Sentenza 9 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/03/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.4175 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
, nata a [...] il [...] e Parte_1
residente in [...], p.zza Guardione, C.F.: , C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. ALDO
LOMBARDO (C.F.: ), pec: C.F._2
telefax: 0907386165, e presso il suo studio Email_1
in Messina, via dei Mille, n. 134, elettivamente domiciliata;
PARTE
RICORRENTE
E
FAVORITO , nato a [...] il [...], C.F.: CP_1
, residente in [...]
(ME), ed elettivamente domiciliato in Messina, viale Boccetta, 29/A, is.
374, presso lo studio dell'avv. ALESSANDRA PIPITO' (C.F.:
), pec: fax: C.F._4 Email_2
090.364162, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE
RESISTENTE
1
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 c.p.c., 473 bis .29 c.p.c. e 473 bis .47
c.p.c. depositato in cancelleria il 27.10.2023, Parte_1
premesso che con sentenza n. 1895/2022, pubblicata l'11.11.2022, era stato pronunciato il divorzio tra l'istante e ed era stato Controparte_2
posto a carico della deducente l'obbligo di corrispondere a quest'ultimo un assegno mensile di € 200,00 da rivalutare annualmente in base agli indici
ISTAT a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore _1
nata a [...] il [...], collocata presso il padre, confermando quanto ai tempi di permanenza della figlia con la madre quanto stabilito in sede di separazione consensuale;
che la figlia ormai si relazionava in egual misura con entrambi i genitori;
che occorreva pertanto modificare le statuizioni concernenti l'affidamento della figlia;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse disposto che la stessa figlia avrebbe potuto scegliere l'abitazione nella quale vivere prevalentemente ed i tempi di permanenza con il genitore non domiciliatario, con mantenimento diretto della figlia da parte di entrambi i genitori.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 22/28.11.2023.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 06.06.2024 si costituiva il quale rilevava che, nello spirito Controparte_2
dell'affidamento condiviso, egli non si era mai opposto alla frequentazione della figlia con la madre anche oltre i tempi di permanenza previsti, sicché il ricorso della controparte, con riferimento alla richiesta di modifica dei tempi di permanenza, appariva inutile. Evidenziava, nondimeno, che verosimilmente l'istanza era collegata alla richiesta di revoca dell'assegno,
2 anche in considerazione del fatto che la aveva Parte_1
intensificato i rapporti con la figlia dopo che le era stato notificato nel luglio 2023 atto di precetto per il pagamento delle somme dovute a titolo di mantenimento della figlia, posto che non aveva mai ottemperato alla relativa obbligazione. Rilevava che, in effetti, dalla fine del mese di dicembre 2023, la figlia aveva preso l'abitudine di frequentare la _1
casa della madre e di dormire lì, ma non poteva escludersi che questa decisione fosse stata dettata da ragioni di opportunità, in quanto la figlia poteva godere a casa della madre di maggiori spazi di libertà. Inoltre, evidenziava che vi era il pericolo che, una volta eliminato l'obbligo contributivo, la ricorrente ritornasse al precedente disinteresse nei confronti della figlia, con danno per l'equilibrio psicofisico della minore. Chiedeva, pertanto, che fossero verificate, con l'intervento dei Servizi Sociali, le condizioni di vita della minore anche per individuare quale genitore fosse più idoneo per il suo collocamento e che fossero confermate le statuizioni vigenti. Evidenziava, poi, che egli intendeva trasferirsi insieme alla minore a Messina in via Castellaccio e chiedeva di essere autorizzato in tal senso.
All'udienza del 13.06.2024, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21
c.p.c., il Giudice delegato, preso atto che non vi era alcuna opposizione da parte della ricorrente al trasferimento di residenza di Controparte_2
nella nuova residenza indicata sita a Messina via Castellaccio n. 2 e della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per l'assenza del resistente, disponeva l'audizione nella medesima udienza del, figlia minore la quale dichiarava che viveva prevalentemente a casa della madre, _1
a Messina in via Felice Bisazza, e pernottava anche lì mentre si recava a casa del padre ogni tanto, senza pernottare. La stessa evidenziava che in precedenza aveva vissuto a casa dei nonni paterni, ma entrambi erano ormai deceduti: la nonna paterna era deceduta circa due anni prima mentre
3 il nonno paterno era morto l'anno prima, sicché, dopo la scomparsa di entrambi i nonni, ella era andata a vivere per un breve periodo di tempo a casa del papà mentre in seguito era andata a casa della mamma.
