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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 03/12/2025, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 679/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
IZ Morabito Presidente
EL Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Giarrusso Guido Maria
appellante – appellato incidentale e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. COroparte_1 P.IVA_2
MESITI NI appellato
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRECO ANTONIO CP_2 P.IVA_3 appellato – appellante incidentale
CONCLUSIONI
Per : - in via principale, rigettare nel migliore dei Parte_1 modi tutte le domande svolte dalla Società nei confronti COroparte_1 della in quanto infondate in fatto e in diritto;
Parte_2 spese di primo e secondo grado interamente rifuse;
- in subordine, condannare per i motivi esposti la a pagare alla Parte_3
Società quanto alla stessa risultasse comunque dovuto dalla CP_1 COroparte_1 , ivi comprese le spese di lite o, comunque, Parte_2 condannare la a manlevare la Pt_2 CP_2 Parte_2 da tutto quanto risultasse da questa dovuto alla Società
[...] COroparte_1 ivi comprese le spese lite;
spese di primo e secondo grado comunque rifuse, anche in caso di rigetto della domanda principale proposta dalla in COroparte_1 considerazione della fondatezza nel merito del diritto di manleva.
per rigettare l'appello proposto da COroparte_1 Parte_1 perché del tutto infondato in fatto ed in diritto.
[...]
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
per : - Rigettare, in quanto infondati, tutti i motivi di appello proposti dalla CP_2
Società nei confronti della , e per l'effetto Parte_2 CP_2 respingere, con la miglior formula e con ogni e qualsiasi statuizione le domande proposte da parte appellante nei confronti della , CP_2
IN VIA INCIDENTALE accogliere il presente appello incidentale e pertanto:
- Riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui accoglie la domanda di manleva proposta dalla ” nei confronti della terza chiamata Parte_2
, con cui si condanna la a tenere indenne e manlevare la CP_2 CP_2
” della somma di euro 3.010,00 dovuta dalla stessa Parte_2 in favore della per i costi di sosta e custodia della merce COroparte_1 del carico dal 1 gennaio 2017 al settembre 2018 oltre quelli da sborsare fino allo smaltimento del carico;
Per l'effetto accertare e dichiarare che la non è CP_2 tenuta, né obbligata a tenere indenne e manlevare la Parte_2
della somma di euro 3.010,00 dovuta dalla stessa in favore della
[...] CP_1
per i costi di sosta e custodia della merce del carico dal 1 gennaio 2017 al
[...] settembre 2018 oltre quelli da sborsare fino allo smaltimento del carico;
- Accertare e dichiarare che la domanda di manleva proposta dalla Parte_2 nei confronti della è destituita di ogni fondamento
[...] CP_2
pag. 2/12 giuridico in fatto e diritto, nonché priva dei presupposti di legge, per tutti i motivi esposti in narrativa.
- Riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui statuisce la condanna della terza chiamata al pagamento delle spese di lite in favore della CP_2 [...]
liquidate in € 2.694,00, oltre al rimborso per spese Parte_4 forfetarie in misura pari al 15% del compenso totale, IVA e CPA come per legge e per l'effetto, condannare la al pagamento delle spese del Parte_2 primo grado di giudizio in favore della;
CP_2
Il tutto con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Palmi, la (di COroparte_1
CO seguito conveniva in giudizio (di seguito Parte_1
, affermando di aver svolto, dal dicembre del 2012, servizi professionali di Pt_2 spedizione doganale e quello di sanità marittima del Porto di Gioia Tauro per conto della società con riferimento al rientro in Italia di un carico Parte_2 venduto dalla ad una società giapponese e da questi rifiutata per un difetto di Pt_2 confezionamento. L'attrice chiedeva, pertanto, il pagamento delle spese sostenute per l'attività di rientro e di deposito, nonché per le spese da sostenere per gli ulteriori periodi di deposito e per lo smaltimento della merce.
Si costituiva in giudizio la che affermava di aver acquistato il succo di limone Pt_2 oggetto della esportazione dalla e, una volta che la merce era stata rifiutata dal CP_2 compratore, aveva contattato la , che riconosceva il vizio dei beni e si CP_2 impegnava a tenere indenne la da ogni richiesta risarcitoria dell'acquirente Parte_2 finale. Le parti si sarebbero quindi accordate nel senso che la si sarebbe fatta CP_2 carico di tutti gli oneri e spese necessari al rientro della merce in Italia.
L'incarico per riportare la merce in Italia e per il successivo smaltimento veniva affidato CO alla e detto incarico sarebbe stato affidato direttamente dalla mentre la CP_2 aveva sottoscritto l'incarico per mera conoscenza. Pt_2
CO Concludeva, pertanto, che a causa dell'inadempimento di cui si è resa colpevole, la non avesse diritto a pretendere nulla dalla e che, comunque, qualora Parte_2
pag. 3/12 all'attrice spettasse il versamento di somme a titolo di compenso ovvero rimborso, di queste si doveva fare carico la , a causa del suo inadempimento al contratto di CP_2 vendita ed in forza degli obblighi conseguentemente assunti, per cui chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della , a titolo di manleva e garanzia. CP_2
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la , che in via CP_2 preliminare eccepiva l'improcedibilità della domanda, per mancato deposito della citazione del terzo entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notifica previsto dall'articolo 165 cpc, nonché l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, CO escludendo ogni rapporto con la circostanza accertata nella sentenza n. 402/2016 emessa dal Tribunale di Crotone, resa nel giudizio introdotto dalla nei confronti CP_2
CO della in cui si accertava che non esisteva alcun rapporto di spedizione tra la CP_2
e la
[...] COroparte_1
Con sentenza n. 695/2020, il Tribunale di Palmi accoglieva la domanda dell'attrice nei confronti della ed accoglieva parzialmente la domanda di manleva da Pt_2 quest'ultima spiegata nei confronti della CP_2
Con atto di citazione notificato il 21.12.2020, la impugnava la predetta Pt_2 sentenza, chiedendone la riforma nei termini su riportati. L'appellante lamentava:
1. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1710, 1713, 1719 e 1176 del codice CO civile, non essendo dovuto alcun pagamento alla in ragione dell'inadempimento all'obbligo di smaltimento assunto nel 2013;
2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 del codice civile, non essendo dimostrata la spettanza delle somme indicate in fattura;
3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 del codice di procedura civile, non avendo il giudice di prime cure considerato che la si era impegnata a CP_2 sostenere tutti i costi derivanti dal suo inadempimento, compresi quelli di sdoganamento e non solo quelli di smaltimento, e che detta circostanza on era mai stata contestata dalla terza chiamata;
4. COraddittorietà della sentenza. Violazione e falsa applicazione degli articoli
1476, 1490, 1494, 1218 e 1223 del codice civile, per aver affermato che la CP_2 si era fatta carico delle spese di rientro e smaltimento della merce, per poi escludere detti costi nella successiva parte della motivazione. pag. 4/12 5. Erronea liquidazione delle spese di lite a carico della terza chiamata, parametrate al valore della domanda di manleva nei limiti di accoglimento e non dell'intera domanda. CO Si costituiva in giudizio la che contestava la fondatezza dell'appello, precisando di aver documentato tutte le attività svolte, la cui fatturazione non era mai stata contestata in primo grado quanto alla misura dei compensi richiesti, e precisando di non aver mai avuto alcun incarico relativamente allo smaltimento.
