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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 10/07/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1333/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione: dott. Michele Sirgiovanni Presidente dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 1333/2024 tra le parti:
c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Paola Beconi;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Enzo Casetti;
CP_1 C.F._2
CONVENUTO con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Ricorrente e convenuto: precisate congiuntamente all'udienza del 30/06/2025 nei termini di seguito riportati: 1) affidamento condiviso delle figlie minori, con collocazione prevalente presso la madre;
2) frequentazione del padre nel giorno del sabato o della domenica a settimane alterne, previo avviso direttamente alle figlie, tenuto conto delle esigenze delle ragazze;
3) conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie;
4) obbligo del sig. di corrispondere CP_1
pagina 1 di 8 alla sig.ra per il mantenimento dei tre figli un contributo complessivo di € 900,00 mensili Pt_1
(€ 300 per figlio), annualmente rivalutabile in base all'indice Istat, entro il giorno 25
(venticinque) di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie regolate come da protocollo di questo Tribunale;
5) diritto della sig.ra di percepire in via esclusiva e per intero l'assegno Pt_1 unico e universale per i figli erogato dall' ; 6) previsione che i coniugi, a titolo di CP_2 componimento della crisi coniugale, si obbligano entro il 15/10/2025 a trasferire a titolo gratuito ai figli la rispettiva quota di comproprietà della casa coniugale posta in Prato, via Sotto l'Organo
n. 86, riservandosi la sig.ra l'usufrutto, con spese notarili a carico della sig.ra Pt_1 Pt_1 quest'ultima continuerà a pagare per intero le rate del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile; 7) rimessione da parte della sig.ra dei debiti finora maturati dal sig. Pt_1
per il mantenimento dei figli, per le rate del mutuo e per le spese legali della procedura CP_1 esecutiva, al netto delle somme già assegnate, ma non ancora incassate dalla moglie nella procedura esecutiva, condizionata all'adempimento, da parte del sig. , dell'obbligo CP_1 previsto dal punto 6); 8) impegno della sig.ra per quanto occorrer possa, a fare quanto Pt_1 eventualmente necessario per formalizzare l'estinzione del pignoramento e liberare i conti correnti del sig. ; 9) previsione che, finché le figlie saranno minorenni, la moglie non CP_1 potrà convivere con un eventuale nuovo partner all'interno della casa coniugale;
10) spese processuali compensate.
Pubblico Ministero: «Visto» del 3/07/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2/07/2024, ha chiesto che sia dichiarata la separazione Parte_1 personale dal marito , sposato il 1°/09/2007 a Solont (provincia di Bacau) in CP_1
Romania, con atto non trascritto nei registri di stato civile italiani;
unione dalla quale sono nati a
Prato i figli il 26/02/2006, il 30/08/2008 e il Persona_1 Persona_2 Persona_3
21/07/2011.
Sulle questioni accessorie la ricorrente ha chiesto di assegnare la casa familiare, in comproprietà con il convenuto, alla moglie, che vi abiterà unitamente ai figli;
di disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre;
di disporre che l'auto Audi tg. BX393RJ sia trasferita alla moglie, con spese di voltura a carico del marito;
di porre a carico del sig. l'obbligo di CP_1 contribuire al mantenimento ordinario dei figli con la corresponsione, a decorrere da marzo
2024, di € 500,00 per ciascun figlio;
di disporre, sempre a titolo di mantenimento ordinario dei figli, il pagamento del 50% del rateo di mutuo stipulato per l'acquisto della casa familiare;
di porre a carico del padre le spese per testi scolastici e sportive nella misura del 100% e altre spese pagina 2 di 8 straordinarie nella misura del 50%, se concordate, salvo quelle non differibili e urgenti, come da protocollo di questo Tribunale;
di disporre le frequentazioni padre-figli a domeniche alternate e una sera durante la settimana.
Fissata l'udienza di comparizione dei coniugi in data 16/10/2024, il giorno prima si è costituito chiedendo un termine ulteriore per produrre documenti e, nel merito, di ordinare alla CP_1 sig.ra di effettuare, a proprie spese, tutte le volture e procedure necessarie per intestarsi la Pt_1 proprietà della vettura Audi A4 tg.BX393RJ, nonché di pagare il relativo bollo auto e garantire la copertura assicurativa RCA su detto veicolo;
inoltre di regolamentare la frequentazione padre/figli.
