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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 273/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione 2, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEY MARIA TERESA, Presidente
DE RENTIIS LAURA, Relatore
AONDIO GIULIA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2370/2024 depositato il 30/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Como
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 65/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COMO sez. 2 e pubblicata il 22/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03320239000536624000 CONTRIBUTO SSN 1997
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03320239000536624000 IRPEF-ALTRO 1997
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03320239000536624000 ILOR 1997 a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como, con la sentenza n. 65 del 22 febbraio 2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso avviso di intimazione di pagamento n. 03320239000536624000 relativo a contributo SSN, ILOR, IRPEF e ALTRO (anno 1997).
Appella il contribuente censurando la sentenza impugnata nel merito. Conclude come segue: «in via pregiudiziale e preliminare, previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, annullare la sentenza n. 65/2024 emessa dalla Corte di Giustizia di primo grado di Como – Sez.
2 - R.G. 384/2023 e disporre la sospensione del processo tributario ex artt. 39 D.Lvo. n. 546/1992 - 295 c.p.c.; nel merito, in accoglimento del presente appello, riformare totalmente la sentenza n. 65/2024 emessa dalla Corte di Giustizia di primo grado di Como – Sez.
2 - R.G. 384/2023, annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo l'avviso di accertamento originariamente impugnato n. 033 2023 90005366 24/000, emesso dalla società Agenzia delle Entrate - Riscossione, notificato al ricorrente il 05.04.2023 per prescrizione del credito erariale oggetto dell'avviso di accertamento. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari».
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate e della Riscossione, ribadendo le ragioni esposte nel giudizio di primo grado e controdeducendo sui motivi di gravame. Conclude come segue: «Rigettare l'appello e, per l'effetto confermare la sentenza n. 65/2024, Sez. 2, resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Como in data 14/02/2024, depositata il 22/02/2024 e non notificata, con conseguente declaratoria di piena validità e/o efficacia dell'intimazione di pagamento opposta in primo grado n. 033 2023 90005366 24/000 notificata da Agenzia delle Entrate Riscossione il 5/04/2023, in relazione alla prodromica cartella esattoriale n.
03320060004496420000 notificata da ADER in data 11/10/2007».
Con successiva memoria, l'Agenzia delle Entrate e della Riscossione si è costituita a mezzo di nuovo difensore, ribadendo le seguenti conclusioni: «In via principale: rigettare l'appello proposto, confermando integralmente la sentenza impugnata n. 65/2/2024, depositata in data 22/02/2024 e, non notificata, anche nel capo in cui ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite. In via ulteriormente principale: accertare e dichiarare la correttezza dell'operato del Concessionario, confermando integralmente la pretesa creditizia portata nell'intimazione di pagamento n. 033202390000536624000. In via subordinata: respingersi ogni eventuale contestazione avanzata nei confronti del Concessionario, compresa l'eventuale condanna alle spese di lite, nell'ipotesi non creduta di accoglimento dell'appello proposto, con condanna dell'appellante alle spese di lite del doppio grado di giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori e spese generali come per legge, da distrarre in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario per il presente grado giudizio».
La vicenda tributaria è stata discussa alla pubblica udienza del 29 gennaio 2026 e decisa in pari data in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in primo grado ha dichiarato “inammissibile/improcedibile” il ricorso in primo grado e ha condannato il contribuente alla refusione delle spese di giudizio, motivando come segue: il contribuente è stato destinatario della regolare «notificazione da parte di ADER dell'avviso di intimazione n. 03320169003514569000 notificato il 5/04/2017. L'intimazione de qua, pur regolarmene giunta nella sfera del destinatario opponente, non è mai stata impugnata;
il Sig. Ricorrente_1, infatti, assume solo ora l'odierna iniziativa processuale tardivamente. Pertanto, l'eccezione di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica (nella specie, quale conseguenza della dedotta irregolarità della notifica alla società della cartella di pagamento a questa diretta, come tale inidonea, secondo l'assunto del ricorrente ad interrompere il termine prescrizionale decorrente dalla pronuncia giudiziale sulla base del quale era stata emessa detta cartella), per la Corte risulta preclusa in linea con il principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato».