La si costituiva, chiedendo il rigetto dell'appello e precisando di non aver CP_2 ammesso alcunché nell'ambito del giudizio di prime cure, avendo contestato tutti i punti della domanda avanzata dalla ed in particolare l'esistenza di un contratto di Pt_2
CO manleva, di non aver mai assunto alcun obbligo nei confronti della e che non vi era stata tempestiva denuncia di vizi da parte della né l'esercizio di alcuna azione Pt_2 contrattuale a seguito del presunto inadempimento. La proponeva appello CP_2 incidentale avverso il capo della sentenza con il quale era stata parzialmente accolta la domanda di manleva proposta dalla lamentando “errata interpretazione e Pt_2 valutazione delle risultanze istruttorie;
travisamento dei fatti in ordine ad un punto fondamentale della controversia”, ritenendo che non vi fosse alcun impegno contrattuale della a procedere allo smaltimento in proprio e che la missiva del 2013 esprimeva CP_2 solo l'impegno collaborativo della appellante incidentale, ma non l'obbligo a sostenere i costi dello smaltimento. La , quindi, concludeva per la riforma della sentenza CP_2 appellata nei termini di cui in epigrafe.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. CO
2. L'appello principale proposto nei confronti della è infondato.
La infatti, sostiene con il primo motivo di appello che nulla spetterebbe alla Pt_2
CO in quanto inadempiente all'obbligo di smaltimento della merce, circostanza che avrebbe comportato un aggravio dei costi a carico della e con il secondo Pt_2 motivo che le fatture non sarebbero supportate da prova adeguata dello svolgimento delle attività e della misura del compenso spettante all'attrice.
pag. 5/12 2.1. Il primo motivo di appello appare privo di pregio. Dalla documentazione prodotta CO dalle parti non risulta che la avesse mai dato mandato alla di procedere allo Pt_2 smaltimento a sue cure e spese, ed anzi la corrispondenza intercorsa tra la e Pt_2
l'Ufficio di Sanità Marittima, risulta che quest'ultimo avesse annunciato la sua intenzione di procedere allo smaltimento “sotto il controllo del personale in forze alla e Guardia di Finanza”. Nell'atto di appello la sostiene COroparte_4 Pt_2
CO che questa locuzione si riferisca alla ma l'interpretazione suggerita è contraria al senso letterale dell'espressione, poiché non è possibile che il personale dell'autorità doganale corrisponda a quello di una società privata. Inoltre, nella lettera del 9.9.2013, la stessa chiedeva l'autorizzazione a procedere ad una diversa modalità di Pt_2 smaltimento, sempre sotto il controllo dell'ufficio dogane, trasportando la merce presso il fornitore per poi effettuare lo smaltimento in Crotone. È chiaro che, se lo CP_2
CO smaltimento fosse stato affidato sin dal 2012 alla di queste attività si sarebbe occupata quest'ultima società, intrattenendo direttamente i rapporti con l'Autorità
Portuale e l'ufficio doganale di Gioia Tauro, senza la necessaria intermediazione della CO
Non risulta, quindi, alcun impegno della rispetto allo smaltimento dei Pt_2 prodotti, operazione che doveva essere curata dal proprietario dei beni, in proprio ovvero mediante conferimento di apposito mandato.
2.2. Anche il secondo motivo di appello deve essere rigettato.
Nel corso del giudizio di primo grado la non aveva mai contestato l'effettivo Pt_2 espletamento del mandato per tutte le altre voci in fatture, limitandosi a sostenere che il mandato era stato conferito dalla (circostanza che si prenderà in esame nel CP_2
CO terzo e quarto motivo di appello) e che la era inadempiente per la parte relativa allo smaltimento. Esclusa detta inadempienza, si deve rilevare che le somme richiesta dalla CO per spese vive sono documentate (costi per il trasporto, bolli e tasse pagate, presenza alla fase di ispezione) ed anzi l'appellante sin dall'inizio aveva precisato che la contestazione riguardava solo la titolarità del debito e la imputabilità delle spese di deposito alla proprietaria della merce. Sebbene la non contestazione dei fatti non costituisca prova legale, bensì un mero elemento di prova, si deve osservare che non è stata mossa alcuna contestazione rispetto all'entità delle spese, visto che l'unica pag. 6/12 questione sollevata è quella della assenza di prova in merito all'effettivo pagamento CO delle spese di deposito da parte della
La difesa non è tuttavia ammissibile, in quanto amplia il thema probandum, imponendo CO alla di dimostrare l'intervenuta corresponsione delle spese di deposito, circostanza di fatto mai contestata dalla nel corso del giudizio di prime cure. Pt_2
Nella comparsa di risposta e chiamata di terzo, l'attuale appellante riassumeva il contenuto della sua comparsa affermando che “In conclusione, pertanto, è evidente che,
a causa dell'inadempimento di cui si è resa colpevole, la non abbia COroparte_1 diritto a pretendere dalla alcunché e che, comunque, qualora all'attrice Parte_2 spettasse il versamento di somme a titolo di compenso ovvero rimborso, di queste si debba fare in definitiva carico la , a causa del suo inadempimento al contratto CP_2 di vendita ed in forza degli obblighi conseguentemente assunti.”
