Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 273
CGT2
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 39 d.lgs. n. 546/92 e dell'art. 295 c.p.c.

    La Corte rileva che la proposizione della querela di falso avverso la sottoscrizione della raccomandata con cui veniva comunicato l'avvenuto deposito presso la casa comunale dell'avviso di intimazione è irrilevante ai fini della pronuncia in sede tributaria, in quanto la consegna deve ritenersi validamente effettuata quando effettuata presso il domicilio del contribuente, anche se la firma è illeggibile o il consegnatario dell'atto sia rimasto ignoto.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito erariale

    La Corte conferma la pronuncia di primo grado che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'avviso di intimazione di pagamento, poiché la cartella di pagamento sottesa alla pretesa creditoria era stata notificata in data antecedente e non contestata. L'Agenzia delle Entrate e della Riscossione ha provato gli atti interruttivi della prescrizione del credito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 273
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 273
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo