TRIB
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/01/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro,
nella causa iscritta al R.G.L. n. 1811/2024 promossa da:
- - ass. avv. RINALDI, GANCI, MICELI, ZAMPIERI (parte Parte_1 C.F._1 ricorrente) contro
- - ass. dottoresse , , Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 CP_3
e dottor ex art. 417 bis c.p.c. (parte resistente) CP_4 Per_1 all'udienza del 29/1/2025 dopo la discussione delle parti, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
1. Premesso che
- , dipendente del in forza di ripetuti contratti a tempo Parte_1 Controparte_1 determinato, lamenta di non aver percepito per intero, negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, e in parte, per l'a.s 2020/2021, nei quali ha avuto supplenze brevi e saltuarie, la c.d. retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 c.c.n.l. comparto scuola del 15/03/2001; la parte attrice lamenta la violazione del principio di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro 28.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE e chiede il pagamento della somma di € 1286,22,
- il chiede la reiezione della domanda, contestando che la situazione della ricorrente possa CP_1 essere paragonata a quella dei docenti assunti a tempo indeterminato;
2. considerato
- che con ordinanza n. 20015 del 27/7/2018 la Corte di Cassazione ha affermato che la previsione del c.c.n.l., rivolta a tutto il personale docente ed educativo, deve interpretarsi nel senso di ricomprendere anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124 del 1999, in assenza di una espressa e motivata esclusione, e che il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi riferito ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non anche all'individuazione delle categorie dei beneficiari;
- che di recente la Corte d'Appello di Torino, con la sentenza n. 464/2023, ha accolto la domanda dei docenti affermando che “non vi sono ragioni per discostarsi dall'orientamento espresso dalla S.C.”, riformando una sentenza di primo grado nella quale erano state esposte tali ragioni;
- che le suddette pronunce possono in questa sede essere richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
e che quindi la domanda possa essere integralmente accolta, non essendovi contestazioni del CP_1 in punto quantum debeatur;
3.
ritenuto che
le spese di lite debbano seguire la soccombenza ed esser liquidate in misura prossima agli importi minimi di cui al D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti (tenuto conto della serialità della controversia), potendosi accordare la richiesta distrazione,
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, condanna il al pagamento in favore di , della Controparte_1 Parte_1 somma complessiva di € 1286,22 a titolo di r.p.d. per gli anni 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, oltre interessi dal dovuto al saldo;
condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi €
1030,00 oltre 15% per rimborso spese generali, i.va. e c.p.a., oltre al contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
La giudice
Roberta PASTORE