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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 04/02/2026, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 983/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ROTA GIACOMO, Presidente
SI RE RI MASSIMO, Relatore
CACCIATO NUNZIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6368/2025 depositato il 14/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 293762025000045120000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 293762025000045120000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 293762025000045120000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2017 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 293762025000045120000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 293762025000045120000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 293762025000045120000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 270/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC il 29/10/2025 e depositato nella segreteria di questa Corte il 14/11/2025, Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.29376202500004512000 emessa da Agenzia delle Entrate - OS, dell'importo complessivo di
€ 46.825,25, asseritamente notificata il 25/8/2025, afferente a due cartelle di pagamento emesse su iscrizione a ruolo operata dall'Agenzia delle Entrate di Catania, parimenti impugnate, e di un avviso di addebito INPS che è stato separatamente definito e che quindi non è impugnato in questa sede;
adduceva i seguenti motivi:
- per la cartella n. 29320220022565940000: omessa notifica e prescrizione;
- per la cartella n. 29320220066662803000: tale cartella è stata regolarmente notificata al ricorrente, che però in data 8/11/2021 aveva presentato istanza di rateazione dell'avviso bonario presupposto;
l'istanza era stata accolta (in 20 rate trimestrali), ed il ricorrente ha versato regolarmente tutte le rate dalla prima alla 16ma scadente l'1/09/2025 (prima della proposizione del ricorso), come comprovato dai documenti sub 2 e 3.
Con note depositate il 29/12/2025 l'Agenzia delle Entrate di Catania si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.
L'Agenzia delle Entrate - OS non si costituiva in giudizio seppur regolarmente citata.
In data 27/1/2026 la causa veniva trattata in pubblica udienza come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione in atti, si evince quanto segue.
- Cartella di pagamento n.29320220022565940000: la notifica era stata effettuata a seguito di irreperibilità del destinatario nell'aprile 2023, ed il 10/8/2023 è stata notificata a mezzo posta, a mani dell'odierno ricorrente, una proposta di compensazione che menzionava anche tale cartella;
in contribuente, per far valere l'omessa o irregolare notifica della cartella ovvero la prescrizione maturata a quel tempo, avrebbe dovuto impugnare la proposta di compensazione unitamente alla cartella presupposta;
- Cartella di pagamento n.29320220066662803000: il ricorrente documenta di aver presentato una istanza di rateizzazione e di aver saldato tutte le rate fino al momento della presentazione del ricorso, ma non è documentato che la procedura in corso si riferisca proprio alle somme richieste con la citata cartella;
la cartella è stata notificata nel 2023, mentre la rateizzazione è in corso dal 2021 e secondo l'assunto del ricorrente sarebbe stata avviata dopo la ricezione dell'avviso bonario;
ma tale avviso non è stato versato in atti, sicchè nessuna verifica è possibile da parte del Collegio. Si evidenzia infine che il ricorrente avrebbe dovuto a suo tempo impugnare detta cartella, a suo dire regolarmente notificatagli nonostante fosse già in corso il pagamento rateale del debito indicato nell'avviso bonario.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e possono liquidarsi in € 3.000, avuto riguardo al valore della controversia ed alle tariffe vigenti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, Sezione Ottava, così provvede: 1) rigetta il ricorso azionato da Ricorrente_1; 2) Condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese del giudizio liquidate in € 3.000 in favore dell'Agenzia delle Entrate. Così deciso in Catania, il 27/1/2026 Il Giudice
Estensore Il Presidente Dott. Andrea Ursino dott. Giacomo Rota
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ROTA GIACOMO, Presidente
SI RE RI MASSIMO, Relatore
CACCIATO NUNZIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6368/2025 depositato il 14/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 293762025000045120000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 293762025000045120000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 293762025000045120000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2017 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 293762025000045120000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2018
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 293762025000045120000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 293762025000045120000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 270/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC il 29/10/2025 e depositato nella segreteria di questa Corte il 14/11/2025, Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.29376202500004512000 emessa da Agenzia delle Entrate - OS, dell'importo complessivo di
€ 46.825,25, asseritamente notificata il 25/8/2025, afferente a due cartelle di pagamento emesse su iscrizione a ruolo operata dall'Agenzia delle Entrate di Catania, parimenti impugnate, e di un avviso di addebito INPS che è stato separatamente definito e che quindi non è impugnato in questa sede;
adduceva i seguenti motivi:
- per la cartella n. 29320220022565940000: omessa notifica e prescrizione;
- per la cartella n. 29320220066662803000: tale cartella è stata regolarmente notificata al ricorrente, che però in data 8/11/2021 aveva presentato istanza di rateazione dell'avviso bonario presupposto;
l'istanza era stata accolta (in 20 rate trimestrali), ed il ricorrente ha versato regolarmente tutte le rate dalla prima alla 16ma scadente l'1/09/2025 (prima della proposizione del ricorso), come comprovato dai documenti sub 2 e 3.
Con note depositate il 29/12/2025 l'Agenzia delle Entrate di Catania si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.
L'Agenzia delle Entrate - OS non si costituiva in giudizio seppur regolarmente citata.
In data 27/1/2026 la causa veniva trattata in pubblica udienza come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione in atti, si evince quanto segue.
- Cartella di pagamento n.29320220022565940000: la notifica era stata effettuata a seguito di irreperibilità del destinatario nell'aprile 2023, ed il 10/8/2023 è stata notificata a mezzo posta, a mani dell'odierno ricorrente, una proposta di compensazione che menzionava anche tale cartella;
in contribuente, per far valere l'omessa o irregolare notifica della cartella ovvero la prescrizione maturata a quel tempo, avrebbe dovuto impugnare la proposta di compensazione unitamente alla cartella presupposta;
- Cartella di pagamento n.29320220066662803000: il ricorrente documenta di aver presentato una istanza di rateizzazione e di aver saldato tutte le rate fino al momento della presentazione del ricorso, ma non è documentato che la procedura in corso si riferisca proprio alle somme richieste con la citata cartella;
la cartella è stata notificata nel 2023, mentre la rateizzazione è in corso dal 2021 e secondo l'assunto del ricorrente sarebbe stata avviata dopo la ricezione dell'avviso bonario;
ma tale avviso non è stato versato in atti, sicchè nessuna verifica è possibile da parte del Collegio. Si evidenzia infine che il ricorrente avrebbe dovuto a suo tempo impugnare detta cartella, a suo dire regolarmente notificatagli nonostante fosse già in corso il pagamento rateale del debito indicato nell'avviso bonario.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e possono liquidarsi in € 3.000, avuto riguardo al valore della controversia ed alle tariffe vigenti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, Sezione Ottava, così provvede: 1) rigetta il ricorso azionato da Ricorrente_1; 2) Condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese del giudizio liquidate in € 3.000 in favore dell'Agenzia delle Entrate. Così deciso in Catania, il 27/1/2026 Il Giudice
Estensore Il Presidente Dott. Andrea Ursino dott. Giacomo Rota