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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/05/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 4127/2022
TRA rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Domenico Carotenuto presso il cui Parte_1 studio elett. dom. in Boscotrecase alla via Promiscua ang. via Pastrengo n. 99
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
Direttore Regionale p.t della rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti CP_2 indicata in atti, dall'avv. M. Ferrante ed elettivamente domiciliato in Caserta, in P.le Maiorana n.6
RESISTENTE
OGGETTO: Riconoscimento malattia professionale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.06.2022 la parte ricorrente di cui in epigrafe, premesso di aver presentato all' convenuto domanda per il riconoscimento della malattia professionale CP_1
(protrusioni discali-lombare con disturbi neurotrofici agli arti inferiori), che l' aveva rigettato CP_1 la domanda, di aver esaurito il prescritto iter amministrativo con esito negativo, chiedeva all'adito giudice che, riconosciuta l'esistenza della denunciata malattia professionale e che la stessa era stata contratta a causa del lavoro svolto con le mansioni di operaio edile e conducente di mezzi meccanici, alle dipendenze delle aziende e per i periodi analiticamente indicati in ricorso, l' CP_1 venisse condannato al pagamento dell'indennizzo in capitale nella misura pari o superiore al 6%, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, con distrazione.
L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata. CP_1
Acquisita la documentazione prodotta, espletata la prova testimoniale, disposta CTU medico-legale, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate da entrambe le parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
. ************
La questione oggetto del presente giudizio rientra nella disciplina di cui al decreto legislativo n.
38/2000.
L'art. 13, comma 2°, del d.lgs. n. 38/2000 del decreto legislativo stabilisce che tale disciplina si applica agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale (che prevede le tabelle delle menomazioni, degli indennizzi e dei coefficienti) e cioè dal 25.7.2000.
In particolare, lo stesso prevede la copertura assicurativa del danno biologico da parte dell' CP_1 fissando i criteri per la liquidazione del relativo indennizzo sulla base della distinzione delle lesioni suddivise in tre fasce: le menomazioni di grado inferiore al 6% non danno luogo ad alcuna prestazione;
le menomazioni comprese tra il 6 ed il 15% danno luogo ad un indennizzo in somma capitale rapportata al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al 16% che danno luogo ad una rendita ripartita in due quote, di cui la prima è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, mentre la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale, che vengono presunte iuris et de iure, della menomazione.
Tanto premesso, nel merito, il ricorso risulta fondato e va pertanto accolto per le ragioni di seguito esposte.
Si definiscono malattie professionali quelle che colpiscono i lavoratori assicurati esposti in modo protratto al rischio tutelato e per le quali sia certa la derivazione causale dall'attività espletata.
L'assicurato deve contrarre la tecnopatia nell'esercizio ed a causa della lavorazione espletata o a causa della specifica noxa patogena cui è esposto per assolvimento del proprio lavoro. Ma occorre tenere conto anche dell'influenza esercitata dall'ambiente di lavoro, in quanto la legge non pone come presupposto necessario ed esclusivo che il lavoratore esegua una delle lavorazioni indicate, essendo sufficiente che la malattia risulti contratta nell'ambiente di lavoro, purché a causa delle lavorazioni stesse anche se eseguite da soggetto diverso da quello colpito.
Rispetto all'infortunio sul lavoro, la malattia professionale presenta una diversa genesi eziologica.
L'infortunio deriva, infatti, da una causa violenta in occasione del lavoro. La malattia professionale, al contrario, è determinata da una causa diluita nel tempo che agisce in modo graduale e continuo.
Ne deriva che, in tal caso, la prova dell'eziologia professionale è molto più difficoltosa in quanto la causalità professionale si confonde con quella comune, diventando difficile differenziare quanto dipende dalla lavorazione o dai fattori di rischio inerenti ad essa o all'ambiente di lavoro e quanto, invece, dall'ambiente di vita comune o dalle altre attività extra lavorative.
Per facilitare il compito dell'interprete il legislatore ha introdotto un elenco chiuso di malattie professionali prevedendo con quale lavorazione sono collegate eziologicamente e anche in che intervallo temporale dalla cessazione della lavorazione deve insorgere la malattia per esser considerata tecnopatia. Tale sistema cosiddetto tabellato non garantiva, però, adeguatamente il lavoratore in quanto non permetteva di indennizzare tecnopatie non comprese nell'elenco o non collegate a determinate attività o ancora insorte dopo l'intervallo temporale indicato in tabella.
Per questo il sistema è stato oggetto di una pronuncia di incostituzionalità da parte della Corte
Costituzionale. A seguito della sentenza n. 179/88, si è introdotto il sistema cosiddetto misto, per il quale sono considerate tecnopatie anche le malattie non comprese nell'elenco tassativo o insorte successivamente all'intervallo temporale indicato in tabella, purché il lavoratore ne provi il nesso causale con l'attività lavorativa.