Espletata l'audizione dei coniugi, con ordinanza del 28/01/2025 ai sensi dell'art. 473-bis.22
c.p.c., il giudice delegato, rilevata d'ufficio l'inammissibilità di alcune delle domande proposte
(nella specie: delle domande delle parti relative al trasferimento alla sig.ra Pt_1 dell'autovettura Audi tg. BX393RJ e alle spese della voltura;
della nuova domanda della ricorrente, formulata nelle note del 23/01/2025, di regresso in relazione alle spese sostenute per il mantenimento dei figli da marzo a settembre 2024; della nuova domanda del convenuto, formulata nelle note del 24/01/2025, di condanna della ricorrente a versare al marito il 50% dell'assegno unico erogato dall' ), in via temporanea e urgente, ha disposto l'affidamento CP_2 condiviso delle figlie minori e a entrambi i genitori, con Persona_2 Persona_3 collocazione prevalente presso la madre;
ha disposto che il sig. possa vedere e tenere CP_1 con sé le figlie, in mancanza di un diverso accordo con la moglie e in ogni caso tenuto conto della volontà delle minori, un week end ogni due settimane dal sabato mattina alle ore 10:00 alla domenica sera alle ore 21:30; ha disciplinato la frequentazione padre/figlie anche durante i periodi di vacanza;
ha assegnato la casa coniugale alla moglie;
ha disposto che , con CP_1 decorrenza dal deposito del ricorso, corrisponda alla moglie, quale contributo per il mantenimento dei tre figli, entro il giorno 25 di ogni mese, la somma di € 1.050,00 (€ 350,00 per ciascuno), annualmente e automaticamente rivalutabile in base agli indici Istat;
ha disposto che l'assegno unico e universale per i figli erogato dall' sia percepito in via esclusiva e per CP_2 intero da ha disposto che le spese straordinarie per i figli siano poste a carico di Parte_1 per la quota del 30% e a carico di per il 70% e siano disciplinate Parte_1 CP_1 secondo quanto indicato nel Protocollo d'Intesa del Tribunale di Prato. In via istruttoria è stato disposto l'ascolto delle figlie minori e sono state delegate indagini di polizia tributaria alla
Guardia di Finanza per accertare la situazione patrimoniale e reddituale delle parti.
pagina 3 di 8 All'udienza del 3/03/2025 si è svolto l'ascolto delle minori e , con Persona_2 Persona_3
l'assistenza di un ausiliare psicologo, a cui è stata chiesta una relazione, depositata il 12/04/2025.
Dopo un rinvio dell'udienza su richiesta delle parti, all'udienza del 30/06/2025 queste ultime hanno raggiunto l'accordo riportato in epigrafe, in conformità del quale hanno precisato congiuntamente le conclusioni. Il giudice delegato ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
Stato
Giurisdizione
Sebbene i coniugi siano cittadini della Romania, la competenza giurisdizionale sulla domanda di separazione sussiste ai sensi dell'art. 3, par. 1, lett. a), Regolamento (UE) n. 1111/2019, in relazione alla residenza abituale degli stessi in Italia.
Legge applicabile
In mancanza di scelta della legge applicabile, la separazione è disciplinata dalla legge italiana, ai sensi dell'art. 8, par. 1, lett. a), Regolamento (UE) n. 1259/2010, in relazione alla residenza abituale dei coniugi in Italia.
Merito
La domanda di separazione personale è fondata e può essere accolta: dalle allegazioni delle parti e dalle dichiarazioni da queste ultime rese in udienza, risulta che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, peraltro cessata da tempo, è divenuta intollerabile (art. 151 c.c.).
Esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori
Giurisdizione
Sulle domande relative all'affidamento, alla collocazione e alla frequentazione delle figlie, il giudice italiano ha la competenza giurisdizionale ai sensi dell'art. 7, Regolamento (UE) n.
1111/2019 perché le minori hanno sempre abitato in Italia.
Legge applicabile
L'esercizio della responsabilità genitoriale è disciplinato dalla legge individuata dalla
Convenzione dell'Aja del 19/10/1996, ratificata dall'Italia con legge n. 101/2015, che all'art. 17 rinvia alla legge dello Stato di residenza abituale del minore, quindi, nel nostro caso, alla legge italiana.
