CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 115/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 30/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3659/2024 depositato il 18/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da difensore Difensore_1 - CF_Ricorrente_1
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2735/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 1 e pubblicata il 21/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620219000429337000 TASSA AUTO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160072429531 BOLLO 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1929/2025 depositato il
31/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato dinnanzi a questa Corte di giustizia tributaria di II grado la sentenza n. 2735 del 2023 pronunciata dalla Sezione I della Commissione tributaria provinciale di Palermo che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'Intimazione di pagamento n. 29620219000429337000 del 18.08.2021 (ricevuta il 13.09.2021) avente ad oggetto la Cartella di pagamento n.
29620160072429531000 dell'importo di € 227,14 relativa ad una tassa auto anno 2011 (cfr. sentenza di I grado in atti).
Il primo Giudice ha pronunciato l'inammissibilità ritenendo “cristallizzata” la pretesa (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'appellante ha dedotto l'erroneità della prima sentenza – per i motivi che di seguito saranno esaminati – e ne ha chiesto la riforma (cfr. appello in atti).
L'Agenzia delle entrate riscossione si è costituita, ha contro dedotto chiedendo il rigetto.
La Contribuente ha versato in atti memoria insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è infondato.
1.- Il primo Giudice ha, condivisibilmente, dichiarato “inammissibile” l'originario ricorso ritenendolo “tardivo” nella considerazione che l'Agenzia delle entrate riscossione aveva documentalmente provato di “… aver notificato, ex art. 139 c.p.c, in data 10.04.2017, una cartella di pagamento che non era stata impugnata con conseguente “cristallizzazione” della pretesa …” : circostanza che ha fatto “ripartire” il termine triennale di prescrizione (cfr. sentenza di I grado in atti).
2.- L' atto originariamente impugnato (Intimazione) è stato notificata a mezzo posta: ogni eventuale vizio di notifica deve riterenersi “sanato” ex art. 156 cpc dalla proposizione del ricorso e dall'avvenuto ingresso dell'atto nella “sfera di conoscenza” del contribuente (Cassazione Sezioni unite, sentenza n. 7665 del 18 aprile 2016).
L' ipotesi di “nullità della notifica” è astrattamente configurabile qualora non vi sia alcun “collegamento” con il destinatario della notifica: circostanza che non ricorre nella fattispecie.
Il contribuente, inoltre, non ha provato di avere (per ipotesi) subito un danno dalle asserite irregolarità del procedimento di notifica.
3.- La Cartella di pagamento è stata notificata dal Messo notificatore e soltanto la raccomandata informativa è stata notificata tramite “Consorzio_1” (cfr. documentazione in atti).
La notifica può considerarsi “inesistente” soltanto “ … quando esorbiti completamente dallo schema legale
…”, viceversa la violazione di prescrizioni normative sul procedimento di notifica comporta una “mera nullità
… sanabile ex tunc dalla costituzione in giudizio del destinatario.” (Cassazione SS. UU., 10 ottobre 1997,
n. 9859).
4.- La Giurisprudenza ha chiarito che “… la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento dell'atto d'imposizione fiscale, sicché la sua nullità è sanata, a norma dell'art. 156, c. 2, c.p.c., per effetto del raggiungimento dello scopo, desumibile anche dalla tempestiva impugnazione..” (Cassazione n.
384 del 2016).
La riserva in favore di Banca_1 è stata limitata (Dlgs. n. 58 del 2011) ai casi di notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari (legge 20 novembre 1982, n. 890 e ss.mm. ii): nella fattispecie, la notifica riguardava un “atto amministrativo”.
In attuazione della direttiva n. 2008/6/CE, effettuata con Dlgs 58/2011 è stato introdotto il regime dalla L.
n.124/2017 che ha eliminato il monopolio di Banca_1 dal 10/09/2017 (art. 1, commi 57 e 58, Legge n. 124 del 4 agosto 2017) .
5.- Condivisibilmente il primo Giudice ha ritenuto che sotto l'eventuale profilo prescrizionale “ … si deve tener conto della sospensione, durata dal giorno 8.3.2020 fino al 31.8.2021, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica CO – 19 , come previsto dai Decreti 18/2020, 34/2020 e 99/2021, che richiamano l'art. 12, D.lgs. n. 159 del 2015. In buona sostanza, poiché l'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ha “sospeso” il versamento dei tributi nel periodo che va dall'08 marzo 2020 al 31 agosto 2021, allo stesso modo anche il corso della prescrizione della tassa automobilistica
è stato sospeso per lo stesso periodo di tempo….” (cfr. sentenza di I grado in atti).
6.- Nella fattispecie il termine di prescrizione, che sarebbe maturato il 10.04.2020, in applicazione della
“sospensione” decorrente dall'8.3.2020 è, invece, “slittato” al 12.10.2021, la notifica è avvenuta il 13.9.2021: quindi tempestivamente.
Recente giurisprudenza di legittimità (Ordinanza n. 960 depositata il 15 gennaio 2025) ha ritenuto che la disposizione dell'articolo 67 del D.L. n. 18/2020 debba applicarsi non solo alle attività da compiersi nell'arco temporale previsto dalla norma, ossia, nel caso dei termini di prescrizione e decadenza, di quelli scadenti nel periodo 8 marzo – 31 maggio 2020, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che determina uno “spostamento in avanti” del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna la parte appellante alle spese di questo grado in favore dell'Agenzia delle entrate riscossione che liquida in euro 250,00 (duecentocinquanta/00) oltre accessori.
