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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/10/2025, n. 4021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4021 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
All'udienza del 16.10.2025 viene aperto il verbale e il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del verbale di udienza del 31.10.2024, con cui è stata disposta la trattazione scritta mediante il deposito e lo scambio in telematico di note scritte.
Prende atto delle note conclusive e delle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. dalle parti, queste ultime da valere come presenza all'udienza.
IL G.O.P. provvede come di seguito, ad ore 14.10.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13658 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022
TRA
(Avv. Salvatore Tripolino) Parte_1
attore
E in persona del legale rappresentante pro-tempore, (Avv. Tiziana Controparte_1
Miceli)
E
Controparte_2
convenuta contumace
Oggetto: Domanda di risarcimento di danni provocati da un sinistro stradale.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nella contumacia di , così provvede: Controparte_2
- In accoglimento delle domande spiegate da con atto di citazione del Parte_1
21.10.2022 e 24.10.2022, condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, e al pagamento, in via solidale, in Controparte_2
favore dell'attore della complessiva somma di € 21.080,26, oltre rivalutazione monetaria
(laddove non calcolata) ed interessi al saggio legale dal fatto al soddisfo;
- Condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione nei confronti dell'attore delle spese di giudizio, liquidate, d'ufficio, in complessivi € 5.649,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, da distrarre ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, oltre alle spese di ctu, liquidate come da decreto in atti e poste provvisoriamente a carico dell'attore medesimo;
- Rigetta la domanda di rivalsa spiegata dalla nei confronti di Controparte_1 [...]
; CP_2
- Nulla sulle spese tra le parti convenute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione del 21.10.2022 e 24.10.2022 ha convenuto in giudizio Parte_1
e per ottenere il ristoro di tutti i danni, sia fisici che Controparte_1 Controparte_2
patrimoniali, patiti in conseguenza di un sinistro stradale asseritamente verificatosi il giorno
06.01.2021, alle ore 12,00 circa, allorquando, mentre percorreva a bordo della propria bicicletta la c/da Cipollazzo di Cinisi, veniva tamponato dall'autovettura Smart, tg. CX462KX, di proprietà di
, condotta e assicurata per la Rca con la . Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
Poste le superiori premesse in fatto, va detto che la domanda dell'attore – della cui proponibilità in rito deve, in via preliminare, darsi atto, avendo parte attrice assolto all'onere previsto dall'art. 22 della L. n. 990/69 e successive modifiche con l'invio all'impresa assicuratrice del mezzo coinvolto nel sinistro di pec contenente la richiesta risarcitoria e l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita (cfr pec del 16.02.2021 e 05.07.2021, all. 1 e 7 del fascicolo attoreo) – è fondata e va, pertanto, accolta nei termini e nei limiti di seguito esplicati.
Invero, il compendio probatorio offerto al Decidente, complessivamente valutato, deve reputarsi esaustivo ai fini della decisione e tale da far ritenere il conducente dell'autovettura Smart responsabile esclusivo dell'accaduto.
In ordine alla dinamica del sinistro, non può che reputarsi sufficientemente comprovata la rappresentazione fattuale offerta in atto di citazione. Escusso all'udienza dell'08.02.2024, premettendo di avere assistito al fatto, in Parte_2
quanto, al momento dello stesso, “stavo camminando sulla mia auto con mio padre lungo la c/da
Cipollazzo”, con direzione opposta a quella dei due mezzi antagonisti, ha riferito che “il giorno dell'Epifania del 2021, intorno alle 11,30/ mezzogiorno, ho visto una Smart che tamponava una bicicletta che la precedeva”.
Il teste, assistendo al fatto da una prospettiva privilegiata (i due veicoli, infatti, si dirigevano verso di lui), ha, molto significativamente, precisato che “ho visto che la Smart tamponava da dietro la bici, che è caduta a terra sulla sua destra, a causa del colpo”, e ha soggiunto che “la bici era arrivata all'altezza di un ponticello che si trova sul percorso e proprio in quel momento la macchina l'ha colpita da dietro e l'ha fatta cadere”.
Il sinistro deve reputarsi, dunque, effettivamente verificatosi nei termini indicati in atto di citazione.
Né, nel caso in oggetto, può dirsi sussistente una corresponsabilità dell'attore nella causazione dello scontro, non essendo state fornite prove in tal senso dalle parti onerate, tanto più ove si consideri che una dinamica quale quella prospettata da parte attrice e attestata dal testimone oculare esclude in radice la sussistenza di una corresponsabilità del veicolo attinto da tergo.
E invero, recentemente intervenuta sulla questione, la Suprema Corte ha ribadito che, in caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di eguale responsabilità di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, II co. c.c., è superata, ex art. 149, comma 1, C.d.S., dalla presunzione "de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile e anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale (Cass.