Merito
Non vi sono ostacoli al recepimento dell'accordo delle parti sull'affidamento condiviso, sulla collocazione prevalente e sulla frequentazione del padre da parte delle figlie minorenni, tenuto pagina 4 di 8 conto delle risultanze dell'audizione dei coniugi e dell'ascolto delle minori: quanto previsto appare conforme al superiore interesse di e , soprattutto nella Persona_2 Persona_3 prospettiva di una ripresa della relazione con il padre, tenuto conto della loro età.
Mantenimento dei figli
Giurisdizione
Ai sensi dell'art. 3, Regolamento (CE) n. 4/2009, in relazione alla residenza abituale del convenuto e della ricorrente creditrice, sussiste la giurisdizione del giudice italiano sulle domande relative al mantenimento delle figlie minori e del figlio maggiorenne non economicamente indipendente Persona_1
Legge applicabile
Ai sensi dell'art. 15 del Regolamento sopra citato, che richiama il protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, alla domanda di mantenimento dei figli si applica la legge italiana, richiamata dall'art. 4 come legge dello Stato in cui il creditore alimentare ha la residenza abituale.
Merito
Tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, ricostruite sulla base dei documenti prodotti e della relazione della Guardia di Finanza, e valutati gli altri parametri previsti dal quarto comma dell'art. 337-ter c.c., il contributo per il mantenimento dei tre figli posto a carico del padre appare equo, considerato anche che l'assegno unico e universale per i figli erogato dall' sarà percepito per intero dalla sig.ra e che il sig. (così come la CP_2 Pt_1 CP_1 ricorrente) si è obbligato a trasferire a titolo gratuito ai figli la propria quota di comproprietà dell'immobile adibito a casa coniugale.
Assegnazione della casa coniugale
Ai sensi dell'art. 337-sexies c.c. è conforme all'interesse dei figli, che abitano con la madre,
l'assegnazione a quest'ultima della casa coniugale.
Altre pattuizioni
Il Tribunale prende atto delle ulteriori pattuizioni relative all'obbligo di trasferire ai figli la proprietà della casa coniugale, al mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile, alla rimessione dei debiti del sig. da parte della sig.ra e all'utilizzo dell'abitazione. CP_1 Pt_1
Spese processuali
Considerata la composizione bonaria della controversia, così come richiesto dalle parti, le spese di lite sono compensate.
pagina 5 di 8 Le spese relative all'ausiliare psicologo che ha assistito all'ascolto delle figlie minori, liquidate come da separato decreto del giudice delegato, sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in via solidale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , sposati il Parte_1 CP_1
1°/09/2007 nel Comune di Solont (provincia di Bacau) in Romania;
2) dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori e Persona_4 [...]
a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre Persona_5 Pt_1
[...]
3) dispone che il padre possa vedere le figlie nel giorno del sabato o della CP_1 domenica, a settimane alterne, previo avviso dato direttamente alle figlie, tenuto conto delle esigenze delle stesse;
4) assegna la casa coniugale posta in Prato, via Sotto l'Organo n. 86, a Parte_1
5) dispone che corrisponda a entro il giorno 25 di ogni mese, a CP_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori e Persona_4 [...]
