Ordinanza collegiale 16 maggio 2024
Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 26/02/2026, n. 3608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3608 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03608/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03851/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3851 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Antonelli e Matteo Michele Angio', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domiciliatario fisico ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensiva
del giudizio di “non idoneità” alle prove psico-fisiche nel concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di 1.673 allievi finanzieri della Guardia di Finanza per l’anno accademico 2023, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa NA AL;
Vista la nota dell’8 gennaio 2026, notificata in pari data alle parti costituite, con la quale il ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso, stante la sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione e ha richiesto la compensazione delle spese di lite;
Visto l’articolo 84, cod. proc. amm., il quale prevede quanto segue:
“ 1. La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.
(...)
3. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue ”;
Ritenuto di dover prendere atto della rinuncia ai fini dell’estinzione del processo;
Ritenuto, quanto alle spese di lite, in assenza di opposizione delle altre parti e tenuto conto della natura in rito della presente pronuncia, di doverle compensare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES ME, Presidente
NA AL, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Bianchi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA AL | ES ME |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.