Civ., ord. n. 3398/2023).
Ben attagliandosi il superiore principio alla fattispecie in esame, deve opinarsi che la presunzione di esclusiva responsabilità del tamponante non può dirsi superata in difetto della prova liberatoria, che era onere del conducente del mezzo tamponante offrire.
Invero, non soltanto non è emerso alcun significativo elemento che dimostrasse l'improvvisa comparsa del mezzo a due ruote dinanzi all'autovettura, tale da poter costituire ostacolo imprevedibile e, dunque, inevitabile;
ma non è in alcun modo stato provato che il ciclista non si sia avvalso di un percorso allo stesso destinato, violando le disposizioni del codice della strada.
In altri termini, non vi è prova che nel luogo teatro del sinistro vi fossero piste ciclabili (la cui presenza è, a dire il vero, poco probabile, essendo l'incidente avvenuto in una strada di campagna), di cui il non si sia avvalso. Pt_1
Né alcuna valenza probatoria, ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, può riconoscersi alla dichiarazione prodotta in giudizio dalla resa da – conducente CP_1 Controparte_3
dell'autovettura investitrice – e ciò non soltanto per il manifesto interesse del sottoscrittore a descrivere una dinamica a sé favorevole, ma anche in quanto neppure confermata in giudizio dal soggetto, che l'avrebbe resa innanzi al fiduciario della compagnia assicurativa.
Nondimeno, la pregnanza probatoria della prova orale assunta in giudizio con il teste – Pt_2
previa ammonizione ai sensi di legge e sotto il vincolo del giuramento prestato – non appare significativamente inficiata dal contenuto della registrazione della chiamata al 118 effettuata, in occasione del sinistro, dal padre dell'attore prodotta dalla convenuta.
Ora, vero è che il chiamante nel corso della telefonata al servizio del 118 riferisce che “è caduto con il motorino un ragazzino, mio figlio…”; altrettanto vero è, però, che il genitore precisa (molto chiaramente) che “io ci sto andando ancora. Aspetto qua a voi e vi ci accompagno”.
In sostanza, il padre dell'attore, chiamato telefonicamente subito dopo il fatto dal figlio (tanto ha riferito il teste), che lo informava dell'incidente, non trovandosi sul luogo ma nelle sue vicinanze, chiamò, prima di arrivare, un'autoambulanza, informando l'operatore che stava ancora recandosi sul posto e che, considerate le difficoltà di raggiungerlo, avrebbe atteso i sanitari per condurveli.
Sembra che, intanto, sui luoghi, il e il di lui padre chiamavano, a loro volta, il servizio di Pt_2
118, rimanendo in attesa dinanzi al vicino comando della P.M., che costituiva un punto di riferimento più identificabile per i soccorritori.
Ebbene, è del tutto verosimile che la concitazione del momento e la preoccupazione per il figlio, che, peraltro, ben si percepiscono dalla registrazione – laddove il chiamante appare a tal punto angosciato e agitato da non essere neppure in grado di fornire precise indicazioni all'operatore –, non abbiano consentito una puntuale esposizione del fatto e che le informazioni rese possano essere state fraintese durante la breve telefonata del figlio al padre. Non può ignorarsi, poi, che nel verbale di P.S. in atti, al momento dell'accesso, si legge, quale modalità del trauma, “incidente stradale bici-auto”.
Dunque, l'attore dichiarò, nelle immediatezze del fatto e in condizione di afflizione e concitazione, di essere stato vittima di un sinistro stradale, che aveva coinvolto una bicicletta e un'autovettura, di guisa che non può non opinarsi che quanto riferito ai medici del pronto soccorso fosse veritiero.
Non può immaginarsi, invero, che il ragazzo, nelle condizioni fisiche in cui si trovava subito dopo il sinistro, abbia avuto modo e tempo di pianificare una versione dei fatti diversa da quella reale.
Alla luce di tutte le pregresse considerazioni, al cospetto delle risultanze probatorie in atti, non può che ritenersi che i dubbi sollevati dalla convenuta non siano adeguati né supportati da dati oggettivi di rilevante valore, soprattutto con riferimento agli aspetti principali della vicenda, tali da privare di veridicità la narrazione dell'attore.
Si aggiunga, peraltro, ancor più incisivamente, che nessuna evidenza è stata offerta dalla convenuta in merito all'effettiva pendenza di un procedimento penale a carico dell'attore, che sia seguito alla querela depositata presso la Procura della Repubblica di Catania in data 13.09.2021 dalla CP_1
proprio sulla scorta del sospetto ingenerato dai contraddittori elementi acquisiti durante gli accertamenti stragiudiziali, a seguito dei quali, peraltro, la compagnia si è determinata comunque a risarcire all'attore i danni riportati dal suo mezzo.