Nel caso che ci occupa, il ricorrente ritiene che le patologie indicate in ricorso siano derivate dall'attività lavorativa svolta in qualità di operaio edile addetto alla conduzione di mezzi meccanici nonché addetto anche alla movimentazione ed al carico e scarico di materiali.
Va, in primo luogo, osservato che non sono state contestate le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dedotte in ricorso;
d'altra parte, le allegazioni attoree sul punto hanno rinvenuto piena conferma all'esito della espletata prova testimoniale (cfr. verbali di causa).
Dalla consulenza tecnica di ufficio è risultato che il ricorrente è affetto da “Note di spondiloartrosi con discopatie discali del rachide lombare senza sofferenza radicolare” e che tale patologia è da ricollegare causalmente alle mansioni svolte dal lavoratore. Tale patologia, come evidenziato dal
CTU, ha determinato una inabilità permanente parziale rispetto alla sua capacità lavorativa generica valutabile nella misura del 6% (misura questa certamente indennizzabile ai sensi del D.P.R. n.°
1124/65) a decorrere dalla domanda amministrativa.
Le argomentazioni del consulente, contenute nella depositata relazione, precise e complete, giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. CP_ Non meritano, viceversa, di essere accolte le generiche contestazioni sollevate dalla difesa dell' convenuto.
Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Non risultano, nel caso in esame, dedotte carenze o deficienze diagnostiche, affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico.
Al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cfr. Cass. lav. n. 7341/2004). Per le suesposte considerazioni va, pertanto, accolta la domanda volta al riconoscimento dell'indennizzo in capitale, nella misura corrispondente ad una percentuale di danno biologico del
6%, oltre interessi al saggio legale dal 120° giorno successivo al riconoscimento del diritto sino al soddisfo.
Le spese di giudizio, che si liquidano come da dispositivo, vanno poste a carico dell'istituto convenuto per il principio della soccombenza.
Le spese di consulenza vanno poste definitivamente a carico dell' e vengono liquidate in favore CP_1 del CTU come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere in favore del CP_1 ricorrente l'indennizzo di cui all'art. 13 d.lgs. 38\00 e d.m. 12 luglio 2000, nella misura corrispondente ad una percentuale di danno biologico del 6%, oltre interessi al saggio legale dal
120° giorno successivo al riconoscimento del diritto sino al soddisfo;
b) condanna l' alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro CP_1
2300,00 oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge, con attribuzione;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con separato CP_1 decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 9 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 4127/2022
TRA rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Domenico Carotenuto presso il cui Parte_1 studio elett. dom. in Boscotrecase alla via Promiscua ang. via Pastrengo n. 99
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
Direttore Regionale p.t della rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti CP_2 indicata in atti, dall'avv. M. Ferrante ed elettivamente domiciliato in Caserta, in P.le Maiorana n.6
RESISTENTE
OGGETTO: Riconoscimento malattia professionale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.06.2022 la parte ricorrente di cui in epigrafe, premesso di aver presentato all' convenuto domanda per il riconoscimento della malattia professionale CP_1
(protrusioni discali-lombare con disturbi neurotrofici agli arti inferiori), che l' aveva rigettato CP_1 la domanda, di aver esaurito il prescritto iter amministrativo con esito negativo, chiedeva all'adito giudice che, riconosciuta l'esistenza della denunciata malattia professionale e che la stessa era stata contratta a causa del lavoro svolto con le mansioni di operaio edile e conducente di mezzi meccanici, alle dipendenze delle aziende e per i periodi analiticamente indicati in ricorso, l' CP_1 venisse condannato al pagamento dell'indennizzo in capitale nella misura pari o superiore al 6%, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, con distrazione.
L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata. CP_1
Acquisita la documentazione prodotta, espletata la prova testimoniale, disposta CTU medico-legale, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate da entrambe le parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
. ************
La questione oggetto del presente giudizio rientra nella disciplina di cui al decreto legislativo n.
38/2000.
L'art. 13, comma 2°, del d.lgs. n. 38/2000 del decreto legislativo stabilisce che tale disciplina si applica agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale (che prevede le tabelle delle menomazioni, degli indennizzi e dei coefficienti) e cioè dal 25.7.2000.
In particolare, lo stesso prevede la copertura assicurativa del danno biologico da parte dell' CP_1 fissando i criteri per la liquidazione del relativo indennizzo sulla base della distinzione delle lesioni suddivise in tre fasce: le menomazioni di grado inferiore al 6% non danno luogo ad alcuna prestazione;
le menomazioni comprese tra il 6 ed il 15% danno luogo ad un indennizzo in somma capitale rapportata al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al 16% che danno luogo ad una rendita ripartita in due quote, di cui la prima è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, mentre la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale, che vengono presunte iuris et de iure, della menomazione.
Tanto premesso, nel merito, il ricorso risulta fondato e va pertanto accolto per le ragioni di seguito esposte.
