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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 16/12/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2393/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ZU DR Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2393/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 ttiva irizzo Telematico presso il difensore avv. BERNINI ENRICO
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
eletti ndirizzo Telematico presso il difensore avv. ALIOTTA ELOISA
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Trattasi di un giudizio di separazione giudiziale in cui la domanda di separazione è stata già decisa con sentenza parziale n. 476 del 2025. La causa all'esito della sentenza è stata rimessa sul ruolo per la decisione in ordine ai provvedimenti accessori relativi alla minore nata nel 2016. Per_1
pagina 1 di 5 All'esito della istruttoria la ricorrente ha concluso come segue:
- Affidamento condiviso della minore, con collocamento prevalente presso il padre;
- la madre durante il periodo invernale terrà con sé la bambina due volte al mese sul territorio di Livorno per due giorni consecutivi, la madre darà un preavviso di almeno tre giorni al padre indicando anche il luogo dei due pernotti;
- durante il periodo estivo, la madre chiede di tenere con sé la bambina due mesi consecutivi;
durante le vacanze scolastiche invernali chiede di tenere con sé la bambina una settimana a Pasqua e una a Natale;
- la madre è favorevole a lasciare l'intero assegno unico al padre e pagare il 50% delle spese straordinarie;
Il resistente ha concluso, chiedendo come segue:
- affidamento condiviso con collocamento prevalente presso il padre;
- regime di frequentazione invernale come proposto dalla madre, purchè la madre prenda la minore dall'uscita di scuola o alle ore 13:00 del giorno in cui arriva fino alla mattina ore 10:00 o all'entrata di scuola del giorno in cui riparte;
- una settimana durante le vacanze natalizie secondo il principio dell'alternanza, tre giorni durante quelle pasquali;
- durante il periodo estivo dal 15 giugno al 15 luglio con la madre, dal 15 luglio al 15 agosto con il padre, dal 15 agosto al 15 settembre con la madre;
- il padre è disponibile a rinunciare al mantenimento indiretto purché la madre si accolli i costi di tutti gli spostamenti per prendere e riportare la bambina e l'assegno unico venga percepito dal solo padre;
Venendo a trattare delle domande relative ai provvedimenti accessori, in primo luogo va deciso in ordine all'affidamento della prole. In via generale va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo pagina 2 di 5 rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema Corte in materia, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore ( cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019). Nel caso in esame, la minore può restare affidata ad entrambi i genitori con collocamento presso il padre. Ed infatti, a seguito della fine del rapporto di coppia, la madre della bambina si è trasferita in Emili Romagna, dove vive una parte della sua famiglia di origine, e la minore, anche in occasione del suo ascolto in Tribunale, ha manifestato il desiderio di vivere con il padre, nella casa familiare e dei luoghi in cui è cresciuta. ha manifestato l'attaccamento che prova verso entrambi i genitori, ma Per_1 ndo molto dispiaciuta per la lontananza dalla madre, ha riferito in modo chiaro che dove vive la madre non le è familiare, non si sente a suo agio e preferisce stare con il padre che costituisce la figura genitoriale di riferimento. Alla luce di ciò, anche la ricorrente ha rinunciato a chiedere il collocamento della figlia presso di sé. Tanto premesso, quanto alla frequentazione della bambina con la madre può essere recepito quanto chiesto da entrambi i genitori secondo le seguenti modalità: la madre terrà con sé la bambina due volte al mese sul territorio di Livorno per due giorni consecutivi, la madre darà un preavviso di almeno tre giorni al padre indicando anche il luogo dei due pernotti;
la madre prenderà la minore dall'uscita di scuola o alle ore 13:00 del giorno in cui arriva fino alla mattina ore 10:00 o all'entrata di scuola del giorno in cui riparte;
la bambina starà con la madre una settimana durante le vacanze natalizie secondo il principio dell'alternanza, tre giorni durante quelle pasquali;
durante il periodo estivo dal 15 giugno al 15 luglio con la madre, dal 15 luglio al 15 agosto con il padre, dal 15 agosto al 15 settembre con la madre. Nel caso in esame, poiché le parti nel corso del processo sono apparse, anche ai Servizi sociali incaricati di monitorare il nucleo e di aiutare le parti nella fase separativa, molto litigiose, rivendicative e non sempre capaci di mettersi d'accordo nell'interesse della minore, va anche disciplinato che la bambina sentirà per telefono il genitore con cui non si trova tutti i giorni, la telefonata verrà attivata dal genitore con cui la bambina si trova, la telefonata avverrà ogni sera pagina 3 di 5 prima di cena, ove il genitore che deve ricevere o fare la telefonata non sia nella possibilità di rispettare l'orario avviserà l'altro per concordare un nuovo orario. Gli spostamenti tra Livorno e il luogo di vita della minore nel periodo estivo saranno di competenza all'andata della madre e al ritorno del padre.
Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013). Nel caso in esame, può essere accolta la domanda di mantenimento diretto della minore nel periodo estivo dal mese di giugno al mese di settembre compresi, in cui la bambina trascorre pari tempo con le parti, nei mesi invernali, in cui la minore è collocata presso il padre e sta con la madre solo durante alcuni finesettimana, va stabilito che la madre versi un mantenimento di € 150,00 al mese, che appare congruo se si tiene conto del fatto che la ricorrente lavora in modo non stabile e con redditi esigui e deve sopportare i costi di alloggio e trasferimento su Livorno per vedere la bambina. L'assegno unico verrà percepito dal solo padre che tiene con sé la figlia in modo assolutamente prevalente.
Le spese di lite, stante il sostanziale accordo su tutti gli aspetti della controversia, possono essere compensate per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
DISPONE
1. resta affidata ad entrambi i genitori con collocamento presso il Per_1
pagina 4 di 5 padre;
2. la madre terrà con sé la bambina due volte al mese sul territorio di Livorno per due giorni consecutivi, la madre darà un preavviso di almeno tre giorni al padre indicando anche il luogo dei due pernotti;
la madre prenderà la minore dall'uscita di scuola o alle ore 13:00 del giorno in cui arriva fino alla mattina ore 10:00 o all'entrata di scuola del giorno in cui riparte;
la bambina starà con la madre una settimana durante le vacanze natalizie secondo il principio dell'alternanza, tre giorni durante quelle pasquali;
durante il periodo estivo dal 15 giugno al 15 luglio con la madre, dal 15 luglio al 15 agosto con il padre, dal 15 agosto al 15 settembre con la madre;
3. la bambina sentirà per telefono il genitore, con cui non si trova, tutti i giorni;
la telefonata verrà attivata dal genitore con cui la bambina si trova, la telefonata avverrà ogni sera prima di cena, ove il genitore che deve ricevere o fare la telefonata non sia nella possibilità di rispettare l'orario avviserà l'altro per concordare un altro orario, almeno un'ora prima;
4. gli spostamenti tra Livorno e il luogo di vita della minore nel periodo estivo saranno di competenza all'andata della madre e al ritorno del padre;
5. le parti provvederanno al mantenimento diretto della minore nel periodo estivo dal mese di giugno al mese di settembre compresi;
nei mesi invernali, la madre verserà entro il 5 di ogni mese e con decorrenza dalla data odierna un mantenimento di € 150,00 al mese, oltre il 50% delle spese straordinarie;
6. L'assegno unico verrà percepito dal solo padre;
compensa le spese di lite
Livorno,16/12/2025
Il Presidente estensore
Dott. ZU DR
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ZU DR Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2393/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 ttiva irizzo Telematico presso il difensore avv. BERNINI ENRICO
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
eletti ndirizzo Telematico presso il difensore avv. ALIOTTA ELOISA
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Trattasi di un giudizio di separazione giudiziale in cui la domanda di separazione è stata già decisa con sentenza parziale n. 476 del 2025. La causa all'esito della sentenza è stata rimessa sul ruolo per la decisione in ordine ai provvedimenti accessori relativi alla minore nata nel 2016. Per_1
pagina 1 di 5 All'esito della istruttoria la ricorrente ha concluso come segue:
- Affidamento condiviso della minore, con collocamento prevalente presso il padre;
- la madre durante il periodo invernale terrà con sé la bambina due volte al mese sul territorio di Livorno per due giorni consecutivi, la madre darà un preavviso di almeno tre giorni al padre indicando anche il luogo dei due pernotti;
- durante il periodo estivo, la madre chiede di tenere con sé la bambina due mesi consecutivi;
durante le vacanze scolastiche invernali chiede di tenere con sé la bambina una settimana a Pasqua e una a Natale;
- la madre è favorevole a lasciare l'intero assegno unico al padre e pagare il 50% delle spese straordinarie;
Il resistente ha concluso, chiedendo come segue:
- affidamento condiviso con collocamento prevalente presso il padre;
- regime di frequentazione invernale come proposto dalla madre, purchè la madre prenda la minore dall'uscita di scuola o alle ore 13:00 del giorno in cui arriva fino alla mattina ore 10:00 o all'entrata di scuola del giorno in cui riparte;
- una settimana durante le vacanze natalizie secondo il principio dell'alternanza, tre giorni durante quelle pasquali;
- durante il periodo estivo dal 15 giugno al 15 luglio con la madre, dal 15 luglio al 15 agosto con il padre, dal 15 agosto al 15 settembre con la madre;
- il padre è disponibile a rinunciare al mantenimento indiretto purché la madre si accolli i costi di tutti gli spostamenti per prendere e riportare la bambina e l'assegno unico venga percepito dal solo padre;