Questa Sezione, con l'ordinanza n. 51 del 23 gennaio 2025, ha rigettato la richiesta di sospensione della
“provvisoria esecutività della sentenza di primo grado” e dell'odierno processo.
Fatta questa precisazione, “in via pregiudiziale e preliminare” il contribuente ha eccepito che il Giudice di primo grado, in violazione dell'art. 39 d.lgs. n. 546/92 e dell'art. 295 c.p.c., non avrebbe sospeso il processo tributario a fronte della proposizione di atto di citazione per querela di falso avverso l'avviso di intimazione n. 03320169003514569000 notificato dall'Agenzia delle Entrate il 5/04/2017 e indicato dal Giudice di primo grado come atto interruttivo della prescrizione del credito tributario.
Dall'atto di citazione con cui il contribuente ha introdotto il giudizio di querela di falso emerge che l'odierno appellante contesta, in sede civile, che «al prospetto di riepilogo delle accettazioni relative alle singole raccomandate, di cui all'avviso di intimazione n. 03320169003514569000 (cfr, doc.5), si evince che in data
29 marzo 2017 mediante raccomandata n. 6892660960095 il plico depositato presso la Casa comunale di Como sarebbe stato consegnato, all'indirizzo di Indirizzo_1, ad un soggetto -non identificato e non identificabile- che ha ritirato tale plico ed ha quindi siglato, con sottoscrizione illeggibile, la raccomandata nella parte dedicata alla "firma per esteso del ricevente (nome e cognome)". Il sig. Ricorrente_1 disconosce completamente, con il presente atto di citazione, la sigla illeggibile apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata predetta, avviso di cui ne viene a conoscenza solo nell'ambito del giudizio pendente avanti alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Como».
L'Agenzia delle Entrate e della Riscossione ha eccepito la tardività della presentazione della querela di falso rispetto al giudizio di primo grado.
In linea generale, questa Corte ricorda che il ricorso avverso un atto non autonomamente impugnabile ex art. 19 d.lgs. n. 546/1992 è inammissibile. Tuttavia, «la natura tassativa dell'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, non preclude al contribuente la facoltà di impugnare atti impositivi atipici, che portino a conoscenza le ragioni fattuali e giuridiche di una ben individuata pretesa tributaria» (Cass. ord. 08/08/2024, n. 22395, che richiama Cass., 8 aprile 2022, n. 11481, Cass., 17 gennaio 2023, n. 1213).
L'avviso di intimazione integra un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione, tuttavia non è un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione.
Tuttavia, seppure in astratto ammissibile l'impugnazione facoltativa dell'odierna intimazione di pagamento, in concreto l'impugnazione della medesima va dichiarata inammissibile in quanto, nel caso di specie, è pacifico che il contribuente non abbia impugnato la precedente cartella di pagamento e la precedente intimazione di pagamento per contestare il credito erariale.
Come emerge dalla documentazione prodotta dall'Ufficio, la cartella di pagamento n.
03320060004496420000 sottesa alla pretesa creditoria è stata notificata, ai sensi dell'art. 140 c.p.c.,
l'11.10.2007 e la successiva intimazione di pagamento n. 03320169003514569000 è stata notificata il
5.04.2017, sempre ai sensi dell'art. 140 c.p.c..
La pendenza del giudizio di querela di falso innanzi al Tribunale ordinario di Como (a prescindere dalla tempestività della sua proposizione da parte del contribuente) presuppone, in ogni caso, un vaglio sulla pertinenza e rilevanza del giudizio pendente in sede civile rispetto a quello pendente in sede tributaria. Il giudizio di querela di falso proposto dal contribuente riguarda la notificazione perfezionatasi il 5 aprile
2017, ma non investe né le operazioni di ricerca del destinatario all'indirizzo di Indirizzo_1 in Como (in particolare, il notificatore ha dato atto di due tentativi infruttuosi avvenuti rispettivamente il 2 marzo 2017 alle ore 13.30 e il 14 marzo alle ore 13), né il deposito del plico presso la casa del Comune avvenuto il successivo 17 marzo 2017.
