Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 29/11/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00958/2025REG.PROV.COLL.
N. 00773/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 773 del 2023, proposto dai sig.ri -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Salvatore Buscemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Zafferana Etnea, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della -OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Carmelo Giurdanella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), n. 48/2023, resa tra le parti, pubblicata il 13 gennaio 2023, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 1640/2014;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Zafferana Etnea e della -OMISSIS- s.r.l.;
Vista l’istanza congiunta di decisione della causa, senza discussione orale, depositata dal Comune di Zafferana Etnea e dalla -OMISSIS- s.r.l. in data 24 giugno 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025, il consigliere IC ZI e udito per l’appellante l’avvocato Davide Alfredo Luigi Negretti, su delega dell’avvocato Salvatore Buscemi;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania – pronunciando sul ricorso, integrato da tre ricorsi per motivi aggiunti, proposto dagli odierni ricorrenti avverso varie concessioni edilizie (n. 414/2006, n. 448/2007, n. 457/2007 e n. 531/2009 per la costruzione di una villetta) rilasciate dal Comune di Zafferana Etnea in favore della -OMISSIS- s.r.l. negli anni 2006, 2007 e 2009 – con sentenza n. 4103 del 2010, aveva:
a) dichiarato improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso introduttivo e i primi due ricorsi per motivi aggiunti proposti avverso le concessioni edilizie n. 414/2006, n. 448/2007, n. 457/2007;
b) accolto il terzo ricorso per motivi aggiunti avverso la concessione edilizia n. 531/2009 (per violazione dell’indice di edificabilità con riguardo al sottotetto, mancato rilascio del parere della commissione edilizia comunale con riguardo al tetto di copertura dell’edificio, mancata sanatoria dell’abuso costituito dall’innalzamento di trenta cm del piano seminterrato);
c) annullato quindi la concessione edilizia n. 531/2009;
d) respinto la domanda di risarcimento del danno.
2. Il Comune di Zafferana Etnea e la -OMISSIS- s.r.l. avevano proposto, avverso la suddetta sentenza del T.a.r. catanese n. 4103 del 2010, due distinti appelli, successivamente riuniti ed entrambi respinti da questo C.g.a.r.s. con sentenza n. 553 del 4 giugno 2013.
3. La Sezione, con successiva sentenza n. 453 del 9 dicembre 2016, aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dalla -OMISSIS- s.r.l. avverso la suddetta sentenza n. 553 del 2013.
4. Gli odierni appellanti avevano nel frattempo proposto, innanzi al medesimo T.a.r. catanese, un ricorso, notificato il 4 giugno 2014 e depositato il 20 giugno 2014, per l’ottemperanza della sentenza del T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 4103 del 2010, confermata dal C.g.a.r.s. con sentenza n. 553 del 2013.
5. Il T.a.r. catanese, con sentenza n. 2202 del 25 settembre 2017 (non impugnata), aveva accolto il ricorso per ottemperanza, ordinando al Comune l’adozione dei provvedimenti consequenziali al giudicato di annullamento della concessione edilizia n. 531/2009, anche valutando l’applicazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001.
6. Il Comune di Zafferana Etnea aveva quindi:
a) con nota prot. 18823 del 2 novembre 2017, avviato il procedimento di cui all’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001;
b) con determinazione n. 490 del 17 settembre 2018, adottato il provvedimento ai sensi dell’art. 38 d.p.r. n. 380/2001, monetizzando l’abuso edilizio con l’irrogazione di una sanzione pecuniaria;
c) con determinazione n. 92 del 14 gennaio 2019, rilasciato in favore della -OMISSIS- s.r.l., a seguito del pagamento della sanzione, la concessione edilizia ai sensi degli articoli 36 e 38 del d.P.R. n. 380/2001;
d) con determinazione n. 698 del 23 dicembre 2020, confermato le suddette determinazioni n. 490/2018 e n. 92/2019.
