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Sentenza 22 gennaio 2024
Sentenza 22 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/01/2024, n. 2200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2200 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata;
– ricorrente – contro H3G S.p.a. e 3 ITALIA S.p.a.; -intimate – avverso la sentenza n. 4926/13/2014 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 24 settembre 2014; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Roberta Crucitti alla pubblica udienza del 10 gennaio 2024; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. PP Locatelli, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso con IRES-Processo- Ricorso per cassazione- inammissibile. Civile Sent. Sez. 5 Num. 2200 Anno 2024 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: CRUCITTI ROBERTA Data pubblicazione: 22/01/2024 2 cassazione della sentenza impugnata e, con decisione nel merito, per il rigetto del ricorso introduttivo delle Società; udito per la ricorrente l’Avv. Giammarco Rocchitta. Fatti di causa A seguito di verifica fiscale, avente a oggetto gli anni di imposta dal 2003 al 2006, a carico della H3G s.p.a. veniva emesso avviso con il quale veniva accertato, per l’anno 2006, ai fini dell’IRES, un maggior reddito sulla base dei seguenti rilievi: 1) costi non di competenza relativi a cellulari concessi in comodato d’uso gratuito a clienti nell’anno di imposta 2004; 2) costi non di competenza relativi all’acquisto di ramo di azienda “Fashion s.r.l.”; 3) costi indeducibili relativi a operazioni con imprese localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata;
4) costi non di competenza per cellulari concessi in comodato d’uso gratuito a clienti nell’anno di imposta 2006. Avendo la Società esercitato, in qualità di consolidata, l’opzione per la tassazione di gruppo, lo stesso atto impositivo veniva notificato alla consolidante 3 Italia s.p.a. Le due società impugnarono l’atto impositivo e l’adita Commissione tributaria provinciale di Milano rideterminò, diminuendone l’importo, la ripresa relativa al primo rilievo mentre annullò integralmente i restanti rilievi. La decisione, impugnata da entrambe le parti, venne confermata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia. Il Giudice di appello, preliminarmente, rilevò l’assenza di contestazioni in ordine a quanto disposto dai primi giudici in ordine al primo e al quarto rilievo. Per quanto concerne la ripresa a tassazione della quota imputata al 2006 del valore di avviamento attribuito al ramo di azienda Fashion s.r.l. la C.T.R. 3 condivise le argomentazioni rese dal primo Giudice rilevando, inoltre, che anche a volere applicare la norma, invocata dall’Amministrazione finanziaria, dell’art.108, terzo comma, del TUIR, l’operato della Società, che aveva ammortizzato le spese in cinque anni, era stato corretto. Solo avverso tale ultimo capo di sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle entrate affidandosi a unico motivo. Le Società non hanno svolto attività difensiva. Il P.M., nella persona del Sostituto procuratore generale PP Locatelli, ha depositato memoria con la quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso e, con decisione nel merito, il rigetto del ricorso introduttivo proposto dalle Società. Ragioni della decisione 1.Con l’unico mezzo di impugnazione – rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt.103, 108 e 109, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, in relazione all’art.360, comma 1, n.3, c.p.c.- l’Agenzia delle entrate -premesso che i costi in discorso si riferivano a canoni di locazione di un immobile il cui contratto prevedeva una durata di 12 anni che la società aveva ritenuto, invece, di ammortizzare, in cinque anni ai sensi dell’art. 2426 n.6 cod.civ., malgrado li avesse contabilizzati tra gli oneri pluriennali, assoggettati alla disciplina dell’art.108 del TUIR- deduce l’errore in cui sarebbe incorsa la C.T.R. laddove, al contrario, aveva escluso l’applicabilità di tale ultima norma. La ricorrente deduceva, altresì, che la bontà dell’operato dell’Amministrazione aveva trovato conferma nella sentenza n.44/45/2013 con la quale la stessa C.T.R-, per l’annualità 2005, aveva respinto, con statuizione coperta da giudicato, l’appello formulato sul punto dalla Società. 2.Il ricorso trova soluzione per ragioni di rito dovendosene pregiudizialmente rilevare, d’ufficio, l’improcedibilità. 4 L’Agenzia dell’entrate ha dichiarato di proporre ricorso avverso la sentenza resa inter partes dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano- Sezione n.13, n.4926/2014 <>.Tale dichiarazione, contenuta nel ricorso per cassazione costituisce l’attestazione di un fatto processuale, l’avvenuta notificazione della sentenza, idoneo a far decorrere il termine “breve” di impugnazione ex art.325 cod. proc. civ. e, in quanto manifestazione della autoresponsabilità della parte, la impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo a essa, ai sensi dell’art.369, comma secondo, n.2 cod. proc. civ., l’onere di depositare, nel termine ivi previsto, copia della sentenza munita della relata di notifica (v. Cass. Sez. U. 6/07/2022 n. 21349; Cass. n. 15832 del 2021). La conseguenza è la improcedibilità del ricorso quando – come avvenuto nel caso in esame- la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando, nei termini indicati dall’art.369, primo comma, cod.proc.civ., copia autentica della sentenza priva però della relazione di notificazione e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente (cfr. Cass.n.19695 del 2019; n.3466 del 2020). Il ricorso in esame non può ritenersi ugualmente procedibile neppure avuto riguardo al tempo decorso dalla pubblicazione della sentenza impugnata e la notifica del ricorso (cfr.Cass.n.11386 del 2019; n.17066 del 2013) che, nella specie, è superiore a sessanta giorni ( la sentenza impugnata è stata pubblicata il 24 settembre 2014 e la notifica del ricorso è avvenuta il 23 marzo 2015) sia ugualmente a quello decorso dalla data indicata in ricorso (10 dicembre 2014) di notificazione della sentenza. Nel caso in esame, non ricorrono neppure le ipotesi ritenute idonee ad escludere la possibilità di applicare la sanzione della 5 improcedibilità dalla più recente giurisprudenza (v. Cass. Sez.U. n.10648 del 2017; Cass. n.15832 del 2021) secondo la quale tale sanzione deve escludersi ove la relata di notifica della sentenza risulti, comunque, nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio. Principi questi, di recente, puntualizzati dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 21349/2022 citata, hanno statuito il seguente principio:<<nel giudizio di cassazione, è esclusa la dichiarazione improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c., quando l'impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata, cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, relata notifica (o le copie cartacee dei messaggi spedizione e ricezione, in caso a mezzo pec), ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine all'art. 370, 3, ovvero acquisita - nei casi legge dispone che cancelleria provveda alla comunicazione o notificazione provvedimento impugnato (da decorre breve impugnare 325 c.p.c.) mediante l'istanza trasmissione fascicolo ufficio>>. Nel caso in esame, infatti, la relata non risulta prodotta dalla controparte che è rimasta intimata né si verte in ipotesi in cui la decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione è ricollegata alla comunicazione del provvedimento a cura della cancelleria. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, senza possibilità di esaminare i motivi di ricorso nel merito. Non vi è pronuncia sulle spese per non avere le intimate svolto attività difensiva.
