accordo raggiunto le spese di lite devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di LA, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, convenuta così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale , ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi
[...]
e che hanno contratto matrimonio civile Parte_1 Controparte_1
in LA il 29/11/2011 , atto iscritto al N. 1333 parte 1 - anno 2011 nei registri dello stato civile del Comune di LA nell'anno 2011;
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del
Comune di LA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Affida il minore in via esclusiva al padre, presso il quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, in MA via ZO de CE n 157 , padre che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale (anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e al rilascio/rinnovo di documenti anche validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso), con solo diritto/dovere della madre di vigilanza,
4. Delega per la regolamentazione delle frequentazioni madre/figlio i Servizi sociali di MA, incontri che avverranno in spazio neutro come attualmente in vigore;
5. Dispone che il ricorrente provveda al mantenimento diretto del figlio, sia in relazione alle spese ordinarie che a quelle straordinarie;
6. Pone a carico del ricorrente l'assegno di mantenimento a favore della moglie per la somma mensile di euro ad € 1.000, 00 fintanto che permarrà il mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale, somma che si ridurrà ad 800,00 euro al mese, al momento della sua estinzione, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
7. Pone a carico del ricorrente l'obbligo del pagamento integrale della rata mensile del mutuo della casa familiare pari ad euro 300,00;
8. Assegna la casa familiare di LA, Via Adamello n. 6, alla resistente che si farà carico pagina 10 di 11 delle spese ordinarie per la gestione dell'immobile;
9. Prende atto che le parti hanno concordato di aderire alla vendita dell'immobile in comproprietà e alla distribuzione del ricavato nei seguenti termini: al netto dei costi, delle spese, e della quota riservata all'usufruttuaria, riservare il 55% del ricavato alla SI.ra CP_1
ed il 45% al SI. ; destinare la quota che verrà versata a titolo di caparra per la Parte_1 vendita dell'immobile, detratti i costi, alla SI.ra , onde consentirle di usare la somma CP_1
per versarla a titolo di acconto sul nuovo alloggio (tale somma sarà considerata un anticipo sul 55% del netto ricavato dalla vendita);
10. Compensa tra le parti le spese di lite;
11. Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
12. Manda la Cancelleria per la comunicazione ai Servizi sociali di MA;
LA 12.2.2025
Il Presidente est. dott. Susanna Terni
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Susanna Terni Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 02/01/2023, rimessa al Collegio con ordinanza del 9/10/2024 , discussa nella Camera di ConSIlio del 12/02/2025 promossa
DA
(c.f. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. BORSANI LUCA presso il quale è elettivamente domiciliato come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(c.f. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
19/09/1975 , rappresentata e difesa dall'avv. ACQUATI ALESSANDRA Piazza Emilia 20129
MILANO; presso la quale è elettivamente domiciliata , come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con Avvocato Carla Monica Vaniglia, (C.F. ) nella qualità di Curatore C.F._3
speciale del minore per presso il suo studio sito in LA Via del Pettirosso 4, Persona_1
pagina 1 di 11 Con l'intervento di
, nella qualità di amministratore di sostegno di nata a [...] il Parte_2 Controparte_1
31.03.1963 residente in [...], (c.f. ) C.F._4 rappresentata e difesa dall'Avv. Ivan Pastorelli, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
LA Via Savarè n.1, giusta procura in atti, interveniente
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di LA ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
2/2/2023
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
