Ordinanza cautelare 9 giugno 2025
Ordinanza cautelare 26 settembre 2025
Ordinanza collegiale 12 dicembre 2025
Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 06/03/2026, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00587/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00805/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 805 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo Gaccione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Questura di Caltanissetta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
quanto al ricorso introduttivo:
1) del decreto in data 25/02/2025, prot. n. Cat. -OMISSIS-/Imm./2^ Sez./11, notificato allo straniero il 10/03/2025, con cui il Questore della Provincia di Caltanissetta ha decretato il rigetto dell’istanza, tendente ad ottenere il rinnovo/conversione del permesso di soggiorno n. -OMISSIS- da protezione speciale a lavoro subordinato;
2) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ivi espressamente incluso, tra i quali:
- il preavviso di rigetto, prot. n. -OMISSIS- del 04/02/2025 Uscita, notificato il 05/02/2025;
- il decreto di espulsione del 10/03/2025, prot. n.-OMISSIS- R.P., notificato all’interessato in pari data, ore 13.05, con il quale il Prefetto della provincia di Caltanissetta, ha disposto l’espulsione dal territorio nazionale e l’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica del cittadino straniero -OMISSIS-;
- il verbale del 10/03/2025, ore 13.10, consegnato in copia all’interessato in pari data, con cui la Questura di Caltanissetta, ha ritirato: a) passaporto della Repubblica Federale della Nigeria n. -OMISSIS-, rilasciato dal Governo della Repubblica della Nigeria il 18/09/2023, con scadenza il 17/09/2028, b) permesso di soggiorno n. -OMISSIS-, rilasciato dalla Questura di Caltanissetta il 30/12/2022, scaduto il 30/12/2024, c) l’assicurata poste, avente n. -OMISSIS-, con versamento postale di € 70,46;
- l’ordine, disposto dal Questore della Provincia di Caltanissetta, prot. n.-OMISSIS- R.P., notificato allo straniero in data 10/03/2025, ore 13.15, mercé il quale l’-OMISSIS- è stato sottoposto alle seguenti misure alternative al trattenimento presso il CPR: a) consegna del passaporto, b) obbligo di dimora in Gela (CL), c) obbligo di presentazione presso il Commissariato di P.S. di Gela nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 10.00;
- la nota del 14/03/2025, con la quale la Questura di Caltanissetta ha rilevato la tardiva presentazione della memoria difensiva del 06/03/2025, prodotta dall’-OMISSIS-, con le osservazioni al preavviso di rigetto;
- la successiva nota del 24/03/2025, prot. n. -OMISSIS-, con cui è stata rigettata la richiesta di annullamento in autotutela del decreto di rigetto della chiesta conversione.
quanto ai motivi aggiunti:
- del decreto in data 06/08/2025, prot. n. Cat. -OMISSIS-/Imm./2^ Sez./35, notificato al difensore il 09/08/2025, con cui il Questore della Provincia di Caltanissetta, a seguito del riesame, disposto dall’intestata Autorità, con ordinanza n. 298/2025 REG.PROV.CAU. del 06/06/2025, pubblicata il 09/06/2025, ha confermato il decreto di rigetto del 25/02/2025 dell’istanza, tendente ad ottenere il rinnovo/conversione del permesso di soggiorno n. -OMISSIS- da protezione speciale a lavoro subordinato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, Questura di Caltanissetta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa FF RA US e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, del decreto del 25 febbraio 2025, prot. n. Cat. -OMISSIS-/Imm./2^ Sez./11, con cui la Questura di Caltanissetta ha rigettato l’istanza, avanzata dal ricorrente, tendente ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno n. -OMISSIS-, rilasciato per protezione speciale, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Ha denunciato l’illegittimità del decreto di rigetto impugnato, per le seguenti ragioni.
In primo luogo, sarebbe mancata la comunicazione di avvio del procedimento, con conseguente impossibilità per il ricorrente di partecipare al medesimo, esponendo le proprie ragioni.
Sotto altro profilo, il provvedimento sarebbe erroneo laddove è motivato sull’assenza di un reddito annuo lecito, pari almeno all’importo minimo, previsto dalla normativa vigente. Parte ricorrente ha osservato che la legge, per il rilascio dell’ordinario permesso di soggiorno, non richiede espressamente il possesso di un reddito minimo, quantitativamente determinato nel suo ammontare, limitandosi a richiedere il possesso di un reddito idoneo a garantire il sostentamento dello straniero e dei familiari. In ogni caso, pur volendo fare riferimento al reddito minimo, corrispondente all’importo annuo dell’assegno sociale, l’amministrazione avrebbe comunque errato, considerando che il ricorrente abbia prodotto, nell’anno 2023, un reddito pari ad € 5.826,45, quando invece il sig. Oyamielen ha dimostrato di aver prodotto un reddito pari ad € 6.795,00, superiore all’importo annuo dell’assegno sociale, che per l’anno 2023 è stato pari ad € 6.542,51 (€ 503,27 x 13).
La Questura, inoltre, avrebbe errato nel non prendere in considerazione il tempo di permanenza del ricorrente sul territorio nazionale ed i numerosi indici di inserimento sociale dallo stesso indicati.