Sulla base di quanto è stato sostenuto in atto di citazione ed adeguatamente comprovato a seguito dell'istruttoria compiuta, vi sono svariati dati, tutti sufficientemente affidabili, convergenti e omogenei che consentono di ritenere opportunamente provata la ricostruzione dei fatti fornita da parte attrice e di reputare, in concreto, sussistente l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro di che, a causa della propria condotta di guida disattenta ed imperita, Controparte_3
finì con il tamponare il mezzo a due ruote, che lo precedeva, notoriamente instabile e difficile da governare, le cui evoluzioni sulla strada a seguito dell'urto da tergo ricevuto, proprio per dette caratteristiche, risultano imprevedibili.
Tutto ciò posto, spetta all'attore il ristoro dei danni subiti in connessione causale con il sinistro de quo: sul punto, vanno integralmente accolte e senz'altro condivise le conclusioni – neppure contestate dalle parti – cui è pervenuto, all'esito di indagini coerenti e lineari, condotte sulla base di precise risultanze dell'esame obiettivo, avvalorate dal tenore dei documenti clinici in atti e sorrette da argomentazioni coerenti e immuni da errori logici e scientifici atte a renderle attendibili e rilevanti anche - è bene precisarlo - in punto di nesso eziologico tra l'evento e le lesioni, il nominato consulente d'ufficio, il quale ha ritenuto residuati – a carico di ed in Parte_1
connessione eziologica con le lesioni a suo tempo provocate dall'incidente – postumi di lieve entità quantificati con la percentuale dell'08%.
Il Ctu ha concluso nel senso che “il Sig. in data 06/01/2021, in seguito al Parte_1
trauma causato subiva una “frattura scomposta rotula dx con flc ginocchio”, trattata con sutura, riduzione e sintesi con cerchiaggio, riposo terapia medica e FKT”, precisando che “si può ritenere che vi è nesso causale con il trauma riportato e tra tale trauma e le riferite modalità di produzione, sia per la conseguenza temporale prevedibile per questa tipologia di traumi, sia perchè esso si attiene bene alle prospettate modalità di produzione”.
Le argomentazioni e conclusioni del Ctu sono condivisibili anche in punto di quantificazione della durata del periodo di inabilità temporanea procurata all'attore da quelle lesioni (15 giorni di inabilità assoluta, 30 di inabilità relativa al 75% e 20 di inabilità relativa al 50%).
Per la liquidazione equitativa di un danno biologico così riconosciuto - e cioè del danno “biologico” inteso quale “lesione all'integrità psicofisica della persona […] risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato” (così l'art. 5, III co. della legge 5 marzo 2001 n. 57, in materia di danni derivati da sinistri provocati dalla circolazione stradale;
ma v. anche, in generale, l'art. 13 del D.lgs. n. 38/2000) ed appunto comprensivo sia del danno da invalidità permanente sia di quello da inabilità temporanea - questo Tribunale ritiene di doversi conformare, in difetto di specifica disciplina legislativa sul punto, alla tecnica liquidatoria del c.d. “criterio tabellare”, che ha trovato reiterata consacrazione nella recente giurisprudenza della
Corte di Cassazione e che comporta l'utilizzo dei parametri di stima di cui alla citata L. n. 57/01
(oggi trasfusi nell'art. 139 codice delle assicurazioni e da ultimo aggiornati con il D.M. 18.07.2025,
a mente del quale la somma liquidabile per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta è oggi pari ad € 56,18, mentre liquida la somma di € 28,09 per ogni giorno di inabilità parziale, ove debba presumersi che essa sia espressa dalla percentuale del 50%).
E così, in concreto, tenuto conto dei postumi permanenti accertati (8%), sulla base del valore-punto adeguato all'età (20 anni) del soggetto all'epoca del fatto, al livello dell'invalidità e definendo in ogni caso il risarcimento concreto in misura di equità, come il caso specifico richiede, compete all'attore la somma di € 15.375,86.
Quanto al danno derivante dall'inabilità temporanea, alla luce dei su richiamati criteri, si liquidano in valori attuali le somme di € 842,70 per l'inabilità assoluta, € 1.263,90 per l'inabilità relativa al
75% e € 561,80 per l'inabilità relativa al 50%.
Poiché nel fatto vi è figura di reato (lesioni colpose), in accordo alle argomentazioni di Cass. Civ.,
S.U., nn. 26972-26975/2008, compete alla parte lesa il danno non patrimoniale per la sofferenza morale connessa alle lesioni.