La difesa non era affatto diretta verso il quantum, ma solo verso l'an debeatur, tanto che le prove articolate dall'attrice non erano state ammesse in quanto ritenute superflue.
La somma richiesta per spese di deposito deve ritersi spesa da rimborsare perché sostenuta per l'esecuzione dell'incarico, anche se non è stato dimostrato il pagamento CO da parte della La circostanza che la merce sia stoccata presso il deposito doganale, infatti, è accertata dal verbale di ispezione, e viene confermata dallo stesso appellante nella missiva del 9.9.2013 (in cui la precisa che la merce è stoccata in attesa di Pt_2 smaltimento), per cui le spese del deposito sono certamente dovute dalla depositante, CO CO ossia la alla C&T Logistic srl, e quindi dalla alla Pt_2
3. I due motivi di appello relativi alla domanda di manleva, così come l'appello incidentale, possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi ed attinenti alla esistenza dell'obbligo di garanzia e manleva.
3.1. L'appello incidentale è fondato solo in parte, così come è fondato solo in parte l'appello proposto dalla nei confronti della Pt_2 CP_2
La aveva chiesto la manleva nei confronti della in ragione degli Pt_2 CP_2 accordi raggiunti a causa dell'inadempimento di quest'ultima rispetto alla fornitura della merce che la aveva esportato, affermando che “di tale inadempimento la Pt_2
dava immediata comunicazione alla , la quale riconosceva il vizio Parte_2 CP_2
pag. 7/12 e si impegnava a fare tutto quanto il necessario per tenere indenne la da Parte_2 ogni richiesta risarcitoria dell'acquirente finale Japan General Corporation.
Dopo lunghe ma rapide trattative che vedevano coinvolte tutte le predette Società, veniva raggiunto un accordo in forza del quale la si sarebbe fatta carico di CP_2 tutti gli oneri e spese necessari al rientro della merce in Italia e ciò, sostanzialmente, a fronte di ogni rinuncia delle aziende nipponiche ad ogni richiesta risarcitoria”.
La tesi principale della è che la aveva assunto impegni direttamente con la Pt_2 CP_2
CO
tesi tuttavia sconfessata dall'assenza di rapporti tra queste due società, carenza accertata anche dalla sentenza del tribunale di Crotone del 2016. In via alternativa, la prospettava comunque l'impegno della a coprire i costi derivanti dal Pt_2 CP_2 suo inadempimento, in particolare i costi per il rientro della merce in Italia.
L'azione di garanzia, pertanto, non si fonda su un autonomo contratto “di manleva”, come affermato dalla terza chiamata ed appellante principale, ma sulla responsabilità per inadempimento del fornitore per i danni subiti dal rivenditore a causa dei vizi del prodotto fornito. L'impegno assunto dalla a tenere indenne la dalle
CP_2 Pt_2 spese derivanti dal rientro in Italia dei beni costituisce ammissione di responsabilità e assunzione dell'impegno al risarcimento dal danno emergente, costituito appunto dalla spesa che il venditore deve necessariamente sostenere a causa del vizio del bene acquistato dalla e rivenduto in Giappone. Non si tratta, in sostanza, di un
CP_2 contratto di garanzia o un nuovo accordo tra le parti, ma della formalizzazione dell'impegno del venditore di un prodotto difettoso a risarcire l'acquirente dei danni subiti. Non era necessaria, pertanto, la sottoscrizione di un formale accordo in tale senso, non vertendosi in ambito di contratti che richiedono forma scritta. L'impegno, peraltro, è certamente stato assunto dalla , visto che non è in contestazione la
CP_2 provenienza della mail del 6.9.2012 in cui la affermava “intendo sacrificare il
CP_2 valore della intera fornitura compreso le spese di ritorno”. Il senso della frase è chiaro, poiché la discussione tra le due società ( e riguardava appunto i vizi della
CP_2 Pt_2 merce venduta dalla a riconosciuti dalla il venditore della merce
CP_2 Pt_2 CP_2 viziata ha riconosciuto la perdita derivante dalla fornitura e si è reso disponibile a sostenere le spese di rientro.
pag. 8/12 CO Irrilevante, a questi fini, che l'incarico sia stato dato alla dalla e non dalla Pt_2
in quanto l'impegno assunto dal fornitore era quello di pagare le spese del rientro CP_2
e non di agire in prima persona per realizzare questo risultato. D'altra parte, il costo delle spese di rientro è, appunto, un danno emergente che andava rimborsato all'acquirente, visto che è diretta conseguenza del vizio del bene.
Né si può ritenere – come sostiene l'appellante incidentale – che questa soluzione penalizzi il fornitore, che non ottiene il pagamento della merce venduta e deve sostenere i costi di rientro, essendo questo invece il normale effetto dell'inadempimento quando il bene venduto non è idoneo allo scopo per il quale è destinato.
Infine, si deve osservare che la deduzione dell'inadempimento della non è un CP_2 motivo nuovo, introdotto solo in grado d'appello, in quanto è sempre stato la ragione alla base della richiesta di manleva: l'appellante aveva infatti chiamato in causa la CP_2 proprio ritenendo che essa avesse assunto degli impegni risarcitori sulla base della ammissione di responsabilità contenuta negli scambi epistolari prodotti. L'ammissione, peraltro, esonerava l'acquirente dalla prova del vizio e della tempestività della denunzia.