e del figlio maggiorenne non economicamente indipendente Persona_5 Per_1
la somma mensile complessiva di € 900,00 (€ 300,00 per ciascun figlio),
[...] annualmente e automaticamente rivalutabile in base all'indice Istat;
6) dispone che le spese straordinarie per i tre figli, disciplinate secondo quanto indicato nel
Protocollo d'Intesa del Tribunale di Prato, siano poste a carico di entrambi i genitori per la quota del 50% ciascuno. A tale riguardo, tenuto conto di questo Protocollo, dà atto che:
i) sono da ritenersi ricomprese nell'assegno mensile di mantenimento ordinario le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, parrucchiere;
ii) rientrano nelle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione pagina 6 di 8 organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
iii) rientrano tra le spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici e corredo di inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione); iv) il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria (concordata o meno) avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
7) dispone che l'assegno unico e universale per i figli erogato dall' sia percepito in via CP_2 esclusiva e per intero da Parte_1
8) prende atto:
a) che i coniugi e , a titolo di componimento della crisi coniugale, Parte_1 CP_1 si obbligano entro il 15/10/2025 a trasferire a titolo gratuito ai figli la rispettiva quota di comproprietà della casa coniugale posta in Prato, via Sotto l'Organo n. 86, riservandosi la sig.ra l'usufrutto, con spese notarili a carico della sig.ra la casa coniugale è Pt_1 Pt_1 composta dai seguenti beni immobili facenti parte di un fabbricato di più ampie dimensioni, rappresentati al Catasto Fabbricati del Comune di Prato nel foglio di mappa
59 alle particelle:
pagina 7 di 8 - 287 sub. 500, graffiata con la particella 309 sub. 500, piani T-1, categoria A/3, classe
3, vani 6,5, superficie catastale mq. 119 e R.C. euro 587,47, l'unità immobiliare a uso civile abitazione;
- 1232, piano T, categoria C/6, classe 5, consistenza mq. 10, superficie catastale mq. 11
e R.C. 65,07, il locale ad uso autorimessa;
b) che continuerà a pagare per intero le rate del mutuo contratto per l'acquisto Parte_1 dell'immobile;
c) della rimessione da parte della sig.ra dei debiti finora maturati dal sig. per Pt_1 CP_1 il mantenimento dei figli, per le rate del mutuo e per le spese legali della procedura esecutiva, al netto delle somme già assegnate, ma non ancora incassate dalla moglie nella procedura esecutiva, condizionata all'adempimento, da parte del sig. , CP_1 dell'obbligo previsto dal punto a);
d) dell'impegno assunto dalla sig.ra per quanto occorrer possa, a fare quanto Pt_1 eventualmente necessario per formalizzare l'estinzione del pignoramento e liberare i conti correnti del sig. ; CP_1
e) dell'accordo in base al quale, finché le figlie saranno minorenni, la moglie non potrà convivere con un eventuale nuovo partner all'interno della casa coniugale;
9) dichiara le spese processuali integralmente compensate tra le parti;
10) pone le spese relative all'ausiliare psicologo che ha assistito all'ascolto delle figlie minori, liquidate come da separato decreto del giudice delegato, definitivamente a carico di entrambe le parti, in via solidale.
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso a Prato nella camera di consiglio del 09/07/2025 su relazione della dott. Giulia
Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Michele Sirgiovanni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione: dott. Michele Sirgiovanni Presidente dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 1333/2024 tra le parti:
c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Paola Beconi;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Enzo Casetti;
CP_1 C.F._2
CONVENUTO con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Ricorrente e convenuto: precisate congiuntamente all'udienza del 30/06/2025 nei termini di seguito riportati: 1) affidamento condiviso delle figlie minori, con collocazione prevalente presso la madre;
2) frequentazione del padre nel giorno del sabato o della domenica a settimane alterne, previo avviso direttamente alle figlie, tenuto conto delle esigenze delle ragazze;
3) conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie;
4) obbligo del sig. di corrispondere CP_1
pagina 1 di 8 alla sig.ra per il mantenimento dei tre figli un contributo complessivo di € 900,00 mensili Pt_1
(€ 300 per figlio), annualmente rivalutabile in base all'indice Istat, entro il giorno 25
(venticinque) di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie regolate come da protocollo di questo Tribunale;
5) diritto della sig.ra di percepire in via esclusiva e per intero l'assegno Pt_1 unico e universale per i figli erogato dall' ; 6) previsione che i coniugi, a titolo di CP_2 componimento della crisi coniugale, si obbligano entro il 15/10/2025 a trasferire a titolo gratuito ai figli la rispettiva quota di comproprietà della casa coniugale posta in Prato, via Sotto l'Organo
n. 86, riservandosi la sig.ra l'usufrutto, con spese notarili a carico della sig.ra Pt_1 Pt_1 quest'ultima continuerà a pagare per intero le rate del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile; 7) rimessione da parte della sig.ra dei debiti finora maturati dal sig. Pt_1
per il mantenimento dei figli, per le rate del mutuo e per le spese legali della procedura CP_1 esecutiva, al netto delle somme già assegnate, ma non ancora incassate dalla moglie nella procedura esecutiva, condizionata all'adempimento, da parte del sig. , dell'obbligo CP_1 previsto dal punto 6); 8) impegno della sig.ra per quanto occorrer possa, a fare quanto Pt_1 eventualmente necessario per formalizzare l'estinzione del pignoramento e liberare i conti correnti del sig. ; 9) previsione che, finché le figlie saranno minorenni, la moglie non CP_1 potrà convivere con un eventuale nuovo partner all'interno della casa coniugale;
10) spese processuali compensate.