D'altra parte, è la stessa Suprema Corte che, successivamente alle pronunce delle Sezioni Unite sopra indicate, ha ribadito l'autonomia ontologica del danno morale, autonomia che deve essere considerata in relazione alla diversità del bene protetto, che attiene alla sfera della dignità morale delle persone e pure attiene ad un diritto inviolabile della persona (Cass. Civ., sez. III, n. 479/09, n.
11059/09, S.U., n. 557/09; n. 29191/08); e ciò ha fatto pure il Legislatore, che ha parlato expressis verbis di danno morale come autonoma categoria di danno non patrimoniale (DPR n. 37 del
03.03.09): ad equità si liquida, in valuta attuale, la somma di € 2.706,00, pari al 15% del danno biologico complessivo, avuto riguardo, al di là di quanto può ben desumersi in via presuntiva, alla percentuale di danno riconosciuta dal Ctu - al limite della micro-invalidità -, alla dinamica del sinistro e alla tipologia delle lesioni.
Spetta all'attore anche il ristoro degli esborsi sostenuti in seguito e a causa del sinistro pari a complessivi € 330,00 – di cui il perito ha acclarato la congruità –, somma che, oggetto di un'obbligazione di valore, dovrà essere rivalutata ad oggi in ragione degli indici Istat con decorrenza dalla data media degli esborsi.
Conclusivamente, l'importo dovuto all'attore ascende ad € 21.080,26 (tenendo presente che la somma di € 20.750,26 - riconosciuta a titolo di danno biologico da invalidità permanente e temporanea - è già comprensiva di rivalutazione monetaria, mentre sul restante importo - riconosciuto a ristoro degli esborsi affrontati - essa dovrà essere calcolata in ragione degli indici
Istat), su cui vanno poi calcolati, al tasso legale e con decorrenza dalla data del sinistro
(06.01.2021), commisurandoli alla somma medesima previamente devalutata e poi rivalutata di anno in anno, gli interessi compensativi, a ristoro del cd. “danno da ritardo”. Venendo alla domanda di rivalsa spiegata dalla nei confronti della propria assicurata CP_1 [...]
, proprietaria del mezzo investitore, essa non può trovare accoglimento. CP_2
In proposito, va ricordato che, come recentissimamente chiarito dalla Suprema Corte, il diritto di rivalsa scaturisce dalla legge (art. 144, II co., cod. ass.) e il suo presupposto consiste nel diritto di rifiutare (o ridurre) il pagamento dell'indennizzo in virtù di una clausola di delimitazione del rischio;
qualora nel contratto manchi siffatta clausola, non può esservi rivalsa, perché ne difetta il presupposto (Cass. Civ., sez. III, n. 4756/2024).
Il principio di diritto sancito dal Supremo Collegio è quello secondo cui l'assicuratore della r.c.a. che agisca in rivalsa nei confronti dell'assicurato, ai sensi dell'art. 144, II co., cod. ass., ha l'onere di provare che il contratto conteneva una clausola di delimitazione del rischio, tale da consentirgli nel caso concreto il rifiuto o la riduzione del pagamento dell'indennizzo.
Nella fattispecie in esame, l'assicuratore non ha fornito la prova dell'esistenza della clausola di esclusione della copertura assicurativa, da cui discende il diritto di rifiutare il pagamento dell'indennizzo e che costituisce il presupposto dell'azione di rivalsa, atteso che non si rinviene in atti la polizza sottoscritta dalla proprietaria del mezzo.
Siffatta circostanza impedisce, dunque, di accertare la presenza nel contratto di una clausola, che, ove violata dall'assicurata, avrebbe comportato il diritto di rivalsa dell'assicuratore.
Peraltro, molto significativamente, non è possibile ritenere sussistente la suddetta clausola in via presuntiva atteso che, in ambito contrattuale, non è ammissibile il ricorso alle presunzioni semplici
(art. 2729, II co., c.c.) e anche perché il contratto di assicurazione richiede la forma scritta ad probationem (art. 1888 c.c.).
Conclusivamente, in ordine al governo delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e, liquidate, in difetto di notula, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co., L. 247/12) dal D.M. 55/14, aggiornati al D.M. n. 147/22 e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (23.10.22), in complessivi € 5.649,00, di cui € 572,00 per spese, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, vanno poste a carico delle parti convenute in solido e distratte, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore, che si è dichiarato antistatario e ne ha fatto domanda. I convenuti dovranno rifondere a parte attrice anche le spese di ctu, liquidate come da decreto in atti e poste provvisoriamente a carico della stessa.
