TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/12/2025, n. 5035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5035 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.6623/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6623/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Ricorso ex artt. 337 ter e ss c.c. e art. 473 bis.47 c.p.c., vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1
e domiciliata in Mercato San Severino (S presso lo studio dell'avv. Raffaele Donadio dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato allegata al ricorso RICORRENTE E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2
domiciliato in Salerno alla Via Antonio Ba
[...] io dell'avv. Dario Palo dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione RESISTENTE E AVV. nella qualità di curatore speciale del minore CP_2 Persona_1
(15. esentato e difeso da se medesimo TERZO CHIAMATO E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 18 settembre 2025, ha premesso di Parte_1 avere intrattenuto una relazione sentimentale con e che, dalla Controparte_1 loro unione, è nato un figlio, (15.06.2023). Per_1
Al riguardo, la ricorrente ha che, sin dalla fine della relazione, il resistente ha attuato gravi comportamenti nei propri confronti e che, in seguito alle denunce sporte, è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Salerno;
ha poi precisato che il non ha mai provveduto alle esigenze CP_1 morali e materiali del figlio, disint si dello stesso e non versando alcuna somma per il suo mantenimento. Pertanto, considerata l'impossibilità di instaurare un dialogo costruttivo con il resistente, che non ha dato più notizie di sé in seguito all'allontanamento dalla casa familiare, la ricorrente ha richiesto la regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra le parti nell'interesse del figlio minore alle condizioni indicate in ricorso, chiedendo in particolare l'affidamento esclusivo rafforzato e la previsione dell'obbligo a carico del resistente di versarle la somma mensile di euro 200,00 per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si è costituito che Controparte_1 ha contestato quanto allegato dalla ricorrente e ha alleg issa dimora, di essere disoccupato e di svolgere unicamente lavori saltuari;
ha pertanto richiesto di regolamentare gli incontri con il figlio, rimettendo al Tribunale ogni ulteriore decisione. Si è costituito altresì l'avv. nominato curatore speciale del minore, CP_2 che ha richiesto in primo luogo l'attivazione di tutti gli strumenti opportuni al fine di garantire l'integrità psicofisica del bambino. 2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. per quanto di ragione. Tanto premesso, occorre valutare le singole richieste avanzate dalle parti. Affidamento del figlio minore Per_1
In ordine al regime di affida l figlio minore, occorre valutare la domanda di affidamento esclusivo rafforzato avanzata dalla ricorrente. Al riguardo, si deve precisare che l'affidamento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilità per una sana crescita e per il mantenimento dei figli e la valutazione in merito alla possibilità di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo deve fondarsi principalmente sull'interesse non prevalente bensì esclusivo degli stessi minori. In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo può essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneità educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli. Tanto premesso, si evidenzia che, all'udienza del 2 dicembre 2025, la ricorrente ha reiterato la richiesta di affidamento esclusivo rafforzato del figlio minore, precisando di avere difficoltà a rintracciare l'ex compagno e ad assumere, di conseguenza, le decisioni nell'interesse del bambino, mente il resistente si è opposto alla domanda dell'ex compagna, precisando di avere timore che la stessa possa trasferirsi in America unitamente al bambino, ma non si è opposto alle domande dalla stessa avanzate in merito alle urgenti questioni relative al permesso di soggiorno e alla scelta del medico e alle decisioni scolastiche (cfr. dichiarazioni nel verbale di udienza). Inoltre, occorre rilevare che, come rappresentato dai difensori di entrambe le parti, la ha rimesso tutte le querele sporte nei confronti del resistente e che, Pt_1 di cons za, è stata revocata la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Salerno disposta nei suoi confronti. Orbene, il Tribunale osserva che, dall'istruttoria compiuta, emerge che le parti hanno ripristinato, sia pure in minima parte, un rapporto nell'interesse del figlio minore, come risulta dalla citata rimessione delle querele da parte della e Pt_1 dalla volontà manifestata dal padre di essere coinvolto nelle decisioni rigu ti il figlio;