In sede di appello non può poi essere sollevata l'eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi, poiché questa costituisce eccezione in senso stretto, soggetta alle preclusioni di cui all'art. 345 c.p.c.
In conclusione, si deve confermare la sentenza di prime cure, nella parte in cui afferma la sussistenza dell'obbligo di garanzia a carico della , rigettando per questa CP_2 parte l'appello incidentale.
3.2. Rispetto alle somme che rientrano nell'obbligo di garanzia, invece, la sentenza di prime cure deve essere riformata.
Non rientrano tra le somme da porre a carico del fornitore, infatti, le spese di smaltimento del prodotto e di stoccaggio, trattandosi di spese che non sono state menzionate nella predetta missiva, che non sono diretta conseguenza dell'inadempimento e che non costituiscono danno prevedibile ex art. 1225 c.c.
La scelta di procedere a smaltimento anziché a rietichettatura, infatti, è una scelta della così come lo è stata la successiva scelta di procedere allo smaltimento, e in Pt_2 seguito di procrastinarlo, con conseguente aumento esponenziale delle spese di stoccaggio. pag. 9/12 Né si può ravvisare un impegno in tale senso a carico della nella missiva del CP_2
4.5.2013, poiché in questa lettera la terza chiamata da atto della sua disponibilità ad una CO particolare modalità di smaltimento, inviando la missiva alla con la conoscenza ed approvazione della Non si tratta di una comunicazione diretta alla Autorità Pt_2
CO portuale, né si dà mandato alla per procedere in tal senso, né infine si chiarisce chi avrebbe dovuto sostenere i costi dell'operazione, che ben avrebbero potuto essere comunque posti a carico della Pt_2
In conclusione, l'appello incidentale può essere accolto solo per la parte in cui lamenta l'erroneo addebito di spese per il deposito e lo stoccaggio ovvero per lo smaltimento, non essendo mai stato assunto quest'impegno da parte della , e non trattandosi CP_2 di danno conseguente all'inadempimento, bensì di costi derivanti dalle scelte della sulle modalità e tempi di smaltimento. Pt_2
3.3. Dalle conclusioni sopra esposte, si ricava la parziale fondatezza dell'appello della nei confronti della . Pt_2 CP_2
La motivazione della sentenza sulle spese oggetto di garanzia è del tutto contraddittoria. Dopo aver correttamente analizzato la mail della del 6.9.2012, ed CP_2 affermato che quest'ultima si era assunta l'impegno di sostenere i costi di ritorno della merce, il giudice di prime cure ha escluso la manleva proprio di questi costi perché CO l'incarico alla era stato affidato direttamente dalla La motivazione non è Pt_2 consistente, in quanto la domanda di manleva era stata proposta in via subordinata, qualora appunto il giudice non avesse ritenuto di ravvisare un rapporto diretto di CO mandato tra la e la Una volta escluso questo rapporto, il giudice avrebbe CP_2 appunto dovuto esaminare la domanda di manleva, e verificare se le somme richieste CO dalla erano da attribuire alla a titolo di risarcimento del danno derivante CP_2 dall'inadempimento, e nei limiti della ammissione e dell'accordo manifestato nella mail del 6.9.2012.
Come visto nel precedente paragrafo, in quella mail il fornitore aveva assunto a suo carico la perdita del valore della merce (ossia il prezzo) e le spese di rientro, per cui proprio dette spese dovevano essere riconosciute, per un totale di € 2.495,71 (pari alle spese come indicate nella fattura n. 1700000413 del 28.2.2017, da cui sono stati eliminati i costi per il deposito). pag. 10/12 3.5. In conclusione, la sentenza di prime cure deve essere parzialmente modificata, nel senso che la domanda di garanzia proposta da nei confronti di Pt_2 CP_2 limitatamente alla somma di € 2.495,71. L'accoglimento parziale dell'appello principale e dell'appello incidentale sulla domanda di manleva implicano l'assorbimento dell'ultimo motivo di appello della in quanto la modifica della decisione Pt_2 comporta una nuova pronuncia sulle spese di lite tra le parti. CO
3. Le spese sostenute dalla per questo grado di giudizio sono poste a carico dell'appellante in base al principio della soccombenza e sono liquidate utilizzando le tariffe previste per le cause di valore compreso tra € 5.2001 e € 26.000 dal D.M.
55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: € 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, €
922,00 per la fase istruttoria, € 956,00 per la fase decisionale), per un totale di €
2.906,00.
Le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio tra e possono essere Pt_2 CP_2 compensate per metà e per metà poste a carico della , tenuto conto del limitato CP_2 accoglimento della domanda di garanzia e dell'esito complessivo della lite. Le spese vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe previste per le cause di valore compreso tra € 1.101 ed € 5.200 dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal
D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: € 2.552,00 per il primo grado (€ 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisionale), oltre € 264,00 per spese esenti;
€
1.458,00 per il presente grado (€ 268,00 per la fase di studio, € 268,00 per la fase introduttiva, € 496,00 per la fase di trattazione, € 426,00 per la fase decisionale), oltre €
382,50 per spese esenti, per un totale di € 4.010,00 per compensi ed € 646,50 per spese esenti.
P.Q.M.
pag. 11/12 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello incidentale proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 695/2020, così provvede: CP_2
1. accoglie l'appello principale e l'appello incidentale, nei limiti di cui in motivazione, e per l'effetto – in riforma della sentenza impugnata – condanna a tenere CP_2 indenne e manlevare la limitatamente alla somma di Parte_2
€ 2.495,71 dovuta dalla stessa in favore della in virtù della COroparte_1 presente pronuncia;
2. condanna al pagamento, in favore della Parte_2 [...]
delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € COroparte_1
2.906,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. compensa per metà le spese di lite tra appellante principale e appellante incidentale e condanna al pagamento, in favore della , CP_2 Parte_2 della metà delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida (già nella percentuale indicata) in € 323,25 per spese ed € 2.005,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 3 dicembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
EL Morrone IZ Morabito
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 679/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
IZ Morabito Presidente
EL Morrone Consigliera rel.