Essendo la rimasta contumace, la stessa non ha diritto al rimborso delle spese, non CP_2
avendo svolto alcuna attività processuale né sostenuto costi.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 16 ottobre 2025
Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca Taormina
Prende atto delle note conclusive e delle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. dalle parti, queste ultime da valere come presenza all'udienza.
IL G.O.P. provvede come di seguito, ad ore 14.10.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13658 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022
TRA
(Avv. Salvatore Tripolino) Parte_1
attore
E in persona del legale rappresentante pro-tempore, (Avv. Tiziana Controparte_1
Miceli)
E
Controparte_2
convenuta contumace
Oggetto: Domanda di risarcimento di danni provocati da un sinistro stradale.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nella contumacia di , così provvede: Controparte_2
- In accoglimento delle domande spiegate da con atto di citazione del Parte_1
21.10.2022 e 24.10.2022, condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, e al pagamento, in via solidale, in Controparte_2
favore dell'attore della complessiva somma di € 21.080,26, oltre rivalutazione monetaria
(laddove non calcolata) ed interessi al saggio legale dal fatto al soddisfo;
- Condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione nei confronti dell'attore delle spese di giudizio, liquidate, d'ufficio, in complessivi € 5.649,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, da distrarre ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, oltre alle spese di ctu, liquidate come da decreto in atti e poste provvisoriamente a carico dell'attore medesimo;
- Rigetta la domanda di rivalsa spiegata dalla nei confronti di Controparte_1 [...]
; CP_2
- Nulla sulle spese tra le parti convenute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione del 21.10.2022 e 24.10.2022 ha convenuto in giudizio Parte_1
e per ottenere il ristoro di tutti i danni, sia fisici che Controparte_1 Controparte_2
patrimoniali, patiti in conseguenza di un sinistro stradale asseritamente verificatosi il giorno
06.01.2021, alle ore 12,00 circa, allorquando, mentre percorreva a bordo della propria bicicletta la c/da Cipollazzo di Cinisi, veniva tamponato dall'autovettura Smart, tg. CX462KX, di proprietà di
, condotta e assicurata per la Rca con la . Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1
Poste le superiori premesse in fatto, va detto che la domanda dell'attore – della cui proponibilità in rito deve, in via preliminare, darsi atto, avendo parte attrice assolto all'onere previsto dall'art. 22 della L. n. 990/69 e successive modifiche con l'invio all'impresa assicuratrice del mezzo coinvolto nel sinistro di pec contenente la richiesta risarcitoria e l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita (cfr pec del 16.02.2021 e 05.07.2021, all. 1 e 7 del fascicolo attoreo) – è fondata e va, pertanto, accolta nei termini e nei limiti di seguito esplicati.
Invero, il compendio probatorio offerto al Decidente, complessivamente valutato, deve reputarsi esaustivo ai fini della decisione e tale da far ritenere il conducente dell'autovettura Smart responsabile esclusivo dell'accaduto.
In ordine alla dinamica del sinistro, non può che reputarsi sufficientemente comprovata la rappresentazione fattuale offerta in atto di citazione. Escusso all'udienza dell'08.02.2024, premettendo di avere assistito al fatto, in Parte_2
quanto, al momento dello stesso, “stavo camminando sulla mia auto con mio padre lungo la c/da
Cipollazzo”, con direzione opposta a quella dei due mezzi antagonisti, ha riferito che “il giorno dell'Epifania del 2021, intorno alle 11,30/ mezzogiorno, ho visto una Smart che tamponava una bicicletta che la precedeva”.
Il teste, assistendo al fatto da una prospettiva privilegiata (i due veicoli, infatti, si dirigevano verso di lui), ha, molto significativamente, precisato che “ho visto che la Smart tamponava da dietro la bici, che è caduta a terra sulla sua destra, a causa del colpo”, e ha soggiunto che “la bici era arrivata all'altezza di un ponticello che si trova sul percorso e proprio in quel momento la macchina l'ha colpita da dietro e l'ha fatta cadere”.
Il sinistro deve reputarsi, dunque, effettivamente verificatosi nei termini indicati in atto di citazione.
Né, nel caso in oggetto, può dirsi sussistente una corresponsabilità dell'attore nella causazione dello scontro, non essendo state fornite prove in tal senso dalle parti onerate, tanto più ove si consideri che una dinamica quale quella prospettata da parte attrice e attestata dal testimone oculare esclude in radice la sussistenza di una corresponsabilità del veicolo attinto da tergo.
E invero, recentemente intervenuta sulla questione, la Suprema Corte ha ribadito che, in caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di eguale responsabilità di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, II co. c.c., è superata, ex art. 149, comma 1, C.d.S., dalla presunzione "de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile e anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale (Cass.