Il contribuente, con detto giudizio azionato in sede civile, disconosce la firma del 5 aprile 2017 apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata con cui veniva comunicato l'avvenuto deposito del plico presso la Casa del Comune.
Come già affermato da questa Sezione, in sede di rigetto della sospensiva, «la proposizione della querela di falso avverso la sottoscrizione della raccomandata con cui veniva comunicato l'avvenuto deposito presso la casa comunale dell'avviso di intimazione è irrilevante ai fini della pronuncia in sede tributaria. Infatti, il contribuente non contesta che la raccomandata sia stata consegnata presso l'indirizzo del suo domicilio, ma contesta l'illeggibilità della sottoscrizione di chi ha ricevuto l'atto. Detta contestazione è irrilevante ai fini della validità della notifica in quanto la Corte di cassazione è consolidata nell'affermare che la consegna deve ritenersi validamente effettuata quando effettuata presso il domicilio del contribuente, anche se la firma
è illeggibile o il consegnatario dell'atto sia rimasto ignoto per l'omessa indicazione delle sue generalità (in questo senso, ex multis Cass. 11/03/2021, n. 6910)».
Ne consegue che l'Agenzia delle Entrate e della Riscossione ha provato gli atti interruttivi della prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento n. 03320060004496420000 e, pertanto, va confermata la pronuncia di primo grado che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'avviso di intimazione di pagamento n. 03320239000536624000, notificato al contribuente il 5 aprile 2023.
La condanna alle spese del presente grado di giudizio segue la regola della soccombenza. Spese liquidate come in dispositivo con distrazione in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
la Corte rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Condanna Ricorrente_1 alla rifusione delle spese del presente grado giudizio che si liquidano complessivamente in € 800,00 per diritti ed onorari, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Milano, 29 gennaio 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
RA De Rentiis IA RE FE
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione 2, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEY MARIA TERESA, Presidente
DE RENTIIS LAURA, Relatore
AONDIO GIULIA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2370/2024 depositato il 30/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Como
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 65/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COMO sez. 2 e pubblicata il 22/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03320239000536624000 CONTRIBUTO SSN 1997
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03320239000536624000 IRPEF-ALTRO 1997
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03320239000536624000 ILOR 1997 a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como, con la sentenza n. 65 del 22 febbraio 2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso avviso di intimazione di pagamento n. 03320239000536624000 relativo a contributo SSN, ILOR, IRPEF e ALTRO (anno 1997).
Appella il contribuente censurando la sentenza impugnata nel merito. Conclude come segue: «in via pregiudiziale e preliminare, previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, annullare la sentenza n. 65/2024 emessa dalla Corte di Giustizia di primo grado di Como – Sez.
2 - R.G. 384/2023 e disporre la sospensione del processo tributario ex artt. 39 D.Lvo. n. 546/1992 - 295 c.p.c.; nel merito, in accoglimento del presente appello, riformare totalmente la sentenza n. 65/2024 emessa dalla Corte di Giustizia di primo grado di Como – Sez.
2 - R.G. 384/2023, annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo l'avviso di accertamento originariamente impugnato n. 033 2023 90005366 24/000, emesso dalla società Agenzia delle Entrate - Riscossione, notificato al ricorrente il 05.04.2023 per prescrizione del credito erariale oggetto dell'avviso di accertamento. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari».
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate e della Riscossione, ribadendo le ragioni esposte nel giudizio di primo grado e controdeducendo sui motivi di gravame. Conclude come segue: «Rigettare l'appello e, per l'effetto confermare la sentenza n. 65/2024, Sez. 2, resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Como in data 14/02/2024, depositata il 22/02/2024 e non notificata, con conseguente declaratoria di piena validità e/o efficacia dell'intimazione di pagamento opposta in primo grado n. 033 2023 90005366 24/000 notificata da Agenzia delle Entrate Riscossione il 5/04/2023, in relazione alla prodromica cartella esattoriale n.