Viviana Cusolito Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Giarrusso Guido Maria
appellante – appellato incidentale e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. COroparte_1 P.IVA_2
MESITI NI appellato
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRECO ANTONIO CP_2 P.IVA_3 appellato – appellante incidentale
CONCLUSIONI
Per : - in via principale, rigettare nel migliore dei Parte_1 modi tutte le domande svolte dalla Società nei confronti COroparte_1 della in quanto infondate in fatto e in diritto;
Parte_2 spese di primo e secondo grado interamente rifuse;
- in subordine, condannare per i motivi esposti la a pagare alla Parte_3
Società quanto alla stessa risultasse comunque dovuto dalla CP_1 COroparte_1 , ivi comprese le spese di lite o, comunque, Parte_2 condannare la a manlevare la Pt_2 CP_2 Parte_2 da tutto quanto risultasse da questa dovuto alla Società
[...] COroparte_1 ivi comprese le spese lite;
spese di primo e secondo grado comunque rifuse, anche in caso di rigetto della domanda principale proposta dalla in COroparte_1 considerazione della fondatezza nel merito del diritto di manleva.
per rigettare l'appello proposto da COroparte_1 Parte_1 perché del tutto infondato in fatto ed in diritto.
[...]
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
per : - Rigettare, in quanto infondati, tutti i motivi di appello proposti dalla CP_2
Società nei confronti della , e per l'effetto Parte_2 CP_2 respingere, con la miglior formula e con ogni e qualsiasi statuizione le domande proposte da parte appellante nei confronti della , CP_2
IN VIA INCIDENTALE accogliere il presente appello incidentale e pertanto:
- Riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui accoglie la domanda di manleva proposta dalla ” nei confronti della terza chiamata Parte_2
, con cui si condanna la a tenere indenne e manlevare la CP_2 CP_2
” della somma di euro 3.010,00 dovuta dalla stessa Parte_2 in favore della per i costi di sosta e custodia della merce COroparte_1 del carico dal 1 gennaio 2017 al settembre 2018 oltre quelli da sborsare fino allo smaltimento del carico;
Per l'effetto accertare e dichiarare che la non è CP_2 tenuta, né obbligata a tenere indenne e manlevare la Parte_2
della somma di euro 3.010,00 dovuta dalla stessa in favore della
[...] CP_1
per i costi di sosta e custodia della merce del carico dal 1 gennaio 2017 al
[...] settembre 2018 oltre quelli da sborsare fino allo smaltimento del carico;
- Accertare e dichiarare che la domanda di manleva proposta dalla Parte_2 nei confronti della è destituita di ogni fondamento
[...] CP_2
pag. 2/12 giuridico in fatto e diritto, nonché priva dei presupposti di legge, per tutti i motivi esposti in narrativa.
- Riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui statuisce la condanna della terza chiamata al pagamento delle spese di lite in favore della CP_2 [...]
liquidate in € 2.694,00, oltre al rimborso per spese Parte_4 forfetarie in misura pari al 15% del compenso totale, IVA e CPA come per legge e per l'effetto, condannare la al pagamento delle spese del Parte_2 primo grado di giudizio in favore della;
CP_2
Il tutto con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Palmi, la (di COroparte_1
CO seguito conveniva in giudizio (di seguito Parte_1
, affermando di aver svolto, dal dicembre del 2012, servizi professionali di Pt_2 spedizione doganale e quello di sanità marittima del Porto di Gioia Tauro per conto della società con riferimento al rientro in Italia di un carico Parte_2 venduto dalla ad una società giapponese e da questi rifiutata per un difetto di Pt_2 confezionamento. L'attrice chiedeva, pertanto, il pagamento delle spese sostenute per l'attività di rientro e di deposito, nonché per le spese da sostenere per gli ulteriori periodi di deposito e per lo smaltimento della merce.
Si costituiva in giudizio la che affermava di aver acquistato il succo di limone Pt_2 oggetto della esportazione dalla e, una volta che la merce era stata rifiutata dal CP_2 compratore, aveva contattato la , che riconosceva il vizio dei beni e si CP_2 impegnava a tenere indenne la da ogni richiesta risarcitoria dell'acquirente Parte_2 finale. Le parti si sarebbero quindi accordate nel senso che la si sarebbe fatta CP_2 carico di tutti gli oneri e spese necessari al rientro della merce in Italia.
L'incarico per riportare la merce in Italia e per il successivo smaltimento veniva affidato CO alla e detto incarico sarebbe stato affidato direttamente dalla mentre la CP_2 aveva sottoscritto l'incarico per mera conoscenza. Pt_2
CO Concludeva, pertanto, che a causa dell'inadempimento di cui si è resa colpevole, la non avesse diritto a pretendere nulla dalla e che, comunque, qualora Parte_2
pag. 3/12 all'attrice spettasse il versamento di somme a titolo di compenso ovvero rimborso, di queste si doveva fare carico la , a causa del suo inadempimento al contratto di CP_2 vendita ed in forza degli obblighi conseguentemente assunti, per cui chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della , a titolo di manleva e garanzia. CP_2
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la , che in via CP_2 preliminare eccepiva l'improcedibilità della domanda, per mancato deposito della citazione del terzo entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notifica previsto dall'articolo 165 cpc, nonché l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, CO escludendo ogni rapporto con la circostanza accertata nella sentenza n. 402/2016 emessa dal Tribunale di Crotone, resa nel giudizio introdotto dalla nei confronti CP_2
CO della in cui si accertava che non esisteva alcun rapporto di spedizione tra la CP_2
e la
[...] COroparte_1
Con sentenza n. 695/2020, il Tribunale di Palmi accoglieva la domanda dell'attrice nei confronti della ed accoglieva parzialmente la domanda di manleva da Pt_2 quest'ultima spiegata nei confronti della CP_2
Con atto di citazione notificato il 21.12.2020, la impugnava la predetta Pt_2 sentenza, chiedendone la riforma nei termini su riportati. L'appellante lamentava:
1. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1710, 1713, 1719 e 1176 del codice CO civile, non essendo dovuto alcun pagamento alla in ragione dell'inadempimento all'obbligo di smaltimento assunto nel 2013;
2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 del codice civile, non essendo dimostrata la spettanza delle somme indicate in fattura;
3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 del codice di procedura civile, non avendo il giudice di prime cure considerato che la si era impegnata a CP_2 sostenere tutti i costi derivanti dal suo inadempimento, compresi quelli di sdoganamento e non solo quelli di smaltimento, e che detta circostanza on era mai stata contestata dalla terza chiamata;
4. COraddittorietà della sentenza. Violazione e falsa applicazione degli articoli
1476, 1490, 1494, 1218 e 1223 del codice civile, per aver affermato che la CP_2 si era fatta carico delle spese di rientro e smaltimento della merce, per poi escludere detti costi nella successiva parte della motivazione. pag. 4/12 5. Erronea liquidazione delle spese di lite a carico della terza chiamata, parametrate al valore della domanda di manleva nei limiti di accoglimento e non dell'intera domanda. CO Si costituiva in giudizio la che contestava la fondatezza dell'appello, precisando di aver documentato tutte le attività svolte, la cui fatturazione non era mai stata contestata in primo grado quanto alla misura dei compensi richiesti, e precisando di non aver mai avuto alcun incarico relativamente allo smaltimento.