tuttavia, appare del tutto verosimile l'attuale difficoltà, dedotta dalla ricorrente, di rintracciare l'ex compagno per ottenere da quest'ultimo i consensi necessari per il bambino, così come è da ritenersi fondata la paura di un allontanamento del minore dall'attuale luogo di residenza nella prospettiva di un futuro riavvicinamento al figlio. Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale ritiene conforme all'interesse del minore disporne l'affidamento esclusivo alla madre, con residenza prevalente presso quest'ultima e con la possibilità per la stessa di assumere da sola (senza il consenso del padre) le decisioni, anche di maggiore interesse, scolastiche, ricreative/sportive e relative alla salute, ad esclusione delle altre (richiesta di passaporti o documenti validi per l'espatrio, autorizzazioni di viaggi all'estero etc…); deve, inoltre, autorizzarsi la ricorrente a prestare da sola i consensi necessari per la richiesta dei necessari permessi di soggiorno. Diritto di visita del padre Pertanto, in virtù delle precedenti decisioni, occorre regolamentare gli incontri tra il padre e il figlio minore. Al riguardo, tenuto conto delle richieste delle parti e di quanto dalle stesse evidenziato, si dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore tutte le volte che vorrà previo accordo con la madre quanto a tempi e modalità. Mantenimento del figlio minore In merito agli aspetti economici, occorre premettere che la ricorrente ha dichiarato di essere estetista e di guadagnare circa € 1.000,00 mensili, mentre il resistente ha dichiarato di essere disoccupato e di svolgere unicamente lavori saltuari (cfr. verbale di udienza e scritti difensivi). Pertanto, tenuto conto di quanto dichiarato, della mancanza di documentazione adeguata attestante la condizione economica delle parti e di una sostanziale mancanza del mantenimento diretto del figlio da parte del padre, il Tribunale dispone l'obbligo a carico di di corrispondere a , Controparte_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 200,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento del figlio minore oltre Per_1 al 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, ricreative, s etc…) necessarie per il minore che dovranno essere documentate. Spese di lite In considerazione della particolarità della fattispecie concreta, della natura e dell'esito della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, pronunciando in via definitiva, così provvede:
− dispone l'affidamento esclusivo alla madre del figlio minore con la Per_1 possibilità per la stessa di assumere da sola (senza il consenso del padre) le decisioni, anche di maggiore interesse, scolastiche, ricreative/sportive e relative alla salute, ad esclusione delle altre, con residenza prevalente presso la madre e con gli incontri con il padre secondo quanto disposto in parte motiva;
− autorizza a prestare da sola i consensi necessari per la Parte_1 richiesta d i soggiorno;
− pone a carico di di corrispondere a , entro Controparte_1 Parte_1 il giorno 5 di og i € 200,00, oltre ri nuale secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento del figlio minore Per_1
− pone a carico di entrambi i genitori al 50% le spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative e sportive, etc… che si dovessero rendere necessarie per il minore, che dovranno essere documentate;
− dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6623/2025 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Ricorso ex artt. 337 ter e ss c.c. e art. 473 bis.47 c.p.c., vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1
e domiciliata in Mercato San Severino (S presso lo studio dell'avv. Raffaele Donadio dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato allegata al ricorso RICORRENTE E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2
domiciliato in Salerno alla Via Antonio Ba
[...] io dell'avv. Dario Palo dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione RESISTENTE E AVV. nella qualità di curatore speciale del minore CP_2 Persona_1
(15. esentato e difeso da se medesimo TERZO CHIAMATO E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato in data 18 settembre 2025, ha premesso di Parte_1 avere intrattenuto una relazione sentimentale con e che, dalla Controparte_1 loro unione, è nato un figlio, (15.06.2023). Per_1
Al riguardo, la ricorrente ha che, sin dalla fine della relazione, il resistente ha attuato gravi comportamenti nei propri confronti e che, in seguito alle denunce sporte, è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Salerno;
ha poi precisato che il non ha mai provveduto alle esigenze CP_1 morali e materiali del figlio, disint si dello stesso e non versando alcuna somma per il suo mantenimento. Pertanto, considerata l'impossibilità di instaurare un dialogo costruttivo con il resistente, che non ha dato più notizie di sé in seguito all'allontanamento dalla casa familiare, la ricorrente ha richiesto la regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra le parti nell'interesse del figlio minore alle condizioni indicate in ricorso, chiedendo in particolare l'affidamento esclusivo rafforzato e la previsione dell'obbligo a carico del resistente di versarle la somma mensile di euro 200,00 per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si è costituito che Controparte_1 ha contestato quanto allegato dalla ricorrente e ha alleg issa dimora, di essere disoccupato e di svolgere unicamente lavori saltuari;
ha pertanto richiesto di regolamentare gli incontri con il figlio, rimettendo al Tribunale ogni ulteriore decisione. Si è costituito altresì l'avv. nominato curatore speciale del minore, CP_2 che ha richiesto in primo luogo l'attivazione di tutti gli strumenti opportuni al fine di garantire l'integrità psicofisica del bambino. 2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. per quanto di ragione. Tanto premesso, occorre valutare le singole richieste avanzate dalle parti. Affidamento del figlio minore Per_1
In ordine al regime di affida l figlio minore, occorre valutare la domanda di affidamento esclusivo rafforzato avanzata dalla ricorrente. Al riguardo, si deve precisare che l'affidamento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilità per una sana crescita e per il mantenimento dei figli e la valutazione in merito alla possibilità di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo deve fondarsi principalmente sull'interesse non prevalente bensì esclusivo degli stessi minori. In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo può essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneità educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli. Tanto premesso, si evidenzia che, all'udienza del 2 dicembre 2025, la ricorrente ha reiterato la richiesta di affidamento esclusivo rafforzato del figlio minore, precisando di avere difficoltà a rintracciare l'ex compagno e ad assumere, di conseguenza, le decisioni nell'interesse del bambino, mente il resistente si è opposto alla domanda dell'ex compagna, precisando di avere timore che la stessa possa trasferirsi in America unitamente al bambino, ma non si è opposto alle domande dalla stessa avanzate in merito alle urgenti questioni relative al permesso di soggiorno e alla scelta del medico e alle decisioni scolastiche (cfr. dichiarazioni nel verbale di udienza). Inoltre, occorre rilevare che, come rappresentato dai difensori di entrambe le parti, la ha rimesso tutte le querele sporte nei confronti del resistente e che, Pt_1 di cons za, è stata revocata la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Salerno disposta nei suoi confronti. Orbene, il Tribunale osserva che, dall'istruttoria compiuta, emerge che le parti hanno ripristinato, sia pure in minima parte, un rapporto nell'interesse del figlio minore, come risulta dalla citata rimessione delle querele da parte della e Pt_1 dalla volontà manifestata dal padre di essere coinvolto nelle decisioni rigu ti il figlio;
tuttavia, appare del tutto verosimile l'attuale difficoltà, dedotta dalla ricorrente, di rintracciare l'ex compagno per ottenere da quest'ultimo i consensi necessari per il bambino, così come è da ritenersi fondata la paura di un allontanamento del minore dall'attuale luogo di residenza nella prospettiva di un futuro riavvicinamento al figlio. Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale ritiene conforme all'interesse del minore disporne l'affidamento esclusivo alla madre, con residenza prevalente presso quest'ultima e con la possibilità per la stessa di assumere da sola (senza il consenso del padre) le decisioni, anche di maggiore interesse, scolastiche, ricreative/sportive e relative alla salute, ad esclusione delle altre (richiesta di passaporti o documenti validi per l'espatrio, autorizzazioni di viaggi all'estero etc…); deve, inoltre, autorizzarsi la ricorrente a prestare da sola i consensi necessari per la richiesta dei necessari permessi di soggiorno. Diritto di visita del padre Pertanto, in virtù delle precedenti decisioni, occorre regolamentare gli incontri tra il padre e il figlio minore. Al riguardo, tenuto conto delle richieste delle parti e di quanto dalle stesse evidenziato, si dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore tutte le volte che vorrà previo accordo con la madre quanto a tempi e modalità. Mantenimento del figlio minore In merito agli aspetti economici, occorre premettere che la ricorrente ha dichiarato di essere estetista e di guadagnare circa € 1.000,00 mensili, mentre il resistente ha dichiarato di essere disoccupato e di svolgere unicamente lavori saltuari (cfr. verbale di udienza e scritti difensivi). Pertanto, tenuto conto di quanto dichiarato, della mancanza di documentazione adeguata attestante la condizione economica delle parti e di una sostanziale mancanza del mantenimento diretto del figlio da parte del padre, il Tribunale dispone l'obbligo a carico di di corrispondere a , Controparte_1 Parte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 200,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento del figlio minore oltre Per_1 al 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, ricreative, s etc…) necessarie per il minore che dovranno essere documentate. Spese di lite In considerazione della particolarità della fattispecie concreta, della natura e dell'esito della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, pronunciando in via definitiva, così provvede:
− dispone l'affidamento esclusivo alla madre del figlio minore con la Per_1 possibilità per la stessa di assumere da sola (senza il consenso del padre) le decisioni, anche di maggiore interesse, scolastiche, ricreative/sportive e relative alla salute, ad esclusione delle altre, con residenza prevalente presso la madre e con gli incontri con il padre secondo quanto disposto in parte motiva;
− autorizza a prestare da sola i consensi necessari per la Parte_1 richiesta d i soggiorno;
− pone a carico di di corrispondere a , entro Controparte_1 Parte_1 il giorno 5 di og i € 200,00, oltre ri nuale secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento del figlio minore Per_1
− pone a carico di entrambi i genitori al 50% le spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative e sportive, etc… che si dovessero rendere necessarie per il minore, che dovranno essere documentate;
− dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi