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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 13/10/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente Relatore dott. Giovanni Campese Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 50/2025 R.G. promossa da:
(c.f. ), nato a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...] con l'avv. Nicolaci Stefania del Foro di Torino
RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ), nata a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2
e residente in [...]d'Ale (VC)
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
La sola parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
A) pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai sig.ri e la sig.ra Parte_1 in Manila (Filippine) celebrato in Manila (Filippine) in data 20/01/1995 ed il Controparte_1 relativo atto è stato trascritto all'Ufficio dello Stato Civile di Torino Atti di Matrimonio n. 670 Parte II serie C uff. 2 Anno 1995
B) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di provvedere alla trascrizione ed alle relative annotazioni dell'emananda sentenza nel registro degli atti di matrimonio ed a tutti gli ulteriori incombenti di legge di cui al R.D.L. 9/7/1939 n. 1238.
Il PM ha concluso come da visto in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
ed hanno contratto matrimonio in data 20.01.1995 in Manila Parte_1 Controparte_1
(Filippine), poi trascritto in Italia negli atti dello Stato Civile del Comune di Torino al n. 71, Parte II -
Serie C, Anno 1995. Dall'unione non sono nati figli.
In data 04.05.1998 il Tribunale di Torino ha pronunciato la separazione consensuale tra i coniugi;
la sig.ra si è poi trasferita in Borgo d'Ale (VC) dove attualmente dovrebbe risiedere. CP_1
Con ricorso depositato in data 13.01.2025 il sig. ha domandato lo scioglimento del matrimonio. Pt_1
All'udienza davanti il Giudice relatore in data 07.05.2025 è stata dichiarata la contumacia della resistente;
alla successiva fissata in data 08.10.2025 la causa è stata rimessa in decisione, previa trasmissione degli atti al PM.
SULLA PRONUNCIA DI DIVORZIO
Sussistono i presupposti per la pronuncia diretta a ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, risultando inconfutabilmente dimostrato che i coniugi vivono separati a far data dall'udienza presidenziale celebratasi a seguito di ricorso per la separazione: non si sono più rappacificati e non hanno ripreso neppure in via temporanea a convivere. La resistente, contumace, non ha peraltro frapposto la sussistenza di alcuna circostanza impeditiva e ostativa, con la conseguenza che deve ritenersi che la pagina 2 di 3 situazione di assenza di comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia proseguita ininterrotta dalla autorizzazione a vivere separati e che in ogni caso la comunione non sia stata mai ricostituita.
La separazione personale dei coniugi è stata, peraltro, omologata dal Tribunale di Torino in data
04.05.1998 pertanto è trascorso il prescritto termine di legge per la domanda essendo il ricorso per divorzio stato depositato il 13.01.2025.
SULLE SPESE PROCESSUALI
Nulla deve infine disporsi in ordine alle spese processuali, dovendosi considerare la natura necessaria del presente procedimento, la contumacia della parte convenuta, nonché l'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 50/2025, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra ed Parte_1 Controparte_1
in data 20.01.1995 in Manila (Filippine), poi trascritto in Italia negli atti dello Stato Civile del
Comune di Torino al n. 71, Parte II - Serie C, Anno 1995;
2) MANDA il Cancelliere a trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Torino affinché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge;
3) DICHIARA l'irripetibilità delle spese di lite.
Così deciso in Vercelli, nella Camera di Consiglio del 13.10.2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente Relatore dott. Giovanni Campese Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 50/2025 R.G. promossa da:
(c.f. ), nato a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...] con l'avv. Nicolaci Stefania del Foro di Torino
RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ), nata a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._2
e residente in [...]d'Ale (VC)
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
La sola parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
A) pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai sig.ri e la sig.ra Parte_1 in Manila (Filippine) celebrato in Manila (Filippine) in data 20/01/1995 ed il Controparte_1 relativo atto è stato trascritto all'Ufficio dello Stato Civile di Torino Atti di Matrimonio n. 670 Parte II serie C uff. 2 Anno 1995
B) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di provvedere alla trascrizione ed alle relative annotazioni dell'emananda sentenza nel registro degli atti di matrimonio ed a tutti gli ulteriori incombenti di legge di cui al R.D.L. 9/7/1939 n. 1238.
Il PM ha concluso come da visto in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
ed hanno contratto matrimonio in data 20.01.1995 in Manila Parte_1 Controparte_1
(Filippine), poi trascritto in Italia negli atti dello Stato Civile del Comune di Torino al n. 71, Parte II -
Serie C, Anno 1995. Dall'unione non sono nati figli.
In data 04.05.1998 il Tribunale di Torino ha pronunciato la separazione consensuale tra i coniugi;
la sig.ra si è poi trasferita in Borgo d'Ale (VC) dove attualmente dovrebbe risiedere. CP_1
Con ricorso depositato in data 13.01.2025 il sig. ha domandato lo scioglimento del matrimonio. Pt_1
All'udienza davanti il Giudice relatore in data 07.05.2025 è stata dichiarata la contumacia della resistente;
alla successiva fissata in data 08.10.2025 la causa è stata rimessa in decisione, previa trasmissione degli atti al PM.
SULLA PRONUNCIA DI DIVORZIO
Sussistono i presupposti per la pronuncia diretta a ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, risultando inconfutabilmente dimostrato che i coniugi vivono separati a far data dall'udienza presidenziale celebratasi a seguito di ricorso per la separazione: non si sono più rappacificati e non hanno ripreso neppure in via temporanea a convivere. La resistente, contumace, non ha peraltro frapposto la sussistenza di alcuna circostanza impeditiva e ostativa, con la conseguenza che deve ritenersi che la pagina 2 di 3 situazione di assenza di comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia proseguita ininterrotta dalla autorizzazione a vivere separati e che in ogni caso la comunione non sia stata mai ricostituita.
La separazione personale dei coniugi è stata, peraltro, omologata dal Tribunale di Torino in data
04.05.1998 pertanto è trascorso il prescritto termine di legge per la domanda essendo il ricorso per divorzio stato depositato il 13.01.2025.
SULLE SPESE PROCESSUALI
Nulla deve infine disporsi in ordine alle spese processuali, dovendosi considerare la natura necessaria del presente procedimento, la contumacia della parte convenuta, nonché l'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 50/2025, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio celebrato tra ed Parte_1 Controparte_1
in data 20.01.1995 in Manila (Filippine), poi trascritto in Italia negli atti dello Stato Civile del
Comune di Torino al n. 71, Parte II - Serie C, Anno 1995;
2) MANDA il Cancelliere a trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Torino affinché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge;
3) DICHIARA l'irripetibilità delle spese di lite.
Così deciso in Vercelli, nella Camera di Consiglio del 13.10.2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
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