; Parte_1
2) disporre l'affidamento del minore in via esclusiva al padre, con collocamento prevalente Per_1 presso la casa di quest'ultimo;
3) liberalizzare le visite madre-figlio, in presenza dei presupposti per il regolare svolgimento degli incontri senza modalità protette, nei seguenti termini: la SI.ra incontrerà un week end al CP_1 Per_1 mese: il SI. si recherà all'uopo a LA per lasciare dalla madre. Tale modalità Parte_1 Per_1
verrà garantita sino a trasferimento del SI. a LA, fissato per il periodo di giugno-agosto Parte_1
2025. A partire dal trasferimento su LA del SI. gli incontri avverranno secondo i Parte_1
consolidati principi consuetudinari dell'alternanza nei fine settimana;
del pernottamento infrasettimanale che diviene bisettimanale nella settimana in cui il fine settimana non spetta al genitore non collocatario;
della suddivisione paritetica delle vacanze natalizie (una settimana a ciascun genitore) ed estive (15 giorni a ciascun genitore e da decidere entro il 31 maggio di ogni anno) e dell'alternanza annuale di quelle pasquali;
4) il diritto di visita spettante al genitore non collocatario sarà esercitato, nei riguardi di attualmente collocato a distanza, ricorrendo anche a forme di collegamento in video Per_1
pagina 2 di 11 anche via internet: videochiamate giornaliere della durata di 30/45 minuti, compatibilmente con le necessità di Per_1
5) Incaricare i Servizi Sociali di LA di proseguire il monitoraggio della situazione anche attraverso gli operatori del CPS che avranno in carico la SI.ra dal mese di novembre, quando sarà dimessa CP_1
dalla Comunità;
6) Stabilire l'obbligo di mantenimento ordinario e straordinario di a esclusivo carico del SI. Per_1
; Parte_1
7) confermare a carico del Signor il contributo per il mantenimento della moglie mediante Parte_1 versamento una somma mensile pari ad € 1.000, 00 fintanto che permarrà il mutuo, che si ridurrà ad
800,00 euro al mese, al momento della sua estinzione, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT;
8) i coniugi aderiscono alla vendita dell'immobile in comproprietà e alla distribuzione del ricavato nei seguenti termini: al netto dei costi, delle spese, e della quota riservata all'usufruttuaria, riservare il 55% del ricavato alla SI.ra ed il 45% al SI. ; CP_1 Parte_1
9) destinare la quota che verrà versata a titolo di caparra per la vendita dell'immobile, detratti i costi, alla SI.ra , onde consentirle di usare la somma per versarla a titolo di acconto sul nuovo alloggio CP_1
(tale somma sarà considerata un anticipo sul 55% del netto ricavato dalla vendita);
10) rinuncia alla domanda di addebito.
11) Le spese del giudizio di separazione si intendono compensate tra le parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile Parte_1 Controparte_1
a LA il 29/11/2011 , atto iscritto al N. 1333 parte 1 - anno 2011 nei registri dello stato civile del
Comune di LA nell'anno 2011 , dal matrimonio in data 20/8/2013 a LA è nato il figlio Per_1
pagina 3 di 11 con ricorso depositato in data 31.12.2022 ha chiesto la separazione, l'affido Parte_1
cd super esclusivo del minore con collocamento presso di sé, la regolamentazione delle visite madre/figlio mediante l'ausilio del servizio Tutela Minori del Comune di LA cui il minore era stato affidato, il mantenimento diretto del figlio ed un contributo mensile, a proprio carico, a favore della moglie di euro 600 mensili, sino al giugno 2023, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, ha dedotto che il figlio è affetto da disturbo dello spettro autistico, e che assieme alla Per_1
moglie avevano dapprima concordato che quest'ultima sarebbe rimasta a casa ad accudire il minore, avvalendosi di una rilevante rete di aiuti, anche da strutture private, continuando egli la propria carriera di militare dell'Esercito con missioni all'estero, che garantivano anche una retribuzione in grado di sostenere tutte le spese necessarie per l'assistenza a Per_1
ha proseguito riferendo che la moglie aveva cominciato, dopo poco tempo , a mostrarsi sempre più aggressiva nei propri confronti, sviluppando un atteggiamento iperprotettivo nei confronti del figlio, cominciando altresì ad accumulare ogni tipo di oggetto a casa e a trascurare la pulizia e anche l'igiene del figlio,