03320060004496420000 notificata da ADER in data 11/10/2007».
Con successiva memoria, l'Agenzia delle Entrate e della Riscossione si è costituita a mezzo di nuovo difensore, ribadendo le seguenti conclusioni: «In via principale: rigettare l'appello proposto, confermando integralmente la sentenza impugnata n. 65/2/2024, depositata in data 22/02/2024 e, non notificata, anche nel capo in cui ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite. In via ulteriormente principale: accertare e dichiarare la correttezza dell'operato del Concessionario, confermando integralmente la pretesa creditizia portata nell'intimazione di pagamento n. 033202390000536624000. In via subordinata: respingersi ogni eventuale contestazione avanzata nei confronti del Concessionario, compresa l'eventuale condanna alle spese di lite, nell'ipotesi non creduta di accoglimento dell'appello proposto, con condanna dell'appellante alle spese di lite del doppio grado di giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori e spese generali come per legge, da distrarre in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario per il presente grado giudizio».
La vicenda tributaria è stata discussa alla pubblica udienza del 29 gennaio 2026 e decisa in pari data in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in primo grado ha dichiarato “inammissibile/improcedibile” il ricorso in primo grado e ha condannato il contribuente alla refusione delle spese di giudizio, motivando come segue: il contribuente è stato destinatario della regolare «notificazione da parte di ADER dell'avviso di intimazione n. 03320169003514569000 notificato il 5/04/2017. L'intimazione de qua, pur regolarmene giunta nella sfera del destinatario opponente, non è mai stata impugnata;
il Sig. Ricorrente_1, infatti, assume solo ora l'odierna iniziativa processuale tardivamente. Pertanto, l'eccezione di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica (nella specie, quale conseguenza della dedotta irregolarità della notifica alla società della cartella di pagamento a questa diretta, come tale inidonea, secondo l'assunto del ricorrente ad interrompere il termine prescrizionale decorrente dalla pronuncia giudiziale sulla base del quale era stata emessa detta cartella), per la Corte risulta preclusa in linea con il principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato».
Questa Sezione, con l'ordinanza n. 51 del 23 gennaio 2025, ha rigettato la richiesta di sospensione della
“provvisoria esecutività della sentenza di primo grado” e dell'odierno processo.
Fatta questa precisazione, “in via pregiudiziale e preliminare” il contribuente ha eccepito che il Giudice di primo grado, in violazione dell'art. 39 d.lgs. n. 546/92 e dell'art. 295 c.p.c., non avrebbe sospeso il processo tributario a fronte della proposizione di atto di citazione per querela di falso avverso l'avviso di intimazione n. 03320169003514569000 notificato dall'Agenzia delle Entrate il 5/04/2017 e indicato dal Giudice di primo grado come atto interruttivo della prescrizione del credito tributario.
Dall'atto di citazione con cui il contribuente ha introdotto il giudizio di querela di falso emerge che l'odierno appellante contesta, in sede civile, che «al prospetto di riepilogo delle accettazioni relative alle singole raccomandate, di cui all'avviso di intimazione n. 03320169003514569000 (cfr, doc.5), si evince che in data
29 marzo 2017 mediante raccomandata n. 6892660960095 il plico depositato presso la Casa comunale di Como sarebbe stato consegnato, all'indirizzo di Indirizzo_1, ad un soggetto -non identificato e non identificabile- che ha ritirato tale plico ed ha quindi siglato, con sottoscrizione illeggibile, la raccomandata nella parte dedicata alla "firma per esteso del ricevente (nome e cognome)". Il sig. Ricorrente_1 disconosce completamente, con il presente atto di citazione, la sigla illeggibile apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata predetta, avviso di cui ne viene a conoscenza solo nell'ambito del giudizio pendente avanti alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Como».
L'Agenzia delle Entrate e della Riscossione ha eccepito la tardività della presentazione della querela di falso rispetto al giudizio di primo grado.