7. Gli odierni appellanti medio tempore proponevano:
a) un incidente di esecuzione, notificato l’8 gennaio 2018 e depositato il 18 gennaio 2018, chiedendo l’annullamento della nota comunale prot. 18823 del 2 novembre 2017, di avvio del procedimento di cui all’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001;
b) un primo ricorso per motivi aggiunti all’incidente di esecuzione, notificato il 5 gennaio 2020 e depositato il 15 gennaio 2020, contenente altresì domanda di risarcimento del danno, impugnando: b.1) la determinazione comunale n. 490 del 17 settembre 2018, di adozione del provvedimento ai sensi dell’art. 38 d.p.r. n. 380/2001, con la monetizzazione dell’abuso edilizio e l’irrogazione di una sanzione pecuniaria; b.2) la determinazione comunale n. 92 del 14 gennaio 2019, di rilascio in favore della -OMISSIS- s.r.l. della concessione edilizia ai sensi degli articoli 36 e 38 del d.P.R. n. 380/2001;
c) un secondo ricorso per motivi aggiunti all’incidente di esecuzione, notificato il 1° aprile 2022 e depositato in pari data, impugnando la determinazione comunale n. 698 del 23 dicembre 2020, di conferma delle determinazioni comunali n. 490/2018 e n. 92/2019.
8. Nel giudizio di primo grado si costituivano il Comune di Zafferana Etnea e la -OMISSIS- s.r.l., chiedendo il rigetto degli incidenti di esecuzione.
9. Il T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, aveva:
a) con ordinanza collegiale n. 5/2019, avvisato le parti circa l’improcedibilità dell’incidente di esecuzione, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., avendo il Comune adottato la determinazione finale n. 490/2018, ai sensi dell’art. 38 del d.p.r. n. 380/2001;
b) con ordinanza istruttoria n. 2132/2019, richiesto al Comune documentati chiarimenti in ordine alla decisione adottata ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 380/2001 (chiarimenti resi in data 11 novembre 2019);
c) con ordinanza collegiale n. 647/2021, disposto la conversione del rito;
d) con ordinanza collegiale n. 762/2022, rinviato l’udienza, in accoglimento della relativa istanza del Comune;
e) con ordinanza n. 2098/2022, dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l’istanza di accesso agli atti, in precedenza proposta dal Comune ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. nei confronti di Poste Italiane.
10. Il medesimo T.a.r., con la successiva e gravata sentenza n. 48 del 2023, ha:
a) dichiarato improcedibili i primi due incidenti di esecuzione (sopra indicati alle lettere a) e b) del § 6 della presente sentenza) per sopravvenuta carenza di interesse, perché i provvedimenti ivi impugnati sono stati superati dal successivo provvedimento comunale n. 698 del 23 dicembre 2020;
b) dichiarato irricevibile per tardività il ricorso per motivi aggiunti (sopra indicato alla lettera c) del § 6 della presente sentenza) avverso la suddetta determina dirigenziale n. 698/2020, in quanto tale determina fu depositata in giudizio in data 30 dicembre 2020;
c) compensato le spese di lite.
11. Con ricorso in appello notificato il 12 luglio 2023 e depositato il 19 agosto 2023, gli odierni appellanti hanno impugnato la menzionata sentenza del T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 48 del 2023, lamentando:
i) l’erronea declaratoria di improcedibilità dell’incidente di esecuzione e del primo ricorso per motivi aggiunti;
ii) l’omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno, dedotta con il primo ricorso per motivi aggiunti all’incidente di esecuzione;
iii) l’erronea declaratoria di irricevibilità del secondo ricorso per motivi aggiunti.
12. Nel presente giudizio si sono costituite la -OMISSIS- s.r.l. ed il Comune di Zafferana Etnea, con atti di costituzione rispettivamente depositati il 6 settembre e il 1° maggio 2025, chiedendo il rigetto dell’appello.
13. Le due suddette parti intimate, nella medesima data del 23 maggio 2025, hanno depositato memorie, illustrando le proprie difese e insistendo per il rigetto dell’appello.
14. All’udienza pubblica del 25 giugno 2025 il Collegio ha avvisato le parti, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., circa la questione relativa alla tempestività della domanda risarcitoria e ha trattenuto la causa in decisione.