a seguito di ciò, in forza di segnalazione della scuola del minore, era stato aperto un procedimento avanti il Tribunale per i Minorenni di LA , cosicchè egli aveva richiesto di essere destinato presso la sede dello Stato Maggiore dell'esercito a MA, per potere seguire il minore nei fine settimana;
seguiva ,quindi, in via di urgenza l'affido del minore alla zia materna( unico parente ad essere rintracciato ) e l'autorizzazione al collocamento del minore presso il domicilio del padre a MA con decreto provvisorio del Tribunale per i Minorenni di LA del 14.7.2022, mentre la madre era ricoverata in Ospedale per accertamenti sul suo stato psicologico , quindi, ha riferito, con decreto definitivo dell'11.10.2022 il Tribunale per i Minorenni affidava il minore all'ente comune di LA,confermando il collocamento presso il padre, nominando un
Curatore speciale per lo stesso nella persona dell'Avvocato Carla Monica Vaniglia, con comparsa depositata in data 9.5.2024 si è costituita la resistente, aderendo alla domanda di separazione, chiedendo la conferma dell'affido del minore all'ente, con visite al figlio meglio indicate nell'atto e un assegno di mantenimento a proprio favore di euro 1000 al mese,
l'udienza presidenziale rinviata più volte per dare modo all'amministratore di sostegno della di costituirsi si è svolta il 28.11.2023 ; a detta udienza il ricorrente ha insistito nella domanda di CP_1
affido super esclusivo del figlio con collocamento presso di sé, mentre la resistente ha chiesto la pagina 4 di 11 conferma dell'affido all'Ente, con liberalizzazione delle viste;
le parti hanno altresì spiegato anche domande relative alla casa familiare ed al mantenimento della resistente, il Presidente ff ha autorizzato i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto, riservandosi sulle altre domande, con ordinanza del 15.12.2023 il Presidente ff ha disposto come di seguito
Dispone l'affidamento del minore al Comune di MA, con limitazione della Persona_1 responsabilità genitoriale per quanto concerne le decisioni relative al collocamento, alla l'istruzione, salute
,educazione oltre che per gli ulteriori incarichi come sotto attribuiti al Servizio Sociale, con collocamento presso il ricorrente , anche ai fini della residenza anagrafica;
; Parte_1 Nomina Curatore speciale del minore l'avvocato Carla Vaniglia, assegnando termine Persona_1 fino al 10.1.2024 per depositare memoria di costituzione;
Incarica i Servizi sociali del Comune di MA - anche di concerto e in collaborazione con quelli di LA
- di regolamentare gli incontri in presenza minore - madre, con modalità protette e osservate se necessario, ferme restando le videochiamate, con facoltà di una progressiva liberalizzazione ove ritenuto nell'interesse del minore;
Dispone che i Servizi Sociali di MA svolgano indagine psico - sociale sul ricorrente e sul nucleo anche allargato del minore;
predispongano , interventi di supporto alla genitorialità per il padre e specifici interventi psico - socio – educativi per garantendone anche la presa in carico al Servizio Per_1
Specialistico della NPI territoriale;
con specifico progetto sanitario e piano terapeutico;
Prescrive che la resistente prenda contatti - all'esito percorso comunitario - con il CPS territorialmente competente, altresì seguendo la terapia e le prescrizioni che le verranno indicate dal medesimo Servizio;
Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di Parte_1 Controparte_1 mantenimento la somma mensile di euro 1000, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a decorrere dalla data del deposito del ricorso, somma comprensiva della rata del mutuo gravante sulla
per l'acquisto della casa sita in via Adamello in comproprietà tra le parti;
CP_1
Assegna termine ai Servizi fino al 30.4.2024 per depositare relazione nomina giudice istruttore se stesso. Fissa l'udienza di comparizione e trattazione il 21 maggio 2024 ore 10… l'ordinanza è stata vistata dal PM senza osservazioni il 21.12.2023, all'udienza del 21 maggio 2023 alla presenza del Curatore speciale, costituitosi con memoria del