La si costituiva, chiedendo il rigetto dell'appello e precisando di non aver CP_2 ammesso alcunché nell'ambito del giudizio di prime cure, avendo contestato tutti i punti della domanda avanzata dalla ed in particolare l'esistenza di un contratto di Pt_2
CO manleva, di non aver mai assunto alcun obbligo nei confronti della e che non vi era stata tempestiva denuncia di vizi da parte della né l'esercizio di alcuna azione Pt_2 contrattuale a seguito del presunto inadempimento. La proponeva appello CP_2 incidentale avverso il capo della sentenza con il quale era stata parzialmente accolta la domanda di manleva proposta dalla lamentando “errata interpretazione e Pt_2 valutazione delle risultanze istruttorie;
travisamento dei fatti in ordine ad un punto fondamentale della controversia”, ritenendo che non vi fosse alcun impegno contrattuale della a procedere allo smaltimento in proprio e che la missiva del 2013 esprimeva CP_2 solo l'impegno collaborativo della appellante incidentale, ma non l'obbligo a sostenere i costi dello smaltimento. La , quindi, concludeva per la riforma della sentenza CP_2 appellata nei termini di cui in epigrafe.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. CO
2. L'appello principale proposto nei confronti della è infondato.
La infatti, sostiene con il primo motivo di appello che nulla spetterebbe alla Pt_2
CO in quanto inadempiente all'obbligo di smaltimento della merce, circostanza che avrebbe comportato un aggravio dei costi a carico della e con il secondo Pt_2 motivo che le fatture non sarebbero supportate da prova adeguata dello svolgimento delle attività e della misura del compenso spettante all'attrice.
pag. 5/12 2.1. Il primo motivo di appello appare privo di pregio. Dalla documentazione prodotta CO dalle parti non risulta che la avesse mai dato mandato alla di procedere allo Pt_2 smaltimento a sue cure e spese, ed anzi la corrispondenza intercorsa tra la e Pt_2
l'Ufficio di Sanità Marittima, risulta che quest'ultimo avesse annunciato la sua intenzione di procedere allo smaltimento “sotto il controllo del personale in forze alla e Guardia di Finanza”. Nell'atto di appello la sostiene COroparte_4 Pt_2
CO che questa locuzione si riferisca alla ma l'interpretazione suggerita è contraria al senso letterale dell'espressione, poiché non è possibile che il personale dell'autorità doganale corrisponda a quello di una società privata. Inoltre, nella lettera del 9.9.2013, la stessa chiedeva l'autorizzazione a procedere ad una diversa modalità di Pt_2 smaltimento, sempre sotto il controllo dell'ufficio dogane, trasportando la merce presso il fornitore per poi effettuare lo smaltimento in Crotone. È chiaro che, se lo CP_2
CO smaltimento fosse stato affidato sin dal 2012 alla di queste attività si sarebbe occupata quest'ultima società, intrattenendo direttamente i rapporti con l'Autorità
Portuale e l'ufficio doganale di Gioia Tauro, senza la necessaria intermediazione della CO
Non risulta, quindi, alcun impegno della rispetto allo smaltimento dei Pt_2 prodotti, operazione che doveva essere curata dal proprietario dei beni, in proprio ovvero mediante conferimento di apposito mandato.
2.2. Anche il secondo motivo di appello deve essere rigettato.
Nel corso del giudizio di primo grado la non aveva mai contestato l'effettivo Pt_2 espletamento del mandato per tutte le altre voci in fatture, limitandosi a sostenere che il mandato era stato conferito dalla (circostanza che si prenderà in esame nel CP_2
CO terzo e quarto motivo di appello) e che la era inadempiente per la parte relativa allo smaltimento. Esclusa detta inadempienza, si deve rilevare che le somme richiesta dalla CO per spese vive sono documentate (costi per il trasporto, bolli e tasse pagate, presenza alla fase di ispezione) ed anzi l'appellante sin dall'inizio aveva precisato che la contestazione riguardava solo la titolarità del debito e la imputabilità delle spese di deposito alla proprietaria della merce. Sebbene la non contestazione dei fatti non costituisca prova legale, bensì un mero elemento di prova, si deve osservare che non è stata mossa alcuna contestazione rispetto all'entità delle spese, visto che l'unica pag. 6/12 questione sollevata è quella della assenza di prova in merito all'effettivo pagamento CO delle spese di deposito da parte della
La difesa non è tuttavia ammissibile, in quanto amplia il thema probandum, imponendo CO alla di dimostrare l'intervenuta corresponsione delle spese di deposito, circostanza di fatto mai contestata dalla nel corso del giudizio di prime cure. Pt_2
Nella comparsa di risposta e chiamata di terzo, l'attuale appellante riassumeva il contenuto della sua comparsa affermando che “In conclusione, pertanto, è evidente che,
a causa dell'inadempimento di cui si è resa colpevole, la non abbia COroparte_1 diritto a pretendere dalla alcunché e che, comunque, qualora all'attrice Parte_2 spettasse il versamento di somme a titolo di compenso ovvero rimborso, di queste si debba fare in definitiva carico la , a causa del suo inadempimento al contratto CP_2 di vendita ed in forza degli obblighi conseguentemente assunti.”
La difesa non era affatto diretta verso il quantum, ma solo verso l'an debeatur, tanto che le prove articolate dall'attrice non erano state ammesse in quanto ritenute superflue.
La somma richiesta per spese di deposito deve ritersi spesa da rimborsare perché sostenuta per l'esecuzione dell'incarico, anche se non è stato dimostrato il pagamento CO da parte della La circostanza che la merce sia stoccata presso il deposito doganale, infatti, è accertata dal verbale di ispezione, e viene confermata dallo stesso appellante nella missiva del 9.9.2013 (in cui la precisa che la merce è stoccata in attesa di Pt_2 smaltimento), per cui le spese del deposito sono certamente dovute dalla depositante, CO CO ossia la alla C&T Logistic srl, e quindi dalla alla Pt_2
3. I due motivi di appello relativi alla domanda di manleva, così come l'appello incidentale, possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi ed attinenti alla esistenza dell'obbligo di garanzia e manleva.
3.1. L'appello incidentale è fondato solo in parte, così come è fondato solo in parte l'appello proposto dalla nei confronti della Pt_2 CP_2
La aveva chiesto la manleva nei confronti della in ragione degli Pt_2 CP_2 accordi raggiunti a causa dell'inadempimento di quest'ultima rispetto alla fornitura della merce che la aveva esportato, affermando che “di tale inadempimento la Pt_2
dava immediata comunicazione alla , la quale riconosceva il vizio Parte_2 CP_2
pag. 7/12 e si impegnava a fare tutto quanto il necessario per tenere indenne la da Parte_2 ogni richiesta risarcitoria dell'acquirente finale Japan General Corporation.
Dopo lunghe ma rapide trattative che vedevano coinvolte tutte le predette Società, veniva raggiunto un accordo in forza del quale la si sarebbe fatta carico di CP_2 tutti gli oneri e spese necessari al rientro della merce in Italia e ciò, sostanzialmente, a fronte di ogni rinuncia delle aziende nipponiche ad ogni richiesta risarcitoria”.
La tesi principale della è che la aveva assunto impegni direttamente con la Pt_2 CP_2
CO
tesi tuttavia sconfessata dall'assenza di rapporti tra queste due società, carenza accertata anche dalla sentenza del tribunale di Crotone del 2016. In via alternativa, la prospettava comunque l'impegno della a coprire i costi derivanti dal Pt_2 CP_2 suo inadempimento, in particolare i costi per il rientro della merce in Italia.
L'azione di garanzia, pertanto, non si fonda su un autonomo contratto “di manleva”, come affermato dalla terza chiamata ed appellante principale, ma sulla responsabilità per inadempimento del fornitore per i danni subiti dal rivenditore a causa dei vizi del prodotto fornito. L'impegno assunto dalla a tenere indenne la dalle
CP_2 Pt_2 spese derivanti dal rientro in Italia dei beni costituisce ammissione di responsabilità e assunzione dell'impegno al risarcimento dal danno emergente, costituito appunto dalla spesa che il venditore deve necessariamente sostenere a causa del vizio del bene acquistato dalla e rivenduto in Giappone. Non si tratta, in sostanza, di un
CP_2 contratto di garanzia o un nuovo accordo tra le parti, ma della formalizzazione dell'impegno del venditore di un prodotto difettoso a risarcire l'acquirente dei danni subiti. Non era necessaria, pertanto, la sottoscrizione di un formale accordo in tale senso, non vertendosi in ambito di contratti che richiedono forma scritta. L'impegno, peraltro, è certamente stato assunto dalla , visto che non è in contestazione la
CP_2 provenienza della mail del 6.9.2012 in cui la affermava “intendo sacrificare il
CP_2 valore della intera fornitura compreso le spese di ritorno”. Il senso della frase è chiaro, poiché la discussione tra le due società ( e riguardava appunto i vizi della
CP_2 Pt_2 merce venduta dalla a riconosciuti dalla il venditore della merce
CP_2 Pt_2 CP_2 viziata ha riconosciuto la perdita derivante dalla fornitura e si è reso disponibile a sostenere le spese di rientro.
pag. 8/12 CO Irrilevante, a questi fini, che l'incarico sia stato dato alla dalla e non dalla Pt_2
in quanto l'impegno assunto dal fornitore era quello di pagare le spese del rientro CP_2
e non di agire in prima persona per realizzare questo risultato. D'altra parte, il costo delle spese di rientro è, appunto, un danno emergente che andava rimborsato all'acquirente, visto che è diretta conseguenza del vizio del bene.
Né si può ritenere – come sostiene l'appellante incidentale – che questa soluzione penalizzi il fornitore, che non ottiene il pagamento della merce venduta e deve sostenere i costi di rientro, essendo questo invece il normale effetto dell'inadempimento quando il bene venduto non è idoneo allo scopo per il quale è destinato.
Infine, si deve osservare che la deduzione dell'inadempimento della non è un CP_2 motivo nuovo, introdotto solo in grado d'appello, in quanto è sempre stato la ragione alla base della richiesta di manleva: l'appellante aveva infatti chiamato in causa la CP_2 proprio ritenendo che essa avesse assunto degli impegni risarcitori sulla base della ammissione di responsabilità contenuta negli scambi epistolari prodotti. L'ammissione, peraltro, esonerava l'acquirente dalla prova del vizio e della tempestività della denunzia.