Pubblico Ministero: «Visto» del 3/07/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2/07/2024, ha chiesto che sia dichiarata la separazione Parte_1 personale dal marito , sposato il 1°/09/2007 a Solont (provincia di Bacau) in CP_1
Romania, con atto non trascritto nei registri di stato civile italiani;
unione dalla quale sono nati a
Prato i figli il 26/02/2006, il 30/08/2008 e il Persona_1 Persona_2 Persona_3
21/07/2011.
Sulle questioni accessorie la ricorrente ha chiesto di assegnare la casa familiare, in comproprietà con il convenuto, alla moglie, che vi abiterà unitamente ai figli;
di disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre;
di disporre che l'auto Audi tg. BX393RJ sia trasferita alla moglie, con spese di voltura a carico del marito;
di porre a carico del sig. l'obbligo di CP_1 contribuire al mantenimento ordinario dei figli con la corresponsione, a decorrere da marzo
2024, di € 500,00 per ciascun figlio;
di disporre, sempre a titolo di mantenimento ordinario dei figli, il pagamento del 50% del rateo di mutuo stipulato per l'acquisto della casa familiare;
di porre a carico del padre le spese per testi scolastici e sportive nella misura del 100% e altre spese pagina 2 di 8 straordinarie nella misura del 50%, se concordate, salvo quelle non differibili e urgenti, come da protocollo di questo Tribunale;
di disporre le frequentazioni padre-figli a domeniche alternate e una sera durante la settimana.
Fissata l'udienza di comparizione dei coniugi in data 16/10/2024, il giorno prima si è costituito chiedendo un termine ulteriore per produrre documenti e, nel merito, di ordinare alla CP_1 sig.ra di effettuare, a proprie spese, tutte le volture e procedure necessarie per intestarsi la Pt_1 proprietà della vettura Audi A4 tg.BX393RJ, nonché di pagare il relativo bollo auto e garantire la copertura assicurativa RCA su detto veicolo;
inoltre di regolamentare la frequentazione padre/figli.
Espletata l'audizione dei coniugi, con ordinanza del 28/01/2025 ai sensi dell'art. 473-bis.22
c.p.c., il giudice delegato, rilevata d'ufficio l'inammissibilità di alcune delle domande proposte
(nella specie: delle domande delle parti relative al trasferimento alla sig.ra Pt_1 dell'autovettura Audi tg. BX393RJ e alle spese della voltura;
della nuova domanda della ricorrente, formulata nelle note del 23/01/2025, di regresso in relazione alle spese sostenute per il mantenimento dei figli da marzo a settembre 2024; della nuova domanda del convenuto, formulata nelle note del 24/01/2025, di condanna della ricorrente a versare al marito il 50% dell'assegno unico erogato dall' ), in via temporanea e urgente, ha disposto l'affidamento CP_2 condiviso delle figlie minori e a entrambi i genitori, con Persona_2 Persona_3 collocazione prevalente presso la madre;
ha disposto che il sig. possa vedere e tenere CP_1 con sé le figlie, in mancanza di un diverso accordo con la moglie e in ogni caso tenuto conto della volontà delle minori, un week end ogni due settimane dal sabato mattina alle ore 10:00 alla domenica sera alle ore 21:30; ha disciplinato la frequentazione padre/figlie anche durante i periodi di vacanza;
ha assegnato la casa coniugale alla moglie;
ha disposto che , con CP_1 decorrenza dal deposito del ricorso, corrisponda alla moglie, quale contributo per il mantenimento dei tre figli, entro il giorno 25 di ogni mese, la somma di € 1.050,00 (€ 350,00 per ciascuno), annualmente e automaticamente rivalutabile in base agli indici Istat;
ha disposto che l'assegno unico e universale per i figli erogato dall' sia percepito in via esclusiva e per CP_2 intero da ha disposto che le spese straordinarie per i figli siano poste a carico di Parte_1 per la quota del 30% e a carico di per il 70% e siano disciplinate Parte_1 CP_1 secondo quanto indicato nel Protocollo d'Intesa del Tribunale di Prato. In via istruttoria è stato disposto l'ascolto delle figlie minori e sono state delegate indagini di polizia tributaria alla
Guardia di Finanza per accertare la situazione patrimoniale e reddituale delle parti.
pagina 3 di 8 All'udienza del 3/03/2025 si è svolto l'ascolto delle minori e , con Persona_2 Persona_3
l'assistenza di un ausiliare psicologo, a cui è stata chiesta una relazione, depositata il 12/04/2025.