Civ., ord. n. 3398/2023).
Ben attagliandosi il superiore principio alla fattispecie in esame, deve opinarsi che la presunzione di esclusiva responsabilità del tamponante non può dirsi superata in difetto della prova liberatoria, che era onere del conducente del mezzo tamponante offrire.
Invero, non soltanto non è emerso alcun significativo elemento che dimostrasse l'improvvisa comparsa del mezzo a due ruote dinanzi all'autovettura, tale da poter costituire ostacolo imprevedibile e, dunque, inevitabile;
ma non è in alcun modo stato provato che il ciclista non si sia avvalso di un percorso allo stesso destinato, violando le disposizioni del codice della strada.
In altri termini, non vi è prova che nel luogo teatro del sinistro vi fossero piste ciclabili (la cui presenza è, a dire il vero, poco probabile, essendo l'incidente avvenuto in una strada di campagna), di cui il non si sia avvalso. Pt_1
Né alcuna valenza probatoria, ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, può riconoscersi alla dichiarazione prodotta in giudizio dalla resa da – conducente CP_1 Controparte_3
dell'autovettura investitrice – e ciò non soltanto per il manifesto interesse del sottoscrittore a descrivere una dinamica a sé favorevole, ma anche in quanto neppure confermata in giudizio dal soggetto, che l'avrebbe resa innanzi al fiduciario della compagnia assicurativa.
Nondimeno, la pregnanza probatoria della prova orale assunta in giudizio con il teste – Pt_2
previa ammonizione ai sensi di legge e sotto il vincolo del giuramento prestato – non appare significativamente inficiata dal contenuto della registrazione della chiamata al 118 effettuata, in occasione del sinistro, dal padre dell'attore prodotta dalla convenuta.
Ora, vero è che il chiamante nel corso della telefonata al servizio del 118 riferisce che “è caduto con il motorino un ragazzino, mio figlio…”; altrettanto vero è, però, che il genitore precisa (molto chiaramente) che “io ci sto andando ancora. Aspetto qua a voi e vi ci accompagno”.
In sostanza, il padre dell'attore, chiamato telefonicamente subito dopo il fatto dal figlio (tanto ha riferito il teste), che lo informava dell'incidente, non trovandosi sul luogo ma nelle sue vicinanze, chiamò, prima di arrivare, un'autoambulanza, informando l'operatore che stava ancora recandosi sul posto e che, considerate le difficoltà di raggiungerlo, avrebbe atteso i sanitari per condurveli.
Sembra che, intanto, sui luoghi, il e il di lui padre chiamavano, a loro volta, il servizio di Pt_2
118, rimanendo in attesa dinanzi al vicino comando della P.M., che costituiva un punto di riferimento più identificabile per i soccorritori.
Ebbene, è del tutto verosimile che la concitazione del momento e la preoccupazione per il figlio, che, peraltro, ben si percepiscono dalla registrazione – laddove il chiamante appare a tal punto angosciato e agitato da non essere neppure in grado di fornire precise indicazioni all'operatore –, non abbiano consentito una puntuale esposizione del fatto e che le informazioni rese possano essere state fraintese durante la breve telefonata del figlio al padre. Non può ignorarsi, poi, che nel verbale di P.S. in atti, al momento dell'accesso, si legge, quale modalità del trauma, “incidente stradale bici-auto”.
Dunque, l'attore dichiarò, nelle immediatezze del fatto e in condizione di afflizione e concitazione, di essere stato vittima di un sinistro stradale, che aveva coinvolto una bicicletta e un'autovettura, di guisa che non può non opinarsi che quanto riferito ai medici del pronto soccorso fosse veritiero.
Non può immaginarsi, invero, che il ragazzo, nelle condizioni fisiche in cui si trovava subito dopo il sinistro, abbia avuto modo e tempo di pianificare una versione dei fatti diversa da quella reale.
Alla luce di tutte le pregresse considerazioni, al cospetto delle risultanze probatorie in atti, non può che ritenersi che i dubbi sollevati dalla convenuta non siano adeguati né supportati da dati oggettivi di rilevante valore, soprattutto con riferimento agli aspetti principali della vicenda, tali da privare di veridicità la narrazione dell'attore.
Si aggiunga, peraltro, ancor più incisivamente, che nessuna evidenza è stata offerta dalla convenuta in merito all'effettiva pendenza di un procedimento penale a carico dell'attore, che sia seguito alla querela depositata presso la Procura della Repubblica di Catania in data 13.09.2021 dalla CP_1
proprio sulla scorta del sospetto ingenerato dai contraddittori elementi acquisiti durante gli accertamenti stragiudiziali, a seguito dei quali, peraltro, la compagnia si è determinata comunque a risarcire all'attore i danni riportati dal suo mezzo.