Palermo, 30 Ottobre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE IG RO
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 30/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
LO MANTO VINCENZA, Giudice
in data 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3659/2024 depositato il 18/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da difensore Difensore_1 - CF_Ricorrente_1
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2735/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 1 e pubblicata il 21/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620219000429337000 TASSA AUTO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160072429531 BOLLO 2011 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1929/2025 depositato il
31/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato dinnanzi a questa Corte di giustizia tributaria di II grado la sentenza n. 2735 del 2023 pronunciata dalla Sezione I della Commissione tributaria provinciale di Palermo che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'Intimazione di pagamento n. 29620219000429337000 del 18.08.2021 (ricevuta il 13.09.2021) avente ad oggetto la Cartella di pagamento n.
29620160072429531000 dell'importo di € 227,14 relativa ad una tassa auto anno 2011 (cfr. sentenza di I grado in atti).
Il primo Giudice ha pronunciato l'inammissibilità ritenendo “cristallizzata” la pretesa (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'appellante ha dedotto l'erroneità della prima sentenza – per i motivi che di seguito saranno esaminati – e ne ha chiesto la riforma (cfr. appello in atti).
L'Agenzia delle entrate riscossione si è costituita, ha contro dedotto chiedendo il rigetto.
La Contribuente ha versato in atti memoria insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è infondato.
1.- Il primo Giudice ha, condivisibilmente, dichiarato “inammissibile” l'originario ricorso ritenendolo “tardivo” nella considerazione che l'Agenzia delle entrate riscossione aveva documentalmente provato di “… aver notificato, ex art. 139 c.p.c, in data 10.04.2017, una cartella di pagamento che non era stata impugnata con conseguente “cristallizzazione” della pretesa …” : circostanza che ha fatto “ripartire” il termine triennale di prescrizione (cfr. sentenza di I grado in atti).
2.- L' atto originariamente impugnato (Intimazione) è stato notificata a mezzo posta: ogni eventuale vizio di notifica deve riterenersi “sanato” ex art. 156 cpc dalla proposizione del ricorso e dall'avvenuto ingresso dell'atto nella “sfera di conoscenza” del contribuente (Cassazione Sezioni unite, sentenza n. 7665 del 18 aprile 2016).
L' ipotesi di “nullità della notifica” è astrattamente configurabile qualora non vi sia alcun “collegamento” con il destinatario della notifica: circostanza che non ricorre nella fattispecie.
Il contribuente, inoltre, non ha provato di avere (per ipotesi) subito un danno dalle asserite irregolarità del procedimento di notifica.
3.- La Cartella di pagamento è stata notificata dal Messo notificatore e soltanto la raccomandata informativa è stata notificata tramite “Consorzio_1” (cfr. documentazione in atti).
La notifica può considerarsi “inesistente” soltanto “ … quando esorbiti completamente dallo schema legale
…”, viceversa la violazione di prescrizioni normative sul procedimento di notifica comporta una “mera nullità
… sanabile ex tunc dalla costituzione in giudizio del destinatario.” (Cassazione SS. UU., 10 ottobre 1997,
n. 9859).
4.- La Giurisprudenza ha chiarito che “… la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento dell'atto d'imposizione fiscale, sicché la sua nullità è sanata, a norma dell'art. 156, c. 2, c.p.c., per effetto del raggiungimento dello scopo, desumibile anche dalla tempestiva impugnazione..” (Cassazione n.
384 del 2016).
La riserva in favore di Banca_1 è stata limitata (Dlgs. n. 58 del 2011) ai casi di notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari (legge 20 novembre 1982, n. 890 e ss.mm. ii): nella fattispecie, la notifica riguardava un “atto amministrativo”.
In attuazione della direttiva n. 2008/6/CE, effettuata con Dlgs 58/2011 è stato introdotto il regime dalla L.
n.124/2017 che ha eliminato il monopolio di Banca_1 dal 10/09/2017 (art. 1, commi 57 e 58, Legge n. 124 del 4 agosto 2017) .
5.- Condivisibilmente il primo Giudice ha ritenuto che sotto l'eventuale profilo prescrizionale “ … si deve tener conto della sospensione, durata dal giorno 8.3.2020 fino al 31.8.2021, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica CO – 19 , come previsto dai Decreti 18/2020, 34/2020 e 99/2021, che richiamano l'art. 12, D.lgs. n. 159 del 2015. In buona sostanza, poiché l'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ha “sospeso” il versamento dei tributi nel periodo che va dall'08 marzo 2020 al 31 agosto 2021, allo stesso modo anche il corso della prescrizione della tassa automobilistica
è stato sospeso per lo stesso periodo di tempo….” (cfr. sentenza di I grado in atti).
6.- Nella fattispecie il termine di prescrizione, che sarebbe maturato il 10.04.2020, in applicazione della
“sospensione” decorrente dall'8.3.2020 è, invece, “slittato” al 12.10.2021, la notifica è avvenuta il 13.9.2021: quindi tempestivamente.
Recente giurisprudenza di legittimità (Ordinanza n. 960 depositata il 15 gennaio 2025) ha ritenuto che la disposizione dell'articolo 67 del D.L. n. 18/2020 debba applicarsi non solo alle attività da compiersi nell'arco temporale previsto dalla norma, ossia, nel caso dei termini di prescrizione e decadenza, di quelli scadenti nel periodo 8 marzo – 31 maggio 2020, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che determina uno “spostamento in avanti” del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna la parte appellante alle spese di questo grado in favore dell'Agenzia delle entrate riscossione che liquida in euro 250,00 (duecentocinquanta/00) oltre accessori.
Palermo, 30 Ottobre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE IG RO