Altro profilo di illegittimità, ad avviso di parte ricorrente, risiederebbe nella mancata traduzione in una lingua comprensibile al destinatario del preavviso ex art. 10- bis , l. n. 241/1990 e del decreto di rigetto della richiesta di conversione del permesso di soggiorno.
Con ordinanza n. 298/2025, questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare, disponendo, per l’effetto, il riesame del provvedimento impugnato, con onere dell’amministrazione di tener conto, a tal fine, dell’erroneità del dato reddituale preso in considerazione (ossia il reddito relativo all’anno 2023) e delle ulteriori circostanze rappresentate in ricorso, quali i contratti di lavoro subordinato stipulati dal ricorrente negli anni 2024 e 2025, la durata del periodo di permanenza di questi nel territorio nazionale, il suo inserimento nel tessuto sociale, dimostrato anche dal conseguimento dell’attestazione di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana in data 18 febbraio 2025.
Con decreto del 6 agosto 2025, prot. n. Cat. -OMISSIS-/Imm./2^ Sez./35, la Questura di Caltanissetta ha confermato il rigetto dell’istanza avanzata dal ricorrente, ritenendo, quanto al dato reddituale, che l’importo dichiarato per l’anno 2023 con modello 730/2024 – stavolta correttamente individuato in € 6.795,00 – fosse comunque inferiore al parametro reddituale di riferimento, fissato per il 2024 in € 6.947,33 e, quanto agli altri profili, che i contratti di lavoro stipulati dal ricorrente nel 2024 e nel 2025, in quanto contratti a tempo determinato e parziale, sarebbero per ciò stesso inidonei a denotare stabilità economica e, quanto al periodo trascorso sul territorio italiano, che questo non sarebbe valutabile favorevolmente, atteso che il ricorrente non avrebbe svolto alcuna attività lavorativa dal 2014 al 2022 ed avrebbe indebitamente percepito il reddito di cittadinanza.
Con ordinanza n. 2748/2025, questo Tribunale ha sospeso l’efficacia del descritto provvedimento confermativo, impugnato dal ricorrente con motivi aggiunti notificati e depositati il 2 settembre 2025.
Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Con ordinanza del 12 dicembre 2025, n. 2748, questo Tribunale, ai sensi dell’art. 73, co. 3 c.p.a., ha sollevato d’ufficio la questione relativa alla eventuale improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse.
Con memoria del 19 dicembre 2025, il ricorrente ha dichiarato di avere ancora interesse ad una pronuncia sul ricorso introduttivo, anche a fini risarcitori.
Premesse tali circostanze, il collegio osserva, preliminarmente, che il ricorso introduttivo è improcedibile.
Il decreto confermativo del 6 agosto 2025, infatti, lungi dal costituire mera esecuzione dell’ordinanza cautelare, costituisce piuttosto l’esito di una nuova valutazione e l’espressione di nuova volontà di provvedere; com’è stato osservato in giurisprudenza, invero, “la concessione della misura cautelare del rinvio a nuova determinazione dell’amministrazione resistente (remand) non solo anticipa alla sede cautelare gli effetti propri di una pronuncia di merito — come accade per ogni provvedimento cautelare c.d. anticipatorio — ma nella maggior parte dei casi comporta che gli effetti anticipatori non abbiano carattere provvisorio, come dovrebbe essere proprio delle misure cautelari, ma, per la natura delle cose, irreversibili; infatti la nuova determinazione dell’amministrazione assunta proprio in esecuzione del rinvio disposto in sede cautelare con l’ordinanza propulsiva, per il principio factum infectum fieri nequit, dà vita ad un nuovo assetto del rapporto amministrativo sorto dal precedente e impugnato provvedimento, quante volte l’amministrazione effettui una nuova valutazione…con la conseguenza che il ricorso diviene improcedibile ovvero si ha cessazione della materia del contendere laddove si tratti di un atto con contenuto del tutto satisfattivo della pretesa azionata” (così Cons. Stato, sez. VI, 9 giugno 2023, n. 5662).
Il ricorso introduttivo, pertanto, deve dichiararsi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, stante l’intervenuta sostituzione del nuovo decreto di rigetto al precedente.
Tuttavia, stanti le deduzioni di parte ricorrente in merito ad un interesse risarcitorio, questo giudice è chiamato a vagliare la fondatezza di tale impugnazione, ai sensi dell’art. 34, co. 3 c.p.a., per il quale: “Quando, nel corso del giudizio, l’annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori” .
Il decreto impugnato con il ricorso introduttivo deve dichiararsi illegittimo, alla luce delle seguenti considerazioni.
Il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno datato 25 febbraio 2025 - adottato per insussistenza, in capo al ricorrente, di un reddito annuo insufficiente - si fonda su un dato reddituale palesemente erroneo.
Nella motivazione del provvedimento, invero, si dà atto di una “Certificazione Unica 2024 attestante un reddito da lavoro dipendente per l’anno 2023 di € 5.826,45” ; nel “modello 730/2024 – redditi 2023” , agli atti del giudizio, in realtà, al rigo 71 – reddito imponibile , è indicato l’importo di € 6.795,00; il diverso importo preso in considerazione dall’amministrazione (€ 5.826,45) è invece indicato in una certificazione resa da un sostituto d’imposta, allegata dal ricorrente.