Il Giudice delegato, provvedeva, quindi, ai sensi dell'art. 473 bis .22
c.p.c., revocando l'assegno a carico di ed a favore Parte_1
di a titolo di contributo al mantenimento della figlia Controparte_2
ed ordinava alle parti di depositare in giudizio la documentazione _1
prescritta dall'art. 473 bis .12 c.p.c.; richiedeva, infine, al Servizio Sociale del Comune di Messina di accertare quali fossero le condizioni socio familiari di vita della minore presso la madre. Persona_2
Acquisite le informazioni richieste, all'udienza del 28.11.2024, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., il Giudice delegato concedeva i termini previsti dall'art. 473 bis .28 c.p.c. per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, nonché per il successivo deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica e, all'udienza del 18.02.2025, celebrata sempre ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., riservava di riferire al collegio per la decisione.
Va, in via preliminare, osservato che l'art. 473 bis .29 c.p.c. prevede che i provvedimenti a tutela dei minori ed in materia di contributi economici possono essere in ogni tempo modificati “qualora sopravvengano giustificati motivi”. Il legislatore ha, in tal modo, chiarito che anche i provvedimenti concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole sono soggetti alla clausola implicita del rebus sic stantibus.
Invero, l'art. 337 quinquies c.c. stabilisce che la revisione delle statuizioni concernenti la prole è ammessa “in ogni tempo”, ma già nel vigore della disciplina vigente prima della riforma “Cartabia” la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che tale disposizione non incideva sui presupposti della revisione e che l'esistenza di circostanze nuove costituiva in ogni
4 caso, anche con riferimento ai provvedimenti concernenti la prole minorenne, condizione implicita ma necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni vigenti (Cass. civ. 08.05.2013 n. 10720). Quanto alla individuazione dei “giustificati motivi”, si è osservato che con tale espressione si attribuisce rilevanza a fatti sopravvenuti alla precedente pronuncia, idonei a giustificare una revisione dell'assetto di interessi da questa definito.
Nella fattispecie in esame è emerso che la figlia minore la _1
quale in precedenza viveva insieme al padre, poco tempo dopo la morte dei nonni paterni, aveva deciso di andare a vivere con la madre ed anche a seguito del suo ascolto la stessa ha manifestato con fermezza la propria intenzione di continuare a vivere con la madre.
Tale fatto costituisce senza dubbio un “motivo sopravvenuto”, che giustifica una revisione delle statuizioni stabilite nella sentenza di divorzio, anche in considerazione del fatto che la figlia è ormai quasi maggiorenne e che, ai sensi dell'art. 473 bis .4 comma 1 c.p.c., occorre tenere in considerazione “le opinioni del minore” quando, come nel caso in esame, la prole abbia una sufficiente maturità e consapevolezza. D'altronde, le indagini effettuate dai Servizi Sociali del Comune di Messina e compendiate nella relazione datata 08.10.2024 hanno evidenziato che
è una ragazza matura ed autonoma e che complessivamente le sue _1
condizioni non destano preoccupazione, in quanto entrambi i genitori garantiscono sufficiente attenzione al suo benessere. Le preoccupazioni mostrate dal FAVORITO riguardo alla idoneità della madre di prendersi cura della figlia non hanno trovato, pertanto, adeguato riscontro.
Alla stregua degli elementi di conoscenza acquisiti occorre, allora, disporre il collocamento della minore presso l'abitazione della madre, così adeguando la situazione giuridica a quella di fatto, mentre non appare
5 necessario disciplinare i tempi di permanenza della minore con il genitore non domiciliatario, poiché dalla relazione dei Servizi in atti emerge chiaramente che la minore riesce a gestire in autonomia la relazione con entrambi i genitori.