In linea generale, questa Corte ricorda che il ricorso avverso un atto non autonomamente impugnabile ex art. 19 d.lgs. n. 546/1992 è inammissibile. Tuttavia, «la natura tassativa dell'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, non preclude al contribuente la facoltà di impugnare atti impositivi atipici, che portino a conoscenza le ragioni fattuali e giuridiche di una ben individuata pretesa tributaria» (Cass. ord. 08/08/2024, n. 22395, che richiama Cass., 8 aprile 2022, n. 11481, Cass., 17 gennaio 2023, n. 1213).
L'avviso di intimazione integra un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione, tuttavia non è un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 546/1992, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione.
Tuttavia, seppure in astratto ammissibile l'impugnazione facoltativa dell'odierna intimazione di pagamento, in concreto l'impugnazione della medesima va dichiarata inammissibile in quanto, nel caso di specie, è pacifico che il contribuente non abbia impugnato la precedente cartella di pagamento e la precedente intimazione di pagamento per contestare il credito erariale.
Come emerge dalla documentazione prodotta dall'Ufficio, la cartella di pagamento n.
03320060004496420000 sottesa alla pretesa creditoria è stata notificata, ai sensi dell'art. 140 c.p.c.,
l'11.10.2007 e la successiva intimazione di pagamento n. 03320169003514569000 è stata notificata il
5.04.2017, sempre ai sensi dell'art. 140 c.p.c..
La pendenza del giudizio di querela di falso innanzi al Tribunale ordinario di Como (a prescindere dalla tempestività della sua proposizione da parte del contribuente) presuppone, in ogni caso, un vaglio sulla pertinenza e rilevanza del giudizio pendente in sede civile rispetto a quello pendente in sede tributaria. Il giudizio di querela di falso proposto dal contribuente riguarda la notificazione perfezionatasi il 5 aprile
2017, ma non investe né le operazioni di ricerca del destinatario all'indirizzo di Indirizzo_1 in Como (in particolare, il notificatore ha dato atto di due tentativi infruttuosi avvenuti rispettivamente il 2 marzo 2017 alle ore 13.30 e il 14 marzo alle ore 13), né il deposito del plico presso la casa del Comune avvenuto il successivo 17 marzo 2017.
Il contribuente, con detto giudizio azionato in sede civile, disconosce la firma del 5 aprile 2017 apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata con cui veniva comunicato l'avvenuto deposito del plico presso la Casa del Comune.
Come già affermato da questa Sezione, in sede di rigetto della sospensiva, «la proposizione della querela di falso avverso la sottoscrizione della raccomandata con cui veniva comunicato l'avvenuto deposito presso la casa comunale dell'avviso di intimazione è irrilevante ai fini della pronuncia in sede tributaria. Infatti, il contribuente non contesta che la raccomandata sia stata consegnata presso l'indirizzo del suo domicilio, ma contesta l'illeggibilità della sottoscrizione di chi ha ricevuto l'atto. Detta contestazione è irrilevante ai fini della validità della notifica in quanto la Corte di cassazione è consolidata nell'affermare che la consegna deve ritenersi validamente effettuata quando effettuata presso il domicilio del contribuente, anche se la firma
è illeggibile o il consegnatario dell'atto sia rimasto ignoto per l'omessa indicazione delle sue generalità (in questo senso, ex multis Cass. 11/03/2021, n. 6910)».
Ne consegue che l'Agenzia delle Entrate e della Riscossione ha provato gli atti interruttivi della prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento n. 03320060004496420000 e, pertanto, va confermata la pronuncia di primo grado che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'avviso di intimazione di pagamento n. 03320239000536624000, notificato al contribuente il 5 aprile 2023.
La condanna alle spese del presente grado di giudizio segue la regola della soccombenza. Spese liquidate come in dispositivo con distrazione in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
la Corte rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Condanna Ricorrente_1 alla rifusione delle spese del presente grado giudizio che si liquidano complessivamente in € 800,00 per diritti ed onorari, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Milano, 29 gennaio 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
RA De Rentiis IA RE FE