In sede di appello non può poi essere sollevata l'eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi, poiché questa costituisce eccezione in senso stretto, soggetta alle preclusioni di cui all'art. 345 c.p.c.
In conclusione, si deve confermare la sentenza di prime cure, nella parte in cui afferma la sussistenza dell'obbligo di garanzia a carico della , rigettando per questa CP_2 parte l'appello incidentale.
3.2. Rispetto alle somme che rientrano nell'obbligo di garanzia, invece, la sentenza di prime cure deve essere riformata.
Non rientrano tra le somme da porre a carico del fornitore, infatti, le spese di smaltimento del prodotto e di stoccaggio, trattandosi di spese che non sono state menzionate nella predetta missiva, che non sono diretta conseguenza dell'inadempimento e che non costituiscono danno prevedibile ex art. 1225 c.c.
La scelta di procedere a smaltimento anziché a rietichettatura, infatti, è una scelta della così come lo è stata la successiva scelta di procedere allo smaltimento, e in Pt_2 seguito di procrastinarlo, con conseguente aumento esponenziale delle spese di stoccaggio. pag. 9/12 Né si può ravvisare un impegno in tale senso a carico della nella missiva del CP_2
4.5.2013, poiché in questa lettera la terza chiamata da atto della sua disponibilità ad una CO particolare modalità di smaltimento, inviando la missiva alla con la conoscenza ed approvazione della Non si tratta di una comunicazione diretta alla Autorità Pt_2
CO portuale, né si dà mandato alla per procedere in tal senso, né infine si chiarisce chi avrebbe dovuto sostenere i costi dell'operazione, che ben avrebbero potuto essere comunque posti a carico della Pt_2
In conclusione, l'appello incidentale può essere accolto solo per la parte in cui lamenta l'erroneo addebito di spese per il deposito e lo stoccaggio ovvero per lo smaltimento, non essendo mai stato assunto quest'impegno da parte della , e non trattandosi CP_2 di danno conseguente all'inadempimento, bensì di costi derivanti dalle scelte della sulle modalità e tempi di smaltimento. Pt_2
3.3. Dalle conclusioni sopra esposte, si ricava la parziale fondatezza dell'appello della nei confronti della . Pt_2 CP_2
La motivazione della sentenza sulle spese oggetto di garanzia è del tutto contraddittoria. Dopo aver correttamente analizzato la mail della del 6.9.2012, ed CP_2 affermato che quest'ultima si era assunta l'impegno di sostenere i costi di ritorno della merce, il giudice di prime cure ha escluso la manleva proprio di questi costi perché CO l'incarico alla era stato affidato direttamente dalla La motivazione non è Pt_2 consistente, in quanto la domanda di manleva era stata proposta in via subordinata, qualora appunto il giudice non avesse ritenuto di ravvisare un rapporto diretto di CO mandato tra la e la Una volta escluso questo rapporto, il giudice avrebbe CP_2 appunto dovuto esaminare la domanda di manleva, e verificare se le somme richieste CO dalla erano da attribuire alla a titolo di risarcimento del danno derivante CP_2 dall'inadempimento, e nei limiti della ammissione e dell'accordo manifestato nella mail del 6.9.2012.
Come visto nel precedente paragrafo, in quella mail il fornitore aveva assunto a suo carico la perdita del valore della merce (ossia il prezzo) e le spese di rientro, per cui proprio dette spese dovevano essere riconosciute, per un totale di € 2.495,71 (pari alle spese come indicate nella fattura n. 1700000413 del 28.2.2017, da cui sono stati eliminati i costi per il deposito). pag. 10/12 3.5. In conclusione, la sentenza di prime cure deve essere parzialmente modificata, nel senso che la domanda di garanzia proposta da nei confronti di Pt_2 CP_2 limitatamente alla somma di € 2.495,71. L'accoglimento parziale dell'appello principale e dell'appello incidentale sulla domanda di manleva implicano l'assorbimento dell'ultimo motivo di appello della in quanto la modifica della decisione Pt_2 comporta una nuova pronuncia sulle spese di lite tra le parti. CO
3. Le spese sostenute dalla per questo grado di giudizio sono poste a carico dell'appellante in base al principio della soccombenza e sono liquidate utilizzando le tariffe previste per le cause di valore compreso tra € 5.2001 e € 26.000 dal D.M.
55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: € 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, €
922,00 per la fase istruttoria, € 956,00 per la fase decisionale), per un totale di €
2.906,00.
Le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio tra e possono essere Pt_2 CP_2 compensate per metà e per metà poste a carico della , tenuto conto del limitato CP_2 accoglimento della domanda di garanzia e dell'esito complessivo della lite. Le spese vengono liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe previste per le cause di valore compreso tra € 1.101 ed € 5.200 dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal
D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: € 2.552,00 per il primo grado (€ 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisionale), oltre € 264,00 per spese esenti;
€
1.458,00 per il presente grado (€ 268,00 per la fase di studio, € 268,00 per la fase introduttiva, € 496,00 per la fase di trattazione, € 426,00 per la fase decisionale), oltre €
382,50 per spese esenti, per un totale di € 4.010,00 per compensi ed € 646,50 per spese esenti.
P.Q.M.
pag. 11/12 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello incidentale proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 695/2020, così provvede: CP_2
1. accoglie l'appello principale e l'appello incidentale, nei limiti di cui in motivazione, e per l'effetto – in riforma della sentenza impugnata – condanna a tenere CP_2 indenne e manlevare la limitatamente alla somma di Parte_2
€ 2.495,71 dovuta dalla stessa in favore della in virtù della COroparte_1 presente pronuncia;
2. condanna al pagamento, in favore della Parte_2 [...]
delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € COroparte_1
2.906,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. compensa per metà le spese di lite tra appellante principale e appellante incidentale e condanna al pagamento, in favore della , CP_2 Parte_2 della metà delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida (già nella percentuale indicata) in € 323,25 per spese ed € 2.005,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 3 dicembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
EL Morrone IZ Morabito
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