Dopo un rinvio dell'udienza su richiesta delle parti, all'udienza del 30/06/2025 queste ultime hanno raggiunto l'accordo riportato in epigrafe, in conformità del quale hanno precisato congiuntamente le conclusioni. Il giudice delegato ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
Stato
Giurisdizione
Sebbene i coniugi siano cittadini della Romania, la competenza giurisdizionale sulla domanda di separazione sussiste ai sensi dell'art. 3, par. 1, lett. a), Regolamento (UE) n. 1111/2019, in relazione alla residenza abituale degli stessi in Italia.
Legge applicabile
In mancanza di scelta della legge applicabile, la separazione è disciplinata dalla legge italiana, ai sensi dell'art. 8, par. 1, lett. a), Regolamento (UE) n. 1259/2010, in relazione alla residenza abituale dei coniugi in Italia.
Merito
La domanda di separazione personale è fondata e può essere accolta: dalle allegazioni delle parti e dalle dichiarazioni da queste ultime rese in udienza, risulta che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, peraltro cessata da tempo, è divenuta intollerabile (art. 151 c.c.).
Esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori
Giurisdizione
Sulle domande relative all'affidamento, alla collocazione e alla frequentazione delle figlie, il giudice italiano ha la competenza giurisdizionale ai sensi dell'art. 7, Regolamento (UE) n.
1111/2019 perché le minori hanno sempre abitato in Italia.
Legge applicabile
L'esercizio della responsabilità genitoriale è disciplinato dalla legge individuata dalla
Convenzione dell'Aja del 19/10/1996, ratificata dall'Italia con legge n. 101/2015, che all'art. 17 rinvia alla legge dello Stato di residenza abituale del minore, quindi, nel nostro caso, alla legge italiana.
Merito
Non vi sono ostacoli al recepimento dell'accordo delle parti sull'affidamento condiviso, sulla collocazione prevalente e sulla frequentazione del padre da parte delle figlie minorenni, tenuto pagina 4 di 8 conto delle risultanze dell'audizione dei coniugi e dell'ascolto delle minori: quanto previsto appare conforme al superiore interesse di e , soprattutto nella Persona_2 Persona_3 prospettiva di una ripresa della relazione con il padre, tenuto conto della loro età.
Mantenimento dei figli
Giurisdizione
Ai sensi dell'art. 3, Regolamento (CE) n. 4/2009, in relazione alla residenza abituale del convenuto e della ricorrente creditrice, sussiste la giurisdizione del giudice italiano sulle domande relative al mantenimento delle figlie minori e del figlio maggiorenne non economicamente indipendente Persona_1
Legge applicabile
Ai sensi dell'art. 15 del Regolamento sopra citato, che richiama il protocollo dell'Aia del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, alla domanda di mantenimento dei figli si applica la legge italiana, richiamata dall'art. 4 come legge dello Stato in cui il creditore alimentare ha la residenza abituale.
Merito
Tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, ricostruite sulla base dei documenti prodotti e della relazione della Guardia di Finanza, e valutati gli altri parametri previsti dal quarto comma dell'art. 337-ter c.c., il contributo per il mantenimento dei tre figli posto a carico del padre appare equo, considerato anche che l'assegno unico e universale per i figli erogato dall' sarà percepito per intero dalla sig.ra e che il sig. (così come la CP_2 Pt_1 CP_1 ricorrente) si è obbligato a trasferire a titolo gratuito ai figli la propria quota di comproprietà dell'immobile adibito a casa coniugale.
Assegnazione della casa coniugale
Ai sensi dell'art. 337-sexies c.c. è conforme all'interesse dei figli, che abitano con la madre,
l'assegnazione a quest'ultima della casa coniugale.