15. Con riguardo alle domande demolitorie dedotte con l’incidente di esecuzione e con i due successivi ricorsi per motivi aggiunti:
a) l’incidente di esecuzione avverso la nota comunale prot. n. 18823 del 2 novembre 2017 è inammissibile per difetto di interesse, stante la natura meramente endoprocedimentale della medesima nota (comunicazione di avvio del procedimento);
b) il primo ricorso per motivi aggiunti – di impugnazione: i) della determinazione comunale n. 490 del 17 settembre 2018, di adozione del provvedimento ai sensi dell’art. 38 d.p.r. n. 380/2001, con la monetizzazione dell’abuso edilizio e l’irrogazione di una sanzione pecuniaria; ii) della determinazione comunale n. 92 del 14 gennaio 2019, di rilascio in favore della -OMISSIS- s.r.l. della concessione edilizia ai sensi degli articoli 36 e 38 del d.P.R. n. 380/2001 – è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto entrambi i gravati provvedimenti sono stati (superati e) confermati dal Comune con determina n. 698 del 23 dicembre 2020, non avente natura meramente confermativa, ma di conferma in senso proprio, in quanto adottata all’esito di una rinnovata istruttoria e di un sopralluogo avvenuto il 23 dicembre 2020, con la conseguenza che ogni censura in ordine alla decisione del Comune di agire ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 380/2001 avrebbe dovuto essere tempestivamente proposta avverso tale ultima determina dirigenziale;
c) il secondo ricorso per motivi aggiunti, avverso la determinazione comunale n. 698 del 23 dicembre 2020, è irricevibile per tardività della notifica (avvenuta il 1° aprile 2022), in quanto:
c.1) il menzionato provvedimento è stato depositato in primo grado dal Comune di Zafferana Etnea in data 30 dicembre 2020;
c.2) se è vero che il mero deposito di un documento in giudizio non fa di per sé decorrere il termine di impugnazione a carico delle controparti processuali, è tuttavia anche vero che tale principio trova un limite nell’ordinaria diligenza richiesta alle controparti che, quando accedono al fascicolo processuale telematico, ben possono prendere conoscenza di tutti gli atti depositati dalle altre parti del giudizio;
c.3) nel presente caso emerge per tabulas che gli appellanti - successivamente al deposito, da parte del Comune, della determinazione n. 698/2020 in data 30 dicembre 2020 – hanno avuto accesso al fascicolo processuale telematico nelle date dell’11 e del 26 gennaio 2021, con la conseguenza che sin dalla prima data (11 gennaio 2021) ben avrebbero potuto prendere conoscenza, con l’ordinaria diligenza richiesta ad ogni parte del giudizio, del deposito effettuato dal Comune, con conseguente decorrenza, a partire da tale data, del termine di sessanta giorni per procedere all’impugnazione.
16. Con riguardo alla domanda risarcitoria, dedotta nel primo ricorso per motivi aggiunti all’incidente di esecuzione, notificato il 5 gennaio 2020, il Collegio, come rilevato d’ufficio in sede d’udienza pubblica ai sensi dell’art. 73 c.p.a., la dichiara irricevibile per tardività della notifica, in quanto:
a) gli stessi ricorrenti deducono che i danni lamentati sono quelli « cagionati dalla adozione dei provvedimenti concessori annullati » (cfr. pag. 19 del primo ricorso per motivi aggiunti all’incidente di esecuzione);
b) pertanto il danno, per il quale è stato chiesto il risarcimento, lungi dall’essere stato causato dalla determinazione comunale adottata ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001, è sorto in precedenza, a causa della illegittimità della concessione edilizia n. 531/2009, annullata dal T.a.r. catanese con sentenza n. 4103 del 2010, confermata da questo C.g.a.r.s. con sentenza n. 553 del 2013;
c) la domanda di risarcimento del danno avrebbe quindi dovuto essere proposta, ai sensi dell’art. 30, comma 5, c.p.a., nel termine decadenziale di centoventi giorni decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza di questo C.g.a.r.s. n. 553 del 2013 (passata in giudicato il 9 dicembre 2016, data di pubblicazione della sentenza della Sezione n. 453 del 2016, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione).
17. In definitiva, in parziale riforma della sentenza impugnata:
a) l’incidente di esecuzione deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse;
b) il primo ricorso per motivi aggiunti all’incidente di esecuzione deve essere dichiarato in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (relativamente alla domanda demolitoria) ed in parte irricevibile per tardività della notifica (relativamente alla domanda risarcitoria);
c) il secondo ricorso per motivi aggiunti all’incidente di esecuzione deve essere dichiarato irricevibile per tardività della notifica.
18. Le spese di lite del presente giudizio possono compensarsi, in considerazione della definizione in rito del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello n.r.g. 773/2023, come in epigrafe proposto, in parziale riforma della sentenza impugnata:
- dichiara inammissibile l’incidente di esecuzione;
- dichiara in parte improcedibile e in parte irricevibile il primo ricorso per motivi aggiunti all’incidente di esecuzione;
- dichiara irricevibile il secondo ricorso per motivi aggiunti all’incidente di esecuzione;
- compensa le spese del presente grado.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER de IS, Presidente
IC ZI, Consigliere, Estensore
Anna Bottiglieri, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC ZI | ER de IS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.