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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/12/2025, n. 1541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1541 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6634/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ME CE Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. AL NO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 16.10.2025 e vertente tra
(c.f. nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato Carlotta Taniuskj Lorenzoni ed elettivamente domiciliata in Milano, Via Monta Cristallo
n. 1, presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura alle liti in atti;
e tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Donatella Rossi ed elettivamente domiciliata in Milano, Via Besana n. 2, presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
1) Le figlie minori sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, con abitazione sita in Seregno, in via Edison 146, I genitori si rendono disponibili a collaborare, comunicandosi esigenze e problematiche che dovessero emergere in relazione alle figlie minori. In particolare i genitori si impegnano anche a valutare con attenzione i tempi e i modi di introduzione di terze persone nella vita minori, a salvaguardia del loro benessere psicofisico.
Pagina 1 2) Il padre si impegna a tenere le due figlie presso la propria abitazione in Bollate, Via Montanari 13
o presso i nonni paterni, a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola sino alla domenica sera alle ore 20, provvedendo a ritirarle da scuole e a riaccompagnarle a casa dei nonni materni. Nella settimana in cui non avrà con sé le figlie nel week-end il padre terrà le figlie per due pomeriggi che coincidono con il riposo del padre e sempre se necessario, con l'aiuto dei nonni paterni, dall'uscita di scuola alle ore 20, riportandole dopo mangiato sempre a casa dei nonni materni. Per il ritiro da scuola delle minori i genitori potranno autorizzare/delegare soggetti terzi di loro riferimento laddove i genitori e/o i nonni fossero impossibilitati al ritiro. La nonna materna continuerà a tenere le bambine negli altri pomeriggi, dall'uscita di scuola al rientro della madre dal lavoro, mentre lunedì che è il giorno di riposo della madre, le terrà la stessa, come avveniva sempre in precedenza. La madre ritirerà sempre le figlie a casa dei nonni materni alle ore 20.00, dove le riporterà il padre.
3) I genitori concorderanno tra loro la gestione delle figlie per il tempo di vacanze scolastiche, sia durante l'anno scolastico che d'estate. Il padre comunicherà per tempo alla madre la sua disponibilità in riferimento anche ai turni lavorativi e terrà le figlie nel periodo delle proprie ferie, che comunicherà alla madre ogni anno concordando periodo e durata di permenenza delle figlie presso di lui. Per tutte le altre vacanze scolastiche durante l'anno, Natale, Pasqua ecc.i genitori si divideranno i figli al 50%, con l'aiuto dei nonni durante il loro orario di lavoro, perché entrambi lavorano sempre rispetto alle più lunghe vacanze scolastiche. Se i giorni di vacanza scolastica sono infrasettimanali (come ora il
25 aprile o primo maggio ecc.) il padre nel giorno di sua competenza, prenderà le figlie dalle ore 10 alle ore 20 o se preferisce riaccompagnandole a scuola la mattina successiva, previa comunicazione alla madre. Infine quando le figlie saranno malate e quindi dovranno rimanere a casa da scuola, i genitori ed i nonni le terranno per più ore nei giorni di loro competenza, per coprire anche l'orario scolastico.
4) La casa familiare sita a Varedo, di comproprietà dei ricorrenti, è stata venduta con rogito al 9 settembre. Il ricavato dalla vendita, dedotto il residuo mutuo, le spese di mediazione immobiliare e le spese tecniche per permessi urbanistici e quant'altro, è stato suddiviso al 50% tra le parti. Le parti dichiarano di null'altro avere a pretendere relativamente alla vendita dell'immobile e relativi accessori.
5) Quanto ad oggi residua ancora sul conto corrente cointestato per euro 219,64 rimane al sig. Pt_1 ed entrambi daranno autorizzazione alla per la chiusura del conto corrente cointestato. CP_1
6) Il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie la somma di € 300,00= (€
150,00 per ciascuna di esse), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese,
a decorrere dal mese di settembre 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo Per_ vita. Il contributo mensile deve intendersi comprensivo delle rette scolastiche delle due figlie (
Pagina 2 e Materna paritaria) con espressa deroga alle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal
Tribunale di Monza e dalla Corte d'appello di Monza, in data 14 novembre 2017. Il contributo deve intendersi integrativo del Bonus Asilo Nido e dell'Assegno Unico, come di seguito regolato al punto
10), che resta assegnato al 100% alla sig.ra Pt_3
7) I ricorrenti sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese extra assegno relative ai figli secondo il in corso. CP_2
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
Pagina 3 i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
10) Il Bonus Asilo Nido e l'assegno unico saranno attribuiti al 100% alla sig.ra che provvede Pt_4 al pagamento delle rette scolastiche. La sig.ra si impegna a documentare la mancata Pt_2 erogazione delle mensilità di marzo, aprile e maggio 2025 dell'assegno unico, di cui era stata fatta richiesta ovvero si impegna a versarne la quota del 50% al sig. il 30 ottobre 2025. Parte_5
11) Le parti riconoscono l'utilità di regolare in futuro i reciproci rapporti personali all'insegna del mutuo sostegno e nell'interesse prevalente delle figlie minori.
12) Con l'adempimento di quanto sopra, le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere reciprocamente in relazione ai rapporti economici e al rapporto di convivenza intercorso.
13) I genitori delle minori si danno reciproca autorizzazione al rilascio dei documenti di espatrio, per se stessi e per le figlie minori.
13) Le spese legali della presente procedura sono interamente compensate tra le parti.
Motivi della decisione
Premesso che :
- e hanno intrattenuto una relazione dalla quale sono Parte_1 Pt_2 Pt_2 nati (in data 21.10.2021) e (in data 14.8.2023). Per_2 Per_3
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli (in data 21.10.2021) e (in data 14.8.2023) e, per Per_2 Per_3 le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 16.10.2025, così provvede: Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27.11.2025
Il Presidente
ME CE
Il Giudice est.
AL NO
Pagina 4 Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ME CE Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. AL NO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 16.10.2025 e vertente tra
(c.f. nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato Carlotta Taniuskj Lorenzoni ed elettivamente domiciliata in Milano, Via Monta Cristallo
n. 1, presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura alle liti in atti;
e tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato Donatella Rossi ed elettivamente domiciliata in Milano, Via Besana n. 2, presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
1) Le figlie minori sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, con abitazione sita in Seregno, in via Edison 146, I genitori si rendono disponibili a collaborare, comunicandosi esigenze e problematiche che dovessero emergere in relazione alle figlie minori. In particolare i genitori si impegnano anche a valutare con attenzione i tempi e i modi di introduzione di terze persone nella vita minori, a salvaguardia del loro benessere psicofisico.
Pagina 1 2) Il padre si impegna a tenere le due figlie presso la propria abitazione in Bollate, Via Montanari 13
o presso i nonni paterni, a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola sino alla domenica sera alle ore 20, provvedendo a ritirarle da scuole e a riaccompagnarle a casa dei nonni materni. Nella settimana in cui non avrà con sé le figlie nel week-end il padre terrà le figlie per due pomeriggi che coincidono con il riposo del padre e sempre se necessario, con l'aiuto dei nonni paterni, dall'uscita di scuola alle ore 20, riportandole dopo mangiato sempre a casa dei nonni materni. Per il ritiro da scuola delle minori i genitori potranno autorizzare/delegare soggetti terzi di loro riferimento laddove i genitori e/o i nonni fossero impossibilitati al ritiro. La nonna materna continuerà a tenere le bambine negli altri pomeriggi, dall'uscita di scuola al rientro della madre dal lavoro, mentre lunedì che è il giorno di riposo della madre, le terrà la stessa, come avveniva sempre in precedenza. La madre ritirerà sempre le figlie a casa dei nonni materni alle ore 20.00, dove le riporterà il padre.