Sulla base di quanto è stato sostenuto in atto di citazione ed adeguatamente comprovato a seguito dell'istruttoria compiuta, vi sono svariati dati, tutti sufficientemente affidabili, convergenti e omogenei che consentono di ritenere opportunamente provata la ricostruzione dei fatti fornita da parte attrice e di reputare, in concreto, sussistente l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro di che, a causa della propria condotta di guida disattenta ed imperita, Controparte_3
finì con il tamponare il mezzo a due ruote, che lo precedeva, notoriamente instabile e difficile da governare, le cui evoluzioni sulla strada a seguito dell'urto da tergo ricevuto, proprio per dette caratteristiche, risultano imprevedibili.
Tutto ciò posto, spetta all'attore il ristoro dei danni subiti in connessione causale con il sinistro de quo: sul punto, vanno integralmente accolte e senz'altro condivise le conclusioni – neppure contestate dalle parti – cui è pervenuto, all'esito di indagini coerenti e lineari, condotte sulla base di precise risultanze dell'esame obiettivo, avvalorate dal tenore dei documenti clinici in atti e sorrette da argomentazioni coerenti e immuni da errori logici e scientifici atte a renderle attendibili e rilevanti anche - è bene precisarlo - in punto di nesso eziologico tra l'evento e le lesioni, il nominato consulente d'ufficio, il quale ha ritenuto residuati – a carico di ed in Parte_1
connessione eziologica con le lesioni a suo tempo provocate dall'incidente – postumi di lieve entità quantificati con la percentuale dell'08%.
Il Ctu ha concluso nel senso che “il Sig. in data 06/01/2021, in seguito al Parte_1
trauma causato subiva una “frattura scomposta rotula dx con flc ginocchio”, trattata con sutura, riduzione e sintesi con cerchiaggio, riposo terapia medica e FKT”, precisando che “si può ritenere che vi è nesso causale con il trauma riportato e tra tale trauma e le riferite modalità di produzione, sia per la conseguenza temporale prevedibile per questa tipologia di traumi, sia perchè esso si attiene bene alle prospettate modalità di produzione”.
Le argomentazioni e conclusioni del Ctu sono condivisibili anche in punto di quantificazione della durata del periodo di inabilità temporanea procurata all'attore da quelle lesioni (15 giorni di inabilità assoluta, 30 di inabilità relativa al 75% e 20 di inabilità relativa al 50%).
Per la liquidazione equitativa di un danno biologico così riconosciuto - e cioè del danno “biologico” inteso quale “lesione all'integrità psicofisica della persona […] risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato” (così l'art. 5, III co. della legge 5 marzo 2001 n. 57, in materia di danni derivati da sinistri provocati dalla circolazione stradale;
ma v. anche, in generale, l'art. 13 del D.lgs. n. 38/2000) ed appunto comprensivo sia del danno da invalidità permanente sia di quello da inabilità temporanea - questo Tribunale ritiene di doversi conformare, in difetto di specifica disciplina legislativa sul punto, alla tecnica liquidatoria del c.d. “criterio tabellare”, che ha trovato reiterata consacrazione nella recente giurisprudenza della
Corte di Cassazione e che comporta l'utilizzo dei parametri di stima di cui alla citata L. n. 57/01
(oggi trasfusi nell'art. 139 codice delle assicurazioni e da ultimo aggiornati con il D.M. 18.07.2025,
a mente del quale la somma liquidabile per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta è oggi pari ad € 56,18, mentre liquida la somma di € 28,09 per ogni giorno di inabilità parziale, ove debba presumersi che essa sia espressa dalla percentuale del 50%).
E così, in concreto, tenuto conto dei postumi permanenti accertati (8%), sulla base del valore-punto adeguato all'età (20 anni) del soggetto all'epoca del fatto, al livello dell'invalidità e definendo in ogni caso il risarcimento concreto in misura di equità, come il caso specifico richiede, compete all'attore la somma di € 15.375,86.
Quanto al danno derivante dall'inabilità temporanea, alla luce dei su richiamati criteri, si liquidano in valori attuali le somme di € 842,70 per l'inabilità assoluta, € 1.263,90 per l'inabilità relativa al
75% e € 561,80 per l'inabilità relativa al 50%.
Poiché nel fatto vi è figura di reato (lesioni colpose), in accordo alle argomentazioni di Cass. Civ.,
S.U., nn. 26972-26975/2008, compete alla parte lesa il danno non patrimoniale per la sofferenza morale connessa alle lesioni.