Altre pattuizioni
Il Tribunale prende atto delle ulteriori pattuizioni relative all'obbligo di trasferire ai figli la proprietà della casa coniugale, al mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile, alla rimessione dei debiti del sig. da parte della sig.ra e all'utilizzo dell'abitazione. CP_1 Pt_1
Spese processuali
Considerata la composizione bonaria della controversia, così come richiesto dalle parti, le spese di lite sono compensate.
pagina 5 di 8 Le spese relative all'ausiliare psicologo che ha assistito all'ascolto delle figlie minori, liquidate come da separato decreto del giudice delegato, sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in via solidale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , sposati il Parte_1 CP_1
1°/09/2007 nel Comune di Solont (provincia di Bacau) in Romania;
2) dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori e Persona_4 [...]
a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre Persona_5 Pt_1
[...]
3) dispone che il padre possa vedere le figlie nel giorno del sabato o della CP_1 domenica, a settimane alterne, previo avviso dato direttamente alle figlie, tenuto conto delle esigenze delle stesse;
4) assegna la casa coniugale posta in Prato, via Sotto l'Organo n. 86, a Parte_1
5) dispone che corrisponda a entro il giorno 25 di ogni mese, a CP_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori e Persona_4 [...]
e del figlio maggiorenne non economicamente indipendente Persona_5 Per_1
la somma mensile complessiva di € 900,00 (€ 300,00 per ciascun figlio),
[...] annualmente e automaticamente rivalutabile in base all'indice Istat;
6) dispone che le spese straordinarie per i tre figli, disciplinate secondo quanto indicato nel
Protocollo d'Intesa del Tribunale di Prato, siano poste a carico di entrambi i genitori per la quota del 50% ciascuno. A tale riguardo, tenuto conto di questo Protocollo, dà atto che:
i) sono da ritenersi ricomprese nell'assegno mensile di mantenimento ordinario le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, parrucchiere;
ii) rientrano nelle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione pagina 6 di 8 organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
iii) rientrano tra le spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici e corredo di inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione); iv) il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria (concordata o meno) avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
7) dispone che l'assegno unico e universale per i figli erogato dall' sia percepito in via CP_2 esclusiva e per intero da Parte_1
8) prende atto:
a) che i coniugi e , a titolo di componimento della crisi coniugale, Parte_1 CP_1 si obbligano entro il 15/10/2025 a trasferire a titolo gratuito ai figli la rispettiva quota di comproprietà della casa coniugale posta in Prato, via Sotto l'Organo n. 86, riservandosi la sig.ra l'usufrutto, con spese notarili a carico della sig.ra la casa coniugale è Pt_1 Pt_1 composta dai seguenti beni immobili facenti parte di un fabbricato di più ampie dimensioni, rappresentati al Catasto Fabbricati del Comune di Prato nel foglio di mappa
59 alle particelle:
pagina 7 di 8 - 287 sub. 500, graffiata con la particella 309 sub. 500, piani T-1, categoria A/3, classe
3, vani 6,5, superficie catastale mq. 119 e R.C. euro 587,47, l'unità immobiliare a uso civile abitazione;
- 1232, piano T, categoria C/6, classe 5, consistenza mq. 10, superficie catastale mq. 11
e R.C. 65,07, il locale ad uso autorimessa;
b) che continuerà a pagare per intero le rate del mutuo contratto per l'acquisto Parte_1 dell'immobile;
c) della rimessione da parte della sig.ra dei debiti finora maturati dal sig. per Pt_1 CP_1 il mantenimento dei figli, per le rate del mutuo e per le spese legali della procedura esecutiva, al netto delle somme già assegnate, ma non ancora incassate dalla moglie nella procedura esecutiva, condizionata all'adempimento, da parte del sig. , CP_1 dell'obbligo previsto dal punto a);
d) dell'impegno assunto dalla sig.ra per quanto occorrer possa, a fare quanto Pt_1 eventualmente necessario per formalizzare l'estinzione del pignoramento e liberare i conti correnti del sig. ; CP_1
e) dell'accordo in base al quale, finché le figlie saranno minorenni, la moglie non potrà convivere con un eventuale nuovo partner all'interno della casa coniugale;
9) dichiara le spese processuali integralmente compensate tra le parti;
10) pone le spese relative all'ausiliare psicologo che ha assistito all'ascolto delle figlie minori, liquidate come da separato decreto del giudice delegato, definitivamente a carico di entrambe le parti, in via solidale.
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso a Prato nella camera di consiglio del 09/07/2025 su relazione della dott. Giulia
Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Michele Sirgiovanni
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