Venendo a trattare delle domande relative ai provvedimenti accessori, in primo luogo va deciso in ordine all'affidamento della prole. In via generale va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo pagina 2 di 5 rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema Corte in materia, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore ( cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019). Nel caso in esame, la minore può restare affidata ad entrambi i genitori con collocamento presso il padre. Ed infatti, a seguito della fine del rapporto di coppia, la madre della bambina si è trasferita in Emili Romagna, dove vive una parte della sua famiglia di origine, e la minore, anche in occasione del suo ascolto in Tribunale, ha manifestato il desiderio di vivere con il padre, nella casa familiare e dei luoghi in cui è cresciuta. ha manifestato l'attaccamento che prova verso entrambi i genitori, ma Per_1 ndo molto dispiaciuta per la lontananza dalla madre, ha riferito in modo chiaro che dove vive la madre non le è familiare, non si sente a suo agio e preferisce stare con il padre che costituisce la figura genitoriale di riferimento. Alla luce di ciò, anche la ricorrente ha rinunciato a chiedere il collocamento della figlia presso di sé. Tanto premesso, quanto alla frequentazione della bambina con la madre può essere recepito quanto chiesto da entrambi i genitori secondo le seguenti modalità: la madre terrà con sé la bambina due volte al mese sul territorio di Livorno per due giorni consecutivi, la madre darà un preavviso di almeno tre giorni al padre indicando anche il luogo dei due pernotti;
la madre prenderà la minore dall'uscita di scuola o alle ore 13:00 del giorno in cui arriva fino alla mattina ore 10:00 o all'entrata di scuola del giorno in cui riparte;
la bambina starà con la madre una settimana durante le vacanze natalizie secondo il principio dell'alternanza, tre giorni durante quelle pasquali;
durante il periodo estivo dal 15 giugno al 15 luglio con la madre, dal 15 luglio al 15 agosto con il padre, dal 15 agosto al 15 settembre con la madre. Nel caso in esame, poiché le parti nel corso del processo sono apparse, anche ai Servizi sociali incaricati di monitorare il nucleo e di aiutare le parti nella fase separativa, molto litigiose, rivendicative e non sempre capaci di mettersi d'accordo nell'interesse della minore, va anche disciplinato che la bambina sentirà per telefono il genitore con cui non si trova tutti i giorni, la telefonata verrà attivata dal genitore con cui la bambina si trova, la telefonata avverrà ogni sera pagina 3 di 5 prima di cena, ove il genitore che deve ricevere o fare la telefonata non sia nella possibilità di rispettare l'orario avviserà l'altro per concordare un nuovo orario. Gli spostamenti tra Livorno e il luogo di vita della minore nel periodo estivo saranno di competenza all'andata della madre e al ritorno del padre.
Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013). Nel caso in esame, può essere accolta la domanda di mantenimento diretto della minore nel periodo estivo dal mese di giugno al mese di settembre compresi, in cui la bambina trascorre pari tempo con le parti, nei mesi invernali, in cui la minore è collocata presso il padre e sta con la madre solo durante alcuni finesettimana, va stabilito che la madre versi un mantenimento di € 150,00 al mese, che appare congruo se si tiene conto del fatto che la ricorrente lavora in modo non stabile e con redditi esigui e deve sopportare i costi di alloggio e trasferimento su Livorno per vedere la bambina. L'assegno unico verrà percepito dal solo padre che tiene con sé la figlia in modo assolutamente prevalente.
Le spese di lite, stante il sostanziale accordo su tutti gli aspetti della controversia, possono essere compensate per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
DISPONE
1. resta affidata ad entrambi i genitori con collocamento presso il Per_1
pagina 4 di 5 padre;
2. la madre terrà con sé la bambina due volte al mese sul territorio di Livorno per due giorni consecutivi, la madre darà un preavviso di almeno tre giorni al padre indicando anche il luogo dei due pernotti;
la madre prenderà la minore dall'uscita di scuola o alle ore 13:00 del giorno in cui arriva fino alla mattina ore 10:00 o all'entrata di scuola del giorno in cui riparte;
la bambina starà con la madre una settimana durante le vacanze natalizie secondo il principio dell'alternanza, tre giorni durante quelle pasquali;
durante il periodo estivo dal 15 giugno al 15 luglio con la madre, dal 15 luglio al 15 agosto con il padre, dal 15 agosto al 15 settembre con la madre;
3. la bambina sentirà per telefono il genitore, con cui non si trova, tutti i giorni;
la telefonata verrà attivata dal genitore con cui la bambina si trova, la telefonata avverrà ogni sera prima di cena, ove il genitore che deve ricevere o fare la telefonata non sia nella possibilità di rispettare l'orario avviserà l'altro per concordare un altro orario, almeno un'ora prima;
4. gli spostamenti tra Livorno e il luogo di vita della minore nel periodo estivo saranno di competenza all'andata della madre e al ritorno del padre;
5. le parti provvederanno al mantenimento diretto della minore nel periodo estivo dal mese di giugno al mese di settembre compresi;
nei mesi invernali, la madre verserà entro il 5 di ogni mese e con decorrenza dalla data odierna un mantenimento di € 150,00 al mese, oltre il 50% delle spese straordinarie;
6. L'assegno unico verrà percepito dal solo padre;
compensa le spese di lite
Livorno,16/12/2025
Il Presidente estensore
Dott. ZU DR
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