10.4.2024 , le parti hanno rinunciato ai termini ex art 183 VI comma cpc, dando atto della pendenza di trattative per la definizione della controversia e chiedendo un rinvio, quindi assegnato ai Servizi sociali di MA e di LA termine per depositare relazione di aggiornamento fino al 30.9.2014 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9.10.2024, posta in decisione con ordinanza in pari data, sulle conclusioni come precisate , previa assegnazione dei termini ex art 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie, discussa e decisa nella Camera di ConSIlio del 12.2.2025
,
pagina 5 di 11 Considerato in diritto
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione e la natura delle domande svolte sono elementi idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
In relazione alle altre domande svolte deve darsi atto che le parti ed il Curatore speciale hanno precisato conclusioni congiunte come di seguito trascritte
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
2) disporre l'affidamento del minore in via esclusiva al padre, con collocamento prevalente Per_1 presso la casa di quest'ultimo;
3) liberalizzare le visite madre-figlio, in presenza dei presupposti per il regolare svolgimento degli incontri senza modalità protette, nei seguenti termini: la SI.ra incontrerà un week CP_1 Per_1 end al mese: il SI. si recherà all'uopo a LA per lasciare dalla madre. Tale Parte_1 Per_1 modalità verrà garantita sino a trasferimento del SI. a LA, fissato per il periodo di Parte_1 giugno-agosto 2025. A partire dal trasferimento su LA del SI. gli incontri avverranno Parte_1 secondo i consolidati principi consuetudinari dell'alternanza nei f na;
del pernottamento infrasettimanale che diviene bisettimanale nella settimana in cui il fine settimana non spetta al genitore non collocatario;
della suddivisione paritetica delle vacanze natalizie (una settimana a ciascun genitore) ed estive (15 giorni a ciascun genitore e da decidere entro il 31 maggio di ogni anno) e dell'alternanza annuale di quelle pasquali;
4) il diritto di visita spettante al genitore non collocatario sarà esercitato, nei riguardi di Per_1 attualmente collocato a distanza, ricorrendo anche a forme di collegamento in video an internet: videochiamate giornaliere della durata di 30/45 minuti, compatibilmente con le necessità di Per_1
5) Incaricare i Servizi Sociali di LA di proseguire il monitoraggio della situazione anche attraverso gli operatori del CPS che avranno in carico la SI.ra dal mese di novembre, CP_1 quando sarà dimessa dalla Comunità;
6) Stabilire l'obbligo di mantenimento ordinario e straordinario di a esclusivo carico del SI. Per_1
Parte_1
7) confermare a carico del Signor il contributo per il mantenimento della moglie Parte_1 mediante versamento una somma mensile pari ad € 1.000, 00 fintanto che permarrà il mutuo, che pagina 6 di 11 si ridurrà ad 800,00 euro al mese, al momento della sua estinzione, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
8) i coniugi aderiscono alla vendita dell'immobile in comproprietà e alla distribuzione del ricavato nei seguenti termini: al netto dei costi, delle spese, e della quota riservata all'usufruttuaria, riservare il 55% del ricavato alla SI.ra ed il 45% al SI. CP_1 Parte_1
9) destinare la quota che verrà versata a titolo di caparra per la vendita dell'immobile, detratti i costi, alla SI.ra , onde consentirle di usare la somma per versarla a titolo di acconto sul CP_1 nuovo alloggio (tale somma sarà considerata un anticipo sul 55% del netto ricavato dalla vendita);
10) rinuncia alla domanda di addebito.
11) Le spese del giudizio di separazione si intendono compensate tra le parti.
Domanda di addebito
Osserva il Collegio che , pur avendo il ricorrente nel ricorso esposto le motivazioni poste alla base della domanda di addebito della separazione, pur tuttavia nelle conclusioni non ha chiesto che sia posto a carico della moglie l'addebito. Pertanto la rinuncia ad una domanda non proposta è priva di effetto.