3) I genitori concorderanno tra loro la gestione delle figlie per il tempo di vacanze scolastiche, sia durante l'anno scolastico che d'estate. Il padre comunicherà per tempo alla madre la sua disponibilità in riferimento anche ai turni lavorativi e terrà le figlie nel periodo delle proprie ferie, che comunicherà alla madre ogni anno concordando periodo e durata di permenenza delle figlie presso di lui. Per tutte le altre vacanze scolastiche durante l'anno, Natale, Pasqua ecc.i genitori si divideranno i figli al 50%, con l'aiuto dei nonni durante il loro orario di lavoro, perché entrambi lavorano sempre rispetto alle più lunghe vacanze scolastiche. Se i giorni di vacanza scolastica sono infrasettimanali (come ora il
25 aprile o primo maggio ecc.) il padre nel giorno di sua competenza, prenderà le figlie dalle ore 10 alle ore 20 o se preferisce riaccompagnandole a scuola la mattina successiva, previa comunicazione alla madre. Infine quando le figlie saranno malate e quindi dovranno rimanere a casa da scuola, i genitori ed i nonni le terranno per più ore nei giorni di loro competenza, per coprire anche l'orario scolastico.
4) La casa familiare sita a Varedo, di comproprietà dei ricorrenti, è stata venduta con rogito al 9 settembre. Il ricavato dalla vendita, dedotto il residuo mutuo, le spese di mediazione immobiliare e le spese tecniche per permessi urbanistici e quant'altro, è stato suddiviso al 50% tra le parti. Le parti dichiarano di null'altro avere a pretendere relativamente alla vendita dell'immobile e relativi accessori.
5) Quanto ad oggi residua ancora sul conto corrente cointestato per euro 219,64 rimane al sig. Pt_1 ed entrambi daranno autorizzazione alla per la chiusura del conto corrente cointestato. CP_1
6) Il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie la somma di € 300,00= (€
150,00 per ciascuna di esse), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese,
a decorrere dal mese di settembre 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo Per_ vita. Il contributo mensile deve intendersi comprensivo delle rette scolastiche delle due figlie (
Pagina 2 e Materna paritaria) con espressa deroga alle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal
Tribunale di Monza e dalla Corte d'appello di Monza, in data 14 novembre 2017. Il contributo deve intendersi integrativo del Bonus Asilo Nido e dell'Assegno Unico, come di seguito regolato al punto
10), che resta assegnato al 100% alla sig.ra Pt_3
7) I ricorrenti sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese extra assegno relative ai figli secondo il in corso. CP_2
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
Pagina 3 i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
10) Il Bonus Asilo Nido e l'assegno unico saranno attribuiti al 100% alla sig.ra che provvede Pt_4 al pagamento delle rette scolastiche. La sig.ra si impegna a documentare la mancata Pt_2 erogazione delle mensilità di marzo, aprile e maggio 2025 dell'assegno unico, di cui era stata fatta richiesta ovvero si impegna a versarne la quota del 50% al sig. il 30 ottobre 2025. Parte_5
11) Le parti riconoscono l'utilità di regolare in futuro i reciproci rapporti personali all'insegna del mutuo sostegno e nell'interesse prevalente delle figlie minori.
12) Con l'adempimento di quanto sopra, le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere reciprocamente in relazione ai rapporti economici e al rapporto di convivenza intercorso.
13) I genitori delle minori si danno reciproca autorizzazione al rilascio dei documenti di espatrio, per se stessi e per le figlie minori.
13) Le spese legali della presente procedura sono interamente compensate tra le parti.
Motivi della decisione
Premesso che :
- e hanno intrattenuto una relazione dalla quale sono Parte_1 Pt_2 Pt_2 nati (in data 21.10.2021) e (in data 14.8.2023). Per_2 Per_3
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli (in data 21.10.2021) e (in data 14.8.2023) e, per Per_2 Per_3 le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, con ricorso depositato in data 16.10.2025, così provvede: Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27.11.2025
Il Presidente
ME CE
Il Giudice est.
AL NO
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