D'altra parte, è la stessa Suprema Corte che, successivamente alle pronunce delle Sezioni Unite sopra indicate, ha ribadito l'autonomia ontologica del danno morale, autonomia che deve essere considerata in relazione alla diversità del bene protetto, che attiene alla sfera della dignità morale delle persone e pure attiene ad un diritto inviolabile della persona (Cass. Civ., sez. III, n. 479/09, n.
11059/09, S.U., n. 557/09; n. 29191/08); e ciò ha fatto pure il Legislatore, che ha parlato expressis verbis di danno morale come autonoma categoria di danno non patrimoniale (DPR n. 37 del
03.03.09): ad equità si liquida, in valuta attuale, la somma di € 2.706,00, pari al 15% del danno biologico complessivo, avuto riguardo, al di là di quanto può ben desumersi in via presuntiva, alla percentuale di danno riconosciuta dal Ctu - al limite della micro-invalidità -, alla dinamica del sinistro e alla tipologia delle lesioni.
Spetta all'attore anche il ristoro degli esborsi sostenuti in seguito e a causa del sinistro pari a complessivi € 330,00 – di cui il perito ha acclarato la congruità –, somma che, oggetto di un'obbligazione di valore, dovrà essere rivalutata ad oggi in ragione degli indici Istat con decorrenza dalla data media degli esborsi.
Conclusivamente, l'importo dovuto all'attore ascende ad € 21.080,26 (tenendo presente che la somma di € 20.750,26 - riconosciuta a titolo di danno biologico da invalidità permanente e temporanea - è già comprensiva di rivalutazione monetaria, mentre sul restante importo - riconosciuto a ristoro degli esborsi affrontati - essa dovrà essere calcolata in ragione degli indici
Istat), su cui vanno poi calcolati, al tasso legale e con decorrenza dalla data del sinistro
(06.01.2021), commisurandoli alla somma medesima previamente devalutata e poi rivalutata di anno in anno, gli interessi compensativi, a ristoro del cd. “danno da ritardo”. Venendo alla domanda di rivalsa spiegata dalla nei confronti della propria assicurata CP_1 [...]
, proprietaria del mezzo investitore, essa non può trovare accoglimento. CP_2
In proposito, va ricordato che, come recentissimamente chiarito dalla Suprema Corte, il diritto di rivalsa scaturisce dalla legge (art. 144, II co., cod. ass.) e il suo presupposto consiste nel diritto di rifiutare (o ridurre) il pagamento dell'indennizzo in virtù di una clausola di delimitazione del rischio;
qualora nel contratto manchi siffatta clausola, non può esservi rivalsa, perché ne difetta il presupposto (Cass. Civ., sez. III, n. 4756/2024).
Il principio di diritto sancito dal Supremo Collegio è quello secondo cui l'assicuratore della r.c.a. che agisca in rivalsa nei confronti dell'assicurato, ai sensi dell'art. 144, II co., cod. ass., ha l'onere di provare che il contratto conteneva una clausola di delimitazione del rischio, tale da consentirgli nel caso concreto il rifiuto o la riduzione del pagamento dell'indennizzo.
Nella fattispecie in esame, l'assicuratore non ha fornito la prova dell'esistenza della clausola di esclusione della copertura assicurativa, da cui discende il diritto di rifiutare il pagamento dell'indennizzo e che costituisce il presupposto dell'azione di rivalsa, atteso che non si rinviene in atti la polizza sottoscritta dalla proprietaria del mezzo.
Siffatta circostanza impedisce, dunque, di accertare la presenza nel contratto di una clausola, che, ove violata dall'assicurata, avrebbe comportato il diritto di rivalsa dell'assicuratore.
Peraltro, molto significativamente, non è possibile ritenere sussistente la suddetta clausola in via presuntiva atteso che, in ambito contrattuale, non è ammissibile il ricorso alle presunzioni semplici
(art. 2729, II co., c.c.) e anche perché il contratto di assicurazione richiede la forma scritta ad probationem (art. 1888 c.c.).
Conclusivamente, in ordine al governo delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e, liquidate, in difetto di notula, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co., L. 247/12) dal D.M. 55/14, aggiornati al D.M. n. 147/22 e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (23.10.22), in complessivi € 5.649,00, di cui € 572,00 per spese, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, vanno poste a carico delle parti convenute in solido e distratte, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore, che si è dichiarato antistatario e ne ha fatto domanda. I convenuti dovranno rifondere a parte attrice anche le spese di ctu, liquidate come da decreto in atti e poste provvisoriamente a carico della stessa.
Essendo la rimasta contumace, la stessa non ha diritto al rimborso delle spese, non CP_2
avendo svolto alcuna attività processuale né sostenuto costi.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 16 ottobre 2025
Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca Taormina