Responsabilità genitoriale
Ritiene il Collegio in relazione all'esercizio della responsabilità genitoriale che deve disporsi l'affido cd super esclusivo del minore al padre, concordano con le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti
I Servizi sociali affidatari hanno ravvisato nel padre il genitore capace di esercitare una idonea responsabilità genitoriale, padre descritto come “uomo estremamente organizzato e pragmatico che mostra avere capacità di organizzazione e pianificazione quanto concerne gli aspetti di vita che riguardano senza lasciare niente al caso ma programmando tutti gli interventi che possono Per_1
aiutare e supportare nella sua quotidianità. Inoltre mostra sempre un atteggiamento Per_1
collaborativo con i servizi sociali mettendoli sempre a conoscenza di tuti gli aspetti riguardanti la vita di Per_1
Il Curatore speciale ha evidenziato che “ nel frattempo è andato a vivere con il padre a MA, Per_1 che, con l'ausilio dei suoi genitori, nonni del minore, ha potuto prendersene cura ed i Servizi hanno sempre confermato le sue capacità accuditie e la sua adesione ai progetti proposti ed attivati”.
Deve tenersi altresì conto della condizione di fragilità psicologica in cui si trova la madre del minore, che ha determinato il ricovero della stessa in una struttura terapeutica. Da ciò discende l'impossibilità di affidare minore in via condivisa ad entrambi i genitori . pagina 7 di 11 Ciò giustifica la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla padre, come peraltro chiesto dalle parti e dal Curatore speciale, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore,
(residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super– esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.
Il minore rimarrà collocato con il padre presso la residenza di quest'ultimo a MA via ZO dè CE n
157 , anche ai fini della residenza anagrafica.
Frequentazioni madre/figlio
Per quanto riguarda le frequentazioni madre/figlio devesi osservare che il Curatore speciale ha dato atto nella comparsa conclusionale di “ un netto miglioramento nella relazione fra i due genitori, anche grazie alle migliorate condizioni di salute della madre. Per le prossime festività natalizie si dà atto che
i due SInori si siano accordati motu proprio chiedendo poi l'assenso ai Servizi ed alla scrivente”.
Ciò posto il Collegio osserva che la struttura delegata dai servizi sociali di MA per gli incontri in spazio neutro madre/figlio nella relazione del 30.7.2024 ha dato atto degli aspetti problematici relativi agli incontri , anche causati da una difficoltà di comunicazione tra i genitori evidenziando Parte_3
la necessità di individuare un contesto operativo specialistico diverso dove possa attivarsi un percorso psicoeducativo per entrambi.
Seppure successivamente – per come risulta dalle note conclusionali del Curatore speciale - si sono attutite le difficoltà di relazione tra i genitori, ritiene il Collegio tuttavia che fino all'imminente trasferimento a LA del padre con il minore debba mantenersi il monitoraggio sulle frequentazioni madre/figlio da parte dei Servizi sociali di MA, frequentazioni da svolgersi, per il tempo che rimane, in spazio neutro nel Centro specialistico dove attualmente si svolgono;
dopo il trasferimento del ricorrente con il figlio a LA i Servizi sociali di MA collaboreranno con quelli di LA, anche per la ricerca della struttura adeguata per gli incontri madre/figlio cui si riferisce il Centro specialistico di MA . A tal fine i Servizi Sociali di LA sono incaricati di proseguire il monitoraggio della situazione anche attraverso gli operatori del CPS che avranno in carico la SI.ra dal mese di CP_1
novembre, quando sarà dimessa dalla Comunità;
Le condizioni economiche
Il Collegio recepisce l'accordo delle parti quanto al mantenimento diretto del figlio, ordinario e straordinario, . da parte del padre,
pagina 8 di 11 Ciò alla stregua della disciplina di cui all'art. 337 ter c.c., tenuti in considerazione i parametri di cui al comma 4 della norma citata, viste le risorse economiche di entrambi i genitori come già indicate nella ordinanza presidenziale e le condizioni economiche della il CP_1
Il Collegio recepisce altresì l'accordo relativo alla corresponsione da parte del ricorrente a favore della resistente di un assegno mensile di mantenimento per la somma mensile pari ad € 1.000, 00 fintanto che permarrà il mutuo acceso per l'acquisto della casa somma, che si ridurrà ad 800,00 euro al mese, al momento della sua estinzione, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
Detto accordo prevede a carico del marito anche l'integrale pagamento della rata mensile del mutuo della casa familiare pari ad euro 300,00.
Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità la funzione conservativa della separazione, ad oggi, si invera prevalentemente nel riconoscimento del diritto del coniuge economicamente debole a mantenere lo stesso tenore di vita. In fase di separazione infatti alcuni doveri matrimoniali vengono meno (ad esempio l'obbligo di coabitazione) oppure si attenuano (ad esempio l'obbligo di fedeltà), ma
è essenzialmente conservata la solidarietà economica, espressione del principio costituzionale di parità dei coniugi, che si esprime nel dovere di assistenza, in ragione della quale il coniuge cui non sia addebitabile la separazione ha diritto a mantenere lo stesso tenore di vita matrimoniale e quindi a ricevere un assegno di mantenimento dal coniuge economicamente più forte.
La casa coniugale e gli altri accordi patrimoniali
Il Collegio prende atto , in quanto espressione dell'autonomia privata dell'accordo tra le parti relativo
“all'assegnazione della casa familiare in LA, Via Adamello n. 6, alla SI.ra che si farà CP_1 carico delle spese ordinarie per la gestione dell'immobile.
Il Collegio prende altresì atto , in quanto anch'esso espressione dell'autonomia privata , che “ i coniugi aderiscono alla vendita dell'immobile in comproprietà e alla distribuzione del ricavato nei seguenti termini: al netto dei costi, delle spese, e della quota riservata all'usufruttuaria, riservare il 55% del ricavato alla SI.ra ed il 45% al SI. ; destinare la quota che verrà versata a titolo di CP_1 Parte_1 caparra per la vendita dell'immobile, detratti i costi, alla SI.ra , onde consentirle di usare la CP_1
somma per versarla a titolo di acconto sul nuovo alloggio (tale somma sarà considerata un anticipo sul
55% del netto ricavato dalla vendita);
Le spese di lite
pagina 9 di 11 Alla stregua dell'accordo raggiunto le spese di lite devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di LA, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, convenuta così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale , ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi
[...]
e che hanno contratto matrimonio civile Parte_1 Controparte_1
in LA il 29/11/2011 , atto iscritto al N. 1333 parte 1 - anno 2011 nei registri dello stato civile del Comune di LA nell'anno 2011;
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del
Comune di LA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Affida il minore in via esclusiva al padre, presso il quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, in MA via ZO de CE n 157 , padre che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale (anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e al rilascio/rinnovo di documenti anche validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso), con solo diritto/dovere della madre di vigilanza,
4. Delega per la regolamentazione delle frequentazioni madre/figlio i Servizi sociali di MA, incontri che avverranno in spazio neutro come attualmente in vigore;
5. Dispone che il ricorrente provveda al mantenimento diretto del figlio, sia in relazione alle spese ordinarie che a quelle straordinarie;
6. Pone a carico del ricorrente l'assegno di mantenimento a favore della moglie per la somma mensile di euro ad € 1.000, 00 fintanto che permarrà il mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale, somma che si ridurrà ad 800,00 euro al mese, al momento della sua estinzione, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
7. Pone a carico del ricorrente l'obbligo del pagamento integrale della rata mensile del mutuo della casa familiare pari ad euro 300,00;
8. Assegna la casa familiare di LA, Via Adamello n. 6, alla resistente che si farà carico pagina 10 di 11 delle spese ordinarie per la gestione dell'immobile;
9. Prende atto che le parti hanno concordato di aderire alla vendita dell'immobile in comproprietà e alla distribuzione del ricavato nei seguenti termini: al netto dei costi, delle spese, e della quota riservata all'usufruttuaria, riservare il 55% del ricavato alla SI.ra CP_1
ed il 45% al SI. ; destinare la quota che verrà versata a titolo di caparra per la Parte_1 vendita dell'immobile, detratti i costi, alla SI.ra , onde consentirle di usare la somma CP_1
per versarla a titolo di acconto sul nuovo alloggio (tale somma sarà considerata un anticipo sul 55% del netto ricavato dalla vendita);
10. Compensa tra le parti le spese di lite;
11. Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
12. Manda la Cancelleria per la comunicazione ai Servizi sociali di MA;
LA 12.2.2025
Il Presidente est. dott. Susanna Terni
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