Si definiscono malattie professionali quelle che colpiscono i lavoratori assicurati esposti in modo protratto al rischio tutelato e per le quali sia certa la derivazione causale dall'attività espletata.
L'assicurato deve contrarre la tecnopatia nell'esercizio ed a causa della lavorazione espletata o a causa della specifica noxa patogena cui è esposto per assolvimento del proprio lavoro. Ma occorre tenere conto anche dell'influenza esercitata dall'ambiente di lavoro, in quanto la legge non pone come presupposto necessario ed esclusivo che il lavoratore esegua una delle lavorazioni indicate, essendo sufficiente che la malattia risulti contratta nell'ambiente di lavoro, purché a causa delle lavorazioni stesse anche se eseguite da soggetto diverso da quello colpito.
Rispetto all'infortunio sul lavoro, la malattia professionale presenta una diversa genesi eziologica.
L'infortunio deriva, infatti, da una causa violenta in occasione del lavoro. La malattia professionale, al contrario, è determinata da una causa diluita nel tempo che agisce in modo graduale e continuo.
Ne deriva che, in tal caso, la prova dell'eziologia professionale è molto più difficoltosa in quanto la causalità professionale si confonde con quella comune, diventando difficile differenziare quanto dipende dalla lavorazione o dai fattori di rischio inerenti ad essa o all'ambiente di lavoro e quanto, invece, dall'ambiente di vita comune o dalle altre attività extra lavorative.
Per facilitare il compito dell'interprete il legislatore ha introdotto un elenco chiuso di malattie professionali prevedendo con quale lavorazione sono collegate eziologicamente e anche in che intervallo temporale dalla cessazione della lavorazione deve insorgere la malattia per esser considerata tecnopatia. Tale sistema cosiddetto tabellato non garantiva, però, adeguatamente il lavoratore in quanto non permetteva di indennizzare tecnopatie non comprese nell'elenco o non collegate a determinate attività o ancora insorte dopo l'intervallo temporale indicato in tabella.
Per questo il sistema è stato oggetto di una pronuncia di incostituzionalità da parte della Corte
Costituzionale. A seguito della sentenza n. 179/88, si è introdotto il sistema cosiddetto misto, per il quale sono considerate tecnopatie anche le malattie non comprese nell'elenco tassativo o insorte successivamente all'intervallo temporale indicato in tabella, purché il lavoratore ne provi il nesso causale con l'attività lavorativa.
Nel caso che ci occupa, il ricorrente ritiene che le patologie indicate in ricorso siano derivate dall'attività lavorativa svolta in qualità di operaio edile addetto alla conduzione di mezzi meccanici nonché addetto anche alla movimentazione ed al carico e scarico di materiali.
Va, in primo luogo, osservato che non sono state contestate le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dedotte in ricorso;
d'altra parte, le allegazioni attoree sul punto hanno rinvenuto piena conferma all'esito della espletata prova testimoniale (cfr. verbali di causa).
Dalla consulenza tecnica di ufficio è risultato che il ricorrente è affetto da “Note di spondiloartrosi con discopatie discali del rachide lombare senza sofferenza radicolare” e che tale patologia è da ricollegare causalmente alle mansioni svolte dal lavoratore. Tale patologia, come evidenziato dal
CTU, ha determinato una inabilità permanente parziale rispetto alla sua capacità lavorativa generica valutabile nella misura del 6% (misura questa certamente indennizzabile ai sensi del D.P.R. n.°
1124/65) a decorrere dalla domanda amministrativa.
Le argomentazioni del consulente, contenute nella depositata relazione, precise e complete, giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. CP_ Non meritano, viceversa, di essere accolte le generiche contestazioni sollevate dalla difesa dell' convenuto.
Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Non risultano, nel caso in esame, dedotte carenze o deficienze diagnostiche, affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico.
Al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cfr. Cass. lav. n. 7341/2004). Per le suesposte considerazioni va, pertanto, accolta la domanda volta al riconoscimento dell'indennizzo in capitale, nella misura corrispondente ad una percentuale di danno biologico del
6%, oltre interessi al saggio legale dal 120° giorno successivo al riconoscimento del diritto sino al soddisfo.
Le spese di giudizio, che si liquidano come da dispositivo, vanno poste a carico dell'istituto convenuto per il principio della soccombenza.
Le spese di consulenza vanno poste definitivamente a carico dell' e vengono liquidate in favore CP_1 del CTU come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere in favore del CP_1 ricorrente l'indennizzo di cui all'art. 13 d.lgs. 38\00 e d.m. 12 luglio 2000, nella misura corrispondente ad una percentuale di danno biologico del 6%, oltre interessi al saggio legale dal
120° giorno successivo al riconoscimento del diritto sino al soddisfo;
b) condanna l' alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro CP_1
2300,00 oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge, con attribuzione;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con separato CP_1 decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 9 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni