Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 115
CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Accolto
    Inammissibilità del ricorso originario per tardività

    Il primo giudice ha condivisibilmente dichiarato inammissibile l'originario ricorso ritenendolo tardivo, basandosi sulla prova documentale fornita dall'Agenzia delle entrate riscossione circa la notifica di una cartella di pagamento non impugnata, con conseguente cristallizzazione della pretesa e decorrenza del termine triennale di prescrizione.

  • Accolto
    Validità della notifica dell'intimazione di pagamento

    L'atto originariamente impugnato è stato notificato a mezzo posta. Qualsiasi vizio di notifica deve ritenersi sanato ai sensi dell'art. 156 c.p.c. dalla proposizione del ricorso e dall'avvenuto ingresso dell'atto nella sfera di conoscenza del contribuente. L'ipotesi di nullità della notifica è astrattamente configurabile solo in assenza di collegamento con il destinatario, circostanza non verificatasi. Il contribuente non ha provato di aver subito un danno dalle asserite irregolarità.

  • Accolto
    Validità della notifica della cartella di pagamento

    La notifica può considerarsi inesistente solo quando esorbiti completamente dallo schema legale. La violazione di prescrizioni normative sul procedimento di notifica comporta una mera nullità sanabile ex tunc dalla costituzione in giudizio del destinatario. La giurisprudenza ha chiarito che la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento dell'atto d'imposizione fiscale, sicché la sua nullità è sanata, a norma dell'art. 156, c. 2, c.p.c., per effetto del raggiungimento dello scopo, desumibile anche dalla tempestiva impugnazione. La riserva in favore di Banca_1 è limitata ai casi di notificazioni di atti a mezzo posta e comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari, mentre nella fattispecie la notifica riguardava un atto amministrativo. L'eliminazione del monopolio di Banca_1 è avvenuta dal 10/09/2017.

  • Accolto
    Applicazione della sospensione dei termini per emergenza epidemiologica COVID-19

    Il primo giudice ha ritenuto condivisibilmente che si debba tener conto della sospensione dei termini, durata dal giorno 8.3.2020 fino al 31.8.2021, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19, come previsto dai Decreti 18/2020, 34/2020 e 99/2021, che richiamano l'art. 12, D.lgs. n. 159 del 2015. Di conseguenza, il corso della prescrizione della tassa automobilistica è stato sospeso per lo stesso periodo di tempo. Nella fattispecie, il termine di prescrizione, che sarebbe maturato il 10.04.2020, in applicazione della sospensione decorrente dall'8.3.2020 è, invece, 'slittato' al 12.10.2021. La notifica è avvenuta il 13.9.2021, quindi tempestivamente. Recente giurisprudenza di legittimità (Ordinanza n. 960 depositata il 15 gennaio 2025) ha ritenuto che la disposizione dell'articolo 67 del D.L. n. 18/2020 debba applicarsi non solo alle attività da compiersi nell'arco temporale previsto dalla norma, ossia, nel caso dei termini di prescrizione e decadenza, di quelli scadenti nel periodo 8 marzo – 31 maggio 2020, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che determina uno “spostamento in avanti” del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 115
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 115
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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