P.Q.M.
6 La Corte dichiara il ricorso improcedibile. Così deciso, in Roma, il 10 gennaio 2024.
– ricorrente – contro H3G S.p.a. e 3 ITALIA S.p.a.; -intimate – avverso la sentenza n. 4926/13/2014 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 24 settembre 2014; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Roberta Crucitti alla pubblica udienza del 10 gennaio 2024; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. PP Locatelli, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso con IRES-Processo- Ricorso per cassazione- inammissibile. Civile Sent. Sez. 5 Num. 2200 Anno 2024 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: CRUCITTI ROBERTA Data pubblicazione: 22/01/2024 2 cassazione della sentenza impugnata e, con decisione nel merito, per il rigetto del ricorso introduttivo delle Società; udito per la ricorrente l’Avv. Giammarco Rocchitta. Fatti di causa A seguito di verifica fiscale, avente a oggetto gli anni di imposta dal 2003 al 2006, a carico della H3G s.p.a. veniva emesso avviso con il quale veniva accertato, per l’anno 2006, ai fini dell’IRES, un maggior reddito sulla base dei seguenti rilievi: 1) costi non di competenza relativi a cellulari concessi in comodato d’uso gratuito a clienti nell’anno di imposta 2004; 2) costi non di competenza relativi all’acquisto di ramo di azienda “Fashion s.r.l.”; 3) costi indeducibili relativi a operazioni con imprese localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata;
4) costi non di competenza per cellulari concessi in comodato d’uso gratuito a clienti nell’anno di imposta 2006. Avendo la Società esercitato, in qualità di consolidata, l’opzione per la tassazione di gruppo, lo stesso atto impositivo veniva notificato alla consolidante 3 Italia s.p.a. Le due società impugnarono l’atto impositivo e l’adita Commissione tributaria provinciale di Milano rideterminò, diminuendone l’importo, la ripresa relativa al primo rilievo mentre annullò integralmente i restanti rilievi. La decisione, impugnata da entrambe le parti, venne confermata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia. Il Giudice di appello, preliminarmente, rilevò l’assenza di contestazioni in ordine a quanto disposto dai primi giudici in ordine al primo e al quarto rilievo. Per quanto concerne la ripresa a tassazione della quota imputata al 2006 del valore di avviamento attribuito al ramo di azienda Fashion s.r.l. la C.T.R. 3 condivise le argomentazioni rese dal primo Giudice rilevando, inoltre, che anche a volere applicare la norma, invocata dall’Amministrazione finanziaria, dell’art.108, terzo comma, del TUIR, l’operato della Società, che aveva ammortizzato le spese in cinque anni, era stato corretto. Solo avverso tale ultimo capo di sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle entrate affidandosi a unico motivo. Le Società non hanno svolto attività difensiva. Il P.M., nella persona del Sostituto procuratore generale PP Locatelli, ha depositato memoria con la quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso e, con decisione nel merito, il rigetto del ricorso introduttivo proposto dalle Società. Ragioni della decisione 1.Con l’unico mezzo di impugnazione – rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt.103, 108 e 109, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, in relazione all’art.360, comma 1, n.3, c.p.c.- l’Agenzia delle entrate -premesso che i costi in discorso si riferivano a canoni di locazione di un immobile il cui contratto prevedeva una durata di 12 anni che la società aveva ritenuto, invece, di ammortizzare, in cinque anni ai sensi dell’art. 2426 n.6 cod.civ., malgrado li avesse contabilizzati tra gli oneri pluriennali, assoggettati alla disciplina dell’art.108 del TUIR- deduce l’errore in cui sarebbe incorsa la C.T.R. laddove, al contrario, aveva escluso l’applicabilità di tale ultima norma. La ricorrente deduceva, altresì, che la bontà dell’operato dell’Amministrazione aveva trovato conferma nella sentenza n.44/45/2013 con la quale la stessa C.T.R-, per l’annualità 2005, aveva respinto, con statuizione coperta da giudicato, l’appello formulato sul punto dalla Società. 2.Il ricorso trova soluzione per ragioni di rito dovendosene pregiudizialmente rilevare, d’ufficio, l’improcedibilità. 4 L’Agenzia dell’entrate ha dichiarato di proporre ricorso avverso la sentenza resa inter partes dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano- Sezione n.13, n.4926/2014 <
P.Q.M.
6 La Corte dichiara il ricorso improcedibile. Così deciso, in Roma, il 10 gennaio 2024.