Conseguentemente, occorre confermare il provvedimento emesso all'udienza del 13.06.2024, con il quale è stato revocato l'assegno a carico della ricorrente a titolo di contributo al mantenimento della figlia e prevedere le modalità con le quali il dovrà provvedere al CP_2
mantenimento della figlia. Costituisce, infatti, principio consolidato in giurisprudenza che, in seguito alla separazione o al divorzio, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (Cass. 2000 n. 15065; 1993
n. 3363). Essendo entrambi i genitori tenuti a provvedere al mantenimento della prole, secondo quanto stabilito negli artt. 147 e 148 c.c., occorre, di regola, prevedere che il genitore con il quale il figlio vive e che assume su di sé in via diretta gli oneri economici per far fronte alle esigenze del figlio, ottenga dall'altro l'attribuzione di un assegno di contribuzione, al fine di assolvere compiutamente i propri doveri senza dover anticipare la quota gravante sull'altro coniuge (Cass. 23 luglio 2010, n. 17275). In particolare, va sottolineato che anche in una situazione caratterizzata da una frequentazione pressoché paritaria dei figli con entrambi i genitori, appare giustificata ed anzi necessaria la previsione di un mantenimento “indiretto”
a favore del genitore presso il quale il figlio ha la domiciliazione privilegiata, poiché una diversa soluzione, basata sul solo mantenimento diretto, finirebbe non solo con il favorire il genitore più rivendicativo/impositivo, in danno dell'altro e in definitiva dello stesso figlio minore, ma soprattutto tradirebbe il fondamentale principio affermato
6 dall'art. 30 della Costituzione e ribadito dall'art. 316 bis c.c., per cui entrambi i genitori hanno il dovere di mantenere i figli, proporzionalmente alle loro sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo. E' ben vero che la modalità primaria di adempimento dell'obbligo predetto è quella del mantenimento diretto, come si verifica tipicamente nella situazione fisiologica della famiglia unita;
tuttavia, quando si è al cospetto della disgregazione della famiglia conseguente alla separazione o al divorzio, sorge la necessità di ristabilire la misura della proporzionalità contributiva dei genitori nei confronti della prole, riequilibrando la proporzionalità degli oneri che su ciascuno devono gravare attraverso la previsione di un assegno di mantenimento. In tali casi la corresponsione dell'assegno diviene, pertanto, la modalità con cui il genitore provvede indirettamente e periodicamente alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurarle uno standard di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di convivenza dei genitori. La debenza dell'assegno indiretto/perequativo, peraltro, diviene necessaria, allorquando occorra riequilibrare la proporzionalità degli oneri di spesa a carico dei genitori, anche in presenza di tempi sostanzialmente paritari di permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori, tutte le volte in cui sussista un divario reddituale e patrimoniale tra i genitori, considerati i costi connessi al mantenimento diretto della prole anche in tale situazione.
Per quanto concerne la quantificazione del contributo dovuto per il mantenimento della figlia, il legislatore ha stabilito nell'art. 337 ter c.c., che, “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito” ed ha, quindi, indicato i criteri che il Giudice deve seguire
7 nel determinare la misura dell'assegno periodico, tra i quali vengono in considerazione le “esigenze del figlio”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore” e “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Occorre, pertanto, analizzare tutti gli elementi concreti rivelatori della capacità economica dei genitori, il contesto sociale di appartenenza, le abitudini e le esigenze della prole, tenendo presente che il dovere di provvedere al mantenimento, all'istruzione ed all'educazione della prole, posto sia dall'art. 30 Cost. che dall'art. 147 c.c., impone ai genitori di far fronte a una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione, fin quando l'età lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura ed educazione. Riguardo, poi, ai redditi delle parti, la Suprema Corte ha chiarito che l'obbligo di mantenimento della prole è autonomo per ogni genitore e va calcolato in ragione delle sostanze di ciascuno (Cass. civ.