L’evidente errore ha avuto rilievo determinante, atteso che l’importo annuo dell’assegno sociale, per l’anno 2023, è stato pari ad € 6.542,51, ossia superiore al reddito preso in considerazione dalla Questura ma inferiore a quello effettivamente dichiarato dal ricorrente.
Ne discende l’illegittimità del provvedimento in esame, con assorbimento delle ulteriori censure.
Sono fondati e meritano accoglimento anche i motivi aggiunti proposti avverso il decreto di conferma, con cui sono state sollevate le seguenti doglianze:
I. Violazione di legge per inosservanza e/o falsa applicazione degli artt. 4, co, 3, 5, co. 5, TUI, e 13, co. 2, DPR n. 394/1999, per erronea valutazione del requisito reddituale. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Carenza di motivazione.
II. Violazione di legge per inosservanza e/o falsa applicazione degli artt. 4, co, 3, TUI, 13, co. 2, DPR n. 394/1999, 2 e 7, D.L. n. 4/2019, per erronea valutazione del requisito reddituale e di accesso al reddito di cittadinanza. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Carenza di motivazione.
III. Violazione di legge per inosservanza degli artt. 24 Cost., 45, comma 1, Direttiva 2013/32/UE, 18 e 33, D.Lgs. n. 25/2008, 7, 8, 10 e 10 bis, L. n. 241/1990, nonché, artt. 13, co. 2, DPR n. 394/1999, derivante dalla mancata applicazione delle norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
In linea con quanto ritenuto in sede cautelare, il collegio ritiene che il decreto impugnato presenti consistenti vizi, sotto il profilo della erroneità e della carenza dell’istruttoria e della motivazione.
Il parametro reddituale preso a riferimento dalla Questura, per valutare la sufficienza del reddito del ricorrente relativo all’anno 2023 (stavolta correttamente individuato nell’importo di € 6.542,51), attiene infatti ad un periodo d’imposta (2024) diverso da quello cui il reddito in esame si riferisce (2023); l’amministrazione, invero, ha fatto riferimento all’importo annuo dell’assegno sociale relativo al 2024 (€ 6.947,33), piuttosto che a quello relativo all’anno (2023) cui il reddito si riferisce; anche in questo caso, l’errore è stato determinante, atteso che il reddito dichiarato dal ricorrente (€ 6.795,00) è superiore al parametro relativo al 2023, ma inferiore a quello relativo al 2024.
La Questura è addivenuta alla determinazione di confermare il rigetto dell’istanza di conversione anche sulla base di un ulteriore elemento, anch’esso errato: l’amministrazione ha infatti ritenuto che il ricorrente abbia “indebitamente” percepito il reddito di cittadinanza.
In realtà, il sig. -OMISSIS-, a cui era stata contestata la violazione dell’art. 7, co. 1, d.l. n. 4/2019, è stato assolto da tale accusa, attesa la sua presenza in Italia sin dal 2014, come risulta da sentenza del
Tribunale di Gela, Sezione GIP/GUP n. 84/25, agli atti del presente giudizio, resa in considerazione di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 31/2025 del 20 marzo 2025.
Ancora, l’amministrazione – pur sollecitata in tal senso con la sopra menzionata ordinanza di remand n. 298/2025 – non ha preso in considerazione il fatto che il ricorrente abbia regolarmente soggiornato in Italia per ben 11 anni, godendo di permesso di soggiorno per protezione speciale, né che goda di una stabile abitazione, regolarmente locata, né, ancora, che abbia conseguito una attestazione di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana.
In conclusione, i numerosi vizi della motivazione del provvedimento impugnato impongono di ritenerne l’illegittimità, con consequenziale annullamento.
Sussistendone i presupposti, deve disporsi l’ammissione in via definitiva del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato; il compenso per il difensore sarà liquidato con separato decreto, previa produzione della documentazione che attesti la permanenza, in capo al ricorrente, delle condizioni per l’ammissione al beneficio.
Attesa la peculiarità della vicenda, il collegio ritiene di dover disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- dichiara improcedibile l’impugnazione del decreto 25/02/2025, prot. n. Cat. -OMISSIS-/Imm./2^ Sez./11, proposta con il ricorso introduttivo;
- dichiara, ai sensi dell’art. 34, co. 3 c.p.a., l’illegittimità del decreto 25/02/2025, prot. n. Cat. -OMISSIS-/Imm./2^ Sez./11;
- accoglie i motivi aggiunti e per l’effetto annulla il decreto 06/08/2025, prot. n. Cat. -OMISSIS-/Imm./2^ Sez./35;
- ammette in via definitiva parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato;
- dispone la compensazione tra le parti delle spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo, nelle camere di consiglio dei giorni 2 dicembre 2025, 13 gennaio 2026, con l’intervento dei magistrati:
RO NT, Presidente
FF RA US, Primo Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FF RA US | RO NT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.