06.07.2012 n. 11414), anche se occorre rispettare il principio di proporzionalità. Va, infine, osservato che, ai fini della quantificazione del contributo per il mantenimento della prole, il riferimento contenuto dall'art. 316 bis c.c. alle capacità di lavoro professionale o casalingo tende a valorizzare le accertate potenzialità reddituali dei genitori imponendo al
Giudice di non fermarsi ad esaminare il reddito attuale (Cass.
8.11.1997 n.
11025). Sussiste, infatti, un dovere dei genitori di attivarsi per assicurare alla prole le indispensabili risorse per vivere in modo dignitoso, sicché in simili casi la misura dell'assegno va stabilita con riferimento prioritario alle essenziali esigenze dei figli.
Orbene, nella fattispecie in esame risulta che la Parte_1
lavora come banconista e, tenuto conto del fatto che tale attività la impegna
8 per gran parte della giornata, come riferito dalla figlia _1
verosimilmente la sua condizione economica è migliorata rispetto a quanto risulta dall'estratto conto previdenziale acquisito in atti, dal quale emerge che al momento della instaurazione del giudizio la stessa svolgeva solamente un'attività part time con modestissimi guadagni. La stessa non ha depositato documentazione reddituale aggiornata, ma ciò certamente non può esimere il FAVORITO dal dovere provvedere al mantenimento della figlia, anche in considerazione del fatto che il principio di proporzionalità, pur imponendo di effettuare una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, in relazione alle esigenze attuali della figlia
(Cass. Civ., Sez. I, ord. 26 gennaio 2024 n. 2536, Cass. Civ. Sez. I, Ord. 11 dicembre 2023, n. 34383; Corte di Cass. n. 4811/2018), non richiede che vi sia una stretta correlazione tra il dovere di provvedere ai bisogni della prole e le capacità economiche dell'altro genitore, salvo che queste siano tali da mutare radicalmente la capacità economica complessiva dei genitori (Cass. civ. 16.09.2020 n. 19299).
Il ha prodotto, invece, certificazione unica 2024, dalla CP_2
quale risulta che lo stesso ha avuto un reddito annuo lordo di € 7.085,85 con ritenute IRPEF di € 934,41, ma ha omesso di produrre l'ulteriore documentazione reddituale prescritta dalla legge, risultando, in particolare, del tutto carente la produzione degli estratti conto, posto che quelli in atti si riferiscono ad un periodo di tempo brevissimo.
In tale situazione occorre, allora, stabilire la misura dell'assegno guardando in primo luogo alle esigenze della figlia, anche se naturalmente dette esigenze potranno essere soddisfatte nei limiti in cui ciò è possibile alla luce delle precarie condizioni economiche in cui versano entrambi i genitori. Appare, pertanto, congruo stabilire la misura dell'assegno a carico del ed a favore della , a titolo di contributo al CP_2 Parte_1
9 mantenimento della figlia in € 150,00 mensili, da rivalutare _1
annualmente in base agli indici ISTAT, somma appena sufficiente a far fronte alle primarie esigenze della figlia, ormai adolescente. Entrambi i genitori dovranno, poi, partecipare alle spese straordinarie nell'interesse della figlia nella misura del 50 % ciascuno.
Tenuto conto della natura della causa e della impossibilità di configurare una vera e propria soccombenza a carico di una delle parti, non avendo, peraltro, il resistente formulato preconcette opposizioni all'accoglimento delle richieste della ricorrente, appare infine equo compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis .29 c.p.c., così provvede: 1) dispone la domiciliazione privilegiata della figlia nata Persona_2
a Messina il 04.12.2007, presso la madre, fermo restando l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori;
2) pone a carico di Controparte_2
l'obbligo di corrispondere a a titolo di contributo Parte_1
per il mantenimento della figlia un assegno mensile dell'importo di € _1
150,00, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT;
dispone che entrambi i genitori partecipino alle spese straordinarie nell'interesse della figlia nella misura del 50 % ciascuno;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 04/03/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
10